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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 14.12.2009 12.2009.124

14 dicembre 2009·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,627 parole·~13 min·2

Riassunto

Lavoro - revoca del licenziamento in tronco e trasformazione in licenziamento ordinario - conseguenze assicurative

Testo integrale

Incarto n. 12.2009.124

Lugano 14 dicembre 2009/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2008.702 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con istanza 2 giugno 2008 da

 AO 1  RA 1   

contro

AP 1    RA 2   

in materia di contratto di lavoro con la quale l'istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di fr. 23'508.70 oltre interessi a titolo di pretese salariali, domanda avversata dalla convenuta;

domanda che il Pretore ha evaso con sentenza 9 giugno 2009, accogliendo parzialmente l'istanza per fr. 22'333.35 oltre interessi al 5% dal 24 giugno 2005 e condannando la convenuta a rifondergli fr. 1'400.– a titolo di ripetibili;

appellante la convenuta che, con atto d'appello 22 giugno 2009, chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di annullare il dispositivo che la condanna a rifondere parzialmente le pretese salariali dell'istante, protestando ripetibili di prima e seconda sede;

mentre l'istante con osservazioni 30 giugno 2009 propone la reiezione dell'appello con protesta di ripetibili di seconda sede;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa;

considerato

in fatto e in diritto:  

                                     1.    AO 1 è stato alle dipendenze di AP 1 a far tempo dal 1° giugno 2003 quale responsabile della produzione. Con lettera datata 21 febbraio 2004 (recte 21 febbraio 2005), AP 1 ha scritto a AO 1 “le confermiamo la disdetta del rapporto di lavoro dal 18 febbraio 2005 che lei ha rifiutato di accettare e firmare”, dichiarando, tra l'altro, di revocargli, “con decorrenza immediata” il diritto “di fare ingresso nell'azienda” (doc. 1). In data 24 febbraio 2005 si è verificato “un caso di malattia” relativo a AO 1 (cfr. act. I, pag. 2 verso l'alto), che AP 1 ha notificato all'A__________ __________ __________ (in seguito A__________ __________) [cfr. act. II, riassunto scritto di parte convenuta, pag. 2 verso il basso], a motivo della copertura assicurativa garantita da quest'ultima in caso di malattia dei dipendenti (cfr. doc. 8 e incarto richiamato da A__________ __________). Dopo aver sottoposto AO 1 a due perizie mediche fiduciarie, che hanno riconosciuto il lavoratore totalmente inabile al lavoro, tra l'altro per disturbi di natura psichica (cfr. incarto richiamato da AP 1, in particolare perizia medica 9 marzo 2005 del dott. __________ P__________ e perizia psichiatrica 14 aprile 2005 del dott. __________ C__________), A__________ __________ ha versato al datore di lavoro – dopo un periodo di attesa di 30 giorni – indennità di malattia per 90 giorni e meglio complessivi fr. 17'632.– per il periodo dal 26 marzo 2005 al 23 giugno 2005 (act. III, pag. 1 verso il basso; doc. A, B, C, 5, 6 e 7). Dagli atti emerge che vi è poi stato uno scambio epistolare – tra il 12 luglio 2005 e il 26 ottobre 2005 – tra AP 1 ed il RA 1, nel quale quest'ultimo ha sollecitato il versamento, al lavoratore da parte del datore di lavoro, quanto meno delle indennità di malattia versate da A__________ __________ (doc. 2, 3 e 4). Con lettera 7 maggio 2008 (doc. D), il RA 1 ha chiesto a AP 1 di versare a AO 1 le indennità giornaliere di malattia per il periodo dal 24 febbraio 2005 al 23 giugno 2005, per complessivi fr. 23'508.70 [fr. 5'876.70 a carico della ditta per il periodo di carenza di 30 giorni (fr. 195.89 x 30 giorni)] + fr. 17'632.– versati da A__________ __________ per il periodo 26 marzo 2005-23 giugno 2005]. Con scritto 27 maggio 2008, AP 1 ha risposto di non avere “alcuna intenzione di versare alcun tipo di importo al sig. AO 1, in quanto non ha alcun diritto ad esso” (doc. E).

