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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 14.08.2008 12.2008.25

14 agosto 2008·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·4,263 parole·~21 min·3

Riassunto

Designazione d'ufficio di patrocinatore

Testo integrale

Incarto n. 12.2008.25

Lugano 14 agosto 2008/kc  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretaria:

Verda Chiocchetti, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2007.62 della Pretura della giurisdizione di Locarno città - promossa con petizione 10 agosto 2007 da

AO 1 (rappr. dall’ RA 2)  

contro

AP 1 (rappr. dall’ RA 1)  

volta ad ottenere il disconoscimento del debito di fr. 100'000.- più accessori di cui ai PE n. __________ e n. __________ dell’UEF di __________ e la cancellazione dei citati PE, nonché la condanna del convenuto al pagamento di spese e ripetibili maggiorate per lite temeraria giusta l’art. 152 CPC;

e ora sull’istanza 3 dicembre 2007 del convenuto, che il Pretore con decreto 18 dicembre 2007 ha respinto;

appellante il convenuto con atto di appello 21 gennaio 2008, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere quanto richiesto in via principale con l’istanza di restituzione in intero, ovvero di annullare il termine di grazia 26 settembre 2007, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l’attore, con osservazioni 12 febbraio 2006, postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:     

                                   1.   Con petizione 10 agosto 2007 AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1, chiedendo il disconoscimento del debito di fr. 100'000.- più accessori di cui ai PE n. __________ e n. __________ dell’UEF di __________, la cancellazione dei citati PE, nonché la condanna del convenuto al pagamento di spese e ripetibili maggiorate per lite temeraria giusta l’art. 152 CPC. Il 14 agosto 2007 il Pretore ha notificato tale allegato al convenuto, assegnandogli un termine di trenta giorni per presentare la sua risposta. Il 13 settembre 2007 egli, non patrocinato, ha inoltrato la stessa. Con ordinanza 17 settembre 2007 il primo giudice, ritenendo che lo scritto in questione non era conforme ai requisiti minimi di cui all’art. 170 CPC, ha ritornato l’atto al convenuto, con invito a volerlo presentare in modo conforme "rivolgendosi possibilmente a un legale". Sollecitato in tal senso dall’attore, il 26 settembre 2007 il Pretore ha assegnato al convenuto il termine di grazia di dieci giorni per inoltrare la sua risposta. Preso atto che il convenuto aveva lasciato trascorrere infruttuosamente tale termine, il 17 ottobre 2007 il primo giudice ha convocato le parti all’udienza preliminare 20 novembre 2007. Tale udienza è poi stata rinviata, prima su domanda dell’attore e, con missiva 28 novembre 2007, del patrocinatore del convenuto, al 16 gennaio 2008.

                                   2.   Con domanda 3 dicembre 2007 il convenuto, patrocinato da un legale, ha chiesto – previa sospensione della procedura – di annullare sia la fissazione del termine di grazia 26 settembre 2007 sia la citazione all’udienza preliminare 16 gennaio 2008, a titolo subordinato di restituirgli il termine di grazia per produrre la risposta. Il convenuto ha addotto di aver compreso la portata della procedura solo a seguito dell’incontro con il suo patrocinatore, RA 1, avvenuto il 26 novembre 2007. Prima di tale data, egli ha affermato di aver scontato una pena privativa della libertà dall’11 al 26 settembre 2007. Motivo per cui egli non ha potuto né far fronte a quanto prescritto dal Pretore nell’ordinanza 17 settembre 2007, né rispondere entro il termine di grazia assegnatogli. Il convenuto ritiene, inoltre, di aver comunque presentato una risposta il 13 settembre 2007 e che proprio a seguito di tale scritto, che non soddisfaceva i requisiti minimi, il Pretore avrebbe dovuto, in applicazione dell’art. 39 cpv. 2 CPC, diffidarlo a munirsi entro breve termine di un patrocinatore, in difetto di che avrebbe dovuto designare un patrocinatore d’ufficio. L’attore, il 12 dicembre 2007, si è opposto all’istanza, sostenendo che il convenuto avrebbe dovuto organizzarsi in modo da gestire, durante la sua detenzione, gli invii postali e che, comunque, non era ragionevole far decorrere il termine per inoltrare una domanda di restituzione in intero dall’incontro tenuto dallo stesso con il legale. Secondo l’attore, poi, la portata del termine di grazia era perfettamente chiara al convenuto, seppur non giurista.

