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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 22.03.2010 12.2008.217

22 marzo 2010·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·5,995 parole·~30 min·3

Riassunto

Compravendita - appello

Testo integrale

199

Incarto n. 12.2008.217

Lugano 22 marzo 2010/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.99.567 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 23 luglio 1999 da

AP 1 RA 1  

  contro  

AO 1 RA 2  

con cui l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di complessivi fr. 2'104'592.– oltre interessi al 5% dal 23 luglio 1999, domanda ridotta con la replica a fr. 1'692'760.– e con le conclusioni a fr. 219'395.–;

domanda avversata dalla convenuta, che con domanda riconvenzionale ha chiesto la condanna dell'attrice al pagamento di fr. 299'528.30 oltre interessi al 5% dal 27 novembre 1998 e il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domanda ridotta a fr. 235'415.– con le conclusioni;

domanda riconvenzionale cui l'attrice si è opposta;

sulle quali il Pretore si è pronunciato, con sentenza 6 ottobre 2008, accogliendo parzialmente entrambe le azioni: la petizione per fr. 187'600.– oltre interessi, con tassa (fr. 20'000.–) e spese (fr. 500.– + € 71'520.–) poste a carico dell'attrice principale per i 6/7 e della convenuta principale per 1/7 e obbligo per la prima di versare alla seconda fr. 60'000.– a titolo di ripetibili; la domanda riconvenzionale per fr. 77'587.– oltre interessi, importo per il quale è stata anche rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di Lugano, con tassa di giustizia (fr. 5'000.–) e spese (fr. 200.– + € 17'880.–) poste a carico dell'attrice riconvenzionale per i 2/3 e della convenuta riconvenzionale per 1/3 e obbligo per la prima di versare alla seconda fr. 15'000.– a titolo di ripetibili;

appellante l'attrice che con appello 27 ottobre 2008 chiede la riforma del giudizio querelato nel senso, in via principale, di condannare la convenuta al pagamento di fr. 219'395.– oltre interessi, ponendo tassa di giustizia, spese e ripetibili interamente a carico della convenuta, come pure di respingere integralmente la domanda riconvenzionale, e, in via subordinata, di condannare la convenuta come alla sentenza impugnata, ma ponendo tassa di giustizia e spese a carico di quest'ultima nella misura dell'85% con obbligo per la medesima di rifondere fr. 20'000.– a titolo di ripetibili, con protesta di tasse, spese e ripetibili di seconda sede;

mentre la convenuta con osservazioni 8 dicembre 2008 postula la reiezione dell'appello principale e con appello adesivo di medesima data chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere integralmente la petizione, ponendo tassa di giustizia, spese e ripetibili (fr. 70'000.–) interamente a carico dell'attrice, come pure di accogliere la domanda riconvenzionale nel senso di condannare l'attrice al pagamento di fr. 235'415.– oltre interessi, rigettando per tale importo l'opposizione al PE n. __________ dell'UE di Lugano e ponendo tassa di giustizia e spese della riconvenzionale per 1/5 a carico dell'attrice riconvenzionale e per 4/5 a carico della convenuta riconvenzionale, con obbligo per quest'ultima di rifonderle fr. 36'000.– a titolo di ripetibili; protesta tasse, spese e ripetibili di seconda sede;

con osservazioni 27 gennaio 2009, l'attrice postula per finire la reiezione dell'appello adesivo, con protesta di tasse, spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,

ritenuto

in fatto:                    A.   Nel luglio 1996, AP 1 [attrice], in qualità di acquirente, e AO 1 [convenuta], in qualità di fornitore, hanno stipulato un contratto avente per oggetto la fornitura di un impianto completo per la produzione di prodotti lattiero-caseari per l'infanzia a __________, nella Russia siberiana [contratto n. 401.07.96 (cfr. doc. A, annesso all'allegato n. 1)]. Sono poi seguiti due ulteriori accordi complementari, il 20 febbraio 1998 [contratto n. 168.02.98 (cfr. doc. A, annesso all'allegato n. 1)], per la fornitura di attrezzature varie e il 25 maggio 1998, per una serie di servizi ausiliari [progetto n. 86/98-FRS (cfr. doc. A, annesso all'allegato n. 1)].

                                  B.   A seguito di controversie sorte tra le parti, in data 6 giugno 1998 è stato sottoscritto un nuovo contratto (n. 438.06.98), con relativi otto allegati, destinato a regolare la futura relazione contrattuale (doc. A). Il nuovo contratto prevedeva due fasi: la prima relativa alla fornitura di macchinari, attrezzature (con relativa certificazione CEE), collegamenti di servizi ausiliari e documentazione tecnica concernente i macchinari già elencati nei contratti sottoscritti in precedenza; la seconda riguardava invece il montaggio, l'avviamento dell'impianto, l'addestramento del cliente e la consegna delle ricette.

