Incarto n. 12.2008.181
Lugano 27 febbraio 2010/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.1999.517 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 6 luglio 1999 da
AP 1 rappr. da RA 2
contro
AO 1 rappr. da RA 1
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 516'798.15 oltre interessi al 7.5% dal 12 agosto 1998;
domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 5 agosto 2008 ha integralmente respinto;
appellante l'attrice con atto di appello 3 settembre 2008, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta con osservazioni 13 ottobre 2008 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto:
A. Il 12 febbraio 1998 la società __________ AP 1, in veste di fornitrice, e la società __________ AO 1, in veste di acquirente, hanno sottoscritto il contratto n. 5__________ (doc. A), avente per oggetto la compravendita di due lotti di lamiere d’acciaio laminate a caldo e rifilate di qualità ST44.2 rispettivamente ST52.3, il primo di 3'300 tonnellate (+5/-10%) ad un prezzo definito secondo la clausola Incoterms 1990 CIF free out di US$ 358.- alla tonnellata, il secondo di 1’800 tonnellate (+5/-10%) ad un prezzo definito in base a quelle medesime condizioni di US$ 380.- alla tonnellata, il tutto per complessivi US$ 1'865'400.-. Il contratto, retto dal diritto svizzero, prevedeva tra l’altro che la merce, da trasportarsi via mare da __________ (__________) al porto di __________ (__________), doveva essere caricata tra aprile ed il 15 maggio 1998, ritenuto che il pagamento sarebbe poi avvenuto mediante lettera di credito irrevocabile e confermata, utilizzabile per la negoziazione e per il pagamento a 90 giorni dalla data della polizza di carico. In base a una clausola contrattuale contenuta nelle condizioni di spedizione di cui all’appendice n. 1, la fornitrice si impegnava tra l’altro a comunicare all’acquirente il nome della nave, tutti i dettagli e l’ora prevista di arrivo al porto di scarico.
Il 7 aprile 1998 (doc. D) l’acquirente, visto l’andamento del mercato e il continuo ribasso del prezzo delle lamiere, ha comunicato alla controparte l’impossibilità di confermare il contratto. Il 23 aprile 1998 (doc. E) la fornitrice, tramite il suo legale avv. C__________ __________, ha eccepito l’illegittimità e l’abusività di quell’iniziativa, preannunciando che, qualora tale inadempienza fosse stata confermata, avrebbe senz’altro preteso il risarcimento dei danni, costituiti in particolare dalle spese di deposito e di stoccaggio, come pure dell’eventuale vendita “in danno” della merce a terzi.
B. Le parti si sono in seguito adoperate per risolvere la situazione di empasse venutasi a creare, giungendo infine ad una soluzione. Esse si sono dapprima accordate per una riduzione dei quantitativi compravenduti, ora limitati a 2'700 tonnellate di lamiere di qualità ST44.2 e a 600 tonnellate di lamiere di qualità ST52.3, e per una riduzione del prezzo, ora pattuito in US$ 355.- per tonnellata per entrambi i lotti, il tutto per complessivi US$ 1'171’500.-. Più laborioso è stato l’accordo in merito ai termini di pagamento, l’acquirente non avendo accettato né la prima proposta di pagamento a 90 giorni dalla data della polizza di carico (doc. G, H1), né la seconda proposta che prevedeva il pagamento a 90 giorni nel caso in cui la nave fosse arrivata entro il 15 giugno 1998, a 120 giorni nel caso di arrivo tra il 16 e il 30 giugno 1998 e a 150 giorni in caso di arrivo tra il 1° e il 15 luglio 1998 (doc. H2). Essa, controfirmando per accettazione lo scritto 11 maggio 1998 della fornitrice (doc. 2), ha infine dato il suo accordo alla terza proposta (cfr. doc. H3, B p. 1 e B p. 2), che prevedeva il pagamento a 120 giorni nel caso in cui la nave fosse arrivata entro il 30 giugno 1998 e a 150 giorni in caso di arrivo entro e non oltre il 15 luglio 1998: in tal senso è stato allestito un contratto, recante il n. 5__________A, debitamente modificato con il previsto pagamento a 120 giorni (doc. B p. 3), ritenuto che per il pagamento a 150 giorni in caso di arrivo della nave entro e non oltre il 15 luglio 1998 faceva stato la lettera di cui al doc. 2.
C. Informato il 7 luglio 1998 dalla fornitrice (doc. K) che l’acquirente, eccependo la discrepanza in un documento prodotto (ritardo di un giorno della dichiarazione del beneficiario attestante che i certificati di fabbrica e la distinta di spedizione sarebbero stati trasmessi direttamente all’acquirente mediante corriere rapido entro 20 giorni dalla data della polizza di carico) non aveva dato disposizione alla banca di effettuare il pagamento a fronte dei documenti inviati a quest’ultima, il suo legale, tre giorni dopo (doc. L), preso atto che la controparte sembrava pure voler rifiutare l’esecuzione del contratto per il presunto ritardo della nave, che sarebbe giunta in porto il 19 luglio 1998, le ha intimato, ritenendola in malafede, di voler immediatamente adempiere ritirando i documenti presso la banca entro il 14 luglio e l’ha preavvertita che, in difetto di ciò, la fornitrice avrebbe considerato risolto l’accordo transattivo, con conseguente rinascita del precedente contratto che vedeva la controparte inadempiente, e con le conseguenze prospettate nello scritto del precedente 23 aprile. Non avendo ottenuto riscontro a quella missiva, il 16 luglio 1998 (doc. M) egli ha quindi comunicato l’avvenuta risoluzione della transazione. A tale iniziativa ha prontamente risposto il legale dell’acquirente, il quale, con scritto 21 luglio 1998 (doc. C), oltre ad aver ribadito che il documento era pervenuto in ritardo, ha osservato che la nave non era ancora arrivata, per cui, essendo trascorso il termine essenziale del 15 luglio 1998, il contratto di cui al doc. B p. 3, l’unico in essere, era da considerarsi risolto.
