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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 24.10.2008 12.2008.209

24 ottobre 2008·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,905 parole·~10 min·3

Riassunto

Locazione. Sfratto. Notifica atti processuali

Testo integrale

Incarto n. 12.2008.209

Lugano 24 ottobre 2008/sc  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretaria:

Verda Chiocchetti, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2008.176 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza di sfratto 4 settembre 2008 da

AO 1 AO 2 entrambi appr. dall' RA 2  

contro

AP 1  rappr. dall' RA 1  

con cui gli istanti hanno chiesto lo sfratto della convenuta dall’appartamento di 4 1/2 locali sito al pianterreno dello stabile di Via __________ a __________;

domanda che la convenuta, preclusa, non ha contestato e che il Pretore ha accolto con decreto 26 settembre 2008;

appellante la parte convenuta, che con ricorso per cassazione civile con domanda di effetto sospensivo del 9 ottobre 2008, chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di annullare il decreto di sfratto e retrocedere l'incarto al Pretore affinché proceda a citare nuovamente le parti per il contraddittorio, con protesta di spese e ripetibili e richiesta di beneficio dell'assistenza giudiziaria;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,

Considerato

in fatto e in diritto

                                               che con contratto 14 gennaio 2004 AO 2 e AP 1 hanno dato in locazione a __________ e AP 1 l’appartamento di 4 1/2 locali sito nello stabile denominato __________ in Via __________ a __________ (doc. A);

                                               che il contratto, di durata determinata fino al 31 gennaio 2009, prevedeva tra l’altro il versamento mensile di una pigione di fr. 1'130.- e di una quota parte per le spese accessorie di fr. 100.-;

                                               che con scritto 12 marzo 2008 i locatori, rilevata l’esistenza di uno scoperto di fr. 8'770.35 (per l'affitto e la quota parte delle spese accessorie dal mese di ottobre 2005 a agosto 2008), hanno assegnato a AP 1 un termine di 30 giorni per provvedere al relativo pagamento, in difetto di che il contratto sarebbe stato rescisso in applicazione dell’art. 257d CO (doc. B);

                                               che, non essendo intervenuto alcun versamento nel termine, l'11 giugno 2008 i locatori hanno disdetto il contratto, avvalendosi del formulario ufficiale, per il 31 luglio 2008 (doc. D);

                                               che con istanza 11 giugno 2008 all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione, la conduttrice ha contestato "... a titolo cautelativo ..." la disdetta, essendo ancora in corso trattative tra le parti "... per pagare almeno una parte degli arretrati e versare le pigioni correnti...";

                                               che in occasione dell'udienza del 22 luglio 2008 l'Ufficio di conciliazione ha dichiarato decaduto il tentativo di conciliazione;

                                               che con istanza del 4 settembre 2008 i locatori hanno chiesto lo sfratto della conduttrice dall’ente locato da essa non riconsegnato nel termine del 31 luglio 2008;

                                               che con raccomandata dell'8 settembre 2008 il Pretore ha citato la convenuta a comparire all’udienza di discussione, indetta per il 24 settembre successivo;

                                               che la raccomandata non è stata ritirata;

                                               che all’udienza di discussione è comparso unicamente il rappresentante degli istanti, il quale ha confermato la domanda di sfratto;

                                               che con il giudizio qui impugnato il Pretore, accertata l'esistenza del contratto di locazione e della relativa disdetta - valida anche se non intimata a __________ perché, divorziato dalla moglie, si era ormai trasferito altrove - ha decretato lo sfratto immediato della convenuta dall'appartamento da essa occupato, mettendo a suo carico la tassa di giustizia e le spese di fr. 100.-, come pure le ripetibili di fr. 100.-;

                                               che con ricorso per cassazione civile 9 ottobre 2008 la convenuta chiede, previa concessione dell’effetto sospensivo, la riforma del primo giudizio nel senso di annullare il decreto di sfratto;