                                         In base all'art. 4 di quest'ultimo contratto (n. 438.06.98), AP 1 si era impegnata a pagare l'importo di fr. 3'037'245.– per materiale e macchinari nel seguente modo: a) fr. 1'900'000.– già versati; b) fr. 1'137'245.– mediante l'emissione, entro il 17 giugno 1998, di una lettera di credito irrevocabile confermata da una banca primaria e valida fino al 31 marzo 2000. La lettera di credito per la somma di fr. 837'245.– doveva essere pagata entro il 31 agosto 1998 contro la presentazione dei documenti elencati alla pagina 3 del contratto, mentre il residuo di fr. 300'000.–. doveva essere pagato contro presentazione del protocollo di accettazione tecnologica, attestante il funzionamento dell'impianto secondo i parametri dell'ipotesi di lavoro del contratto n. 401.07.96, ma comunque entro il 15 giugno 2000. Conformemente all'art. 8 del contratto del 6 giugno 1998 (n. 438.06.98), l'importo di fr. 300'000.– doveva servire da garanzia per il funzionamento dell'impianto.

                                         Secondo l'art. 5 del contratto del 6 giugno 1998 (n. 438.06.98), l'importo di fr. 540'000.– per il montaggio e l'avviamento, doveva essere pagato in ragione del: a) 30% (fr. 162'000.–) in contanti, entro il 10 ottobre 1998, una volta ricevuti l'impegno scritto della fornitrice che i montatori erano pronti a partire e il grafico di previsione dei montatori; b) 70% (fr. 378'000.–), mediante l'emissione, entro il 20 ottobre 1998, di una lettera di credito irrevocabile confermata dalla banca primaria e valida fino al 15 aprile 1999. La lettera di credito doveva essere pagata per il 40% (fr. 216'000.–) entro e non oltre il 15 marzo 1999 o, prima, contro presentazione del protocollo di fine montaggio e per il 30% (fr. 162'000.–) entro e non oltre il 15 maggio 1999 o, prima, contro presentazione del protocollo di accettazione della tecnologia.

                                         Il 19 giugno 1998 è stata aperta presso __________ Lugano la prima lettera di credito di fr. 837'245.– che venne incassata da AO 1 Contestualmente AO 1 ha reclamato l'emissione della seconda lettera di credito entro il 30 giugno e in seguito entro il 7 luglio 1998. Tra le parti vi è poi stato uno scambio epistolare concernente l'emissione della seconda lettera di credito di fr. 300'000.–, ossia sul suo contenuto e sulle modalità d'incasso. Tra il 7 luglio 1998 e il 12 ottobre 1998, AP 1 ritenendo che le forniture di AO 1 erano incomplete, ha più volte sollecitato la fornitura delle posizioni mancanti, dei ricambi e della documentazione tecnica. AO 1 con fax 14 ottobre 1998 ha invece reclamato il pagamento di fr. 162'000.– in contanti e l'emissione della terza lettera di credito pari a fr. 278'000.–, sempre inerente alla fase del montaggio e alla messa in moto, benché relativa alla seconda fase del contratto. Nel frattempo, il 30 settembre 1998 era stata aperta presso la __________ di Lugano la seconda lettera di credito “stand by” di fr. 300'000.– con scadenza 15 giugno 2000, che è stata poi realizzata da AO 1, con trasferimento a terze persone.

                                         In data 16 ottobre 1998, AP 1 ha chiesto una proroga per il pagamento di fr. 540'000.– relativi al montaggio e all'avviamento degli impianti e contestualmente il rinvio della partenza dei montatori di AO 1 entro il 15 novembre 1998. AO 1 ha acconsentito al posticipo dei termini, confermato la mancata consegna di due posizioni, comunicato che i ritardi nei pagamenti da parte di AP 1 hanno “comportato un'azione legale del fornitore” e postulato il raggiungimento di una transazione che rendesse disponibile l'apparecchiatura e soprattutto la documentazione tecnica aggiornata “nel corso delle prossime settimane o al massimo del prossimo mese” (doc. V).

                                         Nel seguito il disaccordo tra le parti si è inasprito. AP 1 ha comunicato di rifiutare ogni ulteriore pagamento fino a che AO 1 non avesse adempiuto ai propri obblighi contrattuali. AO 1 si è pure opposta ad ogni ulteriore sua prestazione fintanto che AP 1 non avesse proceduto al pagamento in contanti di fr. 162'000.– e all'apertura della lettera di credito di fr. 378'000.–.

                                         Con scritto 26 novembre 1998, AP 1 ha informato AO 1 che si sarebbe rivolta ad un altro fornitore per l'acquisto delle macchine mancanti (doc. NN). AO 1, dal canto suo, ha comunicato di voler “perseguire il danno derivante dall'inadempimento, ossia l'interesse positivo del contratto”, in quanto, a suo dire, AP 1 non aveva ancora “provveduto ad eseguire il versamento in contanti di fr. 162'000.– e ad aprire una lettera di credito di fr. 378'000.–”, non adempiendo così ai suoi obblighi contrattuali (doc. OO) e notificato la rescissione del contratto a norma dell'art. 107 CO. Con lettera 10 dicembre 1998, AP 1 ha contestato questa disdetta (doc. PP).