                                   3.   Il Pretore ha respinto l’istanza con decreto 18 dicembre 2007. Egli ha anzitutto spiegato che la facoltà del giudice di diffidare una parte a munirsi di un patrocinatore è una misura del tutto eccezionale. Il primo giudice ha ritenuto che la risposta 13 settembre 2007 non era lontana dal raggiungere i requisiti minimi dell’art. 170 CPC, motivo per cui si poteva credere che, sulla scorta di quanto indicato nell’ordinanza 17 settembre 2007, il convenuto fosse capace di provvedere da sé solo a rispondere di nuovo, tempestivamente e compiutamente, alla petizione. Non erano quindi riuniti, secondo il primo giudice, i requisiti per poterlo diffidare a munirsi di un patrocinatore. Inoltre, dopo che il termine per l’inoltro della risposta era trascorso infruttuoso, era stata fissata l’udienza preliminare e ordinato il suo rinvio, su domanda dello stesso convenuto. Questi aveva quindi compiuto, o perlomeno lasciato compiere, altri atti successivi, di modo che non poteva più invocare l’annullabilità da lui eccepita. Il Pretore ha poi respinto anche la domanda di restituzione in intero del termine per introdurre la risposta, ritenendo la stessa anzitutto tardiva. Il primo giudice ha invero spiegato che la carcerazione era terminata il 26 settembre 2007 e il termine di dieci giorni per introdurre tale istanza avrebbe dovuto iniziare a decorrere da tale data, non da quando il convenuto si è rivolto a un legale. D’altra parte, la stessa era infondata anche nel merito, dato che il convenuto aveva inoltrato personalmente la risposta durante la detenzione, ovvero il 13 settembre 2007. Inoltre, secondo il Pretore il convenuto, a cui la vertenza era già nota dal 10 agosto 2007, data di inoltro della petizione (se non addirittura dal 6 giugno 2007, allorquando il primo giudice ha chiesto allo stesso se era d’accordo di annullare le esecuzioni in questione), avrebbe dovuto prima della privazione della libertà organizzarsi in maniera da rispondere tempestivamente e propriamente alla petizione.

                                   4.   Con l’appello che qui ci occupa, avversato dall’attore e al quale è stato concesso effetto sospensivo (dispositivo 2 sentenza impugnata; ordinanza 15 gennaio 2008), il convenuto chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere quanto richiesto in via principale con l’istanza, ovvero di annullare il termine di grazia 26 settembre 2007. Egli sostiene che il Pretore, non assegnandogli d’ufficio un patrocinatore prima della fissazione del termine di grazia, ha violato l’art. 39 cpv. 2 CPC. Motivo per cui, a detta dell’appellante, giusta l’art. 143 cpv.1 CPC dev’essere annullata l’ordinanza 26 settembre 2007 di fissazione di tale termine. D’altra parte, secondo il convenuto dopo la sua preclusione non è stato compiuto alcun atto giudiziario. Invero, l’udienza preliminare è stata posticipata, anche su proposta del suo legale che doveva prendere conoscenza dell’incarto e, a seguito del presente appello, annullata. Circa, poi, la violazione dell’art. 39 cpv. 2 CPC, secondo il convenuto la sua risposta 13 settembre 2007 era talmente lacunosa (mancanza di indicazione esatta delle parti, esposizione dei fatti non precisa e non strutturata secondo l’ordine della petizione, non indicazione dei mezzi di prova e delle disposizioni legali) dall’essere ben lontana dai dettami dell’art. 170 CPC. Secondo l’appellante, lo stesso primo giudice avrebbe riconosciuto tale circostanza rilevando che egli aveva fatto riferimento a un certo "__________", che però non era dato di capire chi fosse. L’assenza di prove a suo favore, considerato che l’onere della prova gli incombeva, avrebbe inoltre compromesso in maniera irreparabile la sua posizione. L’appellante critica inoltre il Pretore laddove si limita a valutare le sue capacità in merito all’allegato responsivo, senza esaminare l’intero procedimento. Ritenuto che la controparte era patrocinata da un avvocato, la difficoltà di una causa di disconoscimento di debito e il fatto che presumibilmente nella causa sarebbe stata richiesta una perizia, era invece chiaro che non sarebbe riuscito a gestire da sé solo, in maniera efficace, la vertenza. D’altra parte, lo stesso Pretore ha rinviato al mittente la risposta 13 settembre 2007 invitandolo a rivolgersi "possibilmente ad un legale".

