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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 30.10.2009 12.2009.116

30 ottobre 2009·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·3,010 parole·~15 min·2

Riassunto

Lavoro - licenziamento in tronco

Testo integrale

Incarto n. 12.2009.116

Lugano 30 ottobre 2009/rs  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2007.675 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con istanza 4 giugno 2007 da

 AO 1    RA 2   

contro

AP 1    RA 1   

in materia di contratto di lavoro, con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di complessivi fr. 29'000.– lordi oltre interessi (fr. 8'000.– per due mensilità arretrate, fr. 1'000.– corrispondente a ¼ dello stipendio di aprile 2007 che gli è stato indebitamente trattenuto e fr. 20'000.– di indennità per ingiusto licenziamento, pari a cinque mesi di salario), come pure a rilasciargli un attestato di lavoro;

domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione dell'istanza, e che il Pretore con sentenza 27 maggio 2009 ha accolto parzialmente condannando la convenuta a versare all'istante fr. 11'000.– (fr. 8'000.– per due mensilità arretrate, fr. 1'000.– corrispondente a ¼ dello stipendio di aprile 2007 che gli è stato indebitamente trattenuto e fr. 2'000.– di indennità per ingiusto licenziamento, pari a mezzo stipendio) [dispositivo n. 1], come pure a rilasciare entro 15 giorni alla controparte un attestato di lavoro [dispositivo n. 2] e a rifonderle fr. 500.– a titolo di ripetibili [dispositivo n. 3];

appellante la convenuta che con atto di appello 15 giugno 2009 chiede di annullare la sentenza impugnata e di riformare il dispositivo n. 1 nel senso di respingere l'istanza, il dispositivo n. 2 nel senso di rilasciare all'istante un attestato di lavoro senza l'indicazione di un termine per procedere in tal senso e il dispositivo n. 3 nel senso che sia l'istante a versare ripetibili di prima sede alla convenuta, protestando spese e ripetibili di seconda sede;

mentre l'istante con osservazioni 22 giugno 2009 postula la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili di seconda sede;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:   

                                     1.    AO 1 è stato assunto a partire dal luglio 2002 dalla AP 1 in qualità di agente di vigilanza. Dal marzo 2005 il contratto di lavoro, concluso a tempo indeterminato, prevedeva la corresponsione di uno stipendio lordo mensile di fr. 4'000.– per dodici mensilità (doc. B).

                                     2.    In data 23 aprile 2007 AP 1 ha disdetto il contratto di lavoro con effetto immediato (doc. E) e da quel giorno non ha più erogato lo stipendio a AO 1 (doc. F). Richiesta di motivare il licenziamento in tronco, con scritto 26 aprile 2007 AP 1 ha fatto valere la falsificazione degli orari di lavoro, benché il 23 ottobre 2006 fosse già stato ripreso con formale richiamo, pena il licenziamento in tronco, per violazione dei suoi obblighi (doc. H).

                                     3.    Con istanza 4 giugno 2007 AO 1 si è rivolto alla Pretura del Distretto di Lugano, contestando l'esistenza dei presupposti del licenziamento in tronco. L'istante ha chiesto che la convenuta fosse condannata a pagargli complessivi fr. 29'000.– lordi oltre interessi (fr. 8'000.– per due mensilità arretrate, fr. 1'000.– corrispondente a ¼ dello stipendio di aprile 2007 che gli è stato indebitamente trattenuto e fr. 20'000.– di indennità per ingiusto licenziamento, pari a cinque mesi di salario), come pure a rilasciargli un attestato di lavoro. Alla medesima si è opposta la convenuta. Esperita l'istruttoria, l'istante si è confermato nelle conclusioni. La convenuta non ha invece presentato un allegato conclusivo.

                                     4.    Con sentenza 27 maggio 2009, il Pretore ha accolto parzialmente l'istanza condannando la convenuta a versare all'istante fr. 11'000.– (fr. 8'000.– per due mensilità arretrate, fr. 1'000.– corrispondente a ¼ dello stipendio di aprile 2007 che gli è stato indebitamente trattenuto e fr. 2'000.– di indennità per ingiusto licenziamento, pari a mezzo stipendio) [dispositivo n. 1], come pure a rilasciare entro 15 giorni alla controparte un attestato di lavoro [dispositivo n. 2] e a rifonderle fr. 500.– a titolo di ripetibili [dispositivo n. 3].

