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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 26.05.2009 12.2008.77

26 maggio 2009·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·3,344 parole·~17 min·2

Riassunto

Appalto. Difetti

Testo integrale

Incarto n. 12.2008.77

Lugano 26 maggio 2009/fb    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretaria:

Verda Chiocchetti, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2005.75 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord - promossa con petizione 9 giugno 2005 da

AO 1  rappr. dall’  RA 2   

contro

  AP 1  e  AP 2 entrambi rappr. dall’  RA 1  

con cui l’attrice ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 20'243.80 oltre interessi al 5% dal 7 dicembre 2004 e spese esecutive, nonché il rigetto delle opposizioni interposte dagli escussi ai PE n. __________ rispettivamente n. __________ dell’UEF di Mendrisio, domande avversate dai convenuti e che la Pretora, con sentenza 29 febbraio 2008, ha parzialmente accolto per fr. 20'243.80 oltre interessi al 5% dal 4 marzo 2005;

appellanti i convenuti che con atto di appello 31 marzo 2008 chiedono la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere integralmente la petizione, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l’attrice con osservazioni 7 maggio 2008 chiede la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa

ritenuto

in fatto:                    A.   Il 29 settembre 2004 AO 1 ha sottoposto a AP 1 e AP 2 un’offerta di complessivi fr. 28'420.- oltre IVA riguardante dei lavori di pavimentazione (doc. D) nella loro abitazione in via __________ __________ __________ a __________. Nell’offerta era previsto il versamento di un anticipo del 40% al momento dell’ordine. Tale importo, equivalente a fr. 11'350.-, è stato versato, oltre alla relativa IVA, il 12 ottobre 2004 (doc. F). Per le opere eseguite, l’appaltatrice ha trasmesso il 7 dicembre 2004 una fattura di complessivi fr. 20'243.80 (IVA inclusa), già dedotto l’acconto testé citato (doc. H).

                                  B.   Il 21 dicembre 2004 si è tenuto un sopralluogo in presenza dell’appaltatrice, a seguito del quale i committenti hanno notificato a quest’ultima difetti dell’opera, ovvero "fessure a volte molto larghe tra le assi" e "in alcuni punti il pavimento è ondulato, sembrerebbe che le assi si stiano sollevando". Essi hanno precisato che "questi nuovi disagi […] vanno sommati a quelli che lei già conosce" e hanno concluso affermando di non reputare l’opera completata e chiedendo la sistemazione del pavimento (doc. 2). Il 23 dicembre 2004 l’appaltatrice ha dichiarato di aver posato "secondo la buona norma" il pavimento e che le fessure erano riconducibili al funzionamento non corretto dell’impianto di riscaldamento a pavimento. Per questo motivo, essa ha consigliato ai committenti di installare dei deumidificatori (doc. 4). Il 17 gennaio 2005 l’appaltatrice ha poi sottolineato un'anomala distribuzione del calore sulla superficie e la temperatura della superficie stessa, ovvero che le serpentine non sembravano essere state istallate alla profondità corretta. Essa ha ricondotto lo strappo al pavimento allo spegnimento dell’impianto di riscaldamento per la preparazione del sottofondo e il successivo innalzamento dell’umidità (doc. 6).

                                  C.   Il 4 marzo 2005 l’appaltatrice ha chiesto il pagamento della fattura rimasta impagata (doc. I). A seguito dell’infruttuosità di tale richiesta, il 26 aprile 2005 essa ha fatto spiccare nei confronti di AP 1 e AP 2, due PE n. __________ rispettivamente __________ per complessivi fr. 20'243.80 oltre interessi al 5% dal 7 dicembre 2004 e spese esecutive (doc. B e C), ai quali gli escussi si sono opposti.

                                  D.   Con petizione 9 giugno 2005 l’appaltatrice ha chiesto la condanna dei committenti al pagamento di fr. 20'243.80 oltre interessi al 5% dal 7 dicembre 2004 e spese esecutive, nonché il rigetto delle opposizioni interposte dagli escussi ai PE summenzionati. Con risposta 31 agosto 2005 i convenuti si sono opposti alle domande avversarie. Esperita l’istruttoria, le parti si sono confermate nei loro rispettivi punti di vista. Statuendo con sentenza 29 febbraio 2008 la Pretora ha parzialmente accolto la petizione per fr. 20'243.80 oltre interessi al 5% dal 4 marzo 2005.