                                   5.   Ogni persona avente l'esercizio dei diritti civili, come pure le società in nome collettivo e quelle in accomandita, possono procedere in lite con atti propri (art. 38 cpv. 1 CPC). La capacità processuale comprende, appunto, la facoltà di compiere personalmente tutti gli atti di causa (art. 39 cpv. 1 CPC). Nel Cantone Ticino, come nel resto della Svizzera, le parti non sono obbligate a farsi patrocinare in giudizio, obbligo che esiste invece in Germania e in Italia per la maggior parte dei processi civili (sentenza del Tribunale federale 5P.340/1995 del 23 novembre 1995, consid. 3a con richiami, pubb. in RDAT I-2007 n. 23 pag. 62). Quando il giudice ritiene però che una persona non sia capace di proporre e di discutere con la necessaria chiarezza la propria causa, la diffida a munirsi entro breve termine di un patrocinatore, con la comminatoria della designazione di un avvocato d'ufficio (art. 39 cpv. 2 CPC). Proprio perché configura una restrizione della capacità processuale, quest'ultimo provvedimento deve giustificarsi alla luce delle circostanze concrete, oggettive o soggettive, che il Pretore valuta facendo capo al suo ampio potere di apprezzamento (Rep. 1989 pag. 168 in alto, 1988 pag. 375 consid. a). Decisiva è la ponderazione delle capacità personali della parte per rapporto al grado di difficoltà che la causa presenta, considerato anche lo stadio in cui essa si trova. Una parte può apparire incapace di difendersi personalmente, ad esempio, per insufficienti cognizioni giuridiche, ma anche per malattia, per incapacità di provvedere a sé medesima o per il suo contegno sconveniente, che turba l'ordine del processo (Poudret in: Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berna 1990, n. 7.2 ad art. 29). La situazione va apprezzata di caso in caso. Qualora il giudice, malgrado l’incapacità della parte di condurre la propria causa, non abbia proceduto in conformità dell’art. 39 cpv. 2 CPC così che la stessa ne abbia subìto un pregiudizio, tutti gli atti successivi devono essere annullati in virtù dell’art. 143 CPC (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 9 e 19 ad art. 39).