D. Di fatto la nave “A__________” con la merce (9'067.278 tonnellate, di cui 3'306.157 relative al contratto di cui al doc. B p. 3) è poi giunta in porto il 21 luglio 1998. Non avendo l’acquirente, sia pure richiesta in tal senso (doc. N), provveduto al ritiro della merce, possibile per altro solo a partire dal 26 luglio siccome la stessa era stata frammischiata (doc. O) e aveva dovuto essere separata “a piazzale”, la fornitrice, con scritto 4 agosto 1998 (doc. P), le ha comunicato l’avvenuta vendita “in danno” di parte delle lamiere (810 tonnellate di lamiere di qualità ST44.2 al prezzo di US$ 300.- alla tonnellata, 810 tonnellate di lamiere di qualità ST44.2 al prezzo di US$ 320.- alla tonnellata e 200 tonnellate di lamiere di qualità ST52.3 al prezzo di US$ 300.- alla tonnellata) oggetto del contratto di cui al doc. A. Con lettera 21 ottobre 1998 (doc. W) le ha quindi chiesto il pagamento di US$ 316'659.- a titolo di risarcimento del danno.
E. Con la petizione in rassegna AP 1, ribadendo che l’inadempienza di AO 1 nell’accordo transattivo di cui al doc. B p. 3 avrebbe fatto rinascere il contratto di cui al doc. A, nel quale la controparte era pure inadempiente, ne ha in definitiva chiesto la condanna al pagamento di fr. 516'798.15 (pari al controvalore in franchi di US$ 270'155.65 [recte: US$ 270'155.55] e Lit. 110'329'118 alla data della petizione) oltre interessi al 7.5% dal 12 agosto 1998. Essa ha innanzitutto osservato che la vendita “in danno” di tutta la merce oggetto del contratto di cui al doc. A le aveva causato una perdita di US$ 241'854.-. Ha rilevato che gli interessi passivi al 7.5%, usuali tra commercianti e derivanti dal mancato incasso al 12 ottobre 1998 così come pattuito, erano computabili per US$ 28'301.55. Ed ha infine evidenziato di essersi dovuta assumere le spese di sbarco di Lit. 52'898'512, di sdoganamento di Lit. 1'050'000, di separazione di Lit. 37'854'706 e di sosta di Lit. 18'525'900.
F. La convenuta si è opposta alla petizione rilevando che il contratto di cui al doc. A si sarebbe estinto con la disdetta del 7 aprile 1998, da lei significata per il ritardo nel carico della merce imputabile alla controparte. L’unico contratto vincolante sarebbe perciò quello di cui al doc. B p. 3, stipulato con effetto novatorio, che prevedeva una data d’arrivo della nave entro il 15 luglio 1998, termine che, non essendo stato rispettato, la legittimava senz’altro a rescindere il contratto. Essa ha poi contestato le modalità della vendita “in danno” della merce, le singole vendite e il fatto che le stesse si riferissero alla merce oggetto del contratto, il tasso d’interesse del 7.5%, il calcolo e l’ammontare della perdita d’interessi nonché il fatto di essere tenuta a risarcire i costi di sbarco e di separazione della merce.
G. Il Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha innanzitutto ritenuto che il contratto di cui al doc. A si era estinto a seguito della disdetta di cui al doc. D, inizialmente contestata ma poi di fatto accettata dall’attrice, tanto più che non era stato provato - ed anzi era vero il contrario - che il contratto di cui al doc. B p. 3 non avesse comunque estinto per novazione quello precedente. Quanto alla clausola che prevedeva il pagamento a 150 giorni dalla data della polizza di carico nel caso in cui la nave fosse arrivata entro e non oltre il 15 luglio 1998, la stessa, in base al principio dell’affidamento, applicabile in assenza di accertamenti di fatto sulla reale e concorde volontà delle parti, doveva effettivamente essere intesa, come preteso dalla convenuta, quale fissazione di un termine ultimo di arrivo della nave. Ritenuto che l’attrice non aveva rispettato quel termine, il giudice di prime cure ha dunque concluso per la reiezione della petizione, con accollo all’attrice della tassa di giustizia di fr. 10'000.- e delle spese, comprese quelle peritali, e l’obbligo per lei di rifondere alla convenuta fr. 30'000.per ripetibili.