                                                che, per le procedure di sfratto riguardanti le disdette straordinarie, il diritto federale impone al giudice dello sfratto di procedere a un esame completo in fatto e in diritto di tutti i problemi che si pongono, dovendo egli pure esprimersi sulle questioni pregiudiziali (DTF 122 III 92, 119 II 241; SJZ 1994, 238; Higi, op. cit., n. 57 ad art. 274g CO; Cocchi, Autorità competenti, aspetti procedurali e sfratto, in Diritto della locazione, vol. 23 Collana rossa CFPG, pag. 98);

                                                che in merito alla procedura applicabile agli sfratti postulati sulla base dell'art. 274g CO, l'art. 507 cpv. 4 CPC rinvia alle norme sulla procedura per le controversie in materia di locazione di cui agli art. 404 segg. con esame completo dei fatti e del diritto (Cocchi, Diritto della locazione, 1999, pag. 98; Rep. 1990 76; Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., ad art. 507, n. 8; Lachat, Le bail à loyer, 1997, pag. 104; Thévenoz/Werro, op. cit., n. 3 ad art. 274g CO; SVIT-Kommentar, 1998, n. 8 ad art. 274g CO; RFJ 1995, pag. 44);

                                               che, quando la validità della disdetta non è impugnata dinanzi all'ufficio di conciliazione ma solo nell'ambito della procedura di sfratto, alla stessa non è applicabile l'art. 274g CO, rispettivamente gli art. 404 segg. CPC, bensì la procedura sommaria dello sfratto che prevede, quale unico rimedio di diritto contro il decreto di sfratto, quello dell'appello indipendentemente dal valore litigioso (cfr. art. 508 CPC; SJ 1997 538);

                                               che l'istanza 11 luglio 2008, a dispetto della sua intestazione, non può essere considerata siccome contestazione della disdetta, ritenuto anche che l'esistenza degli estremi per la disdetta straordinaria sono stati esplicitamente riconosciuti dall'istante medesima, la quale neppure in questa sede ne contesta la validità;

                                               che in siffatta situazione neppure è necessario esaminare se al momento dell'inoltro dell'istanza di sfratto fosse ancora pendente - perché non ancora decisa - una contestazione della disdetta da evadere dal Pretore prima di pronunciarsi sull'istanza di sfratto; 

                                               che, in applicazione dei principi menzionati ai considerandi precedenti, il gravame in oggetto non va quindi trattato dalla CCC bensì dalla II CCA, ciò che peraltro non nuoce alla ricorrente, stante il più esteso potere cognitivo di questa Camera;

                                               che, con l'appello di cui trattasi, l’appellante chiede l'annullamento della sentenza del Pretore per violazione del suo diritto di essere sentito, adducendo che la citazione per l'udienza è stata intimata direttamente alla parte anziché al suo legale;

                                               che innanzitutto giusta l’art. 124 cpv. 1 CPC la notificazione degli atti avviene, di regola, mediante invio postale raccomandato, ritenuto che essa è considerata validamente effettuata anche se il destinatario ha rifiutato o impedito la consegna (cpv. 5; IICCA 16 gennaio 1997 in re P./D. SA, 26 agosto 1998 in re G./G.H.);

                                               che in particolare nel caso in cui il destinatario non può essere raggiunto e viene posto l’avviso di ritiro nella bucalettere, l’invio si considera notificato al momento in cui esso viene ritirato all’ufficio postale e in caso di mancato ritiro l’ultimo dei 7 giorni di giacenza (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., ad art. 124 n. 19; RDAT 2003 I 44);

                                               che nella fattispecie la notificazione della citazione alla convenuta è pertanto valida, non avendo per altro essa addotto alcun motivo a giustificazione del mancato ritiro della raccomandata;

                                               che la notifica di un'istanza e di una citazione direttamente ad una parte e non al suo patrocinatore, anche se noto alla controparte, non è nulla, spettando al convenuto, regolarmente citato alla discussione, farsi parte diligente e interessarsi presso il suo patrocinatore circa la sua partecipazione all'udienza, rispettivamente accertarsi se egli fosse a conoscenza della convocazione (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., ad art. 120 n. 25; Rep. 2000 n. 39);