                                  E.   Con atto di appello 31 marzo 2008 i convenuti chiedono la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere integralmente la petizione. Con osservazioni 7 maggio 2008 l’attrice postula invece la reiezione del gravame.

Considerato

in diritto:                  1.   La Pretora ha accertato, sulla scorta della perizia giudiziaria, la congruità della mercede richiesta dall’appaltatrice. Ella ha poi accertato che, sempre secondo la perizia, i presunti difetti invocati dai committenti erano un allargamento delle fessure tra le singole liste, un’ondulazione a "gobbe" delle stesse e un parziale sollevamento dal suolo, riconducibili all’umidità e alla temperatura inadeguata del massetto sottostante al pavimento. Sull’umidità, la Pretora ha poi ritenuto che l’appaltatrice aveva più volte suggerito ai committenti di acquistare dei deumidificatori. Per quanto concerne la temperatura inidonea, ella ha imputato la stessa al funzionamento non corretto dell’impianto di riscaldamento. Accertata la conformità dei materiali usati dall’appaltatrice e la regolarità della loro posa, la prima giudice ha quindi ritenuto che i difetti erano imputabili ai convenuti. Ella ha quindi riconosciuto la pretesa dell’attrice, salvo far decorrere gli interessi dalla prima messa in mora dei committenti il 4 marzo 2005.

                                   2.   Gli appellanti rinunciano a proporre in questa sede la questione della congruità della mercede (memoriale, pag. 4 in alto). Di conseguenza, non vi è motivo di chinarsi su tale questione.

                                   3.   I convenuti contestano l’applicazione dell’art. 369 CO sulla responsabilità del committente. Giova, al riguardo, ricordarne i presupposti. Tale articolo prevede che il committente non può far valere i diritti accordatigli in caso di opera difettosa se egli stesso è stato causa dei difetti mediante ordinazioni date contro l’espresso parere dell’appaltatore o in altra maniera. Come spiegato dalla Pretora (sentenza impugnata, pag. 5 seg. consid. 3.1), occorre, in primo luogo, che il difetto dell’opera si sia verificato per una causa di cui è responsabile il committente (Gauch, Der Werkvertrag, 4a ed., Zurigo 1996, n. 1917) . Si aggiunga, al riguardo, che quest’ultimo risponde evidentemente anche per le persone ausiliarie, in particolare il progettista o il direttore dei lavori, ai quali egli si è affidato e che perciò lo rappresentano nei confronti dell’appaltatore (art. 101 CO per analogia, cfr. Gauch, op. cit., n. 1921). Va inoltre precisato che l’appaltatore non può però liberarsi senz’altro in presenza di mancanze del committente, del progettista o del direttore dei lavori: il suo obbligo di diligenza, che gli impone di riconoscere fatti o soluzioni tecniche che possono essere di pregiudizio per l’integrità e l’abitabilità dell’opera e di darne avviso al committente, sussiste per principio anche quando egli agisce sulla base di piani e di istruzioni dategli da specialisti incaricati dal committente stesso (Rep. 1983, pag. 308; II CCA 5 dicembre 1996 in re B./C. e llcc.). In tali casi, tuttavia, l’obbligo dell’appaltatore alla notifica del proprio dissenso sussiste solo qualora vi sia un errore tecnico manifesto ed evidente o facilmente riconoscibile. Questo è il caso quando si tratti di errori macroscopici, o dell’adozione di soluzioni manifestamente contrarie alle più elementari regole dell’edilizia (Rep. ibidem; II CCA 25 novembre 1997 in re P. SA/S. SA; Gauch, op. cit., n. 1969 e segg.). L'avviso che l'appaltatore deve, al proposito, notificare al committente deve essere particolarmente formale e rendere attento quest'ultimo dei rischi che possono risultare dalle sue istruzioni e del fatto che declina ogni sua responsabilità nel caso che risultasse un difetto a dipendenza delle istruzioni che il committente insiste nel mantenere (DTF 116 II 305 consid. 2c/bb; 95 II 43 consid. 3c). Negli altri casi l’appaltatore è liberato dalla propria responsabilità per gli eventuali difetti senza che vi sia necessità di esprimere il proprio parere contrario, potendosi egli in buona fede fidare delle maggiori cognizioni degli specialisti interpellati dal committente (II CCA 25 marzo 1994 in re B. SA e llcc./B.; Gauch, op. cit., n. 1958 e segg.). È però fatto salvo il caso particolare in cui le specifiche e specialistiche conoscenze tecniche dell’artigiano siano superiori a quelle del committente e del progettista, di modo che il committente può in buona fede in ogni caso attendersi una verifica da parte dell’appaltatore (II CCA 20 aprile 1993 in re M.C. SA/M.; Gauch, op. cit., n. 1408). In secondo luogo la causa riconducibile a responsabilità del committente deve essere l’unica determinante per l’insorgere dei difetti (DTF 52 II 78; II CCA 4 settembre 1996 in re B./C. SA, 26 maggio 1993 in re A.G. SA/W.; Gauch, op. cit., n. 1918). Per finire, l’onere della prova dell’esistenza delle condizioni di cui alla norma in questione compete all’appaltatore (Gauch, , n. 1914; Gautschi, Berner Kommentar, n. 4c ad art. 369).

