Incarto n. 12.2009.128
Lugano 10 febbraio 2010/rs
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli
segretaria:
Verda Chiocchetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa - inc. n. DI(CL).2007.247 della Pretura della giurisdizione di Locarno città - promossa con istanza 20 dicembre 2007 da
AP 1 rappr. dall' RA 1
contro
AO 1 rappr. dall' RA 2
in materia di contratto di lavoro, con cui l'istante ha chiesto di accertare l'abusività della disdetta 24 ottobre 2006 e di condannare la convenuta al pagamento di un'indennità a tale titolo "da stabilirsi da parte del giudice, ma al massimo fr. 30'000.-" oltre interessi;
domanda avversata dalla controparte e che l'istante con le conclusioni ha fissato, per quanto concerne l'indennità richiesta, in "almeno fr. 30'000.-";
che il Pretore, statuendo con sentenza 10 giugno 2009, ha respinto;
appellante l'istante con appello 22 giugno 2009 con il quale chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la propria istanza e di condannare la convenuta al pagamento di fr. 30'000.- oltre interessi;
mentre la convenuta con osservazioni 7 luglio 2009 postula la reiezione del gravame;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. AP 1 ha lavorato per AO 1 dal 16 febbraio 1998 rivestendo il ruolo di "impiegata contabilità fornitori" e percependo un salario di fr. 3'400.- lordi mensili oltre tredicesima. Dal 1° dicembre 1999 ella è stata trasferita al reparto risorse umane, sempre in qualità di impiegata, ove il 1° marzo 2002 è stata promossa a "responsabile dell'amministrazione del reparto", con uno stipendio di fr. 4'550.- lordi mensili. Dal 1° gennaio 2004 la lavoratrice ha poi rivestito la funzione di "specialista del personale", sempre presso il medesimo reparto e percependo un salario di fr. 6'400.- lordi mensili oltre tredicesima e un "premio obiettivo" corrispondente al massimo al 7.5% del salario lordo annuo. A seguito dell'integrazione della datrice di lavoro nel gruppo __________, dal 1° gennaio 2006 la mansione di AP 1 è stata modificata in "Human Resources Representative" e lo stipendio è stato fissato a partire dal 1° aprile 2006 in fr. 6'930.- lordi mensili (plico doc. C; sentenza impugnata, lett. A).
B. Con raccomandata 24 ottobre 2006 la datrice di lavoro ha rescisso in via ordinaria per il 31 dicembre 2006 il rapporto di lavoro. Essa ha inoltre esentato la lavoratrice dall'impiego durante tale termine (doc. N). A seguito dell'inabilità per malattia della dipendente, il rapporto di lavoro è terminato il 30 giugno 2007 (istanza, pag. 2; verbale di discussione 14 febbraio 2008; sentenza impugnata, pag. 3, lett. C).
C. Il 14 febbraio 2007 la lavoratrice, rappresentata dalla sua legale RA 1, si è opposta al licenziamento, ritenendolo non "oggettivamente sostenibile" (doc. G). Con scritto 9 agosto 2007 ella ha chiesto la consegna di un certificato di lavoro (doc. F) e con lettera 21 agosto 2007 ha chiesto la rettifica di quello nel frattempo inviatole (doc. E). Con missiva 22 novembre 2007 la lavoratrice ha "formulato (…) richiesta di versamento di un'indennità" alla datrice di lavoro per disdetta abusiva, sostenendo di essere stata licenziata dopo aver "fatto valere i suoi diritti e richiesto dei chiarimenti in merito alla sua posizione (peraltro mai forniti)".
D. Con istanza 20 dicembre 2007 la lavoratrice ha adito la Pretura della giurisdizione di Locarno-città, chiedendo di accertare l'abusività della disdetta 24 ottobre 2006 e di condannare la datrice di lavoro al pagamento di un'indennità a tale titolo "da stabilirsi da parte del giudice, ma al massimo fr. 30'000.-" oltre interessi. All'udienza di discussione 14 febbraio 2008 la convenuta si è opposta alla domanda dell'istante. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, producendo memoriali scritti. Con il proprio allegato 23 aprile 2009 la lavoratrice ha domandato l'accoglimento integrale della propria istanza, specificando che l'indennità sarebbe stata stabilita dal giudice ma che ella riteneva "equa un'indennità di almeno fr. 30'000.-". Con conclusioni 20 aprile 2009 la datrice di lavoro si è invece confermata nella propria posizione. Statuendo con sentenza 10 giugno 2009 il Pretore ha respinto l'istanza.
