Incarto n. 12.2008.185
Lugano 21 ottobre 2009/rs
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli
segretaria:
Verda Chiocchetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2005.827 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 1° febbraio 2006 da
AP 1 rappr. dall’ RA 2
contro
AO 1 rappr. dall’ RA 1
con cui l’attore ha promosso un’azione di accertamento negativo del credito e la condanna della convenuta al pagamento di una pretesa risarcitoria, quantificata in fr. 5'000.- per torto morale e in fr. 27'401.20 oltre interessi dal 4 settembre 2006 a titolo di risarcimento del danno;
domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, e che la Pretora con sentenza 21 luglio 2008 ha dichiarato priva di oggetto relativamente all’azione di accertamento negativo e ha respinto nel merito relativamente all’azione di risarcimento del danno materiale e morale;
appellante l’attore con atto di appello 3 settembre 2008, con cui chiede la parziale riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione relativamente all’azione di risarcimento del danno materiale, protestando tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta con osservazioni 20 ottobre 2008 postula la reiezione del gravame pure con protesta di tasse, spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa
ritenuto in fatto:
A. AO 1 ha eseguito opere edilizie sul fondo __________ RFD di __________, nell’ambito di un contratto di appalto stipulato nel 2001 con il proprietario dell’immobile, AP 1, domiciliato a __________ (v. inc. 10.2005.18/19). Il 22 aprile 2004 AP 1 ha fatto spiccare per il tramite dell’UE di Lugano un precetto esecutivo contro l’appaltatrice per fr. 29'696.50 oltre accessori. Quale causa dell’obbligazione il precettante ha indicato “Lavori al mappale __________ - ripristino difetti/lavori non eseguiti + spese perizia”. Il 12 maggio 2004 AO 1 ha a sua volta avviato un’esecuzione contro il committente per il tramite dell’UE di __________ per un importo di fr. 100'000.-, motivandola con un preteso “attentato al credito - Attentat auf Kredit”. A entrambe le esecuzioni i rispettivi debitori hanno interposto opposizione.
B. Con decisione 2/11 agosto 2004 su reclamo dell’escusso AP 1, accertata l’insufficiente specificazione nel precetto della causale del credito, il Bezirksgericht di Zurigo in qualità di autorità cantonale inferiore di sorveglianza sugli uffici esecuzione ha annullato il precetto esecutivo fatto spiccare da AO 1, incaricando l’UE interessato di emetterne uno nuovo dopo aver chiesto ed ottenuto dalla precettante l’indicazione del corretto titolo del credito. Conseguentemente, in data 18 agosto 2004, il competente UE di Zurigo ha emesso un nuovo precetto di fr. 100'000.- menzionante quale causale del credito vantato da AO 1 “Kreditschädigung infolge ungerechtfertigter Betreibung und vertragswidrigem Garantieabruf”. All’esecuzione il precettato ha interposto opposizione.
C. Il 18 novembre 2004 AP 1 ha convenuto AO 1 davanti al Bezirksgericht di Zurigo, postulando l’accertamento che il menzionato credito posto in esecuzione non esisteva, che lo stesso era stato emanato senza indicazione del titolo di credito, e l’ordine all’UE di non dar notizia a terzi dell’esecuzione. Aggiuntivamente, AP 1 ha postulato la condanna di AO 1 al pagamento di fr. 10'000.- a titolo di risarcimento del danno asseritamente cagionatogli dall’emissione del precetto, nonché di fr. 5'000.- per torto morale.AO 1 si è opposta all’azione, eccependo preliminarmente l’incompetenza territoriale del tribunale zurighese. Con pronuncia del 15 agosto 2005, il Bezirksgericht di Zurigo ha accolto l’eccezione, senza entrare nel merito della lite, assegnando altresì a AP 1 un termine di 20 giorni per indicare l’identità del tribunale territorialmente competente al quale trasmettere la causa e caricandogli tasse, spese e ripetibili. Conformemente alle indicazioni di AP 1, il giudice zurighese ha poi disposto la trasmissione della causa alla Pretura di Lugano con risoluzione del 14 settembre 2005, eseguita il 19 settembre 2005. AP 1 ha poi introdotto il 1° febbraio 2006 alla Pretura del Distretto di Lugano una petizione con la quale ha riproposto nei confronti di AO 1 le medesime domande di giudizio formulate davanti al giudice zurighese.
