Incarto n. 12.2008.214
Lugano 12 novembre 2008/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli
segretaria
Verda Chiocchetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2008.1131 (sfratto) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza 8 settembre 2008 da
AP 1
contro
AO 1
per chiedere lo sfratto della conduttrice dai locali commerciali di sua proprietà in seguito a disdetta del contratto per mora, domanda che il Pretore ha respinto con decreto del 30 settembre 2008;
rilevato che l’istante ha presentato “opposizione” il 20 ottobre 2008 contro il rifiuto dello sfratto;
preso atto che il 4 novembre 2008 l’istante ha comunicato l’avvenuto sgombero dei locali oggetto della procedura, motivo per cui la sua domanda del 20 ottobre 2008 viene a cadere;
considerato che l’appello è quindi diventato privo di oggetto per desistenza dell’appellante e che viste le particolarità del caso si può prescindere dal prelievo di tasse e spese, mentre non vi è motivo di attribuire ripetibili, l’appello non essendo ancora stato intimato alla controparte;
accertato che il valore di causa ammonta ad almeno fr. 19'600.-;
visti l’art. 352 CPC e la vigente LTG
decreta:
1. L’appello 20 ottobre 2008 di AP 1 è stralciato dai ruoli per desistenza.
2. Non si prelevano tasse né spese e non si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione:
- -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 199 LTF).