                                            Il primo giudice ha accertato che i fatti addotti dalla convenuta a sostegno del licenziamento in tronco sono stati comprovati in istruttoria. In primo luogo, rileva il Pretore, l'avvertimento è stato prodotto agli atti quale doc. L, la sua correttezza è stata confermata dai testimoni ed esso riporta a chiare lettere l'indicazione che “Con la presente la invitiamo a volere rispettare scrupolosamente gli orari stabiliti dei controlli (ronde) delle fabbriche. Questo vale naturalmente per tutti i servizi da svolgere. Se in futuro da nostri controlli dovessero ancora emergere problematiche di orari non rispettati, il contratto di lavoro sarà sciolto immediatamente per gravi motivi”. In secondo luogo, prosegue il primo giudice, è stato pure comprovato che l'istante, il giorno 19 aprile 2007 ha scritto nel rapporto del cliente che aveva preso servizio alle ore 08.00 e ritirato l'autoveicolo alle 07.40, quando invece è risultato dalla telecamera a circuito chiuso, confermata dai testi M__________, M__________ e B__________, che egli è giunto in sede (a __________) alle ore 07.56 ed è partito con l'autoveicolo alle 08.03. Il primo giudice – dopo aver ricordato i principi che regolano l'applicazione dell'art. 337 CO (presupposti della risoluzione immediata per cause gravi), segnatamente la libertà di apprezzamento lasciata al giudice nel valutare se la violazione dei doveri contrattuali raggiunge la necessaria gravità – ha rilevato che il caso in esame rappresenta una situazione limite, ma che, ciò nonostante, tenuto conto dell'approccio restrittivo imposto dalla giurisprudenza, l'istanza merita accoglimento, non essendo dati i presupposti per un licenziamento in tronco. Il Pretore ha in primo luogo ricordato che il motivo di licenziamento ritenuto dal datore di lavoro è quello indicato nello scritto del 26 aprile 2007 (doc. H) e che altri motivi non entrano pertanto in considerazione, ad esempio le lamentele di alcuni clienti in merito al suo operato (C__________, cfr. doc. prodotto in edizione dalla teste M__________) oppure che l'istante in prima battuta abbia mentito quando è stato confrontato con gli orari da lui indicati nei rapporti, prima di ammettere la loro inattendibilità. Il primo giudice ha poi evidenziato che è vero che il richiamo doc. H si riferiva a tutti i servizi, ma per dare una dimensione della gravità oggettiva dell'agire rimproverato all'istante il 19 aprile 2007, non può essere negletto che si trattava di un servizio presso il Comune di __________, dove entrare in servizio 20 minuti prima o 20 minuti dopo non cambiava alcunché e del resto il ritardo non ha sollevato alcun reclamo da parte dei clienti. Anzi, rileva il Pretore, sentiti come testi, i due poliziotti del Comune (__________ M__________ e __________ M__________), hanno accertato l'eccellenza dell'istante nel regolare il traffico fermo (ossia nel comminare multe ai contravventori). La situazione, secondo il primo giudice, sarebbe stata differente qualora la puntualità dell'inizio e fine del servizio fosse stata cruciale per la qualità dello stesso e dunque per il buon nome della convenuta, che invece nel caso concreto non risulta sia stato messo in dubbio dall'istante presso il cliente Comune di __________. Al contrario. Inoltre, continua il primo giudice, neppure può essere disatteso il fatto che si è trattato della prima volta che l'istante violava l'avvertimento del 23 ottobre 2006 e tanto più con riferimento ad un servizio di natura differente rispetto a quello oggetto del doc. H. Ne sarebbe forse andato diversamente, prosegue il Pretore, se il licenziamento in tronco fosse intervenuto dopo un secondo sollecito, ciò che invece non è stato il caso. Infine, conclude il primo giudice, ha ragione l'istante nel rilevare che le differenze di orario rimproverategli, sia con riferimento al doc. H, sia alla disdetta in tronco, sono contenute e che in ogni caso egli ha rispettato nel suo complesso il tempo di lavoro prescrittogli per il servizio in questione.

                                     5.    Con appello 15 giugno 2009, AP 1 chiede di annullare la sentenza impugnata e di riformare il dispositivo n. 1 nel senso di respingere l'istanza, il dispositivo n. 2 nel senso di rilasciare all'istante un attestato di lavoro senza l'indicazione di un termine per procedervi e il dispositivo n. 3 nel senso che sia l'istante a vesare ripetibili di prima sede alla convenuta. Protesta spese e ripetibili di seconda sede.

                                            Con osservazioni 22 giugno 2009 l'appellato postula la reiezione del gravame – pure con protesta di spese e ripetibili – con argomenti di cui si dirà, se del caso, nel seguito.

