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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 09.03.2009 12.2008.76

9 marzo 2009·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·3,775 parole·~19 min·3

Riassunto

Appalto. Pagamento della mercede

Testo integrale

Incarto n. 12.2008.76

Lugano 9 marzo 2009/sc  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretaria:

Verda Chiocchetti, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2006.530 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 14 agosto 2006 da

AO 1  rappr. dall’   RA 2   

contro

AP 1 rappr. dall’  RA 1  

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 14'486.65 oltre interessi, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta da quest’ultima al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano;

domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, e che la Pretora con sentenza 12 marzo 2008 ha accolto condannando la convenuta al pagamento di fr. 14'675.45 oltre interessi e rigettando l’opposizione interposta al PE summenzionato;

appellante la convenuta che con atto di appello 31 marzo 2008 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l’attrice con osservazioni 12 giugno 2008 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

ritenuto

in fatto:                    A.   Nell’ambito della ristrutturazione dell’albergo __________, Il 6 maggio 2003 AP 1 (in seguito: __________) ha ordinato a AO 1 (in seguito: __________) la "fornitura e messa in opera “chiavi in mano” delle strutture metalliche in profili HEA 180 zincate a fuoco per totale kg 5'210 x 2.80. Barre filettate, bulloni in acciaio inox e ancorante chimico Є 200.-". Il prezzo della fornitura e della progettazione è stato indicato in fr. 14'788.-. Il 14 maggio 2003 AO 1 ha confermato l’ordine testé citato (doc. A). Con fattura 3 giugno 2003 quest’ultima ha quindi chiesto il pagamento di Є 13'024.-, dai quali ha dedotto l’acconto di Є 5'708.75 per "piantane HEA 180 su misura a disegno, con travi di collegamento UNO 180 con piastre. Travi di sostegno soletta in HEA 160 e HEA 140. Travi per sostegno vasche in HEA 100, imbullonate e fissate a parete e a pavimento con piastre zincate a fuoco e messa in opera kg. 4'580. Barre filettate bulloni in acciaio inox e ancorante chimico" (doc. B). Il 16 giugno 2003 AO 1 ha poi sottoposto a AP 1 un preventivo per "parapetti in acciaio inox per piscina più maniglioni comprensivi di trasporto e montaggi" per Є 770.- e "angolare 100 x 100 x 8 con fissaggio a parete zincati a fuoco e messa in opera" per Є 411. Essa ha altresì sollecitato il pagamento di arretrati (doc. 2). Con riferimento a tale preventivo il 18 giugno 2003 AP 1 ha ordinato la merce ivi indicata (doc. 3).

                                  B.   Il 2 luglio 2003 AO 1 ha inviato a AP 1 una fattura di Є 1'311.- per i parapetti e l’angolare menzionati sopra (doc. C). Il 3 luglio 2003 ha inoltre trasmesso una fattura di Є 820.- per "corrimano in ferro verniciati" e "parapetto in ferro verniciato" (doc. D) e il 19 luglio 2003 di Є 448.- per "posa in opera corrimani e parapetto" (doc. E). L’11 novembre 2003 AO 1, per il tramite dell’avv. __________, ha chiesto a AP 1 il pagamento di quanto a sua detta non ancora versato in relazione alle fatture menzionate sopra, ovvero a Є 9'303.- (doc. F). Il 13 maggio 2005 essa, per il tramite dell’avv. RA 2, ha chiesto nuovamente tale pagamento entro un termine di dieci giorni (doc. G). Il 15 giugno 2005 l’avv. __________ ha risposto che la sua cliente AP 1 sarebbe stata disposta, a titolo transattivo e senza riconoscimento alcuno, a corrispondere quanto già proposto all’avv. __________ (doc. H).

'

                                  C.   AO 1 ha quindi fatto notificare il 28 settembre 2005 a AP 1 il precetto esecutivo n. __________ dell’UE di Lugano per fr. 14'486.65 oltre interessi (doc. I), pari alla mercede per opere eseguite presso __________ per Є 9'303.- al tasso di cambio in vigore il 26 settembre 2005 (doc. L), al quale AP 1 ha interposto opposizione .