E. L'istante è insorta contro il giudizio testé menzionato con appello 22 giugno 2009 con il quale ne chiede la riforma nel senso di accogliere la propria istanza e di condannare la convenuta al pagamento di fr. 30'000.- oltre interessi. Con osservazioni 7 luglio 2009 la convenuta postula la reiezione del gravame.
Considerato
in diritto: 1. Il Pretore ha dapprima spiegato che la lavoratrice non ha contestato i tre motivi di licenziamento addotti dalla datrice di lavoro (alterazione dei cartellini orari dei colleghi, aumento del proprio compenso salariale senza autorizzazione e assegnazione a due apprendiste di un lavoro non inerente all'attività usuale). Il primo giudice non ha, poi, ritenuto fondata la tesi dell'istante secondo la quale essi non erano la causa preponderante della disdetta e che i medesimi, da reputarsi semplici bagattelle, erano da ricondurre all'eccessivo carico lavorativo. Il Pretore ha altresì spiegato che l'istante non aveva dimostrato la presenza di altri preponderanti motivi abusivi a fondamento della disdetta.
2. Nella propria istanza la lavoratrice ha chiesto il pagamento di un'indennità per licenziamento abusivo non cifrata, ma specificata essere al massimo di fr. 30'000.-. Nelle proprie conclusioni ella ha quantificato la sua domanda in "almeno fr. 30'000.-". Il Pretore ha ritenuto che l'istante aveva in tal modo ottemperato all'obbligo di quantificare la propria pretesa (sentenza impugnata, consid. 1). Ci si può domandare se ciò sia corretto. Invero, nella sentenza menzionata dal primo giudice (DTF 131 III 243 consid. 5.2) il Tribunale federale ha spiegato che – poiché l'art. 336a cpv. 2 CO attribuisce al giudice l'apprezzamento sulle conseguenze giuridiche e non quello riguardante l'accertamento dei fatti determinanti (come invece è per l'art. 42 cpv. 2 CO) – la Corte del Canton Friburgo non aveva violato il diritto materiale federale respingendo, in applicazione del diritto processuale cantonale, l'istanza che conteneva una domanda non cifrata riguardante l'indennità per licenziamento abusivo. In tale fattispecie l'istante aveva quantificato la sua richiesta solo entro determinati limiti ("nur dem Rahmen nach beziffert hat"), nel senso che la medesima sarebbe dovuta essere determinata dal Tribunale ma che non avrebbe raggiunto l'importo di fr. 30'000.-. La pretesa indicata nella presente nell'istanza è quindi identica a quella vagliata dal Tribunale federale. Si aggiunga al riguardo che nel Canton Ticino l'obbligo di quantificare la propria domanda è codificato all'art. 165 cpv. 2 cfr. c) e g) CPC. Per quanto concerne la richiesta indicata nelle conclusioni, poi, se il Tribunale federale ha ritenuto non cifrata la domanda che raggiungeva "al massimo" un importo di fr. 30'000.-, non è dato di capire il motivo per cui ci si dovrebbe comportare in maniera diversa in presenza di una domanda di "almeno" tale importo. In questa sede la lavoratrice domanda invece la cifra di fr. 30'000.-. La questione di sapere se tale indicazione sia atta a sanare il vizio procedurale preesistente può restare aperta, dato l'esito del presente giudizio che comporta, per i motivi illustrati in appresso, la reiezione dell'appello.
3. L'istante afferma anzitutto che a torto il Pretore non ha tenuto in considerazione la mancanza di motivazioni o l'indicazione di motivi che non sarebbero i veri elementi che hanno portato alla disdetta (appello, pag. 3 in mezzo). La censura si esaurisce, tuttavia, in una considerazione generica sprovvista di qualsiasi riferimento alle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, contrariamente a quanto previsto dall’art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, che impone di precisare i motivi di fatto e di diritto per i quali il giudizio sarebbe errato (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 23 e 27 ad art. 309). Al riguardo l'appello è quindi irricevibile.