                                     6.    L'art. 337 CO dispone che il datore di lavoro e il dipendente possono disdire con effetto immediato il rapporto di lavoro per cause gravi, segnatamente quando la continuazione del contratto, in buona fede, non può più essere pretesa. Ciò è il caso quando il rapporto di fiducia tra le parti è così compromesso da non permettere una collaborazione costruttiva, di modo che la disdetta immediata sembra essere l'unica soluzione praticabile. Il licenziamento con effetto immediato è un provvedimento eccezionale, che deve essere ammesso in modo restrittivo (DTF 130 III 28 consid. 4.1, 213 consid. 3.1; 127 III 351 consid. 4a). Manchevolezze minori possono giustificare una disdetta immediata solo se si verificano ripetutamente malgrado espliciti avvertimenti sull'eventualità della disdetta (DTF 130 III 28 consid. 4.1; 129 III 351 consid. 2.1). Più avvertimenti possono rivelarsi necessari, a dipendenza della gravità, della natura, della durata e della frequenza delle violazioni contrattuali; non è in effetti l'avvertimento in se stesso, anche assortito della comminatoria di licenziamento immediato, che giustifica un simile provvedimento, ma il fatto che l'atto imputato al lavoratore non permette, secondo le regole della buona fede, di esigere dal datore di lavoro la continuazione del rapporto di lavoro fino alla scadenza del termine di disdetta (Wyler, Droit du travail, 2ª ed., Berna 2008, pag. 490; DTF 127 III 153 consid. 1). Il giudice valuta secondo il suo libero apprezzamento se la violazione dei doveri contrattuali raggiunge la necessaria gravità, considerando le circostanze concrete, in applicazione dei principi di diritto e dell'equità (DTF 127 III 313 consid. 3). Il datore di lavoro che disdice il contratto, ritenendo dati i presupposti per il licenziamento in tronco, deve in ogni caso recarne la prova (Brunner/Bühler/Wäber/Bruchez, Kommentar zum Arbeitsvertragsrecht, Basilea 2005, ad art. 337 CO, p. 263 n. 13; per tante: II CCA 17 ottobre 2008 inc. n. 12.2008.45 consid. 5).

                                     7.    Il significato dell'atto di appello è quello dell'esposizione avanti alla Camera adita di circostanziate critiche all'accertamento dei fatti e/o all'applicazione del diritto di cui alla sentenza impugnata, così da consentire, entro i limiti delle domande formulate, la sua verifica da parte dell'autorità superiore ed eventualmente la sua riforma nel senso auspicato dal ricorrente. Sembrerebbe perciò scontato presumere che l'atto di appello abbia necessariamente a confrontarsi in forma critica con i contenuti del giudizio che si intende impugnare. È però ovvio che ciò non può avvenire laddove vengano richiamate o riprodotte le argomentazioni già esposte negli atti della procedura svolta davanti al Pretore, poiché in tali scritti si cercherebbero invano critiche a un giudizio che non è ancora stato emanato, ragione per cui la giurisprudenza prevede la sanzione dell'irricevibilità per il gravame che si limita a richiamare argomentazioni espresse in precedenti allegati (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 21 e 22 ad art. 309; CPC-TI App., m. 36 ad art. 309; DTF 117 Ia 10). Ciò premesso si constata che nella sua strigata impugnativa, l'appellante non si confronta minimamente con le puntuali motivazioni – riassunte sopra (consid. 4) – che hanno indotto il Pretore a non ritenere dati i presupposti per un licenziamento in tronco e ad accogliere parzialmente l'istanza. Essa si limita in effetti a riprodurre, in misura preponderante, in seconda sede le argomentazioni già addotte nel memoriale di risposta presentato all'udienza di discussione del 2 luglio 2007 (cfr. act. II). Esaminando le considerazioni “in fatto e in diritto” dell'appello si può infatti constatare che il terzo paragrafo pag. 2 verso il basso esprime gli stessi concetti del memoriale di risposta (act. II) al punto ad 4 pag. 3 verso il mezzo. Il quarto paragrafo pag. 2 in basso dell'appello è identico al punto ad 2 del memoriale di risposta, act. II pag. 2 verso il mezzo. Il terzo paragrafo pag. 3 nel mezzo dell'appello è identico al punto ad 3 terzo paragrafo del memoriale di risposta, act. II pag. 2 in basso. Il quarto paragrafo pag. 3 verso il basso dell'appello è identico al punto ad 4 del memoriale di risposta, act. II pag. 3 verso il mezzo. Questo modo di procedere non è serio ed è inaccettabile, comportando, in gran parte, l'irricevibilità del gravame.

                                     8.    Quali uniche censure l'appellante fa valere che il Pretore non “avrebbe in alcun modo tenuto in considerazione” il fatto che “la AP 1 è una ditta attiva nel settore della sicurezza e della vigilanza, dove la contraffazione degli orari sui rapporti di servizio attuata in occasione del controllo messo in atto può arrecare un danno inimmaginabile alla ditta”, in quanto sarebbe, a suo dire, “messa in dubbio la professionalità richiesta dal cliente” e, “qualora fosse stato riscontrato un sinistro” durante il periodo “contraffatto”, sarebbe “stata implicata in modo pesante anche la responsabilità della ditta stessa con conseguenze difficilmente calcolabili”. Il primo giudice avrebbe pure omesso di considerare “la necessità di procedere con l'emanazione del gravoso provvedimento anche per una questione di credibilità interna alla ditta che avesse un effetto deterrente nei confronti di future situazioni analoghe”.