                                  C.   Con petizione 23 luglio 1999, AP 1 ha chiesto di condannare AO 1 al pagamento di complessivi fr. 2'104'592.– oltre interessi al 5% da quella medesima data [per materiali mancanti (fr. 185'970.–), costi supplementari per il trasporto via aerea (fr. 173'600.–), ricambi non forniti (fr. 116'862.–), mancata assistenza tecnologica (fr. 130'000.–), mancato avviamento in loco e mancato addestramento (fr. 110'000.–), costi supplementari di trasporto causati dal premontaggio (fr. 11'850.–) e riacquisto dei macchinari forniti privi di documentazione tecnica, rispettivamente di certificati CEE (fr. 1'376'310.–)].

                                         Con risposta 10 gennaio 2000, AO 1 ha postulato l'integrale reiezione della petizione e chiesto, in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice al pagamento di complessivi fr. 299'528.30 oltre interessi al 5% dal 27 novembre 1998 [per pre-montaggio dei gruppi UHT (fr. 147'960.–) e mancato guadagno (fr. 229'895.80, da cui dedurre fr. 78'327.50 ancora dovuti al produttore francese del filtro pressa e tramoggia)] e il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di Lugano.

                                         Con replica e risposta riconvenzionale 17 febbraio 2000, AP 1 ha ridotto le sua pretesa a fr. 1'692'760.– oltre interessi al 5% dal 17 febbraio 2000 e chiesto la reiezione della domanda riconvenzionale, richiesta poi confermata in duplica riconvenzionale. Con replica riconvenzionale e duplica, AO 1 ha per finire ribadito le proprie richieste.

                                         Esperita l'istruttoria, le parti non sono comparse al dibattimento finale, producendo conclusioni scritte, nelle quali hanno ridotto le loro pretese: AP 1 a complessivi fr. 219'395.– [per materiale mancante (fr. 141'840.–), ricambi e parti d'usura mancanti (fr. 19'945.–), costo per tecnologo (fr. 45'760.–) e costi supplementari di trasporto (fr. 11'850.–)], oltre interessi al 5% dal 23 luglio 1999; AO 1 a complessivi fr. 235'415.– [per pre-montaggio (fr. 77'587.–) e mancato guadagno (fr. 236'155.– ./. fr. 78'327.50)], oltre interessi.

                                  D.   Con sentenza 6 ottobre 2008, il Pretore ha accolto parzialmente entrambe le azioni: la petizione di AP 1 per fr. 187'600.– [per materiale mancante (fr. 141'840.-) e costo per il tecnologo (fr. 45'760.–)], oltre interessi al 5% dal 23 luglio 1999, ponendo tassa (fr. 20'000.–) e spese (fr. 500.– + € 71'520.–) a carico dell'attrice principale per i 6/7 e della convenuta principale per 1/7 e obbligando la prima a versare alla seconda fr. 60'000.– a titolo di ripetibili; la domanda riconvenzionale di AO 1 per fr. 77'587.– (per il costo del pre-montaggio, considerato un lucro per AP 1) oltre interessi al 5% dal 27 novembre 1998, importo per il quale è stata anche rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di Lugano, ponendo tassa di giustizia (fr. 5'000.–) e spese (fr. 200.– + € 17'880.–) a carico dell'attrice riconvenzionale per i 2/3 e della convenuta riconvenzionale per 1/3 e obbligo per la prima di versare alla seconda fr. 15'000.– a titolo di ripetibili.

                                  E.   Con appello 27 ottobre 2008, AP 1 chiede la riforma del giudizio querelato nel senso, in via principale, di condannare la convenuta al pagamento di fr. 219'395.– oltre interessi, ponendo tassa di giustizia, spese e ripetibili interamente a carico della convenuta, come pure di respingere integralmente la domanda riconvenzionale, e, in via subordinata, di condannare la convenuta come alla sentenza impugnata, ma ponendo tassa di giustizia e spese a carico di quest'ultima nella misura dell'85% con obbligo per la medesima di rifondere fr. 20'000.– a titolo di ripetibili; protesta tasse, spese e ripetibili di seconda sede.

                                         Con osservazioni 8 dicembre 2008, AO 1 postula la reiezione dell'appello principale e con appello adesivo di medesima data chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere integralmente la petizione, ponendo tassa di giustizia, spese e ripetibili (fr. 70'000.–) interamente a carico dell'attrice, come pure di accogliere la domanda riconvenzionale nel senso di condannare l'attrice al pagamento di fr. 235'415.– oltre interessi, rigettando per tale importo l'opposizione al PE n. __________ dell'UE di Lugano e ponendo tassa di giustizia e spese della riconvenzionale per 1/5 a carico dell'attrice riconvenzionale e per 4/5 a carico della convenuta riconvenzionale, con obbligo per quest'ultima di rifonderle fr. 36'000.– a titolo di ripetibili; protesta tasse, spese e ripetibili di seconda sede.