                                     2.    Con istanza 2 giugno 2008, AO 1 si è rivolto alla Pretura del Distretto di Lugano per chiedere la condanna di AP 1 al pagamento dell'importo di fr. 23'508.70 oltre interessi “per mercedi e salari”. All'udienza del 22 luglio 2008 AO 1 ha confermato la propria istanza. Alla medesima si è opposta la convenuta, sostenendo che l'istante era stato oggetto di un licenziamento in tronco il 18 febbraio 2005 e che, “in mancanza di un legame contrattuale” da tale data, “non aveva diritto a percepire alcuna prestazione”, tanto meno le indennità versate da A__________ __________, poiché soltanto AP 1 era beneficiaria e creditrice di tali prestazioni. L'istante in replica ha contestato che il licenziamento in tronco non era supportato da giustificati motivi. La convenuta in duplica ha obiettato che la contestazione del licenziamento è avvenuta solo in sede di udienza “per puri scopi tattici”. Esperita l'istruttoria, le parti sono comparse alla discussione finale, confermandosi nelle proprie richieste, la convenuta con la produzione di un “riassunto scritto”.

                                     3.    Con sentenza 9 giugno 2009, il Pretore ha accolto parzialmente l'istanza condannando la convenuta a versare a AO 1 l'importo di fr. 22'333.35 oltre interessi al 5% dal 24 giugno 2005, come pure fr. 1'400.– a titolo di ripetibili. Il primo giudice ha ritenuto che nella fattispecie la convenuta non ha motivato in modo particolareggiato le argomentazioni che hanno portato al licenziamento in tronco e che il fatto che il lavoratore non abbia immediatamente contestato la disdetta non ha di per sé alcuna conseguenza giuridica. Secondo il Pretore pertoccava quindi alla convenuta comprovare il buon fondamento del licenziamento in tronco deciso nei confronti dell'istante. Dall'istruttoria – a detta del primo giudice – non sono però emerse responsabilità tali nel comportamento del lavoratore da poter giustificare un simile provvedimento. Ritenendo il licenziamento in tronco assolutamente ingiustificato, il Pretore ha ritenuto doversi applicare l'art. 337c cpv. 1 CO, e quindi ha riconosciuto il diritto dell'istante a percepire il salario come se si fosse trattato di un licenziamento ordinario. Essendo il contratto di lavoro nel suo secondo anno di durata, il primo giudice ha ritenuto che il termine di disdetta ordinario era di due mesi per la fine di un mese. Il licenziamento essendo intervenuto il 18 febbraio 2005, il relativo termine di disdetta sarebbe, a suo dire, giunto a scadenza il 30 aprile 2005. Considerata la sospensione del termine ordinario di disdetta a far tempo dal 24 febbraio 2005, dovuta all'incapacità lavorativa, la scadenza del contratto di lavoro si sarebbe protratta fino al 31 luglio 2005. Il Pretore ha tuttavia accertato che la pretesa dell'istante è stata limitata “al periodo dal 24 febbraio 2005 al 23 giugno 2005 (30 giorni di carenza e 90 giorni di indennità perdita di guadagno)”. Per il periodo “coperto dall'indennità perdita di guadagno a causa di malattia”, il primo giudice ha ritenuto che l'ammontare del credito vantato dall'istante” risultava “dai tre conteggi mensili rilasciati agli atti sub. doc. A-C, per complessivi fr. 17'632.–”. Per il periodo di carenza il primo giudice ha per contro ritenuto che “l'istante può pretendere unicamente l'80% del salario”. Dipartendosi dalla considerazione che “l'indennità giornaliera era calcolata al 100% (fr. 195.89 al giorno)”, il Pretore ha quindi ritenuto che “per i 30 giorni di carenza” la medesima poteva “essere riconosciuta limitatamente all'importo di fr. 156.71 al giorno e quindi a complessivi fr. 4'701.35”. Da ciò il parziale accoglimento dell'istanza, per l'importo di fr. 22'333.35.

                                     4.    Con appello 22 giugno 2009, AP 1 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere integralmente l'istanza e condannare AO 1 a rifonderle ripetibili di prima e di seconda sede. Con osservazioni 30 giugno 2009 AO 1 propone la reiezione dell'appello con protesta di ripetibili di seconda sede.

