Incarto n. 12.2009.113
Lugano 13 luglio 2009/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli
segretaria:
Verda Chiocchetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2008.108 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 20 febbraio 2008 da
AP 1 e __________, __________ (__________)
contro
AO 1 rappr. dall’ RA 1
con cui gli attori hanno chiesto la condanna della banca convenuta al pagamento di fr. 8'201,90 oltre interessi, domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore con sentenza 12 maggio 2009 ha respinto;
appellante l’attore AP 1 con atto di appello 5 giugno 2009, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che nella primavera del 2007 AP 1 ha aperto una relazione di conto/deposito n. __________ presso AO 1 di __________ (in seguito banca);
che egli aveva procura sul conto/deposito n. __________ aperto dalla madre __________ presso la medesima banca;
che il cliente era seguito dal consulente __________, assistito da __________;
che a più riprese AP 1 ha tentato di entrare in contatto con __________, convinto dell’esistenza di un rapporto sentimentale con costei;
che i dirigenti della banca hanno comunicato al cliente di evitare le richieste di essere ricevuto dall’assistente del consulente, senza esito;
che dopo uno scambio di corrispondenza il 22 novembre 2007 AO 1 comunicava a AP 1 e alla madre la disdetta delle rispettive relazioni bancarie;
che con con petizione 20 febbraio 2008 AP 1 e la di lui madre __________ hanno convenuto in causa la banca, chiedendone la condanna al pagamento di fr. 8'201,90 oltre interessi a titolo di risarcimento danni e torto morale;
che a detta degli attori la disdetta del rapporto di conto/deposito sarebbe stata abusiva in quanto non poteva essere ricondotta alla vicenda personale di AP 1 con la dipendente della convenuta;
che con risposta 23 maggio 2008 la banca si è opposta alla domanda, rilevando che il comportamento del cliente aveva messo a disagio la propria dipendente, che non voleva più riceverlo;
che con sentenza 12 maggio 2009 il Pretore ha respinto la petizione, ritenendo che la banca poteva chiudere le relazioni degli attori a tutela della personalità della propria dipendente e in applicazione dell’art. 13 delle condizioni generali;
che con appello 5 giugno 2009 il solo attore AP 1 è insorto contro il giudizio pretorile, chiedendone la riforma nel senso di accogliere la petizione;
che l'appello non è stato notificato alla controparte;
che l’appellante rimprovera al Pretore di aver respinto la sua domanda di risarcimento sulla base della querela sporta nei suoi confronti dalla dipendente della convenuta, posteriore alla chiusura dei conti, e di aver ripreso nelle sue motivazioni la perizia psichiatrica assunta in violazione dei suoi diritti nell’ambito del procedimento penale;
che a detta dell’appellante la convenuta si era intromessa indebitamente in una vicenda personale alla quale era estranea, la sua insistenza verso la dipendente derivando dalla sua convinzione che costei era minacciata dalla datrice di lavoro, sicché la chiusura dei conti è stata motivata da ragioni non contemplate dall’art. 13 delle condizioni generali della convenuta;
che egli si duole inoltre dell’abuso della propria buona fede da parte della dipendente della convenuta e dell’ambiguità dimostrata dalla banca in tale frangente;
che nella fattispecie la banca ha motivato la disdetta del 22 novembre 2007 (doc. G) con l’obbligo di tutelare la personalità della propria dipendente, che si trovava a disagio a causa dell’insistente comportamento del cliente (cfr. doc. H, F, 9), e ha richiamato l’art. 13 delle proprie condizioni generali (doc. 7);
che a norma di tale articolo la banca si “riserva il diritto di risolvere con effetto immediato le sue relazioni d’affari con il cliente” (doc. 7, condizioni generali edizione 2000);
che a tenore delle condizioni generali, sottoposte ai clienti al momento dell’apertura delle relazioni bancarie, la convenuta poteva quindi chiudere in ogni momento e a sua discrezione le relazioni contrattuali, anche senza motivo;
che di conseguenza non è ravvisabile abuso alcuno nella decisione della banca di chiudere i conti di fronte all’insistenza del cliente di incontrare la dipendente con la quale era convinto di avere un rapporto sentimentale, che questa invece rifiutava;
che in simili circostanze la banca non si è affatto intromessa indebitamente in una vicenda personale, come afferma l’appellante, ma ha agito per proteggere la propria dipendente dalle attenzioni indesiderate del cliente, nel rispetto dell’art. 328 del Codice delle obbligazioni, che impone al datore di lavoro di intervenire per proteggere la personalità della dipendente;
che la sentenza impugnata, a prescindere dalle sue motivazioni, regge pertanto alla critica nel suo risultato, la petizione dovendo essere respinta;
che l'appello, manifestamente infondato, può essere evaso con la procedura semplificata dell'art. 313bis CPC, senza necessità di intimazione alla controparte;
che le spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla convenuta, alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato;
Per i quali motivi,
visto l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia: 1. L'appello 5 giugno 2009 di AP 1 è respinto.
2. Le spese della procedura di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.b) spese fr. 100.totale fr. 300.già anticipati dall’appellante, rimangono a suo carico. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione:
- ; - .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).