                                         Con osservazioni 27 gennaio 2009, l'attrice postula per finire la reiezione dell'appello adesivo, con protesta di tasse, spese e ripetibili.

e considerato

in diritto:                  1.   Il Pretore si è dipartito dalla considerazione che nel caso in rassegna tra le parti è venuto in essere un contratto di fornitura mediante il quale AO 1 (convenuta) si è contrattualmente impegnata – a titolo oneroso – a fornire macchinari, attrezzature, collegamenti di servizi ausiliari, documenti vari e, in un secondo tempo, a montare ed avviare l'impianto. L'intero rapporto contrattuale, sempre secondo il primo giudice, prevedeva una tempistica precisa sia per le forniture che per i pagamenti, liberando la venditrice AO 1 – in caso di ritardo nei pagamenti da parte di AP 1 – da ogni responsabilità per la consegna nei termini previsti [(art. 7 contratto del 6 giugno 1998 (n. 438.06.98)], ma non esentandola dal fornire le sue prestazioni.

                                   2.   Il Pretore ha poi ritenuto che l'attrice AP 1 aveva onorato tutto il prezzo dovuto con riferimento alla prima tappa contrattuale – non potendo, a suo dire, dirsi che la stessa, in relazione alla lettera di credito di fr. 300'000.-, fosse inadempiente – mentre la convenuta AO 1 lo era, con riferimento ai suoi obblighi discendenti dalla prima fase del contratto.

                                2.1   Secondo il primo giudice, sarebbe vero che, con riguardo alla lettera di credito di fr. 300'000.–, essa era stata emessa ben dopo il termine previsto contrattualmente del 17 giugno 1998. Egli ha però aggiunto che non si sarebbe trattato di ritardo dovuto a malvolere dell'attrice, bensì a difficoltà poste dalla banca a fronte delle esigenze di AO 1 e, soprattutto, che quest'ultima era d'accordo con la sostituzione (perlomeno interinale) di quella lettera di credito con una garanzia effettivamente rilasciata dall'attrice a suo beneficio, anche perchè il grado di sicurezza dei due strumenti era assimilabile. Oltre a ciò, secondo il primo giudice, AO 1, malgrado il ritardo dell'attrice AP 1, non ha per nulla agito a termini dell'art. 215 cpv. 1 o 107 cpv. 2 CO, ma in definitiva ha accettato la prestazione tardiva di AP 1 mettendo così fine alla sua mora (ammesso che di mora si possa parlare) e dimostrando oltre ogni ragionevole dubbio che la sua intenzione era quella di proseguire nell'esecuzione del contratto. Del resto, prosegue il Pretore, l'accettazione della prestazione è dimostrata anche dal fatto che una volta entrata in possesso di questa seconda lettera di credito, AO 1 ha spedito sul sito il materiale che aveva pronto in magazzino.

                                         L'appellata e appellante adesiva AO 1 sostiene l'esistenza di incongruenze nelle predette considerazioni del primo giudice e di non essere stata “in mora per la fornitura di materiali o documentazione” (osservazioni all'appello/appello adesivo, pag. 4 verso il mezzo e pag. 7 verso il mezzo). Essa si limita tuttavia a presentare la propria “opinione” (osservazioni all'appello/appello adesivo, pag. 7 verso il mezzo), partendo dal presupposto che la lettera di credito di fr. 300'000.– “non è stata emessa nelle condizioni e nei termini previsti” contrattualmente (osservazioni all'appello/appello adesivo, pag. 4 nel mezzo). Invero essa non si confronta tuttavia minimamente con le pertinenti considerazioni con le quali il Pretore – dopo aver dato per acquisito che l'attrice AP 1 ha emesso la lettera di credito di fr. 300'000.– “ben dopo il termine previsto contrattualmente” – ha evidenziato che il ritardo era semmai dovuto a difficoltà poste dalla banca a fronte delle esigenze poste da AO 1 e che, comunque, quest'ultima era comunque d'accordo con la sostituzione di quella L/C con una garanzia bancaria effettivamente rilasciata e che ha in definitiva poi accettato la prestrazione tardiva, provvedendo anche alla spedizione del materiale corrispettivo. Le considerazioni dell'appellata e appellante adesiva AO 1, su questo punto, sono dunque prive di rilievo e, come tali, cadono nel vuoto. E' del resto significativo di inconsistenza anche il fatto che esse siano state esplicitate nelle osservazioni all'appello, con la pretesa volontà di “far ordine nei presupposti di fatto che sottostanno alla causa” (osservazioni all'appello, pag. 4 verso l'alto), con riferimenti generici e non puntuali alle considerazioni del Pretore, senza ulteriore specificazione nelle motivazioni dell'appello adesivo.