H. Con l’appello che qui ci occupa l’attrice chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione. Essa ribadisce innanzitutto di non aver mai accettato la disdetta del contratto di cui al doc. A ingiustificatamente significata dalla controparte, contratto che nemmeno era poi stato estinto per novazione. Per venire incontro alla convenuta, essa avrebbe invece accettato di sostituirlo con il contratto di cui al doc. B p. 3, contenente quantitativi e prezzi inferiori nonché condizioni di pagamento a lei più favorevoli, a condizione però che quest’ultima lo avesse effettivamente adempiuto, ritenuto che in caso contrario il precedente accordo sarebbe stato ripristinato. La clausola che prevedeva il pagamento a 150 giorni dalla data della polizza di carico nel caso in cui la nave fosse arrivata entro e non oltre il 15 luglio 1998 andava così intesa quale semplice clausola regolante le condizioni di pagamento, ritenuto che in caso di arrivo della nave dopo quella data il termine di pagamento sarebbe stato procrastinato di altri 30 giorni o comunque avrebbe dovuto essere ridefinito tra le parti.
I. Delle osservazioni con cui la convenuta postula la reiezione del gravame si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
considerando
in diritto:
1. L’attrice ha senz’altro ragione ad affermare l’illegittimità dell’iniziativa posta in atto dalla convenuta il 7 aprile 1998, con cui quest’ultima, “visto l’andamento del mercato e il continuo ribasso del prezzo delle lamiere” (doc. D), le aveva comunicato l’impossibilità di confermare il contratto di cui al doc. A. In effetti con quella dichiarazione, che contrariamente all’assunto del Pretore non costituisce una disdetta - di per sé nemmeno possibile in un contratto di compravendita -, la convenuta non evocava un’impossibilità oggettiva di adempimento del contratto, ma si limitava più che altro ad esprimere la sua intenzione, motivata da ragioni soggettive non tutelabili, di non rispettare un accordo da lei non più ritenuto economicamente interessante alla luce delle circostanze ivi indicate. Non è invece vero che quell’iniziativa si fosse imposta (anche) per inadempienze imputabili all’attrice, per altro nemmeno evocate nel doc. D, e meglio per il fatto che la merce non sarebbe stata caricata per tempo, siccome la stessa sarebbe presumibilmente giunta in ritardo, o ancora perché la convenuta sarebbe stata informata dai suoi corrispondenti che a quel momento nessuna nave, tanto meno la “L__________” allora indicata dall’attrice come già partita con il carico, era in realtà salpata. In merito alla prima circostanza, si osserva che il contratto di cui al doc. A prevedeva quale ultimo termine utile di carico il 15 maggio 1998, per cui l’attrice il 7 aprile 1998 non era inadempiente, come del resto non lo è poi stata in seguito, la merce essendo stata caricata proprio il 15 maggio 1998 (doc. KK). Non essendo previsto nel contratto alcun termine di arrivo della merce, era poi escluso che la seconda ragione indicata potesse essere rilevante. Quanto alla terza, la stessa, comunque non tale da giustificare una rescissione del contratto da parte della convenuta in quanto il rimprovero mosso alla controparte si riferiva solo a un impegno accessorio dell’attrice ed era con ciò pretestuoso, è stata evocata per la prima volta e pertanto irritualmente solo in sede conclusionale (art. 78 CPC) e non può dunque essere presa in considerazione.
2. Ammesso con ciò che la convenuta aveva ingiustificatamente dichiarato di non volersi attenere al contratto di cui al doc. A, l’attrice, che contrariamente all’assunto del Pretore ha sempre contestato tale iniziativa (doc. E, cfr. pure doc. F1 e F2), avrebbe legittimamente potuto adempiere il contratto e pretendere dalla stessa, che aveva preannunciato la sua futura inadempienza, il pieno risarcimento del danno che gliene sarebbe derivato. Essa, che ovviamente si era già approvvigionata sul mercato in vista dell’esecuzione del contratto, per venire incontro alla convenuta (testi Li__________ __________ verbale p. 2 seg. e B__________ __________ verbale p. 5) con la quale intendeva proseguire i rapporti commerciali in avvenire, le ha invece correttamente proposto di trovare una soluzione transattiva alla situazione che si era venuta a creare, dichiarando dapprima la sua disponibilità a ridiscutere i termini contrattuali ed accettando poi un chiaro peggioramento della sua posizione contrattuale (riduzione dei quantitativi compravenduti e del prezzo, prolungamento dei termini di pagamento, cfr. doc. 2 e doc. B p. 3), concretizzato in un accordo che, emblematicamente, riportava lo stesso numero 5__________, sia pure con l’aggiunta di una A. In tali circostanze è addirittura sorprendente che la convenuta non riconosca a questo nuovo accordo, da lei ritenuto semplicemente un “nuovo contratto”, uno scopo transattivo. Ora, anche se l’esistenza di una novazione, che giusta l’art. 116 cpv. 1 CO non si presume, sia frequente in caso di sottoscrizione di un accordo transattivo (DTF 135 V 124 consid. 4.2, 105 II 273 consid. 3a), la convenuta, gravata dell’onere della prova (DTF 135 V 124 consid. 4.2, 107 II 479 consid. 3; TF 27 maggio 2009 5A_190/2009 consid. 