D. Nel corso del mese di marzo 2006, AO 1 ha ritirato il precetto esecutivo oggetto della causa, con conseguente cancellazione dell’esecuzione. Con atto di risposta 18 settembre 2006, la convenuta ha preliminarmente eccepito la prescrizione della pretesa relativa al risarcimento dei danni e del torto morale, postulando nel merito la reiezione della petizione. In replica, l’attore ha rilevato come l’azione di accertamento negativo fosse divenuta priva d’oggetto con il ritiro del precetto, postulando quindi l’accollo alla convenuta dell’integralità di tasse e spese giudiziarie, nonché la sua condanna, previo accertamento della temerarietà della lite, al risarcimento di ogni spesa e danno ex art. 152 CPC. L’attore ha poi contestato la fondatezza dell’eccezione di prescrizione della pretesa risarcitoria, che ha quantificato in fr. 5'000.- per torto morale e in fr. 27'401.20 a titolo di rifusione dei costi di giustizia e di patrocinio sostenuti a dipendenza dell’esecuzione avviata dalla convenuta. La convenuta in duplica ed entrambe le parti nelle rispettive conclusioni scritte si sono confermate nelle domande indicate nei precedenti allegati di causa, l’attore aggiungendo una richiesta di fr. 12'169.40 relativa al risarcimento di piene ripetibili ex art. 152 CPC.
E. Con sentenza 21 luglio 2008, la Pretora ha innanzitutto dichiarato la petizione priva di oggetto relativamente all’azione di accertamento negativo, stralciandola dai ruoli ex art. 351 CPC. In secondo luogo, rilevando che la pretesa di risarcimento del danno (materiale e morale) di parte attorea non fosse affatto prescritta, la giudice di prime cure l’ha respinta nel merito. Oltre a rilevare l’infondatezza della pretesa per torto morale, la Pretora ha osservato che, secondo giurisprudenza e dottrina, nessuna delle poste rivendicate dall’attore costituisce danno ai sensi dell’art. 41 CO. La Pretora non ha nemmeno ritenuto applicabile l’art. 152 CPC, considerato che già solo perché l’opposizione di parte convenuta si è rivelata del tutto fondata essa non può essere considerata manifestamente ingiusta e di conseguenza temeraria. La giudice di prima sede ha infine posto tassa di giustizia e spese a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
F. Con atto di appello 3 settembre 2008 AP 1 ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata e la sua riforma nel senso di dichiarare la petizione priva di oggetto relativamente all’azione di accertamento negativo e di accoglierla nel merito relativamente all’azione di risarcimento del danno materiale di fr. 27'401.20, rigettando di conseguenza in via definitiva l’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, protestando tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi, le ripetibili di prima sede dovendo essere riconosciute per un importo di fr. 12'169.40. Con osservazioni 20 ottobre 2008 la parte appellata ha postulato la reiezione del gravame, con protesta di tasse, spese e ripetibili di seconda istanza.
e
considerato in diritto:
1. La Pretora ha constatato che la pretesa risarcitoria relativa all’asserito danno materiale subito dall’attore non può che fondarsi sull’art. 41 CO, secondo il quale chiunque è tenuto a riparare il danno cagionato illecitamente ad altri sia con intenzione, sia per negligenza od imprudenza. Osservando che l’attore ha postulato il risarcimento delle “spese vive (legali e giudiziarie) sostenute a causa dell’esecuzione promossa nei suoi confronti dalla convenuta”, consistenti negli importi da esso versati per le parcelle dei propri legali, tasse di giustizia e ripetibili relative alle due procedure giudiziarie avviate davanti alle autorità del Canton Zurigo, la Pretora ha rilevato che tali importi non possono essere considerati concettualmente come posta del danno risarcibile separatamente. Citando giurisprudenza e dottrina, la Pretora ha osservato che possono essere considerati come posta del danno i costi di patrocinio assunti dal leso per far valere il diritto al risarcimento e ne è ammessa la rifusione, soltanto relativamente a quelle spese connesse all’intervento di un legale prima dell’apertura del processo e non comprese nelle ripetibili, la cui attribuzione vale quindi come definitiva liquidazione di tale parte del pregiudizio. Nella fattispecie, prosegue la Pretora, l’asserito pregiudizio non riguarda alcuna spesa precedente i procedimenti processuali in questione, sicché mal si comprenderebbe in base a quale logica si dovrebbero sovvertire le decisioni delle autorità zurighesi sull’attribuzione di tasse, spese e ripetibili, non impugnate e cresciute in giudicato.