                                2.2   Secondo il primo giudice, per quanto concerne le contro-prestazioni dovute dalla convenuta AO 1 in relazione alla prima fase del contratto, dalla perizia le stesse risultano adempiute in modo lacunoso sotto molteplici aspetti, tanto che va, a suo dire, affermata la sua inadempienza. Oltre alle posizioni 425 e 423 notoriamente non consegnate, vi sono, secondo il Pretore, altre ed innumerevoli mancanze di materiale e carenze nei pezzi di ricambio, come pure carenze nella documentazione concernente la descrizione dei processi tecnologici e nei documenti CEE e nella documentazione tecnica, reputata incompleta e frammentaria e soltanto parzialmente rispondente alle esigenze tecniche di esercizio, gestione e manutenzione dell'impianto. Ciò nonostante e malgrado fosse in possesso della lettera di credito di fr. 300'000.– completante le prestazioni dell'attrice attinenti alla prima fase del contratto, la convenuta AO 1 – ha aggiunto il primo giudice – si è rifiutata di completare la propria fornitura, condizionando esplicitamente la proprie prestazioni relative alla prima fase a quelle che l'attrice avrebbe dovuto effettuare originariamente il 10 ottobre 1998 (pagamento di fr. 162'000.– in contanti e lettera di credito del valore di fr. 378'000.–) riguardanti la seconda fase del contratto (montaggio e avviamento dell'impianto). In definitiva – ha concluso il Pretore – la convenuta AO 1 pretendeva l'adempimento dell'attrice AP 1, con riferimento alla seconda parte del contratto (e dopo che quest'ultima aveva adempiuto la prima), facendosi forte sui termini del contratto, quando a sua volta era inadempiente proprio con riferimento alla prima fase contrattuale. Ma, secondo il primo giudice, così non poteva essere, poiché se è vero che quei termini determinavano l'esigibilità della sua pretesa contrattuale, è altrettanto vero che l'attrice AP 1 aveva pieno diritto di sollevare il mezzo paralizzante dell'art. 82 CO, ossia l'eccezione d'inadempimento, cosa che ha fatto, con innumerevoli scritti.

                                         L'appellata e appellante adesiva AO 1 sostiene, nuovamente, l'esistenza di incongruenze nelle predette considerazioni del primo giudice e che “l'art. 82 CO sarebbe opponibile all'attrice, non alla convenuta”, come pure che “le diffide dell'attrice a fornire materiale o altro erano dunque del tutto intempestive e a loro si opponeva, in esatto contrario a quanto ritenuto dal Pretore, il ritardo dell'attrice nel adempiere ai suoi obblighi che costituivano il presupposto di qualsiasi altra successiva prestazione contrattuale” (osservazioni all'appello, pag. 5 verso l'alto). Trattasi, ancora una volta, di una semplice “opinione” (osservazioni all'appello/appello adesivo, pag. 7 verso il mezzo) di AO 1, che parte dall'errato presupposto che l'attrice fosse in mora nell'adempimento delle sue prestazioni, quando in realtà era proprio lei ad essere inadempiente con riferimento alla prima fase contrattuale. D'altro canto, anche un' attenta e ripetuta lettura della sentenza di primo grado non permette di estrapolare la pretesa errata “ammissione del Pretore secondo la quale i controlli dell'attrice presso la convenuta non garantivano la completezza delle forniture” (osservazioni all'appello, pag. 5 in basso). Le argomentazioni di AO 1 di cui al punto 4 (pag. 5 dal mezzo verso il basso e pag. 6 dall'alto verso il basso) delle osservazioni all'appello, fondate su considerazioni inesistenti del giudizio del Pretore – che sembrano lamentare, per altro solo ora in sede d'appello (quindi in modo irricevibile), la mancata eccezione tempestiva di difetti da parte dell'attrice – non necessitano di ulteriore disamina. Le considerazioni dell'appellata e appellante adesiva AO 1, di natura solo pretestuosa, su questo punto cadono nuovamente nel vuoto.

                                   3.   Il Pretore – dopo aver ricordato che giusta l'art. 191 cpv. 1 CO il venditore che non adempie la sua prestazione contrattuale deve risarcire il danno che ne deriva al compratore, ciò con riferimento anche all'art. 107 cpv. 2 CO – ha, per finire, quantificato i danni vantati dall'attrice AP 1, seguendo l'approccio, per tematica, della perizia giudiziaria. Il primo giudice ha quindi condannato la convenuta AO 1 a rifondere all'attrice l'importo complessivo di fr. 187'600.– [per materiale mancante (fr. 141'840.-) e costo per il tecnologo (fr. 45'760.–)], oltre interessi al 5% dal 23 luglio 1999. Non ha invece riconosciuto gli importi di danno fatti valere dall'attrice in ragione di fr. 19'945.– (per ricambi e parti d'usura mancanti) e fr. 11'850.– (per costi supplementari di trasporto).

                                         Il Pretore ha per contro riconosciuto alla convenuta il diritto alla rifusione di fr. 77'587.– per il costo del premontaggio, costituente lucro per AP 1, accogliendo, di conseguenza, limitatamente a tale importo la domanda riconvenzionale.