                                  D.   Con petizione 14 agosto 2006 AO 1 ha adito la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, chiedendo la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 14'486.65 oltre interessi, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta da quest’ultima al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano. Con risposta 9 novembre 2006 la convenuta si è opposta alle domande di controparte. Esperita l’istruttoria, le parti si sono confermate nei loro rispettivi punti di vista. Statuendo con sentenza 12 marzo 2008 la Pretora ha accolto la petizione condannando la convenuta al pagamento di fr. 14'675.45 oltre interessi e ha rigettato l’opposizione interposta al PE summenzionato.

                                  E.   Con atto di appello 31 marzo 2008 AP 1 è insorta contro il giudizio testé citato chiedendo di riformarlo nel senso di respingere integralmente la petizione. Con osservazioni 12 giugno 2008 l’attrice postula la reiezione del gravame.

Considerato

in diritto:                  1.   Ritenuta pacifica l'esistenza di un contratto di appalto giusta gli art. 363 CO, la Pretora ha reputato che la consegna dell’opera non fosse subordinata a una verifica della stessa in comune tra le parti. Anzi, essa ha spiegato che nulla poteva essere rimproverato al riguardo all’attrice, dato che l’allestimento di un protocollo di fine lavori, previsto sia nell’ordine 6 maggio 2003 (doc. A) sia in quello 18 giugno 2003 (doc. 3), competeva alla convenuta, che non vi aveva provveduto. Inoltre, avendo quest’ultima utilizzato l’opera da diversi anni, la stessa doveva in ogni caso ritenersi consegnata. Ciò posto, la Pretora si è chinata sulla questione di sapere se la convenuta avesse approvato l’opera consegnatele, rispondendo per l’affermativa. La prima giudice ha poi dedotto dall’importo complessivo fatturato dall’attrice di Є 15'603.acconti maggiori rispetto a quelli indicati da quest’ultima. Di conseguenza, ella ha calcolato la pretesa in favore dell’attrice in Є 9'288.25, corrispondente al tasso di cambio al momento del giudizio di 15.8 a fr. 14'675.45 e ha condannato la convenuta al pagamento di tale importo.

                                   2.   Preso atto che la fattispecie presenta connotazioni di carattere internazionale, occorre preliminarmente esaminare se le parti abbiano optato sia per il foro a Lugano sia per l'applicazione del diritto svizzero. La Pretora non si è chinata su tali questioni. Sia l’ordine 6 maggio 2003 (doc. A) sia quello 18 giugno 2003 (doc. 3) indicano Lugano come foro e prevedono l’applicazione del diritto svizzero. Al contrario del primo documento menzionato, il secondo documento non è stato sottoscritto per accettazione anche dall’appaltatrice, ma non vi è motivo di dubitare della sua portata, considerato che essa non ha contestato in corso di causa il suo contenuto. Negli allegati preliminari, poi, le parti hanno ritenuto pacifica l’applicazione alla fattispecie degli art. 363 CO e la competenza del giudice adito. Ciò posto, nulla osta all’esame delle censure sollevate dall’appellante.

                                   3.   L’appellante ribadisce che le parti avevano pattuito la sottoscrizione congiunta di un protocollo di fine lavori, con lo scopo di controllare insieme l’opera terminata. Prima di tale esame, mai avvenuto, non era quindi possibile per l’attrice chiedere il pagamento dell’opera (appello, pag. 5 segg.). Le varie censure espresse al riguardo sono vagliate singolarmente.