                                   4.   Gli appellanti criticano la Pretora per aver ritenuto dei fatti mai sostenuti dall’attrice, in contrasto con l’art. 78 CPC. Essi ritengono che controparte abbia ricondotto le cause del danneggiamento della pavimentazione unicamente allo spegnimento dell’impianto di riscaldamento e al successivo innalzamento repentino del riscaldamento e dei valori di umidità. Essa non avrebbe, invece, addotto che i difetti fossero dipesi da malfunzionamenti tecnici dell’impianto di riscaldamento, come invece accertato dalla prima giudice (memoriale, pag. 5 in basso). Quest’ultima ha motivato la sua decisione rinviando alla perizia giudiziaria, secondo la quale la causa dei difetti era da ricondurre, con ragionevole certezza, alle condizioni (passate o presenti) dell’umidità dell’aria negli ambienti dov’è presente il pavimento in parquet e la concomitanza di una temperatura inadeguata del massetto sottostante al pavimento (sentenza impugnata, pag. 6, consid. 3.2), alle varie testimonianze e all’accertamento del perito giudiziale secondo il quale il pavimento era stato fornito e posato a regola d’arte.

                                4.1   È ben vero che il diritto della parte gravata dall’onere probatorio di dimostrare l’esattezza delle proprie affermazioni si fonda sull’art. 8 CC e presuppone che i fatti da provare, rilevanti ai fini del giudizio, siano stati allegati e sostanziati in maniera sufficiente. Trattandosi di pretese fondate sul diritto federale, la questione di sapere se i fatti siano stati allegati e sostanziati in modo sufficiente attiene al diritto federale, mentre quella relativa alle modalità e ai termini in cui tale allegazione deve avvenire è regolata dal diritto cantonale (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2005, n. 39 ad art. 78). Non bisogna tuttavia dimenticare che nel valutare questa esigenza di "sufficiente allegazione" non potrà essere perso di vista lo scopo del principio di allegazione, che è quello di permettere alla controparte di sollevare le eccezioni e le contestazioni rilevanti nonché di proporre le controprove, e al giudice di decidere su di una fattispecie ben determinata. D’altro canto, non va dimenticato che la parte non è a conoscenza, nella fase di scambio degli allegati preliminari, di tutte le informazioni e di tutti i fatti alla base della sua pretesa, ma lo diverrà soltanto in corso d’istruttoria. Pertanto l’applicazione del principio di allegazione non può essere talmente rigorosa da impedire la realizzazione del diritto materiale. Ciò vale in particolar modo in presenza della prova peritale (loc. cit., nota 121 a pié di pag. 98).