                                   6.   Il solo fatto che una parte non presenti la risposta di causa non significa ancora che questa sia incapace "di proporre e di discutere con la necessaria chiarezza la propria causa". Ognuno è libero di scegliere la propria strategia processuale e finanche di rifiutarsi di rispondere a una petizione, dimostrando il proprio disinteresse alla causa e assumendone le conseguenze, senza doversi vedere obbligato per ciò soltanto a dotarsi di un patrocinatore (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 15 ad art. 39). Diverso è il caso in cui il giudice disponga di elementi concreti per ritenere che il destinatario non sia in grado di capire la portata dei propri atti. Nella fattispecie l’appellante ha introdotto una prima risposta che il Pretore ha ritenuto non conforme ai dettami posti dall’art. 170 CPC, motivo per cui ha ritornato l’atto al convenuto. Il primo giudice lo ha inoltre invitato a rivolgersi "possibilmente" a un legale. Vi erano quindi seri indizi che il convenuto non fosse in grado di procedere e di discutere con la necessaria chiarezza la propria causa. Il Pretore ritiene che siccome il contenuto della risposta non era secondo lui lontano dal raggiungere i requisiti minimi formali e all’ordinanza di "rinvio" era allegata la fotocopia dell’articolo testé citato, si poteva ragionevolmente credere che il convenuto sarebbe stato in grado di inoltrare un allegato conforme. Se non che, l’invito a rivolgersi "possibilmente", a un legale, indica il contrario. Come detto il giudice beneficia di un ampio potere di apprezzamento nel valutare la capacità della parte, ma nella fattispecie il suo intervento era imprescindibile, dato che lui stesso aveva constatato la carenza (cfr. Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 4 ad art. 39). D’altra parte, il nostro codice di procedura civile non prevede l’istituto dell’"invito" a munirsi di un patrocinatore, né quello di ritornare alla parte convenuta una comparsa di risposta assortita da quell’invito. In altre parole, se la risposta non corrispondeva ai requisiti dell’art. 170 CPC, allora il giudice avrebbe dovuto applicare d’ufficio l’art. 39 cpv. 2 CPC, pena la nullità di tutti gli atti successivi. In caso contrario, egli avrebbe dovuto ritenere l’allegato quale valida risposta, ammetterla agli atti e intimarla alle parti. Solo a quel momento il Pretore avrebbe quindi potuto, ritenendo che la parte non era in grado di gestire la continuazione del processo, "invitarla" a rivolgersi a un legale (cfr. Cocchi/Trezzini, op. cit., App. 2000/2004, Lugano 2005, mass. 57 a pié di pag. 58). Non è di alcuna rilevanza, al riguardo, quanto osservato dall’attore, secondo il quale per l’inoltro dei precetti esecutivi il convenuto si era avvalso dell’avv. __________, per cui era legittimo aspettarsi che facesse ancora capo a tale legale (osservazioni, pag. 4). Invero, ciò che importa è il contenuto della risposta del convenuto, non semplici supposizioni sul presumibile comportamento di quest’ultimo.