                                    I.   Sull'appello principale

                                   4.   Il primo giudice ha ritenuto che dalla perizia (pag. 27-28) risulta che AO 1 ha fornito ricambi per fr. 32'504.–. Secondo il Pretore, i periti hanno poi aggiunto che questo complesso di ricambi forniti era carente sotto alcuni punti di vista, che hanno specificato nella loro natura ma non hanno quantificato. A pag. 14 del referto – aggiunge il primo giudice – i periti hanno poi spiegato che “si reputa il valore dei ricambi/usura adeguato alle esigenze di gestione delle parti di impianto alle quali il quesito si riferisce, pari a fr. 19'945.– in rapporto al valore delle due commesse”. Secondo il Pretore, l'importo dei ricambi forniti da AO 1 è stato superiore alla valutazione dei periti; ciò malgrado la fornitura era carente sotto alcuni punti di vista, per cui l'adempimento di AO 1 non è stato del tutto corretto. Tuttavia – prosegue il primo giudice – i margini di questo inadempimento non sono stati comprovati e la deposizione di __________ non aiuta per nulla, ritenuto che quest'ultimo ha deposto che per i prezzi di ricambio l'attrice ha speso un importo (fr. 116'862.–) assai maggiore rispetto a quello indicato dai periti e nel quale AP 1 non ha dimostrato esservi anche quel materiale indicato dai periti a pag. 27-28 (cfr. anche delucidazione perizia pag. 9 ad 25). A motivo di ciò, il primo giudice ha respinto la pretesa, fatta valere dall'attrice quale danno, di fr. 19'945.– per ricambi e parti d'usura mancanti.

                                         L'appellante AP 1 si aggrava contro la predetta decisione del primo giudice, sostenendo che egli non avrebbe “considerato che l'importo di fr. 19'945.– corrisponde al valore del materiale di ricambio e di usura” di cui i periti avrebbero constatato la mancanza (appello, pag. 10 in alto). Secondo l'appellante detto accertamento, e meglio il fatto che “mancano ricambi e usura per complessivi fr. 19'945.–” risulterebbe chiaramente dalla perizia (pag. 14) e dal complemento di perizia (pag. 6). A torto.

                                         Il primo giudice ha rettamente ritenuto che l'importo di fr. 19'945.–, indicato a pag. 14 della perizia rispondendo al quesito n. 2, non costituisce il valore del materiale di ricambio e di usura mancante, quanto piuttosto “il valore dei ricambi/usura adeguato alle esigenze di gestione delle parti di impianto alle quali il quesito si riferisce” in rapporto al “valore delle due commesse”. Detto valore è comunque inferiore ai ricambi forniti da AO 1 per fr. 32'504.– (cfr. perizia pag. 28). Se è pur vero che la perizia ha evidenziato che, dalla documentazione analizzata risulta che “il complesso dei ricambi forniti” da AO 1 “è carente per alcune voci”, la medesima perizia non indica quali siano i margini di tali carenze. Nessun altro elemento desumibile dagli atti permette per altro di quantificare dal profilo finanziario tali carenze. Incombendo all'attrice AP 1 l'onere di provare il danno (art. 8 CC), segnatamente l'incidenza finanziaria delle carenze, la reiezione della pretesa indicata in causa dall'attrice – con erroneo riferimento all'importo indicato dalla perizia a pag. 14 in risposta al quesito n. 2 – appare giustificata. L'appello su questo punto cade pertanto nel vuoto.

                                   5.   Il primo giudice si è soffermato anche sulla questione del premontaggio dei due gruppi UHT, ritenendo che entrava in considerazione la cosiddetta “compensatio lucri cum damno”. Difatti, secondo il Pretore, è vero che il premontaggio in questione non era compreso nella prima fase del contratto, e dunque neppure nel prezzo, contrariamente a quanto preteso dall'attrice, ma – evidenzia ancora il primo giudice – senza il supporto di prove oggettive al riguardo. Del resto, secondo il primo giudice, l'azione stessa di “pre-montare” qualifica questa prestazione nella seconda fase del contratto, che non si è appunto realizzata. Eppure, rileva ancora il Pretore, di questo premontaggio l'attrice era a conoscenza e non l'ha contestato in alcun modo (cfr. doc. 44 e teste __________, che ha confermato di avervi scritto “premontaggio” di suo pugno; teste __________). Infine, conclude il primo giudice, grazie al premontaggio di AO 1 è stato risparmiato questo delicato lavoro all'attrice; lavoro di cui essa ha dunque beneficiato a piene mani. Il Pretore ha dunque riconosciuto che il costo del premontaggio rappresenta per l'attrice AP 1 un lucro, che va compensato con il riconoscimento alla convenuta AO 1 del costo dell'operazione, indicato dal perito in fr. 77'587.–.

                                         In base alle premesse di cui sopra, il primo giudice non ha per contro riconosciuto all'attrice i costi supplementari di trasporto di questi due gruppi premontati, fatti valere da AP 1 come danno nella misura di fr. 11'850.–. Secondo il Pretore, è vero che i costi vi sono stati, ma è altrettanto vero che montare sul posto l'aggregato non solo sarebbe stato difficoltoso da un punto di vista tecnico (vista la difficoltà dell'operazione) ma sarebbe costato di più. Difatti, a leggere la perizia (pag. 35) – evidenzia ancora il primo giudice – risulta che un'ora di lavoro in Siberia costa decisamente di più rispetto ad un ora di lavoro a Lodi.