3.3), già alla luce di quanto precede, ovvero della sua chiara inadempienza nel contratto di cui al doc. A e delle condizioni di estremo favore da lei spuntate con l’accordo transattivo senza alcun apparente vantaggio o contropartita per l’attrice (con anzi, per lei, una perdita secca di US$ 23'100.- sui quantitativi ora venduti, un peggioramento dei termini di pagamento e soprattutto problemi di rivendita delle rimanenti 1'800 tonnellate), avrebbe dovuto essere cosciente che quell’accordo non aveva carattere novatorio e che dunque in caso di nuovo inadempimento da parte sua il contratto di cui al doc. A sarebbe stato ripristinato, tanto più che quelle condizioni, dichiarate quali parti integranti dell’accordo, erano state indicate anche nelle precedenti missive del legale dell’attrice (doc. H1, H2 e H3; cfr. pure teste avv. C__________ __________ verbale p. 9). È vero che la convenuta, richiesta di ritornare firmata una copia di quelle lettere e in particolare del doc. H3 in segno di accettazione (cfr. pure il sollecito di cui al doc. J), non vi aveva poi dato seguito ed aveva in definitiva ritornato con la sua firma solo lo scritto 11 maggio 1998 dell’attrice (doc. 2), che, inviato con il doc. B p. 3 in allegato, prevedeva il pagamento a 120 giorni nel caso in cui la nave fosse arrivata entro il 30 giugno 1998 e a 150 giorni in caso di arrivo entro e non oltre il 15 luglio 1998. È però altrettanto vero che il principio della buona fede, a maggior ragione proprio nelle circostanze particolari di cui si è detto, avrebbe imposto che essa, se non intendeva accettare quelle condizioni, le uniche per altro imposte dalla controparte, glielo avesse specificato esplicitamente, se non altro per permettere all’attrice di eventualmente modificarle o di valutare l’opportunità del mantenimento dell’offerta transattiva. Oltretutto il tenore della lettera da lei firmata, che esordiva con le parole “a seguito di precedenti corrispondenza e accordi” (doc. 2), lasciava intendere che lo scritto in questione si inseriva nello scambio di corrispondenza intervenuto in precedenza tra le parti, ove per l’appunto l’attrice, tramite il suo legale, aveva subordinato la conclusione dell’accordo transattivo proprio all’assenza di un suo effetto novatorio, senza che la controparte avesse avuto da ridire. Del resto, a parte i doc. H1, H2, H3 nonché il B p. 2 (che corrisponde al doc. 2 tranne che per la data), il doc. B p. 1 (che è una copia del fax con cui è stato trasmesso il doc. B p. 2 e p. 3) e il doc. G (fax relativo alla prima proposta, cfr. doc. H1), non vi è agli atti altra corrispondenza tra le parti. Si aggiunga che, nonostante l’invito effettuato alla convenuta nel doc. 2 (cfr. pure il sollecito di cui al doc. J), nemmeno il contratto di cui al doc. B p. 3 era poi stato da lei ritornato firmato in segno d’accordo e di accettazione. Eppure, in quel caso essa ha pacificamente ammesso che lo stesso era stato ratificato per atti concludenti. Non si vede pertanto per quale motivo la soluzione dovrebbe essere diversa per le condizioni poste nel doc. H3, pure non firmate, ma che costituivano le premesse ed anzi una parte integrante (cfr. pure doc. H2) di quell’accordo. Stando così le cose, la convenuta non ha provato in modo non equivoco, come invece avrebbe dovuto, che la transazione avesse effettivamente carattere novatorio.
3. Prima di stabilire il significato e la portata della clausola che prevedeva il pagamento a 150 giorni dalla data della polizza di carico qualora la nave fosse arrivata entro e non oltre il 15 luglio 1998, occorre esaminare se, come preteso dalla convenuta nelle sue osservazioni, l’accordo di cui al doc. B p. 3 non sia comunque decaduto per altre ragioni oppure ancora se l’attrice non fosse a sua volta inadempiente nello stesso. Non è così.
È vero che la convenuta ha rimproverato in causa all’attrice di averle a suo tempo fornito informazioni inesatte circa il nome della nave e la data della sua partenza. Nella misura in cui essa non si è prevalsa di questo errore o dell’eventuale dolo della controparte per chiedere l’annullamento dell’accordo transattivo, tanto meno entro un anno dacché è venuta a conoscenza di quella circostanza (art. 31 CO), il fatto rimane però privo di rilevanza pratica. Nella misura in cui essa si é invece prevalsa di questo episodio per affermare che l’attrice era a sua volta inadempiente o in malafede nell’accordo transattivo, si osserva come già accennato in precedenza (consid. 1) - che questa violazione contrattuale, pacifica (cfr. doc. E, G, H1, H2, H3), non è tale da giustificare una tale conseguenza in quanto il rimprovero mosso alla controparte si riferiva solo a un impegno accessorio, non le aveva causato inconvenienti particolari o danni ed era con ciò pretestuoso. Sempre con riferimento all’eventuale inadempienza imputabile all’attrice, si osserva che nemmeno il fatto che essa abbia presentato con un ritardo di un giorno la dichiarazione attestante che i certificati di fabbrica e la distinta di spedizione sarebbero stati trasmessi direttamente all’acquirente mediante corriere rapido entro 20 giorni dalla data della polizza di carico può esserle di nocumento, quel ritardo avendo sì comportato l’impossibilità per lei di ottenere il pagamento del prezzo tramite la banca, ma non avendo comunque comportato la decadenza del suo diritto al pagamento della merce, che essa doveva però ora chiedere alla convenuta secondo altre modalità.