                                   7.   La fattispecie non può nemmeno dirsi essere analoga, al contrario di quanto ritenuto dal primo giudice (sentenza impugnata, pag. 5 in mezzo), a quella di cui alla sentenza di questa Camera inc. 12.2000.180 del 3 aprile 2001 (la cui massima è pubblicata in Cocchi/Trezzini, op. cit., App. 2000/2004, n. 27 ad art. 39. In tal caso la convenuta, dopo essersi vista ritornare una lettera di risposta a una petizione, perché non conforme alle esigenze procedurali, con l’invito a rivolgersi ad un patrocinatore, ricevuto il termine di grazia per l’inoltro della risposta non aveva reagito. Questa Camera aveva spiegato che sebbene la presentazione di una lettera invece di un formale allegato potesse apparire strana, chi aveva sottoscritto la risposta, ancorché non giurista, agiva come persona avente potere nell’ambito della società che rappresentava. Si trattava quindi di una persona verosimilmente eletta o comunque scelta proprio per la gestione di una società anonima che concludeva a livello internazionale affari di portata economica rilevante. Egli agiva in rappresentanza della stessa in modo tutt’altro che ingenuo o sprovveduto ai contenziosi che simili attività comportavano. Di conseguenza, questa Camera aveva ritenuto che lo scritto in questione non era un tentativo mal riuscito di allegato responsivo, bensì la scelta di una comunicazione formalmente estranea al processo, motivo per cui la convenuta non aveva dato seguito alle indicazioni del Pretore. Nel presente caso, invece, dal carteggio processuale emerge che il convenuto, che agisce in una causa che lo tocca personalmente, è di professione scalpellino (doc. B allegato all’istanza 3 dicembre 2007). Non si può quindi dire che egli sia avvezzo a gestire contenziosi. Invero, a comprova di ciò vi è segnatamente la circostanza che egli ha risposto alla petizione non indicando compiutamente i mezzi di prova a suffragio della sua tesi. Al riguardo, non è dato di credere che egli abbia rinunciato a chiederne l’assunzione, dato che menziona i fatti che smentirebbero l’opinione avversa, come ad esempio che dopo l’invio dei precetti esecutivi c’è stata una trattativa (pag. 1), che esiste un certificato del veterinario __________ il quale in qualità di patologo avrebbe dichiarato la responsabilità dell’attore nel decesso del cavallo di proprietà del convenuto (pag. 1), che tale attestato è stato da lui spedito e ricevuto dall’avv. __________ della __________ (pag. 1), che egli era rintracciabile poiché presso i propri genitori (pag. 3) e che la procedura eseguita dal veterinario AO 1 è stata ritenuta errata sia dal veterinario __________ sia da quello di condotta __________ (pag. 3). I mezzi di prova non addotti con i fatti in sede di risposta e non offerti in tale occasione non sono ammessi (art. 78 cpv. 1 CPC; cfr. anche Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 18 segg. ad art. 78). Con la conseguenza, in particolare in un’azione di disconoscimento di debito ove spetta al creditore, che vi è convenuto, dimostrare il fondamento del proprio credito (Rep. 1986 pag. 89; Stoffel, Voies d’exécution, Berna 2002 n. 144 pag. 117; D. Staehelin in: Basler Kommentar, n. 55 ad art. 83 LEF), che lo stesso sia privato di fatto, in violazione del suo diritto di essere sentito, della possibilità di una difesa effettiva nella causa. Nemmeno si può credere, come invece sembra pensare il primo giudice, che da una semplice lettura dell’art. 170 CPC (allegato all’ordinanza di "rinvio") il convenuto potesse comprendere la portata di un’errata indicazione dei mezzi di prova, soprattutto in un’azione di disconoscimento di debito. Non importa, poi, che nell'ordinanza di assegnazione del termine di grazia 26 settembre 2007 il Segretario assessore abbia avvertito il convenuto che in caso di omissione di risposta egli non avrebbe più potuto contestare i fatti della petizione e che l’istruttoria si sarebbe basata unicamente sulle prove addotte dall’attore. Invero, considerato (come illustrato e come verrà spiegato anche in seguito) che il Pretore avrebbe dovuto impartire un termine al convenuto per munirsi di un patrocinatore, cosa che non ha fatto, devono essere annullati tutti gli atti successivi (sopra, consid. 5), quindi anche tale ordinanza, il cui contenuto non può essere pertanto opposto al convenuto. Secondo l’attore sostenere che "in una procedura del genere" la redazione della risposta "costituisca un’operazione delicata (e che, qualora non vengano indicati correttamente fatti e mezzi di prova, il risultato sarebbe catastrofico)” fa un po’ sorridere, considerato che a tutt’oggi" egli "si chiede quale tipo di responsabilità possa essergli imputata, rispettivamente per quale titolo e per quale causale" (osservazioni, pag. 4 seg.). Tale argomentazione non può essere condivisa. Invero, da una parte l’attore si addentra nel merito della lite, che non è di pertinenza del presente giudizio, e dall’altra trascura che in concreto è decisivo sapere se l’allegato di risposta era tale da far ritenere il convenuto capace di proporre e di discutere con la necessaria chiarezza la propria causa.

