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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 23.12.2008 12.2008.254

23 dicembre 2008·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,162 parole·~6 min·2

Riassunto

Nullità di appello contro sfratto per mora del conduttore, presentato dal ufficio del patronato penale, non abilitato alla rappresentanza processuale davanti ai tribunali

Testo integrale

Incarto n. 12.2008.254

Lugano 23 dicembre 2008/lw  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2008.212 (sfratto dei conduttori) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 3 novembre 2008 da

AO 1 AO 2 tutti patrocinati dall’ PA 1  

contro

AP 1 AP 2 rappr. dall’ RA 1  

volta a ottenere lo sfratto dei convenuti dall’appartamento n. __________ sito al secondo piano dello stabile denominato “R__________” in via __________ a __________, proprietà degli istanti;

domanda che i convenuti non hanno contestato, non essendo comparsi all’udienza, e che il Pretore ha accolto con decreto 1° dicembre 2008;

appellanti i convenuti con una richiesta 12 dicembre 2008 intesa alla sospensione della decisione di sfratto;

mentre gli istanti non sono stati invitati a presentare osservazioni,

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                         che con istanza 3 novembre 2008, AO 1 e AO 2 hanno chiesto alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città di pronunciare nei confronti dei convenuti lo sfratto dall’appartamento n. __________ sito al secondo piano dello stabile denominato “R__________” in via __________ a __________;

                                         che con decreto 1° dicembre 2008 il Pretore, accertata la presenza di una disdetta per mora dei conduttori, ha pronunciato lo sfratto dei convenuti dall’abitazione da loro occupata;

                                         che con richiesta del 12 dicembre 2008 l’Ufficio di patronato di Lugano, dichiarando di agire in nome dei convenuti, ha chiesto alla Pretura l’annullamento della decisione di sfratto o, in via subordinata, la sua sospensione esecutiva per poter procedere all’organizzazione del ritiro dei mobili e dei beni dei conduttori;

                                         che la Pretura ha trasmesso tale richiesta alla Camera, affinché sia trattata come rimedio di diritto;

                                         che la richiesta, trattata come appello, si rivela manifestamente infondata e può come tale essere evasa già nell’ambito dell’esame preliminare previsto dall’art. 313bis CPC, senza necessità di intimarla alla controparte per osservazioni;

                                         che l’Ufficio di patronato (emanazione dell’Ufficio dell’assistenza riabilitativa presso la Sezione esecuzione delle pene e delle misure del Dipartimento delle Istituzioni) garantisce l’assistenza sociale a tutte le persone che ne fanno richiesta durante il loro periodo di detenzione preventiva o di esecuzione della pena;

                                         che tale Ufficio, ancorché così incaricato dagli interessati, non può svolgere la rappresentanza processuale davanti ai tribunali ai sensi dell’art. 64 CPC, riservata agli avvocati iscritti nel registro cantonale degli avvocati, né può prevalersi dell’estensione della rappresentanza processuale accordata dall’art. 64a CPC, non rientrando nella categoria delle associazioni professionali o di categoria autorizzate a rappresentare in giudizio nelle pratiche di locazione;

                                         che di conseguenza l’appello, presentato da persone non ammesse al patrocinio, va dichiarato nullo (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, m. 21 ad art. 64, m. 6 ad art. 64a);

                                         che a ogni modo l’appello sarebbe manifestamente infondato anche se fosse stato presentato da rappresentanti autorizzati al patrocinio;

                                         che in effetti i ricorrenti non contestano la validità della disdetta del contratto di locazione, notificata loro per mora nel pagamento della pigione, ma sollevano la loro impossibilità di difendersi ai sensi dell’art. 142 CPC, non avendo ricevuto la convocazione per l’udienza di discussione dell’istanza di sfratto;

                                         che essi, posti in detenzione preventiva dal 30 giugno 2008, affermano che la loro situazione era notoria, sicché a torto la Pretura avrebbe  inviato loro la convocazione per l’udienza al domicilio;

                                         che la convocazione è stata inviata dalla Pretura a ognuno dei convenuti al loro domicilio per plico raccomandato, in applicazione dell’art. 120 CPC;

                                         che gli invii non sono stati ritirati, di modo che la notifica è avvenuta al settimo giorno del termine di giacenza, il 12 novembre 2008;

                                         che la circostanza della detenzione preventiva dei ricorrenti non risulta essere notoria per il solo fatto che alcuni uffici statali, come quello di esecuzioni, hanno inoltrato la corrispondenza presso il Penitenziario La Farera;

                                         che a fronte di una regolare convocazione, i convenuti non possono prevalersi della loro assenza all’udienza per far valere l’impossibilità a difendersi e devono essere considerati preclusi;

                                         che nel merito dello sfratto, i ricorrenti affermano di aver fatto tutto quanto era loro possibile nella situazione di persone soggette a detenzione preventiva in isolamento per pagare gli arretrati di pigione, ma di non aver potuto ottenere dal Procuratore pubblico titolare dell’inchiesta l’autorizzazione a sbloccare i loro conti;

                                         che l’argomentazione non giova loro, atteso che sono incontestate la mora nel pagamento delle pigioni dal luglio 2008 e la validità della disdetta, così che il decreto di sfratto sfugge a ogni critica, i motivi del mancato pagamento essendo irrilevanti;

                                         che la richiesta di sospendere lo sfratto non sarebbe d’altra parte ricevibile in questa sede, la legislazione ticinese non conoscendo il differimento dello sfratto (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 9 ad art. 508), ritenuto che le condizioni di esecuzione del provvedimento, quali il ritiro dei mobili e degli oggetti personali, sono di competenza dell’autorità di esecuzione del decreto di sfratto;

                                         che si può prescindere, eccezionalmente, dal prelevare la tassa di giustizia e le spese che sarebbero a carico degli appellanti, visto che essi si trovano in detenzione preventiva dal 30 giugno 2008 e che i loro beni sono stati bloccati dal Procuratore pubblico titolare dell’inchiesta;

                                         che non vi è a ogni modo motivo di attribuire ripetibili alla controparte, alla quale l’appello non è stato intimato;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la LTG

dichiara e pronuncia:                                       

                                   1.   L’appello 12 dicembre 2008 è nullo.

                                   2.   Non si prelevano tasse né spese e non si attribuiscono ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

- -  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione, il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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