                                         L'appellante AP 1 si aggrava contro la predetta decisione del primo giudice, sostenendo che “il premontaggio non era né previsto dal contratto, né era stato chiesto o autorizzato da AP 1 (appello, pag. 10 verso il basso e pag. 11 nel mezzo). Gli eventuali vantaggi di un premontaggio eseguito in Italia piuttosto che in Siberia, sarebbero, a suo dire, “frutto di illazioni da parte del Pretore” non essendo stati oggetto né di allegazione delle parti, né di istruttorie particolari. Chiede dunque la rifusione integrale dei costi supplementari di trasporto in cui è incorsa (fr. 11'850.–), come pure di non riconoscere alla convenuta le spese sostenute per premontaggio (fr. 77'587.–). A torto.

                                         Ancora una volta l'appellante non si confronta minimamente con pertinenti considerazioni del primo giudice – avvalorate dall'istruttoria – secondo cui AP 1 era a conoscenza del premontaggio e non si è opposta al medesimo. Del resto, la deposizione di __________ – responsabile della gestione dei contratti per conto di __________, del cui gruppo fa parte AP 1 (act. IX, pag. 1 verso il mezzo) – non permette equivoci sulla conoscenza che AP 1 aveva del premontaggio dei due gruppi UHT in questione e che il medesimo era in atto. __________ attesta infatti che non ha mai neppure sostenuto il contrario e che la dicitura “in premontaggio”, sul doc. 44 – per altro da lui medesimo sottoscritto il 7 aprile 1997 – l'ha scritta di suo pugno sul documento (act. IX, pag. 5 verso l'alto, con rif. al doc. 44). Non risulta dagli atti – né tantomeno l'appellante lo indica – che AP 1 si sia opposta al premontaggio in atto, successivamente alla sottoscrizione del rapporto di cui al doc. 44. Neppure risulta che una qualsivoglia contestazione sia intervenuta a montaggio ormai eseguito; non si trova infatti riscontro alcuno, in atti, di una opposizione di AP 1, alla comunicazione del 6 novembre 1998 della convenuta a AP 1, secondo cui “con il materiale già spedito AO 1 ha anticipato il montaggio delle posizioni” in questione (doc. BB, pag. 3 verso il mezzo). Pretendere oggi, da parte di AP 1, che non vi fu da parte sua quantomeno autorizzazione a simile modo di procedere, risulta decisamente fuori luogo. I vantaggi di un montaggio eseguito in Italia piuttosto che in Siberia trovano poi conferma nella perizia. Oltre ai maggiori costi lavorativi in Siberia – rettamente evidenziati dal Pretore, con riferimento alla perizia (pag. 35 in basso) – il referto peritale ha infatti evidenziato che “il premontaggio eseguito in officina ha sicuramente garantito un maggiore livello di qualità ed affidabilità”, bilanciando “i maggiori oneri sostenuti” (perizia, pag. 36 in alto). Non essendovi motivo di scostarsi dagli accertamenti peritali, è escluso che si possa parlare di “illazioni” dell'autorità giudicante in primo grado. L'appello, nella misura in cui mira ad ottenere la rifusione del danno per il trasporto dei due gruppi UHT premontati e a non riconoscere alla convenuta le spese sostenute per premontaggio, si avvera pertanto, ancora una volta, infondato.

                                   II.   Sull'appello adesivo

                                   6.   AO 1 postula nuovamente, in questa sede – con appello adesivo – la reiezione integrale della petizione. Già si è detto che le considerazioni dell'appellante adesiva AO 1 – esplicitate nelle osservazioni all'appello – secondo cui “la convenuta non era in mora per la fornitura di materiali o documentazione”, sono inconsistenti (cfr. sopra, consid. 2.1), come pure che le considerazioni sulla (pretesa) mancata eccezione tempestiva dei difetti da parte dell'attrice sono pretestuose e prive di significato (cfr. consid. 2.2). Non avendo AO 1 dimostrato – con argomentazioni pertinenti e valide – le pretese “incongruenze” della sentenza pretorile, si avvera superflua ogni ulteriore considerazione sulla – per altro stringata e non ulteriormente motivata (cfr. appello adesivo, punto 6 pag. 7) – richiesta di non riconoscere nulla all'attrice e quindi di respingere integralmente la petizione. L'appello adesivo, su questo punto cade pertanto nel vuoto.

                                         AO 1 postula pure nuovamente, in questa sede – con appello adesivo – l'accoglimento delle sue pretese riconvenzionali, quantificate in sede di conclusioni in fr. 235'415.–, con riferimento anche al mancato guadagno (cfr. act. XXVI, pag. 7 in basso). Il Pretore aveva respinto le pretese dell'attrice riconvenzionale evidenziando che qualsiasi pretesa di AO 1 a titolo di mancato guadagno rappresentava una classica posta di danno positivo, improponibile nel caso di specie. Il primo giudice ha dunque riconosciuto a AO 1 unicamente i costi di premontaggio dei due gruppi UHT – che ha rappresentato un lucro per AP 1, da compensarsi – ritenendo di non doversi scostare dai costi indicati dal perito in fr. 77'587.–.