4. L'appellante soggiunge che i motivi addotti per procedere al licenziamento sembravano "apparentemente" non abusivi. Ella rinvia alla pag. 4 delle proprie conclusioni e sostiene che ciò indica chiaramente, unitamente a quanto riportato ai punti 7, 8 e 9 del memoriale conclusivo, che i motivi invocati dalla datrice di lavoro erano abusivi e/o che essi servivano a mascherare le sue reali intenzioni (appello, pag. 3 in mezzo). Se non che, il richiamo alle motivazioni espresse dinanzi al primo giudice è inconciliabile con l’esigenza di una motivazione chiara degli allegati di appello (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, App. 2000/2004, Lugano 2005, n. 36 ad art. 309). Anche su questo punto l’appello è dunque inammissibile.
5. La lavoratrice prosegue affermando che l'istruttoria avrebbe dimostrato la sua indubbia capacità professionale e che la disdetta, come sostenuto nella sentenza querelata, non poteva essere giustificata da mancanza di sua competenza (memoriale, pag. 3 seg.). Con tale censura l'istante non critica il giudizio impugnato, che anzi conferma. Non si intravede quindi in che maniera possa incidere sul presente giudizio.
6. Afferma l’appellante che in assenza di indicazioni nel proprio dossier circa sue presunte mancanze rispettivamente ammonimenti, poteva ritenere in buona fede che i suoi eventuali errori non erano considerati rilevanti. Tant'è che ella afferma di aver ricevuto anche dei bonus (memoriale, pag. 4). La datrice di lavoro ha spiegato che il licenziamento è stato frutto della mancanza di fiducia nella lavoratrice, conseguente a tre episodi che si sono succeduti nel tempo (cfr. risposta allegata al verbale di discussione 14 febbraio 2008 e conclusioni). Al riguardo il teste __________ __________ __________ (capofinanze dell'Europa per la società __________ __________ nonché segretario e membro con firma collettiva a due del consiglio di amministrazione della convenuta, per la quale dal giugno 2004 ha lavorato in qualità di capo finanze) ha ricordato, per l'appunto, che la lavoratrice era stata licenziata per una serie di motivi. Il primo, occorso verso la fine del 2004, concerneva il fatto di aver "alterato i cartellini dell'orario di alcuni dipendenti" (verbale 20 febbraio 2009, pag. 3 in alto). Il teste ha dichiarato che "il suo capo le ha parlato dicendole che questo non era accettabile e che non doveva più accadere" (loc. cit.). Anche la teste __________ __________, diretta coinvolta poiché le erano state modificare le timbrature, ha affermato che "la reazione di __________ [superiore] è stata di sorpresa e ha chiesto a AP 1 perché ha fatto una cosa del genere, dicendole di non essere autorizzata" (verbale 16 settembre 2008, pag. 4 in alto). Su questo punto l'istruttoria ha quindi sconfessato che la lavoratrice potesse considerare il suo procedere irrilevante. La seconda circostanza era invece legata "al suo rapporto lavorativo con la __________ __________; quest'ultima è venuta da me riferendomi che la AP 1 avrebbe alterato il proprio compenso salariale. In quell'epoca il signor __________ era in AO 1 ed io, viste le due circostanze da me riferite sopra e che coinvolgevano la AP 1, ho raccomandato __________ di licenziarla poiché si trattava di motivi importanti e seri che violavano il codice di condotta. __________ era però di un altro avviso e pensava di dare un'altra opportunità alla AP 1" (loc. cit.). Su questo punto la teste __________ __________ __________ (dal 1° gennaio 2003 al 30 giugno 2007 impiegata alla risorse umane e, poi, responsabile dell'ufficio stipendi) ha dichiarato che l'istante "si era pagata delle ore straordinarie con la tariffa del nuovo salario mentre le ore erano dell'anno precedente" (verbale 3 luglio 2008, pag. 2 in mezzo). È ben vero che non vi è traccia agli atti di una segnalazione alla lavoratrice di tale circostanza. Gli scritti doc. 2, 3 e 4, datati 9 febbraio 2008, quindi successivi all'inoltro della causa, e indirizzati a __________ __________ (manager risorse umane), non confermati su questo aspetto in sede testimoniale, sono invero inammissibili (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano, 2000, n. 25-27 ad art. 90 CPC; cfr. da ultimo: II CCA, sentenza inc. 12.2007.84 del 7 febbraio 2008 consid. 