                                            In merito alla prima censura si rileva che il Pretore ha correttamente evidenziato che il fatto che l'istante sia entrato in servizio 20 minuti prima o 20 minuti dopo presso il Comune di __________ non ha cambiato alcunché. Del resto il ritardo in questione non ha determinato alcun reclamo da parte del cliente Comune di __________, i cui poliziotti – sentiti come testi – hanno anzi attestato l'eccellenza dell'istante nel regolare il traffico fermo ossia nel comminare multe ai contravventori. Questo era il compito assegnato all'istante la mattina del 19 aprile 2007. Appare dunque assai difficile capire quale nesso possa esserci tra gli orari riportati dall'istante sui suoi rapporti di servizio e una responsabilità della convenuta per non meglio specificati sinistri in relazione alle multe comminate nel Comune di __________ quella mattina. Si può dunque ben capire che il primo giudice non si sia soffermato su considerazioni della convenuta palesemente inutili e anche di difficile comprensione.

                                            Per quanto concerne l'effetto deterrente evocato dall'appellante, va detto che, come giustamente evidenziato dal primo giudice, l'avvertimento del 23 ottobre 2006 faceva riferimento ad un servizio [“controlli (ronde) delle fabbriche” (cfr. doc. L)] differente rispetto a quello del doc. H [regolazione del traffico fermo, ossia comminazione di multe ai contravventori]. Non essendo contestato l'orario apposto dall'istante sulle contravvenzioni comminate il 19 aprile 2007 e non essendovi lamentele del cliente Comune di __________ in relazione all'orario di entrata in servizio dell'istante – il responsabile della polizia comunale di quest'ultimo Comune ha anzi attestato che l'istante “di solito cominciava i controlli già prima del previsto, ossia si presentava in anticipo. Egli diceva di avere del tempo e pertanto che poteva cominciare anche prima. In un paio di occasioni anche alla fine dell'orario ho dovuto rammentargli questo fatto e mandarlo a casa, perché se no avrebbe continuato i controlli” (act. III, pag. 2 verso l'alto) – non è ben chiaro quale effetto deterrente volesse raggiungere la convenuta. Il primo giudice ha evidenziato, a ragione, che la puntualità dell'inizio e della fine del servizio non era essenziale per la qualità del servizio stesso e che AO 1 ha in ogni caso rispettato nel suo complesso il tempo di lavoro prescrittogli per il servizio in questione. Comunque, se il datore di lavoro avesse voluto ottenere il rispetto ossequioso e puntiglioso del tempo di lavoro per gli interventi di regolazione del traffico fermo presso il Comune di __________, sarebbe stato sufficiente un nuovo avvertimento rivolto all'istante di indicare in modo preciso anche gli orari di inizio e fine di tale servizio. Nelle circostanze testè evocate, il licenziamento in tronco per esigenze di “credibilità interna alla ditta” e di “effetto deterrente nei confronti di future situazioni analoghe”, quindi, presumibilmente, verso altri dipendenti della medesima ditta, appare finanche sconcertante.

                                     8.    Il Pretore, nel dispositivo n. 2 della sentenza impugnata, ha fatto altresì ordine a AP 1 di rilasciare entro 15 giorni all'istante un attestato di lavoro. L'appellante nelle conclusioni del gravame chiede, tra l'altro, di riformare il dispositivo in questione nel senso di “rilasciare all'istante un attestato di lavoro” senza l'indicazione di un termine per procedervi. Nelle motivazioni dell'appello essa non spende neppure una parola per spiegare quale circostanza giustificherebbe una simile modifica. L'appello su questo punto si avvera irricevibile e temerario.

                                     9.    In conclusione, l'appello in oggetto, infondato e temerario, deve essere respinto e la decisione del Pretore confermata. Non si prelevano tasse né spese trattandosi di una causa fondata sul diritto del lavoro di valore non superiore a fr. 30'000.–, e meglio di fr. 11'000.–. L'appellante, interamente soccombente, verserà all'istante una congrua indennità per ripetibili d'appello.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG,

dichiara e pronuncia:

                                   1.   L’appello 15 giugno 2009 diAP 1 è respinto.

                                   2.   Non si prelevano tasse né spese di appello. AP 1 rifonderà a AO 1 fr. 500.- per ripetibili di appello.

                                   3.   Intimazione:

-      -       

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

Rimedi giuridici (pagina seguente):

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile riproporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare la decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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