                                   8.   Il presente caso non è nemmeno paragonabile a quello di cui alla sentenza di questa Camera inc. 12.2003.63 del 13 ottobre 2003 (massima pubblicata in Cocchi/Trezzini, op. cit., App. 2000/2004, n. 31 ad art. 39). In tale fattispecie l’appello è stato dichiarato irricevibile poiché nel gravame non era stato illustrato dettagliatamente quali erano gli atti di causa e soprattutto i punti del memoriale responsivo che avrebbero dovuto far concludere che la convenuta non fosse in grado di difendersi da sola, rispettivamente per quale motivo l'argomentazione pretorile che concludeva invece in senso contrario dovesse essere considerata errata. Questa Camera si è quindi chinata sul merito della questione unicamente a titolo abbondanziale. Si è spiegato che l’allegata lacuna nell'indicazione dei mezzi di prova, oltre a essere solo parziale poiché la parte aveva pur sempre prodotto tre documenti, era ininfluente, poiché non risultava che la parte stessa avesse subìto un pregiudizio concreto da questo fatto. Invero, nella fattispecie si era già tenuta l’udienza preliminare e in tale occasione la convenuta aveva notificato i mezzi di prova. A quel momento il Pretore non si era tuttavia ancora pronunciato sull'ammissibilità - contestata dalla controparte - di tale notifica, e si segnalava che nelle particolari circostanze una sua eventuale decisione negativa sulla questione avrebbe potuto essere censurata per eccesso di formalismo.

                                         Nella fattispecie, per contro, il convenuto non ha offerto prova alcuna e non vi è stato alcun atto di causa dopo il decorso infruttuoso del termine per inoltrare la risposta, salvo la fissazione dell’udienza preliminare e le domande di rinvio. Nemmeno è ragionevolmente immaginabile un rimprovero al convenuto per non aver atteso l’udienza preliminare e aver tentato di notificare allora le proprie prove. D’altra parte, non si comprende come si possa tacciare di formalismo eccessivo, nella fattispecie menzionata sopra, il fatto di rifiutare tale notifica all’udienza preliminare e invece ritenere infondata, nella presente vertenza, la domanda del convenuto di essere reintegrato nel termine per poter inoltrare una risposta compiuta avvalendosi di un patrocinatore. Se così non fosse, si instaurerebbe una prassi sprovvista di fondamento legale, secondo la quale sostenendo che non vi è ancora pregiudizio, il convenuto dovrebbe proseguire nella causa e cercare di riappropriarsi dei propri diritti con domande non previste dal nostro codice di procedura civile (come quella di notificare le prove all’udienza preliminare). In tale ipotesi si potrebbe finanche ritenere che fintanto che non sussiste una sentenza che dà torto al convenuto, allora egli non ha subìto alcun pregiudizio. Si ribadisce, invero, che nella fattispecie di cui all’inc. 12.2003.63 l’udienza preliminare si era già tenuta. D’altra parte, lo stesso emerge anche dalla sentenza, cui si rinvia nella decisione in questione, inc. 12.1998 173 del 15 dicembre 1998 (massima pubblicata in: Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 10 ad art. 39). In tale fattispecie si era già tenuta l’udienza preliminare, dal quale verbale non risultava che la convenuta avesse tentato di notificare i mezzi di prova. Per tacere del fatto che, al di là della questione dell’indicazione dei mezzi di prova, l’allegato responsivo era formalmente corretto. Considerato che nemmeno l’attore, patrocinato, aveva notificato prove all’udienza preliminare, questa Camera aveva ritenuto che era evidentemente opinione delle parti che la soluzione del caso andasse ricercata nella corretta lettura della documentazione esistente, il che non permetteva di ritenere che la convenuta non fosse in grado di condurre la propria causa ai sensi dell’art. 39 CPC.