7). Tuttavia, non va dimenticato che un licenziamento ordinario non necessita di ammonimenti precedenti per essere valido. Il lavoratore può contestarlo se fondato su motivi abusivi o notificato in tempo inopportuno. Non si può invece trarre la conclusione che un motivo sia abusivo dalla sola circostanza che non è stato comunicato al lavoratore. Nella fattispecie, non va inoltre dimenticato che la datrice di lavoro ha affermato che la decisione di licenziare l'istante è stata presa a seguito delle due motivazioni menzionate sopra e di un ulteriore motivo, ovvero del fatto, per la lavoratrice, di aver "dato un lavoro da fare ad un dipendente temporaneo che riguardava il suo fidanzato; se ben ricordo si trattava di un lavoro di copiatura "a macchina" (______________________________, verbale 20 febbraio 2009, pag. 3). Tale episodio è avvenuto il 14 agosto 2006 e verso la fine di settembre 2006 (teste __________ __________ __________, verbale 16 aprile 2008 con riferimento al doc. 5). Il teste __________ __________ __________ ha dichiarato che a quel punto "abbiamo preso seriamente queste accuse ed abbiamo interpellato il nostro avvocato per un incontro tra questo impiegato temporaneo e AP 1 per vedere se quanto mi era stato riferito era vero o meno. Entrambi, AP 1 e l'impiegato, hanno riferito all'avvocato che quanto riportatomi era vero. Preso in considerazione quanto già successo in passato, oltre a questo episodio, si è deciso di terminare il rapporto di lavoro con la AP 1 (verbale 20 febbraio 2009, pag. 3). Anche in questo caso, quindi, la lavoratrice non poteva credere che l'atto da lei commesso non fosse stato reputato determinante per la sua permanenza nell'azienda. Su questo punto l'appello dev'essere quindi respinto.
7. L'appellante ritiene che non essendovi traccia di dati su sue presunte mancanze, la convenuta avrebbe violato l'art. 328b CO, secondo il quale, a suo dire, il datore di lavoro deve raccogliere tutti i dati relativi all'idoneità lavorativa o che siano necessari all'esecuzione del contratto di lavoro, al fine di poter poi adottare delle decisioni oggettive, come quella di procedere a un licenziamento (memoriale, pag. 4 in fondo). L'articolo testé menzionato prevede che il datore di lavoro può trattare dati concernenti il lavoratore soltanto in quanto si riferiscano all'idoneità lavorativa o siano necessari all'esecuzione del contratto di lavoro. Inoltre, sono applicabili le disposizioni della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati. Al contrario di quanto reputato dall'istante, tale disposizione conferisce al datore di lavoro la facoltà di trattare tali dati, non l'obbligo. Inoltre, essa si inserisce nel capitolo dedicato alla protezione della personalità del lavoratore ed è quindi mirato alla protezione, per l'appunto, nel trattamento dei dati personali. Si aggiunga che, come illustrato (sopra, consid. 6), dall'istruttoria è emerso che il datore di lavoro prima di licenziare la lavoratrice ha raccolto proprio le informazioni relative ai motivi che ha poi posto alla base della disdetta ordinaria. La censura non può quindi essere condivisa.
8. L'istante ribadisce di essere stata sottoposta a grande stress lavorativo e che l'organizzazione aziendale evidenziava una carenza cronica di personale, in violazione dell'art. 328 CO. A suo dire, il primo giudice avrebbe sottovalutato e ridimensionato tale aspetto, così come ritenuto a torto "normale" che la lavoratrice "prestasse così tante ore straordinarie" (appello, pag. 5 seg.). Il Pretore ha spiegato che anche qualora fosse dimostrato che il carico di lavoro era eccessivo, non è riscontrabile un nesso causale tra il medesimo e i comportamenti della lavoratrice che hanno portato al suo licenziamento. In altre parole, i tre episodi in questione non possono essere definiti sviste o atti di disattenzione conseguenti allo stress (sentenza impugnata, pag. 10 seg.). A pag. 7 segg. del proprio appello la lavoratrice tratta, sotto questo profilo, ogni singolo motivo di licenziamento attribuitole.