                                3.1   La convenuta ritiene anzitutto che sia l’interpretazione letterale sia quella fondata sul principio dell’affidamento impongono di interpretare l’espressione "protocollo di fine lavori firmato da ambo le parti" quale un verbale di verifica dell’opera allestito in contraddittorio. Essa si chiede perché se si fosse stati in presenza di una semplice formalità unilaterale, si sarebbe dovuto prevedere la firma anche dell’attrice e condizionare a tale collaudo il pagamento della mercede, così come a una notifica dei difetti. Al riguardo, essa reputa che il meccanismo previsto era "chiarissimo" e aveva come scopo quello di ridurre lo spazio per eventuali contestazioni circa la completezza e la qualità dell’opera (appello, pag. 8 segg.). In assenza di accertamenti di fatto sulla reale concorde volontà delle parti sull’espressione controversa utilizzata negli ordini di acquisto di cui al doc. A e al doc. 3, la Pretora ha determinato la stessa interpretando le dichiarazioni secondo il principio dell’affidamento, ovvero secondo il senso che ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni di volontà dell’altro nella situazione concreta. Siccome nella fattispecie gli ordini di acquisto erano stati formulati dalla convenuta, la prima giudice ha analizzato il senso che l’attrice poteva e doveva ragionevolmente attribuirgli. Ciò posto, essa ha ritenuto che il tenore di tale espressione poteva essere interpretato unicamente nel senso di stabilire il termine dei lavori e non di imporre una particolare collaborazione all’attrice se non quella di firmare un eventuale verbale allestito dalla convenuta. Tanto più che il punto n. 3 degli ordini concerneva la questione del pagamento della mercede, mentre quella della garanzia dell’opera era stata affrontata al punto n. 14. Stante alla prima giudice, quindi, con il protocollo controverso la convenuta si era impegnata a notificare eventuali difetti e l’attrice avrebbe avuto unicamente l’obbligo di sottoscrivere tale verbale. Di conseguenza, l’attrice poteva in buona fede ritenere che il senso di tale espressione non fosse quello di ritenere incompiuta l’opera fino all’adempimento di un collaudo in comune. La prima giudice ha inoltre aggiunto che durante tale periodo la convenuta nemmeno aveva notificato l’esistenza di difetti, limitandosi in sede processuale a un’insufficiente contestazione generica delle prestazioni avversarie. L’appellante non si confronta compiutamente con le argomentazioni testé menzionate. In particolare, le sue censure non inficiano l’interpretazione pretorile secondo la quale tale clausola non imponeva all’attrice di allestire di sua iniziativa un protocollo, ma eventualmente semplicemente di firmarlo (sentenza impugnata, pag. 6 in mezzo), e che alla convenuta doveva essere ascritta la negligenza di non aver allestito tale protocollo di fine lavori (loc, cit., pag. 7 in mezzo). Perché competesse all’appaltatrice farsi carico di tale iniziativa essa nemmeno allega, e nemmeno spiega perché una sua omissione dovrebbe essere di pregiudizio a quest’ultima. L’appellante afferma di aver chiesto invano all’attrice un collaudo (memoriale, pag. 6 in mezzo). Al riguardo, essa rinvia alla testimonianza di __________ __________, che ha lavorato quale libero professionista per conto della convenuta sul cantiere. Se non che, egli ha riferito su quanto è "di solito prassi" e su "quanto era richiesto dalla AP 1" (verbale 22 maggio 2007, pag. 3 in mezzo), non su quanto era stato previsto dalle parti. Egli ha altresì aggiunto che la convenuta aveva "contattato la AO 1 per la firma del protocollo, ma quest’ultima non si è più fatta vedere" (loc. cit., pag. 3 in fondo). Il teste non riferisce, tuttavia, sull’esistenza di un tale verbale. Nemmeno si può ritenere che il contatto summenzionato implichi ipso facto che la convenuta avesse provveduto al suo allestimento. È invero anche ipotizzabile che l’attrice non abbia potuto sottoscriverlo perché inesistente. Tanto più che il teste ha affermato di non credere "che sia stato fatto qualche richiamo scritto" e agli atti non vi è alcuna evidenza dell’esistenza di tale verbale. Alla luce di quanto suesposto, nella misura in cui ricevibile, su questo punto l’appello dev’essere quindi respinto.