4. Ciò posto, si tratta ora di esaminare se la clausola che prevedeva il pagamento a 150 giorni dalla data della polizza di carico nel caso in cui la nave fosse arrivata entro e non oltre il 15 luglio 1998 doveva essere intesa - come preteso dalla convenuta - quale fissazione di un termine ultimo di arrivo della nave stabilito per l’appunto al 15 luglio 1998, con la conseguenza che l’attrice era risultata inadempiente, oppure invece - come preteso dall’attrice - doveva essere intesa quale semplice clausola regolante le condizioni di pagamento ritenuto che in caso di arrivo della nave dopo quella data il termine di pagamento sarebbe stato procrastinato di altri 30 giorni o comunque avrebbe dovuto essere ridefinito tra le parti, con la conseguenza che ad essere inadempiente era invece la convenuta.
4.1 Per l’art. 1 CO un contratto non è perfetto se non quando i contraenti abbiano concordemente manifestato, in modo espresso oppure tacito, la loro reciproca volontà e, secondo l’art. 18 cpv. 1 CO, esso va interpretato, sia per la forma che per il contenuto, indagando sulla vera e concorde volontà dei contraenti. In base a questi principi, il giudice è innanzitutto tenuto ad esaminare se l’istruttoria abbia permesso di accertare l’esistenza di una concorde e comune volontà dei contraenti e in tal caso ad indicarne il contenuto. Solo quando non vi sono accertamenti di fatto sulla reale concordanza della volontà delle parti o se la volontà intima delle parti è divergente, il giudice deve interpretare le dichiarazioni e i comportamenti delle parti secondo il principio dell’affidamento, ossia secondo il senso che ogni parte poteva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni di volontà dell’altra nella situazione concreta (DTF 132 III 268 consid. 2.3.2, 131 III 606 consid. 4.1), fermo restando che l’onere della prova a favore di un senso divergente da quello oggettivo incombe alla parte che se ne prevale (Wiegand, Basler Kommentar, 3ª ed., n. 49 ad art. 18 CO; DTF 121 III 123).
4.2 Nel caso di specie l’istruttoria non ha permesso di stabilire quale sia stata la concorde e comune volontà delle parti. In effetti i testimoni, nella misura in cui erano attendibili e riferivano fatti vissuti in prima persona, non hanno reso deposizioni univoche. La teste O__________ __________ ha riferito che la clausola andava intesa nel senso della pattuizione di un termine ultimo oltre il quale la merce non poteva arrivare (verbale p. 2), sennonché la sua deposizione desta non poche perplessità per il fatto che essa, oltre che essere impiegata della convenuta, era la moglie di uno dei due soci al 50% della convenuta (verbale p. 1) ed è con ciò stata sentita senza delazione di giuramento, e siccome la stessa aveva ammesso di aver partecipato solo parzialmente alle discussioni precedenti l’accordo (verbale p. 2). Apparentemente meno legato alle parti e dunque più attendibile sembrerebbe invece essere il teste B__________ __________, il quale ha dichiarato di escludere che la data del 15 luglio 1998 fosse da intendere come ultimo termine di arrivo della nave e che quel termine era stato inserito perché ciò era necessario con riferimento ai termini di pagamento della merce rispettivamente per le operazioni bancarie di finanziamento del pagamento (verbale p. 6), sennonché anche la sua deposizione appare almeno in parte discutibile, sia per il fatto che egli ha dichiarato di aver sì partecipato alle discussioni in merito ai quantitativi, al prezzo e ai termini di pagamento ma non alla redazione vera e propria degli accordi (verbale p. 6 segg.), sia per il fatto che non è comunque chiaro quali fossero le esigenze bancarie poste, tanto più che egli, più che riferire fatti a lui noti, sembra nell’occasione riportare una propria opinione personale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 2 ad art. 237). In tali circostanze, nella migliore - per la convenuta - delle ipotesi, si può ritenere che le due deposizioni testimoniali, divergenti, debbano elidersi vicendevolmente (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 43 ad art. 90). Quanto alle altre testimonianze, le stesse non sono di per sé idonee a chiarire quale sia stata la concorde volontà delle parti: la teste I__________ __________ ha in effetti riferito di non essere al corrente dei termini contrattuali precisi tra le parti, aggiungendo di sapere, non per averlo vissuto personalmente ma perché gliel’aveva detto O__________ __________ - ciò che rende priva di valenza, su questo punto, la sua deposizione (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 1 e n. 738 ad art. 237) - che per la convenuta era importante che la merce arrivasse prima del 15 luglio, data di chiusura del mercato (verbale p. 5); il teste Li__________ __________, da parte sua, ha ammesso di non essersi occupato delle trattative volte alla stipulazione dell’accordo transattivo (verbale p. 2); e pure quanto riferito dal teste avv. C__________ __________ è sostanzialmente privo di rilevanza, egli avendo dichiarato di non aver condotto le trattative riguardanti l’accordo transattivo (verbale p. 9) che si era limitato a formalizzare (verbale p. 11), aggiungendo poi di aver ritenuto, per quanto ne sapeva e perché ciò gli era stato riferito dall’attrice - ciò che rende priva di forza probatoria, su questo punto, la sua deposizione (Cocchi/Trezzini, op. cit., ibidem) - che la data del 15 luglio non era da intendersi come termine ultimo di arrivo della nave ed era stata inserita per non meglio precisati problemi di accettazione della lettera di credito da parte della banca, fermo restando però che anche in questo caso gli accordi prevedevano 30 giorni di dilazione nel pagamento per ogni 15 giorni di eventuale ritardo di arrivo della nave (verbale p. 9 e 11).