8.1 Sul primo episodio rimproveratole (correzione di timbrature di altri dipendenti) essa afferma anzitutto che una violazione dell'art. 328 CO risiederebbe già nel fatto che la datrice di lavoro si è fondata su racconti dei dipendenti colpiti dalla rettifica delle timbrature piuttosto che su "fatti oggettivi che dovevano essere riportati dal dossier del personale o dalla collaboratrice". Tuttavia, non va dimenticato che come accertato dal Pretore e non contestato dall'appellante, la rettifica di tali orari è stata effettuata dalla lavoratrice. Non si comprende, quindi, in che misura altre risultanze avrebbero potuto influire su tale questione. Come affermato dal primo giudice, tale rettifica, svolta dalla responsabile amministrativa delle risorse umane, senza seguire la via di servizio e all'insaputa dei lavoratori interessati, non costituisce una bagatella e non può essere genericamente giustificata asserendo che la stessa sarebbe avvenuta nell'interesse dell'azienda. Secondo il Pretore il fatto, poi, che nell'incarto personale dell'istante non vi fosse traccia di questo episodio è quindi, di per sé, irrilevante e non tale da sminuire la gravità degli avvenimenti che l'istruttoria ha confermato (sentenza impugnata, pag. 11 seg.). Al riguardo, l'appellante ribadisce invece di aver agito nell'interesse della convenuta, non confrontandosi quindi con l'argomentazione pretorile. Per il resto, ella dichiara di non aver avuto il tempo, data l'urgenza e il carico di lavoro, per poter discutere con i suoi superiori, a loro volta confrontati con un ritmo lavorativo serrato. Si aggiunga che non è dato di capire dove risieda l'urgenza evocata dall'istante, che si limita a giustificarla riferendosi alla tutela degli interessi della datrice di lavoro e all'uguaglianza di trattamento fra collaboratori. Perché tali interessi non potessero se del caso essere tutelati dopo una segnalazione, da parte sua, ai suoi superiori, non è invero dato di comprendere. L'appellante conclude, su questo punto, affermando che in ogni azienda delle dimensioni della datrice di lavoro le rettifiche sugli stipendi mensili rientrano nelle normali attività dell'ufficio stipendi. Se non che, si ravvisa una contraddizione tra tale affermazione e quella, precedente, della lavoratrice, secondo la quale unico eventuale errore che può esserle rimproverato sarebbe quello di non aver informato i suoi superiori di tale rettifica. Per tacere del fatto che tale censura, nuova, è irricevibile (art. 321 lett. b CPC). Il riferimento, infine, al codice di comportamento è irrilevante, dato che il Pretore non vi ha fatto riferimento, sotto questo aspetto, a suffragio della propria decisione.
8.2 Per quanto concerne l'episodio relativo all'errato versamento di salario, l'appellante afferma che la datrice di lavoro si è fondata su "racconti fatti da terzi". Come già spiegato (sopra, consid. 8.1) e menzionato dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 12), l'istante non ha contestato tale episodio, di modo che non è dato di capire la rilevanza, ai fini del giudizio, della sua censura. L'istante sostiene che il Pretore ha accertato a torto che si trattava di un importo supplementare di salario che non era stato approvato dal suo superiore. Se non che, il primo giudice ha indicato ciò in riferimento alla testimonianza di __________ __________, menzionando anche lo stralcio di testimonianza di __________ __________ __________ indicato nell'appello dall'istante. L'appellante afferma che al contrario di quanto reputato dal Pretore, che avrebbe accertato l'intenzionalità del suo agire, si è trattato di un errore, dovuto al fatto che gli stipendi dipendevano da "molte variabili dovute agli orari irregolari del personale in cantiere all'estero, al rimborso e controllo di note spese". Anche tale censura, nuova, è irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Sia come sia, anche al riguardo l'appellante sembra non comprendere la motivazione pretorile. Il primo giudice ha invero spiegato che non si può parlare di episodio marginale, tanto più se si considera che a incorrervi è stata una dipendente che rivestiva importanti funzioni nella ditta, dalla quale ci si doveva e poteva attendere un comportamento irreprensibile. Egli non dice, quindi, che tale atto era intenzionale. L'appellante soggiunge che alla luce dello stress lavorativo tale episodio non può giustificare il licenziamento o essere considerato un motivo preponderante. Essa non si confronta, tuttavia, con l'argomentazione secondo la quale assieme agli altri episodi è innegabile che esso abbia potuto comportare una valutazione negativa circa l'affidabilità della lavoratrice. L'istante sottolinea che non appena avvisata dell'errore ha provveduto alla sua correzione. Non è dato tuttavia di capire in che misura tale comportamento possa influire sulla gravità dell'errore da lei commesso, ancor meno per quale motivo ella avrebbe potuto ostare a una simile correzione. Per quanto concerne, infine, al riferimento al proprio dossier e alla sua buona fede, così come e al codice di condotta si rinvia a quanto già detto (sopra, consid. 6 e 8.1).