                                               che il Pretore, ricevuta l'istanza 4 settembre 2008, dalla quale non risultava alcun patrocinatore di AP 1i, procedendo in conformità con quanto previsto dall'art. 120 cpv. 1 CPC l'ha correttamente notificata alla parte convenuta menzionata nella medesima;

                                               che il CPC non impone del resto al giudice di verificare l'esistenza di un rapporto di rappresentanza non indicato nell'allegato, neppure qualora la parte convenuta disponga già di un patrocinatore in altra vertenza presso di lui pendente;

                                               che di conseguenza la convenuta, la quale risulta così esser stata citata regolarmente all’udienza di discussione e non è comparsa, è preclusa nella lite (art. 135 cpv. 1 CPC);

                                               che, seppure il modo di procedere del legale di parte istante desti invero perplessità, avendo egli omesso di indicare che la parte convenuta era rappresentata da un legale, cosa che - stanti le trattative pregresse e la procedura avanti l'Ufficio di conciliazione - non poteva ignorare, la questione non ha influsso alcuno, trattandosi semmai di violazioni di carattere deontologico e non procedurale;

                                               che, evasa la pretesa violazione del diritto di essere sentito, si rileva come l'appellante non contesta la validità della disdetta, così come non contesta di essere - tutt'ora - in mora con il pagamento delle pigioni, dando anzi atto alla controparte di aver cercato in tutti i modi con disponibilità di agevolare il pagamento delle pigioni scoperte (appello pag. 3);

                                               che, constatato come i locatori hanno fissato alla conduttrice un termine per il pagamento delle pigioni scadute, conformemente a quanto esatto dall'art. 257d CO (doc. B) e, spirato il termine di 30 giorni senza che il pagamento fosse intervenuto, essi hanno disdetto il contratto di locazione in applicazione dell'art. 257d cpv. 2 CO, il Pretore ha giustamente concluso per la legittimità dell’istanza di sfratto, per cui l’appello deve essere respinto ancor prima della notificazione alla controparte (art. 313bis CPC);

                                               che, pur prendendo atto della particolare situazione dell'appellante, alla quale lo sfratto potrebbe causare problemi non indifferenti, va ricordato che a tutela dell'inquilino per il quale la disdetta del contratto di locazione ha effetti gravosi la legge prevede l'istituto della protrazione, che è però esclusa nei casi di disdetta per mora del conduttore (art. 272a cpv. 1 lettera a CO);

                                               che i problemi personali sollevati dall'appellante non possono quindi essere esaminati in questa sede ma saranno se del caso da considerare dall'autorità preposta all'esecuzione del decreto di sfratto;

                                               che la richiesta di assistenza giudiziaria non può essere accolta, l'appello risultando sprovvisto fin dall'inizio di probabilità di buon esito (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag);

                                               che gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 CPC) ma, stante la particolare situazione dell'appellante, si rinuncia a prelevare tasse e spese, prevedibilmente di impossibile incasso;

                                               che non si giustifica di assegnare ripetibili alla controparte, alla quale l'appello neppure è stato intimato;

                                               che, ai fini dell'impugnabilità della presente sentenza, il valore di causa è di fr. 7'380.- (canone di locazione + spese fr. 1'230.- x 6 mesi, da agosto 2008 a gennaio 2009 compresi) ritenuto che il contratto di locazione, stipulato per tempo determinato, cessava il 31 gennaio 2009.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

pronuncia

                                   1.   L’appello 9 ottobre 2008 di AP 1 è respinto.

                                   2.   La domanda di assistenza giudiziaria presentata da AP 1 è respinta.

                                   3.   Non si prelevano tasse né spese. Non si assegnano ripetibili.

                                   4.   Intimazione:

- avv., , - avv., ,  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-, ridotto a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione, è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,  1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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