4.3 L’interpretazione in base al principio dell’affidamento, che in tal caso s’impone, non permette di concludere che la clausola possa essere intesa nel senso proposto dalla convenuta e fatto proprio dal giudice di prime cure. Innanzitutto va rammentato che l’onere della prova circa il fatto che la data del 15 luglio 1998 costituiva un termine ultimo di arrivo della nave e non invece un termine trascorso il quale sarebbero mutate le condizioni di pagamento incombe alla convenuta. È in effetti incontestabile che la clausola in questione aveva per oggetto le condizioni di pagamento, per cui l’inserimento nella stessa di un eventuale termine di arrivo ultimo della merce risulterebbe anomalo. Ciò premesso, è vero che l’istruttoria ha permesso di dimostrare che il termine di arrivo della merce rivestiva per la convenuta una notevole importanza (testi O__________ __________ verbale p. 2 seg. e I__________ __________ verbale p. 5), che era nota anche alla controparte (teste B__________ __________ verbale p. 7). Ed è altrettanto vero che nella clausola litigiosa, diversamente dal tenore della seconda proposta che prevedeva un pagamento a 150 giorni in caso di arrivo “tra il 1° ed il 15 luglio” (doc. H2), era indicato che il pagamento a 150 giorni si sarebbe imposto in caso di arrivo “entro e non oltre il 15 luglio”, formulazione questa che parla a favore di un termine categorico. A parte questo, nulla permette però di ritenere che la data del 15 luglio 1998 costituisse l’ultimo termine utile per l’arrivo della merce e non invece un termine oltre il quale le condizioni di pagamento a 150 giorni sarebbero state modificate (aggiunta di un’ulteriore proroga di 30 giorni o necessità di trovare un nuovo accordo tra le parti, cfr. testi B__________ __________ verbale p. 5 segg. e avv. C__________ __________ verbale p. 9 e 11). Non va innanzitutto dimenticato quanto si è già detto in precedenza, ovvero che la clausola in questione mirava a disciplinare le condizioni di pagamento. Ora, né il contratto di cui al doc. A né le prime due proposte di cui ai doc. H1 e H2 menzionavano termini di arrivo della merce, e non risulta, i testi sentiti (O__________ __________ e B__________ __________, quest’ultimo invero maggiormente attendibile) avendo - come detto - reso versioni divergenti, che una tale discussione sia stata fatta in vista della proposta di cui al doc. H3, il che è già un importante indizio a sfavore dell’interpretazione pretesa dalla convenuta. Non è poi scontato che l’accoglimento da parte di quest’ultima della proposta di cui al doc. H3 invece di quella contenuta nel doc. H2 fosse poi dovuto alla modifica redazionale di cui si è detto, e non invece (solo) al fatto che in quella proposta veniva abbandonato il pagamento a 90 giorni in caso di arrivo della nave entro il 30 giugno 1998. Inoltre, nonostante le parti si siano pacificamente accordate per quella clausola, nel contratto di cui al doc. B p. 3 esse, emblematicamente, non hanno ritenuto di specificare che il 15 luglio 1998 sarebbe stata l’ultima data utile per l’arrivo della merce, ciò che avrebbe costituito un elemento contrattuale nuovo e essenziale ben più della semplice modifica dei termini di pagamento da 120 a 150 giorni e che come tale avrebbe dovuto trovare un importante spazio nel testo del contratto. A sfavore dell’eventuale esistenza di un termine ultimo per la consegna della merce, vi è pure il fatto che tale aspetto nemmeno è stato comunicato alla banca incaricata dell’emissione della lettera di credito (cfr. plico doc. I° rich.), che non menzionava perciò tale essenziale condizione (doc. 3), senza che nessuna parte abbia avuto da ridire. Il fatto poi che il contratto di cui al doc. B p. 3, come del resto quello originario di cui al doc. A, prevedesse un prezzo definito secondo la clausola Incoterms 1990 CIF free out (franco spese di scarico) faceva inoltre sì che il venditore aveva solo l’obbligo contrattuale di consegnare la merce a bordo della nave nel porto di imbarco convenuto alla data o nel periodo concordato (clausola A4, cfr. perizia p. 7), concretamente in __________ entro il 15 maggio 1998, sicché l’attrice, che già aveva fatto amplissime concessioni alla controparte, non aveva motivo di spingersi oltre la concessione di una nuova ulteriore facilitazione di pagamento e di assumersi un nuovo rischio, che addirittura avrebbe potuto farla rimanere a mani vuote. Il perito giudiziario ha del resto rilevato che in contratti del genere la pattuizione di un termine vincolante d’arrivo era inusuale e raro, a maggior ragione nel caso, come quello in esame, di un trasporto volandiero (cioè non da parte di navi di linea, cfr. perizia p. 2), aggiungendo che nessuna persona esperta nel ramo del trasporto marittimo o in quello delle vendite marittime si sarebbe mai assunto il rischio di indicare un termine di arrivo ultimo della merce (perizia p. 6 segg., 11 e 15 seg.; in tal senso, pure, i testi Li__________ __________ verbale p. 3, B__________ __________ verbale p. 6, avv. C__________ __________ verbale p. 9). Oltretutto l’interpretazione proposta dall’attrice va preferita rispetto a quella postulata dalla convenuta per il fatto che, diversamente da quest’ultima, era indirizzata a una soluzione favor negotii, che era poi alla base dell’accordo transattivo. In tali circostanze non si può ritenere che la convenuta abbia provato che la clausola aveva il senso da lei preteso, per cui non si può condividere la conclusione del perito giudiziario secondo cui la data del 15 luglio 1998 costituirebbe l’ultimo termine utile di arrivo della merce, da lui formulata per le seguenti circostanze: (i) la previsione di una proroga di 30 giorni della data di pagamento in caso di arrivo della nave entro il 15 luglio 1998 e l’assenza di una menzione di quella che avrebbe dovuto essere la data di pagamento in caso di ritardo ulteriore; (ii) l’anomalia di tale omissione, tenuto conto che se per un ritardo di 15 giorni era concessa una proroga di 30 giorni, ovviamente nel caso di un ulteriore ritardo sarebbe stato logico prevedere una proroga addizionale, anche maggiore; (iii) la formulazione del fax e della lettera, che ambedue usano le parole “arrivo della nave dopo il 1° luglio 1998 ma entro il 15 luglio 1998” che conferisce carattere perentorio al termine del 15 luglio; (iv) il principio secondo cui una clausola deve possibilmente essere interpretata in modo da attribuire ad ogni sua parte un significato; e, infine, (v) il principio dell’interpretazione contra proferentem (perizia p. 11 segg.). Appare in effetti chiaro che nell’occasione il perito, esperto __________ di diritto marittimo ma non certo esperto del diritto contrattuale svizzero, ha sconfinato dal suo campo di sapere specifico, sicché il suo parere non è più di scienza peritale, bensì rappresenta l’opinione di un laico qualsiasi (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 2 ad art. 253). Oltretutto egli, basandosi più che altro su un’interpretazione letterale affrettata e senza tener conto di tutte le prove agli atti, non ha considerato il carattere anomalo di una tale pattuizione e soprattutto la particolare situazione in cui la clausola era venuta in essere, evidenziate in precedenza, ciò che pure giustifica di distanziarsi dalle sue conclusioni (cfr. Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 1 ad art. 253).
5. Ammessa con ciò l’ingiustificata inadempienza contrattuale della convenuta nell’accordo transattivo (consid. 3 e 4) e, non avendo quest’ultimo effetto novatorio (consid. 2), la conseguente rinascita dell’accordo originario nell’ambito del quale essa aveva già preannunciato la sua intenzione di non adempiere (doc. D), per altro poi messa in pratica (consid. 1), si tratta ora di esaminare quale sia il danno da risarcire all’attrice, ritenuto che, in diritto, qualora l’acquirente sia in mora con l’accettazione della cosa acquistata - ciò che in base alla giurisprudenza implica la sua mora anche nel pagamento del prezzo (Koller, Basler Kommentar, 3ª ed., n. 13 ad art. 211 CO) - il venditore può procedere nei suoi confronti in applicazione degli art. 107 segg. CO e dunque rinunciare alla prestazione dell’acquirente e pretendere il risarcimento dell’interesse contrattuale positivo e negativo (Koller, op. cit., n. 11 ad art. 211 CO).
5.1 Per l’art. 84 CO, i debiti pecuniari devono essere pagati con mezzi legali di pagamento della moneta in cui è stato contratto il debito. Questo diposto di legge si applica anche ai debiti derivanti da atti illeciti (Weber, Berner Kommentar, n. 318 seg. ad art. 84 CO; Schraner, Zürcher Kommentra n. 182 seg. ad art. 84 CO; Leu, Basler Kommentar, 4 ed., n. 7 ad art. 84 CO). In applicazione dell’art. 84 CO, se il debito è stato contratto in valuta estera, il tribunale ha unicamente la facoltà di condannare al pagamento di quella valuta (DTF 134 III 151). La domanda condannatoria deve invece essere formulata in valuta estera, perché una condanna in franchi svizzeri violerebbe il diritto federale (sentenza del Tribunale federale del 27 marzo 2009, 4A_230/2008). In considerazione del fatto che nessuna delle parti aveva sollevato la questione, con ordinanza 12 gennaio 2010 il vice presidente di questa Camera, rilevato che in concreto si poneva il problema dell'applicazione dell'art. 84 CO perché il litigio verte su un contratto di compravendita di lamiere il cui prezzo era stabilito in US$ e l'attrice ha postulato la condanna della convenuta al pagamento in Franchi svizzeri, ha assegnato alle parti un termine di 30 giorni per prendere posizione sull'applicazione dell'art 84 CO alla questione litigiosa. Parte attrice, con osservazioni 17 febbraio 2010, ha sostenuto l'inapplicabilità della norma alla concreta fattispecie, mentre la parte convenuta, con osservazioni 8 febbraio 2010, pur rilevando l'esistenza del problema, ha dichiarato di rinunciare a prevalersi della norma in questione. In siffatta situazione la questione non merita ulteriore approfondimento.