8.3 Sul terzo episodio (trascrizione degli appunti) l'appellante afferma che in qualità di maestra di tirocinio dell'apprendista ha chiesto a __________ __________ __________, senza obbligarla, di trascrivere degli appunti relativi a un corso serale da lei perso, a suo dire, per l'eccesso di lavoro. Ella sostiene che tale corso era stato autorizzato dalla datrice di lavoro e che in questa maniera avrebbe potuto recuperare le lezioni perse. D'altra parte, secondo l'istante la copiatura degli appunti, eseguita nei "tempi morti", era un esercizio di dattilografia per l'apprendista. Inoltre, ella afferma di aver eseguito del lavoro che competeva all'apprendista e che tale circostanza non sarebbe stata rilevata dalla datrice di lavoro, che avrebbe quindi accertato l'episodio in maniera non oggettiva (appello, pag. 10 seg.). Parte delle argomentazioni testé indicate si limitano a ribadire quanto già affermato dinanzi al primo giudice, sicché sono inammissibili. Per il resto, trattasi di censure nuove, anch'esse irricevibili.
9. L'appellante afferma che la datrice di lavoro aveva messo in atto delle discriminazioni salariali nei confronti delle dipendenti di sesso femminile, di cui ella si era lamentata. La lavoratrice critica quindi il Pretore per non aver considerato quale indizio a suffragio dell'abusività della disdetta il fatto di essere stata licenziata poche settimane dopo il periodo di protezione imposto dalla LPar (appello, pag. 7 in mezzo). Il primo giudice ha spiegato che la doglianza della lavoratrice circa una violazione della parità tra i sessi è stata evocata il 27 dicembre 2005. Il periodo di protezione di sei mesi dal reclamo sollevato all'interno dell'azienda previsto dall'art. 10 cpv. 2 LPar era quindi già scaduto da mesi, e non come affermato dall'istante da poche settimane, al momento del licenziamento datato 24 ottobre 2006 (sentenza impugnata, pag. 13 seg.). D'altra parte, tale circostanza è stata menzionata dalla lavoratrice nelle proprie conclusioni (pag. 10 in basso). Non si comprende, quindi, su che basi affermi ora in appello che il licenziamento è stato notificato a distanza di poche settimane dalla cessazione del periodo di protezione. Insufficientemente motivato anche al riguardo l'appello è irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC).