                                     5.    Il Pretore, come detto (sopra, consid. 3), ha ritenuto che in assenza di qualsivoglia grave motivo giustificante il licenziamento in tronco, il provvedimento adottato dalla convenuta risulta assolutamente ingiustificato. In applicazione dell'art. 337c cpv. 1 CO, il primo giudice ha quindi riconosciuto all'istante il diritto a percepire il salario come se si fosse trattato di un licenziamento ordinario. Il Pretore ha per finire accolto parzialmente la pretesa dell'istante, evidenziando che era comunque già limitata – dallo stesso richiedente – al periodo dal 24 febbraio 2005 al 23 giugno 2005 (30 giorni di carenza e 90 giorni di indennità perdita di guadagno).

                                     5.1  In vero dagli atti e dalle circostanze del procedimento in oggetto traspare che le parti hanno di fatto rinunciato alla risoluzione immediata del contratto. Giuridicamente, la revoca del licenziamento in tronco o la sua trasformazione in una risoluzione ordinaria sono ammissibili, purchè non siano utilizzati per aggirare le norme che assicurano la protezione contro le disdette (Wyler, Droit du travail, 2ª ed., Berna 2008, pag. 506; Rehbinder, Berner Kommentar,n. 1 in fine ad art. 337c CO; Staehlin, Zürcher Kommentar, n. 38 ad art. 337 CO e n. 22 ad art. 337c CO). Non è contestato che la malattia di AO 1 si è verificata in data 24 febbraio 2005 (cfr. act. I, pag. 2 verso l'alto) – quindi posteriormente al licenziamento in tronco – e che AP 1 ha comunque notificato il caso di malattia ad A__________ __________ [cfr. act. II, riassunto scritto di parte convenuta, pag. 2 verso il basso]. Giova ricordare che il licenziamento in tronco determina la fine immediata anche delle coperture assicurative legate al contratto di lavoro (Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Kommentar zum Arbeitsvertragsrecht, Basilea 2005, n. 5 ad art. 337 CO). Con la notifica del caso di malattia di AO 1 ad A__________ __________, il datore di lavoro ha ammesso, quanto meno per atti concludenti, di aver rinunciato al licenziamento in tronco e di aver accettato la validità del contratto almeno per il periodo durante il quale era garantita la copertura assicurativa. Del resto la rinuncia a contestare il licenziamento in tronco – attestata dal teste __________ S__________, segretario sindacale che conduceva le trattative con la convenuta per conto dell'istante – era sorretta dalla conferma data da A__________ __________ di accettazione del caso e dalla convinzione che le indennità versate dall'assicurazione sarebbero state girate al dipendente e quindi da una protrazione di validità del contratto di lavoro per il periodo durante il quale A__________ __________ avrebbe versato le indennità giornaliere di malattia (act. III, pag. 3 verso il basso). Sbaglia d'altronde palesemente l'appellante quando sostiene che il pagamento delle indennità di malattia sarebbe “assolutamente slegato da ogni considerazione relativa al contratto di lavoro” e che le indennità sarebbero state “pagate in virtù di un rapporto esistente con la ditta, senza riguardo al contratto di lavoro” (appello, pag. 5 in basso e pag. 6 in alto). Già si è detto che l'interdipendenza del contratto di lavoro con il contratto d'assicurazione d'indennità giornaliera di malattia è tale per cui la cessazione del primo determina la fine immediata anche delle coperture assicurative garantite dal secondo, nel senso che malattie posteriori alla fine del contratto di lavoro non sono più coperte. Ma va aggiunto che il lavoratore non è estraneo al rapporto assicurativo, non fosse altro che per il fatto che le prestazioni assicurative sono versate per la sua malattia e che egli deve acconsentire – come ha fatto – a sottoporsi alle perizie mediche (fiduciarie) necessarie a stabilire il suo stato di salute. In altri termini, diversamente da quanto vorrebbe l'appellante, l'assicurazione in questione non è di certo stata pattuita per permettere al datore di lavoro di lucrare sulle condizioni di salute del dipendente, ma per garantire al lavoratore ancora legato contrattualmente al datore di lavoro di percepire lo stipendio nonostante l'impedimento, senza gravare sul datore di lavoro. La notifica della malattia di AO 1 ad A__________ __________ da parte di AP 1, non può dunque che essere interpretata quale rinuncia del datore di lavoro alla disdetta immediata notificata prima dell'insorgere della malattia.