2. L’appellante rimprovera alla Pretora di aver a torto applicato nel caso di specie la giurisprudenza secondo cui solo le spese legali intervenute prima dell’apertura del processo possono costituire una posta di danno risarcibile ai sensi dell’art. 41 CO. Secondo l’appellante, la sentenza impugnata sarebbe in contrasto con i principi stabiliti dal Tribunale federale stesso nella sentenza pubblicata in DTF 117 II 394, in base ai quali, sostiene l’attore, la giurisprudenza menzionata non trova applicazione allorquando è il processo medesimo a costituire l’atto illecito. Avendo la convenuta manifestamente abusato intenzionalmente della procedura (esecutiva), in palese contrasto con le regole della buona fede, essa sarebbe tenuta a rispondere dei costi legali e processuali cagionati alla controparte, in quanto direttamente connessi con l’atto illecito. Che la procedura esecutiva promossa nei suoi confronti fosse manifestamente abusiva, a detta dell’appellante, risulterebbe chiaramente dall’interrogatorio formale di S__________ e dal fatto che la convenuta ha ritirato il precetto esecutivo ancor prima della risposta alla petizione introdotta presso la Pretura di Lugano, che a suo dire non avrebbe assolutamente avuto luogo in un ambito transattivo, come invece sostenuto dalla parte appellata. Secondo l’appellante l’asserito illecito sarebbe in nesso di causalità adeguato ed esclusivo con le spese relative ai procedimenti avviati dall’attore davanti alle autorità zurighesi e tale nesso causale non sarebbe assolutamente stato interrotto dal fatto che l’azione di accertamento negativo sia stata avviata presso un foro poi dichiaratosi territorialmente incompetente, considerato che a suo dire la pronuncia di incompetenza del Bezirksgericht di Zurigo è assolutamente discutibile e nessun legale avrebbe potuto, a priori, prevedere un tale sorprendente esito della procedura. Essendo la parte appellata colpevole del danno così cagionatogli, essa sarebbe pertanto tenuta a rifondere all’appellante le spese occorsegli a causa della procedura esecutiva asseritamente abusiva promossa nei suoi confronti.
3. Delle osservazioni con cui la parte appellata postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.
4. Con sentenza DTF 117 II 394 il Tribunale federale ha innanzitutto confermato la giurisprudenza riguardante il rapporto tra il diritto federale e il diritto procedurale cantonale concernente il risarcimento dei costi preprocessuali nell’ambito di una causa per risarcimento danni. Tali costi possono costituire una posta del danno giusta l’art. 41 CO nella misura in cui non sono contemplati nelle ripetibili attribuite secondo il diritto procedurale cantonale. In quest’ultimo caso essi non possono infatti più essere fatti valere in una successiva causa per risarcimento danni. I costi processuali, ossia quelli insorti durante il procedimento o in relazione all’introduzione della causa, sono invece regolati esclusivamente dal diritto procedurale applicabile. La sentenza menzionata ha poi osservato che da questi due casi va distinta la fattispecie in cui è il comportamento processuale medesimo a rappresentare l’atto illecito, e non l’evento oggetto di giudizio nel processo. In questo caso il danno cagionato dal comportamento illecito, nella misura in cui consista nei costi di giustizia e processuali sopportati dal leso, va ricondotto direttamente all’evento dannoso. Nella misura in cui si tratti dei costi processuali in generale, e delle ripetibili in particolare, si pone anche in questi casi la questione concernente la relazione tra il diritto al risarcimento secondo il diritto federale e le disposizioni del diritto procedurale applicabile. A questo proposito il Tribunale federale si è espresso nella sentenza menzionata a favore di una concorrenza delle pretese, per cui quando l’atto illecito è rappresentato dalla condotta processuale medesima, sussiste di principio un diritto al risarcimento secondo il diritto federale, indipendente dalla possibilità di essere risarciti in base al diritto procedurale applicabile.
5. Nell’ipotesi in cui nel caso in specie la condotta della parte appellata si qualificasse effettivamente come illecito ai sensi dell’art. 41 CO, l’appellante godrebbe in forza della giurisprudenza di cui al considerando precedente di un diritto al risarcimento delle spese processuali occorsegli, in virtù del diritto federale. Sennonché, a ben vedere, indipendentemente da una simile ipotesi, tale giurisprudenza non torna applicabile alla fattispecie in esame, in quanto a differenza del caso esaminato dal Tribunale Federale ci si trova qui in presenza di due sentenze delle autorità giudiziarie zurighesi, le quali hanno statuito sull’attribuzione di tasse, spese e ripetibili con forza di cosa giudicata, in un caso nell’ambito di una procedura gratuita che non prevedeva il riconoscimento di ripetibili, nel secondo in base al criterio della soccombenza a danno dell’appellante. Non ci si trova qui pertanto in un caso in cui la pretesa dell’appellante ai sensi dell’art. 41 CO si trova in concorrenza con una sua pretesa di risarcimento secondo il diritto procedurale, e nemmeno in un caso in cui le precedenti decisioni delle autorità non hanno regolato la questione relativa ai costi di causa. Nel caso di specie la pretesa fatta valere dall’appellante in forza del diritto federale ribalterebbe anzi l’esito relativo all’attribuzione delle spese disposto dalle autorità zurighesi secondo la normativa procedurale da esse applicabile. Ne discende così che la conclusione della Pretora secondo cui le poste rivendicate non sono qualificabili quali danno ai sensi dell’art. 41 CO dev’essere confermata.