                                3.2   La convenuta rinvia alla testimonianza di __________ __________ in merito al fatto che delle opere non erano ancora state ultimate (appello, pag. 6 in fondo). A parte che essa non trae conclusioni dal proprio asserto, sicché al riguardo l’appello è finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC), nemmeno si può affrontare tale censura dal profilo di un’eventuale mancata consegna dell’opera poiché non finita. Tale principio trova un proprio limite nella tutela della buona fede. In particolare, ciò vale qualora con il suo silenzio il committente lascia intendere all’appaltatore che l’opera sia stata reputata finita (Gauch, Der Werkvertrag, Zurigo 1996, n. 103 seg.). Dal carteggio processuale non è emerso che prima dell’inoltro della propria risposta 9 novembre 2006 la convenuta avesse comunicato all’appaltatrice tale circostanza. L’agire della convenuta, che ha invocato la stessa per la prima volta dopo più di tre anni dall’esecuzione dei lavori in questione, non può quindi essere tutelato. Nemmeno si può ritenere che per l’appaltatrice fosse chiaro che l’opera non fosse finita. Invero, il teste __________ __________, che ha collaborato con l’attrice quale lavoratore indipendente, ha spiegato che per quanto concerne le opere da lui eseguite "per me l’opera era finita con la posa della struttura". Egli ha poi peraltro spiegato i motivi per cui determinati quantitativi avevano subìto delle variazioni (verbale 22 maggio 2007, pag. 2). Su quanto riferito dal teste __________ __________, poi, si rinvia a quanto argomentato dalla prima giudice (sentenza impugnata, pag. 9 in fondo), non contestato dall’appellante. Considerato, infine, che come illustrato (sopra, consid. 3.1) l’assenza di un collaudo non può essere imputata all’appaltatrice, anche su questo punto l’appello non può essere accolto.

                                3.3   L’appellante contesta inoltre l’accertamento pretorile sul suo utilizzo dell’opera per diversi anni (appello, pag. 7 in basso). Essa ritiene che tale circostanza non sia né stata allegata dalla controparte, né emerga dal carteggio processuale. Occorre da subito precisare che la Pretora ha evidenziato unicamente a titolo abbondanziale che la convenuta aveva utilizzato per diversi anni l’opera, per cui anche solo per questo motivo la stessa era da considerarsi consegnata e la mercede esigibile (sentenza impugnata, pag. 7 in mezzo). Di conseguenza, nella misura in cui l’altra argomentazione pretorile come illustrato (sopra, consid. 3.1 e 3.2) regge alle censure dell’appellante, non vi è motivo di chinarsi su tale questione.

                                   4.   L’appellante contesta infine in via subordinata la mercede accertata dalla Pretora in Є 9'288.25, riconoscendo unicamente Є 7'890.25 (appello, pag. 3-5 e 9 seg.).

                                4.1   La convenuta afferma che sulla fattura di cui al doc. B sarebbe stato indicato un acconto inferiore a quello realmente versato di Є 5'723.75 (doc. 1). Di conseguenza, il saldo a favore dell’attrice sarebbe di Є 7'300.25 (appello, pag. 10 in alto). La censura è tuttavia ininfluente ai fini del giudizio. La prima giudice, infatti, ha calcolato proprio l’acconto di cui si prevale la convenuta (sentenza impugnata, pag. 9 in basso).

                                4.2   L’appellante sostiene che come riferito dal teste __________ __________ non era stato fornito un maniglione del valore di Є 370 (appello, pag. 10 in alto). La Pretora ha spiegato che la convenuta non aveva specificato di quale maniglione si trattava e dove era venuto a mancare. Di conseguenza, nulla cambiava a detta circostanza la deposizione del teste menzionato (sentenza impugnata, pag. 9 in fondo). L’appellante ritiene che la prima giudice abbia ribaltato l’onere probatorio e apprezzato in maniera arbitraria la testimonianza in questione. Come spiegato sopra (consid. 3.2), vi è abuso di diritto nel prevalersi che un’opera non sia stata finita e quindi non consegnata, qualora con il suo silenzio il committente abbia lasciato intendere all’appaltatore il contrario. Dal carteggio processuale non è emerso che prima dell’inoltro della propria risposta 9 novembre 2006 la convenuta avesse comunicato all’appaltatrice l’assenza di un maniglione. Poco importa, quindi, quanto riferito dal teste sull’assenza dello stesso. La censura dell’appellante non può pertanto essere condivisa.

