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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 12.11.2008 12.2008.205

12 novembre 2008·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·314 parole·~2 min·2

Riassunto

Stralcio per transazione prima di intimazione, tasse ad appellante, senza ripetibili

Testo integrale

Incarto n. 12.2008.205

Lugano 12 novembre 2008/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

visto l'appello 2 ottobre 2008 presentato da

AP 1 rappr. dall’ RA 1  

contro  

la sentenza 2 settembre 2008 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3 nella causa promossa dall'appellante contro

AO 1 rappr. dall’ RA 2  

preso atto dello scritto 6 novembre 2008, con il quale l’appellante dichiara di ritirare il gravame, avendo risolto in via extragiudiziale la vertenza, come risulta dall’accordo congiuntamente sottoscritto dai patrocinatori delle parti il 3 e 4 novembre 2008, in forza del quale tasse e spese di appello rimangono a carico dell’appellante, senza riconoscimento di ripetibili;

richiamati gli art. 351 e seguenti CPC e la vigente LTg,

decreta                    1.   L’appello del 2 ottobre 2008 di AP 1 Impresa Costruzioni è stralciato dai ruoli per ritiro.

                                   2.   La tassa di giudizio di fr. 150.- e le spese di fr. 50.- (totale fr. 200.-), già anticipate dall’appellante, rimangono a suo carico. Non si attribuiscono ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

- -  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la seconda Camera civile del Tribunale di appello

La presidente                                                        Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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