10. L'appellante ritiene che il Pretore non abbia valutato correttamente la situazione psico-fisica cui era sottoposta (memoriale, pag. 11 segg.). A dire dell'istante il primo giudice non avrebbe ritenuto determinanti, a torto, i certificati medici agli atti semplicemente perché posteriori al licenziamento. In questa maniera ella non si confronta, tuttavia, con la motivazione pretorile secondo la quale "non vi sono agli atti attestazioni mediche che dimostrino che questa situazione di "stress" abbia portato a specifici scompensi valetudinari della lavoratrice (i certificati versati agli atti riguardano il periodo successivo alla disdetta)" (sentenza impugnata, pag. 10 in alto). La censura è quindi irricevibile. La lavoratrice prosegue affermando che determinante è la testimonianza di __________ __________, dalla quale emergerebbe che il sovraccarico di lavoro le avrebbe creato un grave stress. Il Pretore ha spiegato che l'affermazione del teste, secondo la quale "AP 1 prendeva dei medicinali", "parrebbe essere frutto non già di una constatazione diretta del teste, bensì di una indicazione in tal senso data a __________ dalla medesima dipendente" (loc. cit.). L'appellante ritiene che tale teste aveva discusso direttamente con lei di tali problemi. Inoltre, il suo stato di stress era stato constatato dal teste, che vi lavorava fianco a fianco. Per tale motivo egli ha anche visto, a dire dell'appellante, l'assunzione da parte sua di farmaci. Il teste in questione ha al riguardo dichiarato: "Ricordo che AP 1 era molto stressata e prendeva dei medicinali. Me ne aveva parlato di questo. Non posso però dire nulla perché non ricordo che nell'estate 2006 le ho detto di prendersi un periodo di vacanza o malattia" (verbale 16 aprile 2008, pag. 5). L'appellante omette quindi di leggere la testimonianza nella sua integralità. Da tale lettura emerge che sia lo stress sia la necessità di prendere medicinali gli è stata riferita dalla lavoratrice e non constatata da lui direttamente. Anche su questo punto l'appello dev'essere pertanto respinto.
11. L'istante ribadisce che la datrice di lavoro si sarebbe fondata su episodi riportati da terze persone, che non figuravano nel suo dossier, e fondati su fatti remoti non adeguati a giustificare un licenziamento (appello, pag. 13). Al riguardo si rinvia a quanto già spiegato (sopra, consid. 6 e 8).
12. L'appellante critica inoltre il Pretore per non aver tenuto in debita considerazione le modalità di licenziamento adottate dalla datrice di lavoro, a suo dire abusive (memoriale, pag. 11 segg.). L'istante rinvia anzitutto al proprio memoriale conclusivo (appello, pag. 13 in fondo). Se non che, il richiamo alle motivazioni espresse dinanzi al primo giudice è inconciliabile con l’esigenza di una motivazione chiara degli allegati di appello (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, App. 2000/2004, Lugano 2005, n. 36 ad art. 309). Su questo punto l’appello è dunque irricevibile. Lo stesso dicasi per quanto illustrato a pag. 14 e 15 del gravame, ove l'appellante si limita a trascrivere, in sostanza, l'allegato conclusionale (cfr. pag. 11 seg.; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2005, n. 21 e 22 ad art. 309; CPC-TI, App. 2000/2004, n. 36 ad art. 309; DTF 117 Ia 10).
13. La lavoratrice critica altresì il primo giudice per non aver valutato correttamente l'atteggiamento della datrice di lavoro, che anche dopo il licenziamento non avrebbe fatto alcunché per chiarire la situazione, "lasciando planare sul caso tutti i dubbi e le "maldicenze"" (appello, pag. 16). Il Pretore ha spiegato che il solo fatto che fra i numerosi colleghi dell'istante circolassero versioni diverse e discordanti in relazione alle cause della disdetta non poteva far ritenere il licenziamento abusivo. Egli ritiene che tale fatto è invero abbastanza frequente nelle aziende. Per quanto concerne, poi, la e-mail (doc. O) in cui __________ __________ ha segnalato la decisione di licenziamento "To all", il Pretore ha accertato che non era stata inviata a tutti i 350-400 dipendenti della ditta, bensì solo agli otto quadri elencati negli indirizzi di posta elettronica (sentenza impugnata, pag. 14 in fondo). L'appellante si limita a ribadire il passaggio di testimonianza di __________ __________ sulle voci che circolavano nell'azienda, senza confrontarsi con la motivazione del Pretore summenzionata. Al riguardo l'appello è quindi inammissibile. In relazione al doc. O ella afferma, rinviando sempre alla testimonianza di __________ __________, che esso era indirizzato a tutti i collaboratori. Tale teste ha dichiarato: "ricordo di aver ricevuto la notizia ufficiale del licenziamento di AP 1 con estremo ritardo. Si trattava di una e-mail ma sinceramente non ricordo cosa vi era effettivamente scritto. Viene mostrato al teste il doc. O: penso si tratti proprio della e-mail di cui ho appena parlato. La voce "to all" significa che la comunicazione va a tutti i dipendenti" (verbale 4 novembre 2008, pag. 3 in mezzo). Il teste ha dichiarato di "pensare", non esternando quindi una certezza al riguardo. Inoltre, prima di vedere tale documento ha affermato di non ricordare cosa vi era effettivamente scritto (loc. cit.). Come rilevato dal Pretore dal doc. O emerge invece chiaramente che il medesimo è stato inviato solo a otto persone, tra le quali __________ __________ non figura. Va altresì rilevato che il teste ha riferito di aver ricevuto la comunicazione con "estremo ritardo" (loc. cit.), mentre dal doc. O emerge che il medesimo è stato inviato il 24 ottobre 2006, quindi il medesimo giorno del licenziamento. Alla luce di tali risultanze non può quindi essere seguita la tesi dell'appellante secondo la quale determinante, su questo punto, sarebbe la testimonianza di __________ __________.