                                4.3   Secondo la convenuta, la Pretora avrebbe riconosciuto all’attrice quanto da lei indicato nella fattura doc. C (Є 1'311.-), anziché quanto riportato nell’ordine di acquisto doc. 3 (Є 1'181.-). La prima giudice non si è chinata sulla questione, sollevata dalla convenuta in prima sede (risposta, pag. 3; conclusioni, pag. 3). Il teste __________ __________ ha affermato che "la differenza di peso [tra i quantitativi di cui al doc. A e quelli di cui al doc. B] sono dovuti al fatto che rispetto al disegno originale c’era poi stata una prima variante che necessitava di minor peso, ma con la seconda variante abbiamo riaumentato il peso e questo aumento è stato poi fatturato con il doc. C" (verbale 22 maggio 2007, pag. 2 in fondo). Di conseguenza, la differenza di costo tra la fattura doc. C e l’ordine di acquisto doc. 3 è da ricondurre a tale aumento di peso. L’appellante non sostiene di non aver ordinato tali variazioni, sicché anche su questo punto l’appello dev’essere respinto.

                                4.4   L’appellante reputa che il primo giudice abbia erroneamente ritenuto come fondate le fatture di cui ai doc. D ed E, nonostante la sua contestazione e il fatto che l’attrice non abbia dimostrato che esse si riferivano a nuove forniture da lei ordinate. Essa reputa che quanto contenuto in tali fatture era già incluso nel prezzo indicato nell’ordine di acquisto di cui al doc. 3 (appello, pag. 10). La Pretora ha affermato di non condividere l’asserto della convenuta, senza tuttavia sostanziare la propria argomentazione. Il teste __________ __________ ha riferito di aver eseguito tutti i lavori di cui alle fatture B e C, ma non quelli di cui alle fatture D ed E. Egli ha spiegato che "si tratta infatti di un parapetto in ferro battuto". L’opera in questione si differenzia quindi da quelle di cui alle fatture precedenti. L’appellante, poi, nemmeno sostiene che tali opere non siano state eseguite. La sua censura non può quindi essere seguita.

                                4.5   L’appellante critica la Pretora per aver riconosciuto all’attrice fr. 14'675.45, importo superiore ai fr. 14'486.65 richiesti in petizione.

                             4.5.1   In una fattispecie in cui, come quella presente, il debito era stato espresso in valuta estera ma l’attore aveva chiesto il pagamento di un importo in franchi svizzeri (con l’indicazione di quello in Euro e il relativo tasso di cambio), il Tribunale federale ha spiegato che tale modo di procedere era contrario all’art. 84 cpv. 2 CO (DTF 134 III 151). Tale norma conferisce invero la facoltà al debitore di scegliere se saldare il proprio debito nella valuta estera oppure in quella del luogo di pagamento (salvo che le parti abbiano espresso la valuta estera con la parola "effettiva" o con altra simile aggiunta). Di conseguenza, il Tribunale federale ha precisato che il creditore o il giudice non può imporre al debitore il pagamento in valuta svizzera e sia la richiesta di giudizio di merito sia il dispositivo devono essere espressi in valuta straniera. Una conversione in franchi svizzeri è invece ipotizzabile solo limitatamente all’eventuale richiesta di rigetto dell’opposizione. Nella fattispecie appena citata, il tribunale di seconda istanza cantonale aveva quindi completato il dispositivo di prima istanza, nel senso di condannare il convenuto al pagamento di un importo espresso in franchi svizzeri oppure in valuta straniera. Se non che, il Tribunale federale ha spiegato che in tal modo tale tribunale, adito dalla convenuta, aveva manifestamente riformato la sentenza a pregiudizio della ricorrente, cosa che non poteva essere tutelata.