                                   9.   In definitiva, alla luce di quanto suesposto se ne conclude che nel presente caso il Pretore avrebbe dovuto, in applicazione dell’art. 39 cpv. 2 CPC, impartire al convenuto un termine per munirsi di un patrocinatore, con la comminatoria della designazione d’ufficio in caso di inattività della parte. Né si può condividere l’argomentazione del Pretore (sentenza impugnata, pag. 6), contestata dall’appellante, secondo il quale l’istanza dev’essere respinta giusta l’art. 143 cpv. 2 CPC poiché il convenuto, lasciando dapprima fissare la data dell’udienza preliminare (che sarebbe valsa, "eventualmente", anche come dibattimento finale) e poi chiedendone il rinvio, avrebbe egli medesimo compiuto degli atti successivi. Nella fattispecie, come detto sopra, il primo giudice ha a torto semplicemente "invitato" il convenuto ad avvalersi di un legale, mentre avrebbe dovuto impartirgli un termine in tal senso e, in difetto di spontanea nomina di un patrocinatore, designarne uno d’ufficio. Non si può quindi rimproverare al convenuto di aver reagito, introducendo l’istanza di cui al presente giudizio, solo il 3 dicembre 2007, dopo essersi recato di sua spontanea volontà, il 26 novembre 2007, da un avvocato. D’altra parte, dopo la mancata presentazione della risposta il processo non è passato ad altro stadio. Il Pretore ha unicamente fissato, con ordinanza 17 ottobre 2007, l’udienza preliminare per il 20 novembre 2007 e l’attrice ha chiesto il 18 ottobre successivo il posticipo di tale udienza, motivo per cui la stessa è stata aggiornata per il 29 novembre 2007. Il patrocinatore del convenuto ha a sua volta chiesto il 28 novembre 2007 un ulteriore rinvio in considerazione del poco tempo per la preparazione dell’incarto e di precedenti impegni lavorativi, concesso con ordinanza 28 novembre 2007. Non si può quindi dire che il convenuto abbia fatto proseguire il procedimento in maniera abusiva.

                                10.   In conclusione, nella fattispecie vi sono seri e concreti indizi che il convenuto non sia capace di difendersi adeguatamente senza l’ausilio di un legale e che il fatto, per il Pretore, di non avergli assegnato un termine per munirsi di un patrocinatore con la comminatoria della designazione d’ufficio, gli ha arrecato un pregiudizio. Motivo per cui il suo appello dev’essere accolto, con la conseguenza, in virtù dell’art. 143 cpv. 1 CPC (sopra, consid. 5), che l’ordinanza di fissazione del termine di grazia 26 settembre 2007 dev’essere annullata. Non vi è invece ragione di annullare la fissazione dell’udienza preliminare, poiché tale udienza è nel frattempo già stata soppressa. Non occorre esaminare la domanda di restituzione in intero del convenuto, che non è più stata proposta in questa sede.

                                11.   Gli oneri processuali e le ripetibili del giudizio, sia in appello sia in prima sede, seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Il valore litigioso determinante per l’impugnabilità al Tribunale federale è di fr. 100'000.-.

Per i quali motivi,

richiamato l’art. 148 CPC e la TG,

dichiara e pronuncia:

                                   1.   L’appello 21 gennaio 2008 di AP 1 è accolto.

                                         Di conseguenza il decreto 18 dicembre 2007 della Pretura di Locarno città, invariati il secondo e quarto punto del dispositivo, è così riformato:

                                            1.  L’istanza 3 dicembre 2007 di AP 1 è accolta. Ne consegue che l’ordinanza di fissazione del termine di grazia 26 settembre 2007 dev’essere annullata.

                                            2.  (Invariato).

                                            3.  Le spese di fr. 20.- e la tassa di giudizio di fr. 200.- sono poste a carico del AO 1, con obbligo per quest’ultimo di rifondere fr. 400.- a AP 1 a titolo di ripetibili.

                                            4.  (Invariato).

                                   2.   Le spese della procedura d’appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 150.b) spese                         fr.   50.fr. 200.già anticipate dall’appellante, sono poste a carico del AO 1, con l’obbligo di rifondere a AP 1 fr. 600.- per ripetibili di appello.

                                   3.   Intimazione:

-; -.  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno città.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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