5.1 Riguardo alla decisione del Bezirksgericht Zürich in qualità di autorità cantonale inferiore di sorveglianza sugli uffici esecuzione del 2/11 agosto 2004 (cfr. consid. B), si rileva che il disposto di non caricare ripetibili nell’ambito di tale procedura per legge gratuita si è fondato sull’art. 20a cpv. 1 LEF e l’art. 62 cpv. 2 OTLEF. Chi si avvale di un avvocato nell’ambito di una tale procedura di reclamo giusta l’art. 17-19 LEF dovrà sempre sopportarne i costi indipendentemente dall’esito della stessa (Cometta, in Basler Kommentar SchKG I, ad art. 20a m. 14). Appare pertanto palese che tale prescrizione di diritto federale non possa essere elusa rivendicando in una successiva causa le spese legali sostenute qualificandole come posta del danno ai sensi dell’art. 41 CO. Quand’anche l’esecuzione promossa dalla convenuta nei confronti dell’appellante avesse rappresentato un atto illecito, nulla muterebbe al fatto che tali costi non possano rappresentare una posta del danno ex art. 41 CO.
5.2 Per quel che concerne la causa di accertamento negativo introdotta il 18 novembre 2004 dall’appellante davanti al Bezirksgericht di Zurigo (cfr. consid. C), l’autorità giudiziaria zurighese accogliendo l’eccezione di incompetenza territoriale ha accollato tasse, spese e ripetibili all’attore quale parte soccombente in quella sede. Dolendosi dell’asserita abusività della procedura esecutiva spiccata nei suoi confronti e del fatto che AO 1 abbia sollevato l’eccezione di incompetenza davanti al tribunale zurighese, l’appellante vorrebbe ora vedersi riconosciuti gli importi caricatigli in quella sede, in quanto i mezzi e i modi da lui utilizzati per difendersi sarebbero stati assolutamente giustificati, essendo la pronuncia di incompetenza dell’autorità zurighese discutibile. Tuttavia, non essendo stata impugnata, la sentenza zurighese è cresciuta in giudicato e il fatto che il giudice zurighese ha deciso su tasse, spese e ripetibili impedisce all’appellante ogni possibilità di far valere una pretesa ai sensi dell’art. 41 CO, non trattandosi di una posta di danno ai sensi dell’articolo di legge in questione. Il fatto di sollevare l’eccezione di incompetenza territoriale, per di più accolta dal giudice adito, non può nel caso in esame nemmeno essere qualificata quale un abuso procedurale suscettibile di rappresentare un atto illecito giusta l’art. 41 CO. Basti ritenere che in tal caso ogni debitore indebitamente escusso potrebbe introdurre un’azione di accertamento negativo presso un tribunale di sua scelta, con la consapevolezza che i costi derivanti dalla sua soccombenza in caso di eccezione di incompetenza territoriale possano essere recuperati in una successiva causa per risarcimento danni. A ben vedere, se l’appellante avesse introdotto l’azione di accertamento negativo al foro competente, in caso di ritiro del precetto esecutivo, il giudice adito avrebbe presumibilmente accollato tasse, spese e ripetibili alla convenuta, come per altro ha fatto la Pretora nella sentenza qui impugnata relativamente all’azione in questione. La sentenza pretorile regge quindi alla critica anche su questo punto.
6. La questione relativa all’asserita abusività della procedura esecutiva promossa da AO 1 nei confronti dell’appellante può pertanto essere lasciata aperta, non avendo alcuna rilevanza ai fini della presente decisione sulle domande dell’appellante, così come quella relativa alla sussistenza di un nesso causale adeguato e di una sua eventuale interruzione.
7. In definitiva, l’appello deve essere respinto. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza dell’appellante (art. 148 CPC), che rifonderà alla convenuta un’indennità per ripetibili di appello, commisurata al valore di fr. 27'410.20.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
pronuncia:
1. L’appello 3 settembre 2008 di AP 1 è respinto.
2. Le spese della procedura d’appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1500.b) spese fr. 50 .totale fr. 1550.già anticipate dall’appellante, rimangono a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 1'250 per ripetibili di appello.
3. Intimazione:
- , - ,
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze
in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se
la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un
pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di
evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i
ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).