                             4.5.2   Alla luce della sentenza menzionata sopra, l’attore avrebbdo quindi dovuto chiedere il pagamento del proprio credito in Euro e non in franchi svizzeri. Tuttavia, la convenuta non ha sollevato alcunché al proposito dinanzi al primo giudice. Nemmeno in appello essa ha sostenuto di non voler saldare il proprio debito in franchi svizzeri, limitandosi a criticare la Pretora che avrebbe riconosciuto all’attrice un importo superiore a quello richiesto. In tale maniera essa ha quindi espresso la sua volontà di voler pagare l’importo eventualmente dovuto in franchi svizzeri. Di conseguenza, la convenuta ha chiaramente rinunciato alla facoltà concessale dall’art. 84 CO di pagare in Euro. Ciò posto, occorre chinarsi sulla censura da lei sollevata in merito all’importo riconosciuto dalla Pretora e superiore a quanto chiesto dall’attrice. Quest’ultima aveva chiesto il pagamento di fr. 14'486.65, corrispondenti a Є 9'303.- al tasso di cambio di 1.5572. La Pretora, pur accertando il debito della convenuta in Є 9'288.25, ha usato un tasso di cambio di 1.58, di modo che l’ha condannata al pagamento di fr. 14'675.45. A torto. Invero, l’attrice ha chiaramente espresso nelle proprie richieste di giudizio l’importo in franchi svizzeri da lei preteso e ha pertanto scientemente preso il rischio di sopportare lo svantaggio finanziario riconducibile all’applicazione di un diverso tasso di cambio rispetto a quello da lei applicato. La prima giudice ha quindi statuito in violazione dell’art. 86 CPC, che prevede che essa debba pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di questa. È pur vero che l’appellante non ha espressamente introdotto la propria censura quale domanda di revisione (art. 340 cpv. 1 lett. b CPC). Tuttavia, considerato che la presente Camera è competente anche per le domande di revisione di una sentenza del Pretore e che esse devono essere proposte mediante appello, che il termine di impugnazione è di venti giorni dalla notificazione della sentenza pretorile e che anche su questo punto la Camera ha il potere di riformare la decisione impugnata, così come il fatto che l’appellante, seppur non riferendosi espressamente alla norma testé menzionata, ha specificato in definitiva il motivo di revisione invocato (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, App. 2000/2004, Lugano 2005, n. 26 ad art. 340 CPC), non vi è motivo di non trattare tale censura. Di conseguenza, su questo punto l’appello dev’essere accolto e la pretesa attorea ridotta a fr. 14'486.65.

                                   5.   Ne consegue che l’appello dev’essere parzialmente accolto. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili sono calcolate su un valore litigioso di fr. 14'675.45, fermo restando che la convenuta, essendo vincente solo in minima parte con il proprio appello, va considerata integralmente soccombente per quel che concerne gli oneri processuali. Considerato che all’attrice è riconosciuto un importo pari a quanto da lei richiesto dinanzi alla prima giudice, non vi è inoltre motivo di modificare il dispositivo sugli oneri processuali di prima istanza.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia:

                                    I.   Nella misura in cui è ricevibile, l’appello 31 marzo 2008 di AP 1, __________, è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 12 marzo 2008 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, è così riformata:

                                         1.     La petizione è accolta come ai considerandi.

                                              1.1     Di conseguenza AP 1, __________, è condannata

                                                        a versare a AO 1., __________, fr. 14'486.65 oltre

                                                        interessi al 5% dal 23 maggio 2005.

                                              1.2     (Invariato)

                                         2.   (Invariato)

                                         3.   (Invariato)

                                   2.   Gli oneri processuali di appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 550.b) spese                         fr.   50.fr. 600.sono posti a carico di AP 1, __________, con l’obbligo di rifondere a AO 1, __________, fr. 300.- per ripetibili di appello.

                                   3.   Intimazione:

-     ; -     .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,  1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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