14. A pag. 17 seg. del proprio memoriale l'appellante ribadisce per lo più quanto espresso nelle conclusioni scritte (pag. 12), seppur riformulandolo in parte e aggiungendo dei paragrafi che si limitano a ripetere quanto da lei già affermato. Ella non si confronta invece con l'esauriente argomentazione pretorile, se non per affermare in maniera generale che la problematica è stata sottovalutata dal primo giudice. Già si è detto (sopra, consid. 12.) che tale modo di procedere comporta l'irricevibilità della censura. Per il resto, l'istante invoca fatti nuovi (difficoltà nel trovare un nuovo impiego), come tali anch'essi inammissibili.
15. L'appellante conclude affermando che il Pretore non avrebbe considerato un altro fattore "che potrebbe dimostrare l'esistenza di problemi interni all'azienda, e che hanno contribuito al licenziamento". Ella dichiara che a quell'epoca era considerata un punto di riferimento per le risorse umane e che ciò "non era sicuramente ben visto dal suo nuovo superiore signor __________. __________, e dai nuovi proprietari della ditta". Tale censura, nuova, è inammissibile.
16. L'istante appella anche il dispositivo sulle ripetibili di prima sede, affermando che "appaiono elevate in considerazione della particolare procedura (salari e mercedi)" (appello, pag. 19). Sennonché l’appellante misconosce che non può essere considerata precisa ai sensi dell’art. 309 cpv. 2 lett. e CPC una domanda che non esprime l’indicazione della somma domandata rispetto a quella assegnata dal Pretore (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 10 ad art. 309), per cui anche questa censura sarebbe di per sé inammissibile. In ogni caso, per consolidata giurisprudenza nella determinazione degli oneri processuali e delle ripetibili il Pretore dispone di ampia latitudine, nel senso che la sua valutazione, se è rispettosa delle tariffe applicabili, è censurabile solo per eccesso o abuso del potere di apprezzamento (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 32 e 51 ad art. 148 e n. 19 ad art. 150), estremi non ravvisabili in concreto. Le ripetibili assegnate dal primo giudice sono infatti state fissate, contrariamente a quanto sostenuto dall'istante, in applicazione dei parametri tariffali previsti dall’art. 9 e 15 della ora abrogata Tariffa dell’ordine degli avvocati (applicabile alla fattispecie in virtù dell’art. 16 cpv. 2 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007), dai quali non vi è motivo di scostarsi.
17. Alla luce di quanto suesposto nella misura in cui è ricevibile l'appello dev'essere respinto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese (art. 343 cpv. 3 CO e art. 417 cpv. 1 lett. e CPC). La gratuità della procedura non dispensa per contro la parte soccombente dal versare ripetibili alla controparte (art. 148 CPC per rinvio dell’art. 417 cpv. 1 lett. e CPC). Il valore litigioso determinante per l’impugnabilità al Tribunale federale è di fr. 30'000.-.
Per i quali motivi
richiamati gli art. 148 CPC;
pronuncia: 1. L'appello 22 giugno 2009 di AP 1 è respinto.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. L'appellante verserà a controparte fr. 1'200.- per ripetibili.
3. Intimazione:
-; -.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno città.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici (pagina seguente):
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).