                                4.2   Nella fattispecie, l’attrice ha allegato che i difetti erano riconducibili "direttamente allo spegnimento dell’impianto di riscaldamento e al successivo innalzamento repentino del riscaldamento e dei valori di umidità" (replica, pag. 5). Essa ha poi spiegato di aver riscontrato, in occasione del sopralluogo 21 dicembre 2004, che il "pavimento era molto caldo al tatto e l’ambiente molto secco" (loc. cit, pag. 6 in alto). L’attrice ha infine allegato che i difetti erano ascrivibili all’"eccessivo utilizzo dei riscaldamenti, e alle condizioni di umidità createsi all’interno dell’abitazione dei convenuti, pertanto a una gestione scorretta da parte dei proprietari", ovvero al fatto di aver "acceso i riscaldamenti a una temperatura eccessiva, senza curarsi di riattivare i riscaldamenti in modo graduale" (loc. cit., pag. 6 in mezzo). Di fronte, poi, all’affermazione di controparte secondo la quale le ditte __________ e __________ avrebbero attestato il buon funzionamento dell’impianto di riscaldamento (risposta, pag. 4 in alto), l’attrice ha precisato di non aver contestato il corretto funzionamento del riscaldamento, ma di aver addotto un’anomala distribuzione del calore sulla superficie e che anche la temperatura di quest’ultima fosse anomala, poiché le serpentine non sarebbero state installate a una profondità corretta (replica, pag. 6 in fondo). Dopo l’istruttoria, con le conclusioni l’attrice ha invocato problemi all’impianto del riscaldamento (memoriale, pag. 5 in mezzo). Essa ha quindi allegato propriamente i fatti determinanti, ovvero la presenza di problemi legati alla temperatura e all’umidità. Solo dopo l’istruttoria essa ha poi potuto appurare la presenza di malfunzionamenti legati all’impianto di riscaldamento, che avrebbero causato i problemi da lei affermati già con gli allegati preliminari. Ne consegue che la censura degli appellanti non può essere condivisa.

                                   5.   Secondo i convenuti, poi, l’attrice non avrebbe comprovato "al di là di ogni possibile dubbio" il non funzionamento del riscaldamento, rispettivamente l’esistenza di sbalzi di temperatura, come invece accertati dalla Pretora (memoriale, pag. 6).

                                5.1   La prima giudice ha rinviato alla perizia giudiziaria, secondo la quale i difetti sono "da ricondurre, con ragionevole certezza, alle condizioni (passate o presenti non è possibile per me stabilirlo) dell’umidità dell’aria negli ambienti dov’è presente il pavimento in parquet e la concomitanza di una temperatura inadeguata del massetto sottostante al pavimento" (pag. 3 in fondo). In merito all’umidità, ella ha poi accertato che l’appaltatrice aveva più volte suggerito ai convenuti di acquistare dei deumidificatori al fine di ristabilire i valori corretti di umidità. Sulla temperatura inadeguata del massetto sottostante al pavimento, poi, la prima giudice ha spiegato che sebbene il teste __________ __________ abbia accertato il corretto funzionamento della centralina, ciò è avvenuto unicamente tre settimane dopo la posa del pavimento. Il teste __________ __________, per contro, ha riferito che "sul posto in casa dei convenuti vi era una temperatura di 40°. Noi abbiamo consigliato di abbassare i riscaldamenti. Io un giorno sono arrivato di nuovo e ho visto che i riscaldamenti erano spenti. Ho chiesto di farli accendere al minimo" (verbale 21 giugno 2006, pag. 17 in alto). La Pretora ha poi precisato che tale verifica era da ritenersi avvenuta durante l’esecuzione dell’opera. Posto che dalla perizia giudiziaria era emerso che l’opera era stata eseguita a regola d’arte, la prima giudice ha affermato che "si può ragionevolmente concludere che gli sbalzi di temperatura siano riconducibili a un funzionamento non corretto dell’impianto di riscaldamento (…) essendo stata accertata la conformità del materiale e la regolarità della posa, è da ritenere che i difetti siano imputabili ai convenuti".