                                            Già per questi motivi l'appello, nella misura in cui postula che il contratto di lavoro non abbia esplicato effetti dopo il 18 febbraio 2005 – giorno della notifica della disdetta – si avvera infondato. Il fatto poi che il lavoratore abbia rinunciato a far valere le sue pretese fino al 31 luglio 2005 – giorno che il Pretore, vista la malattia, ha rettamente ritenuto quale scadenza ordinaria del contratto di lavoro – è privo di rilievo.

                                     5.2  A titolo abbondanziale si evidenzia che, come rettamente rilevato dal Pretore, la convenuta non ha in ogni caso comprovato l'esistenza di validi motivi per il licenziamento in tronco. L'appellante non indica del resto l'esistenza negli atti di prove attestanti i pretesi validi motivi, limitandosi a lamentare il fatto che l'istante avrebbe atteso “tre anni, cinque mesi e quattro giorni” a contestare l'infondatezza del licenziamento (appello, pag. 4 nel mezzo). Secondo l'appellante, detto comportamento del lavoratore, sarebbe “lesivo del dovere di diligenza e fedeltà” (appello, pag. 5 in alto) e comporterebbe un ribaltamento sul dipendente “dell'onere definitivo della prova”. A torto.

                                            Il Pretore ha giustamente ricordato che l'onere della prova relativo all'esistenza di una causa grave giustificante il licenziamento in tronco è a carico del datore di lavoro (Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit., n. 13 ad art. 337 CO). D'altro canto, dal semplice decorso del tempo in pendenza di prescrizione non può essere dedotta una rinuncia alla pretesa salariale o un suo esercizio abusivo (Tobler/Fravre/Munoz/Gullo Ehm, Arbeitsrecht, Losanna 2006, n. 1.10 ad art. 341 CO; DTF 126 III 337 consid. 7b, 110 II 273). Né del resto il fatto che l'istante non abbia impugnato il licenziamento abusivo può essere ritenuto come circostanza sufficiente a ritenere l'abuso di diritto. In effetti traspare dagli atti che la contestazione non è stata fatta valere da AO 1 essendo egli convinto che AP 1 gli avrebbe per lo meno “girato” le indennità versate da A__________ __________ (act. III, pag, 3 verso il basso). D'altro canto, palesemente abusivo è semmai il comportamento della convenuta. Ciò nella misura in cui si è comportata come se il contratto esistesse, notificando la malattia del lavoratore all'assicurazione e incassando le prestazioni dell'assicurazione; trattenendo poi per sé le prestazioni e sostenendo in causa, a distanza di tre anni, di fronte alla legittime pretese del lavoratore, che a quest'ultimo non è dovuto alcunché in quanto il contratto di lavoro era stato in precedenza risolto con effetto immediato. Le argomentazioni dell'appellante si rivelano pertanto infondate e temerarie.

                                     6.    A motivo di quanto sopra esposto, l'appello, palesemente infondato e temerario, va quindi respinto. La pretesa salariale di AO 1 per il periodo dal 24 febbraio 2005 al 23 giugno 2005 va pertanto confermata nella misura – non oggetto di contestazione – stabilita dal Pretore.

                                            Non si prelevano tasse né spese trattandosi di una causa fondata sul diritto del lavoro di valore non superiore a fr. 30'000.–, e meglio di fr. 22'333.35. L'appellante, interamente soccombente, verserà all'istante un'equa indennità per ripetibili d'appello.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG,

dichiara e pronuncia:

                                   1.   L’appello 22 giugno 2009 di AP 1 è respinto.

                                   2.   Non si prelevano tasse né spese di appello. AP 1 rifonderà a AO 1 fr. 400.- per ripetibili di appello.

                                   3.   Intimazione:

-      -      

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile riproporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare la decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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