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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 08.10.2008 12.2008.199

8 ottobre 2008·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,026 parole·~5 min·2

Riassunto

Locazione, domanda di riduzione, appello dichiarato irricevibile per carenza di motivazione

Testo integrale

Incarto n. 12.2008.199

Lugano 8 ottobre 2008/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2008.19 (azione in riduzione del canone di locazione) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 28 gennaio 2008 da

AP 1  

contro  

AO 1 rappr. dall’ RA 1  

con la quale l’istante ha chiesto la riduzione di fr. 400.- mensili del canone di locazione dell’appartamento da lei occupato, con effetto dal 1° giugno 2007, domanda alla quale si è opposta la convenuta e che il Pretore, statuendo il 15 settembre 2008, ha respinto;

appellante l’istante che con atto del 16 settembre 2008 dichiara di presentare ricorso per far modificare la sentenza;

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                           che l’istante ha preso in locazione dalla convenuta, con contratto del 28 marzo 2007, un appartamento di tre locali al pianterreno di un immobile situato in via __________ a L__________, dal 16 aprile 2007, per un canone mensile di fr. 1’195.- oltre acconto mensile di fr. 130.- per spese accessorie;

                                           che la conduttrice ha disdetto il contratto il 4 agosto 2007, lamentandosi di non essere stata avvisata della costruzione di un immobile di fronte al palazzo, fonte di disturbi;

                                           che il 12 agosto 2007 la conduttrice ha chiesto la riduzione del canone di locazione nella misura di fr. 325.- mensili dal 15 giugno 2007, data d’inizio del cantiere vicino, e di fronte al rifiuto della convenuta il 28 agosto 2007 ella si è rivolta all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Locarno;

                                           che l’11 settembre 2007 la locatrice, su richiesta della conduttrice, ha accettato il ritiro della disdetta ma ha rifiutato una riduzione del canone di locazione;

                                           che la conduttrice si è nuovamente rivolta all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione il 25 novembre 2007, rivendicando una riduzione del canone da fr. 200.- a fr. 300.- mensili dalla data d’inizio del cantiere;

                                           che in seguito alla mancata conciliazione, attestata il 15 gennaio 2008, la conduttrice si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Locarno-Città con istanza 28 gennaio 2008, chiedendo la riduzione del canone di locazione nella misura di fr. 400.- dal 1° giugno 2007 a causa delle immissioni e dei disturbi provenienti dalla costruzione di un immobile di fronte al palazzo;

                                           che all’udienza del 30 aprile 2008 l’istante ha confermato la propria domanda, alla quale si è opposta la convenuta;

                                           che al termine dell’istruttoria le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni al dibattimento finale del 27 agosto 2008;

                                           che con sentenza del 15 settembre 2008 il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo la tassa di giustizia di fr. 150.- e le spese di fr. 225.- a carico dell’istante, condannata inoltre a rifondere alla convenuta fr. 650.- per ripetibili;

                                           che con lettera 16 settembre 2008 l’istante insorge contro la predetta sentenza, ribadendo di aver subito i rumori e la polvere del cantiere vicino, iniziato un mese dopo la sua entrata nei locali, che non avrebbe preso in locazione se fosse stata avvisata dei lavori e considera “vergognoso” di essere stata condannata a pagare un’indennità alla controparte, visto il suo piccolo reddito;

                                          che l'appello non è stato notificato alla controparte;

                                          che nella fattispecie il Pretore ha esaminato la questione del rumore e delle immissioni dal cantiere vicino lamentate dall’istante, giungendo alla conclusione che tali disturbi non raggiungevano l’intensità necessaria per ammettere un difetto dell’appartamento locato in una zona urbana, così che ha respinto la domanda di riduzione del canone di locazione;

                                          che nella sua lettera del 16 settembre 2008 l’istante ribadisce che non avrebbe preso in locazione l’appartamento se avesse saputo dell’inizio del cantiere vicino, rimproverando all’agenzia di averle nascosto la circostanza, nota a tutti gli abitanti del quartiere;

                                          che la ricorrente afferma inoltre di avere “un piccolo reddito” sicché sarebbe “vergognoso” aver posto a suo carico le tasse e spese e l’indennità per ripetibili;

                                          che nel suo scritto l’istante non muove critiche alla conclusione del primo giudice e non indica elementi dai quali essa risulterebbe errata o fondata su un arbitrario apprezzamento delle prove, mentre gli atti di causa non contengono alcun elemento dal quale risulti la situazione di reddito e le possibilità economiche dell’interessata;

                                          che l’istante non si è quindi confrontata con le argomentazioni del Pretore sulla riduzione del canone di locazione, non ha spiegato per quali motivi la sentenza dovrebbe essere modificata, e nemmeno in che misura lo dovrebbe essere, così che l’atto di appello, sprovvisto di motivazione conforme ai requisiti di legge e di domande (art. 309 CPC) deve essere dichiarato irricevibile e non può di conseguenza essere esaminato nel merito;

                                           che l'appello, manifestamente infondato, può essere evaso con la procedura semplificata dell'art. 313bis CPC, senza necessità di intimazione alla controparte;

                                           che la tassa e le spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla parte convenuta, alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato;

                                           come per l’impugnabilità al Tribunale federale fa stato un valore litigioso di fr. 96'000.--;

Per i quali motivi,

visto l’art. 148 CPC e la vigente LTG

pronuncia:              1.   L'appello 16 settembre 2008 di AP 1 è respinto.

                                   2.   Le spese della procedura di appello consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr.   70.b) spese                         fr.   30.totale                              fr. 100.già anticipate dall’appellante, restano a suo carico. Non si attribuiscono ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

- -  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                       Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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