                                5.2   Gli appellanti sostengono che dall’istruttoria sarebbe emerso il contrario di quanto accertato dalla prima giudice. Al riguardo essi rinviano alla testimonianza di __________ __________, tecnico di servizio di __________, laddove ha affermato che "il riscaldamento non era a una temperatura elevata, tant’è che non ho proposto misure di emergenza" (verbale 8 marzo 2006, pag. 12 in alto). Se non che, egli riferisce unicamente di una sua puntuale constatazione avvenuta durante un sopralluogo 4 novembre 2004. Egli non si esprime, invece, sulla situazione durante il tempo di posa della pavimentazione e ha confermato il tenore del doc. 5, secondo il quale il 28 dicembre 2004 il riscaldamento era nella norma per quanto riguardava le serpentine. Vale a dire, come accertato dalla prima giudice, che tale controllo del riscaldamento era avvenuto circa tre settimane dopo la posa del pavimento. È ben vero che egli ha effettuato un sopralluogo anche il 23 novembre 2004, ma nel corso di questo controllo il testimone ha riferito di essersi "recato direttamente nel locale tecnico, al piano cantina. Non ho fatto caso ai pavimenti dell’abitazione" (verbale 8 marzo 2006, pag. 12 in alto). I convenuti rinviano anche alla testimonianza di __________ __________, che ha spiegato di aver chiesto ai committenti a inizio lavori di "alzare al minimo il riscaldamento durante il periodo di posa, ciò che lui ha fatto" (verbale 21 giugno 2006, pag. 17). Tale circostanza non sta tuttavia ancora a significare che il riscaldamento funzionasse correttamente. Gli appellanti sostengono, infine, che la prova del malfunzionamento del riscaldamento, di natura tecnica, sarebbe dovuta essere assunta mediante una perizia. Tuttavia, posto che il perito ha rilevato che il pavimento "è stato posato a regola d’arte" e che "l’indagine da me svolta durante il sopralluogo mi permette di escludere che il problema lamentato dai convenuti (…) possa essere imputato a una cattiva opera di posa o a una scarsa qualità del materiale fornito; il fenomeno (…) è da ricondurre, con ragionevole certezza, alle condizioni (passate o presenti non é possibile per me stabilirlo) dell’umidità dell’aria negli ambienti dov’è presente il pavimento in parquet e la concomitanza di una temperatura inadeguata del massetto sottostante al pavimento" (pag. 3), va da sé che l’origine dei difetti debba riferirsi a umidità e temperature inadeguate. Al riguardo, gli appellanti affermano che il fatto che la posa del pavimento sia avvenuta correttamente non sta ancora a significare che i difetti invocati dipendano dall’agire dei committenti (memoriale, pag. 7 in alto). Tuttavia, essi dimenticano che il perito ha anche accertato che i difetti erano da ricondurre all’umidità e alla temperatura inadeguata. In assenza di censure degli appellanti in merito, non è inoltre il caso di chinarsi sulla questione di sapere se l’appaltatrice abbia eseguito le verifiche che eventualmente potevano incomberle sull’adeguatezza del riscaldamento alla posa del parquet. Anche su questo punto, quindi, l’appello dev’essere respinto.

                                   6.   Secondo gli appellanti, la Pretora ha ritenuto unicamente "verosimile" la loro responsabilità (memoriale, pag. 7 in alto). Al riguardo essi rinviano al passaggio laddove ella afferma che "è da ritenere che i difetti siano imputabili ai convenuti" (sentenza impugnata, pag. 7, consid. 3.6). Ciò non sta tuttavia a significare che la prima giudice abbia esperito l’accertamento in base al grado di verosimiglianza. Al contrario, essa ha spiegato i motivi per cui è giunta a tale conclusione, che non si limitano a un tale grado probatorio. Al riguardo, si rinvia a quanto esposto (sopra, consid. 5).

                                   7.   Riferendosi alla perizia giudiziaria (complemento peritale, pag. 2 in fondo) i convenuti affermano che spettava all’appaltatrice impartire ai committenti tutte "le occorrenti istruzioni per la manutenzione del prodotto, meglio se tramite uno scritto o materiale illustrativo", cosa che invece nella fattispecie non sarebbe avvenuto (appello, pag. 7 in basso). Essi dimenticano, tuttavia, che come indicato dalla Pretora (sentenza impugnata, pag. 6, consid. 3.3.) l’attrice ha più volte suggerito ai convenuti di acquistare apparecchi per ristabilire i valori corretti di umidità (cfr. doc. 4 e testimonianza 21 giugno 2006 __________ __________, pag. 17). Tale teste ha inoltre dichiarato: "noi abbiamo consigliato di abbassare i riscaldamenti. Io un giorno sono arrivato di nuovo e ho visto che i riscaldamenti erano spenti. Ho chiesto di farli accendere al minimo (…)" (loc. cit., pag. cit.). Con tali argomentazioni gli appellanti non si confrontano, sicché al riguardo l’appello è irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC). Alla luce di quanto suesposto non è necessario chinarsi sulla censura degli appellanti sul minor valore dell’opera.

                                   8.   Ne consegue che l’appello dev’essere respinto. Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Il valore litigioso per un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale è di fr. 20'243.80.

Per i quali motivi,

richiamati sulle spese l’art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Nella misura in cui è ricevibile, l’appello 31 marzo 2008 di AP 1 e AP 2 è respinto.

                                   2.   Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr.   950.b) spese                         fr.     50.fr. 1000.già anticipati dagli appellanti, restano a loro carico in solido, con l’obbligo di rifondere alla controparte complessivi fr. 1'200.- per ripetibili di appello.

                                   3.   Intimazione:

-     ; -     .  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                     La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,  1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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