                                         L'appellante adesiva non si confronta minimamente con le predette considerazioni del Pretore, limitandosi a riprodurre integralmente e quindi in modo irricevibile (cfr. la costante giurisprudenza di questa Camera: da ultimo, sentenza 4 giugno 2009, inc. 12.2008.102, consid. 2 e 3, confermata dal Tribunale federale, inc. 4A_332/2009) le considerazioni delle conclusioni (cfr. act. XXVI, punto n. 8 pag. 7-8, indentico al punto n. 6 pag. 8 dell'appello adesivo). AO 1, del resto, non adduce alcun valido e stringente motivo che permetta a questa Camera di scostarsi dalle conclusioni del perito sui costi del premontaggio (Cocchi-Trezzini, CPC-TI, m. 4 ad art. 253 CPC). Anche su questo punto l'appello adesivo va dunque respinto.

                                  III.   Sull'appello in relazione al riparto di TG, spese e ripetibili dell'azione principale

                                   7.   AP 1 si aggrava anche contro la ripartizione di tassa giudiziaria, spese e ripetibili dell'azione principale, accollate dal Pretore all'attrice nella misura dei 6/7 in base alla soccombenza.

                                         L'appellante sostiene che il primo giudice si sarebbe inspiegabilmente “distanziato dal principio” riportato in Cocchi-Trezzini, CPC-TI App., m. 59 ad art. 148 CPC, e, “invece di considerare le conclusioni delle parti per l'assegnazione di tasse, spese e ripetibili”, si sarebbe “basato sulle domande iniziali di causa”. Il primo giudice si sarebbe “dimenticato che, in pratica, nessun atto istruttorio è stato svolto a riguardo delle poste di danno non riproposte in sede conclusionale (costi per il riacquisto di tutti i macchinari e gli impianti sprovvisti di documentazione tecnica e di certificati CEE e costi per il trasporto aereo per supplire ai ritardi di AO 1)” (appello, pag. 12). L'appellante, invero, travisa palesemente il significato della massima dottrinale in questione. Questa, in effetti – riferita a sentenze del Tribunale federale – va interpretata nel senso che per determinare la parte soccombente e, in tal caso, in quale misura, occorre fondarsi sulle richieste proposte dalle parti con le domande della petizione, formulate a norma dell'art. 170 cpv. 1 lett. h CPC. Del resto, i medesimi autori menzionati dall'appellante indicano che è sulla base del valore della lite – quantificato dalle domande di petizione – che va operata la ripartizione di tasse, spese e ripetibili e non sulla base dell'importo successivamente ridotto per tener conto dell'esito dell'istruttoria di causa (Cocchi-Trezzini, CPC-TI App., m. 20 ad art. 5 CPC). Il Tribunale federale, per altro, ha ammesso la possibilità di presentare domande non cifrate nel caso in cui l'attore non sia in grado di formularle, non disponendo di certe informazioni (DTF 123 III 140; Cocchi-Trezzini, CPC-TI App., nota 15 ad art. 5 CPC). Il fatto poi che che l'attore principale non abbia formulato al perito quesiti riguardo al costo complessivo di impianti e macchinari o del trasporto aereo, è privo di rilievo sulla ripartizione degli oneri di causa. L'appello va pertanto respinto anche su questo punto.

                                 IV.   Sugli oneri processuali

                                   8.   Per i motivi che precedono, l'appello principale e l'appello adesivo, nella misura in cui sono ricevibili, sono entrambi respinti. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la rispettiva soccombenza e sono calcolati: l'appello su un valore litigioso di fr. 126'953.– [fr. 31'795.– (richiesta appello su azione principale fr. 219'395.– ./. decisione del Pretore su azione principale fr. 187'600.–) + fr. 77'587.– (richiesta appello su riconvenzionale fr. 0.– ./. decisione del Pretore su riconvenzionale fr. 77'587.–) + fr. 17'571.– (6/7 di fr. 20'500.– per tassa e spese di giustizia)] e € 61'302.– (6/7 di € 71'520.– per costo della perizia); l'appello adesivo su un valore litigioso di fr. 345'428.– [fr. 187'600.– (richiesta appello adesivo su azione principale fr. 0.– ./. decisione del Pretore su azione principale fr. 187'600.–) + fr. 157'828.– (richiesta appello adesivo su riconvenzionale fr 235'415.– ./. decisione del Pretore su riconvenzionale fr. 77'587.–)].

Per i quali motivi

richiamati l’art. 148 CPC e la TG,

dichiara e pronuncia:

                                     I.   Nella misura in cui è ricevibile, l’appello 27 ottobre 2008 di

                                          AP 1,

                                          è respinto.

                                   II.   Gli oneri processuali inerenti l’appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr.     3'500.b) spese                         fr.        100.-

                                         Totale                             fr.     3'600.sono a carico dell'appellante, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 6'000.- per ripetibili.

                                   III.   Nella misura in cui è ricevibile, l’appello adesivo

                                          8 dicembre 2008 di AO 1 è respinto.

                                 IV.   Gli oneri processuali inerenti l’appello adesivo, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr.     5'000.b) spese                         fr.        100.-

                                         Totale                             fr.     5’100.sono a carico dell’appellante adesiva, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 8'000.- per ripetibili.

                                  V.   Intimazione:

- -  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

12.2008.217 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 22.03.2010 12.2008.217 — Swissrulings