5.2 Sorprendentemente, l’attrice nel suo lunghissimo appello non spende di fatto alcuna parola sulle posizioni di danno di cui chiede il risarcimento, come se le stesse dovessero automaticamente essere ammesse una volta confermata l’inadempienza della convenuta. Non è così. Anche in questo caso è in effetti necessario che le sue pretese, se contestate, siano provate. In assenza di allegazioni nel gravame, si deve nondimeno ritenere che l’attrice, sulla particolare questione, ha implicitamente riproposto le considerazioni da lei formulate negli allegati preliminari. Quanto alle contestazioni dalla convenuta, fanno a sua volta stato quelle da lei esposte negli allegati preliminari, non esplicitamente abbandonate né con le conclusioni né in questa sede.
5.2.1 L’attrice ha innanzitutto osservato che la vendita “in danno” di tutta la merce oggetto del contratto di cui al doc. A (contratto __________: 95.376 tonnellate a US$ 345.- invece di US$ 358.-; contratto __________: 501.544 tonnellate a US$ 340.invece di US$ 358.- e 1’203.432 tonnellate a US$ 355.- invece di US$ 380.-; contratto __________: 826.632 tonnellate a US$ 305.- invece di US$ 358.- e 133.050 tonnellate a US$ 320.- invece di US$ 380.-; contratto __________: 245.223 tonnellate a US$ 290.- invece di US$ 358.- e 179.575 tonnellate a US$ 315.invece di US$ 380.-; contratto __________: 510.940 tonnellate a US$ 290.invece di US$ 358.- e 104.744 tonnellate a US$ 300.- invece di US$ 380.-; contratto __________: 814.288 tonnellate a US$ 300.- invece di US$ 358.- e 57.942 tonnellate a US$ 320.- invece di US$ 380.-; contratto __________: 313.580 tonnellate a US$ 301.- invece di US$ 358.- e 63.800 tonnellate a US$ 316.invece di US$ 380.-; previsione di vendita: 36.378 tonnellate a US$ 240.invece di US$ 358.-) le avrebbe causato una perdita di US$ 241'854.- a titolo di mancato utile. A sostegno della sua richiesta, essa ha prodotto 7 contratti conclusi con altrettanti acquirenti aventi a suo dire per oggetto la merce di cui al doc. A (doc. X-DD; cfr. pure plico doc. II° rich. contenente anche alcune fatture e altra documentazione accessoria) e un riepilogo dei ricavi così ottenuti (doc. EE) da cui risultava per l’appunto una tale perdita di guadagno. Da parte sua, la convenuta ha contestato le modalità della vendita “in danno” della merce, le singole vendite e il fatto che le stesse si riferissero alla merce oggetto del contratto. Ora, mentre le obiezioni circa le modalità della vendita “in danno” e in merito al fatto che la merce venduta con quei contratti (doc. X-DD) fosse effettivamente quella oggetto dell’accordo di cui al doc. A non danno adito a particolari problemi, la vendita “in danno” essendo senz’altro avvenuta conformemente alla legge (cfr. art. 215 cpv. 1 CO) e l’identità della merce venduta essendo stata comprovata dall’istruttoria (testi Li__________ __________ verbale p. 3 e B__________ __________ verbale p. 6), diversa è la questione per l’ultima obiezione, quella con cui la convenuta ha contestato le singole vendite operate dall’attrice e soprattutto il riepilogo dei ricavi di cui al doc. EE. Per altro, a fronte della dichiarazione dello stesso attore secondo cui “le cifre che verranno indicate qui di seguito [ndR quelle poi oggetto delle sue pretese] non corrispondono a quanto figura sui contratti allegati (doc. X-DD). La merce ... è infatti stata aggiunta alle diverse forniture stipulate con i menzionati contratti” (petizione p. 27), le perplessità della convenuta in merito ai quantitativi venduti ed ai prezzi applicati erano condivisibili. Ora, nessun testimone ha confermato i quantitativi venduti ai singoli acquirenti e il prezzo ad essi applicato, l’unico teste che si è espresso sulla questione (teste B__________ __________ verbale p. 6), essendosi limitato ad affermare che la merce era stata pagata. Ciò non significa però che la pretesa attorea debba essere respinta. Nel plico doc. II° rich. (doc. 12, 14, 15, 16, 18) sono in effetti state rinvenute le fatture relative ai contratti __________, __________ e __________, che confermano che gli stessi erano effettivamente stati perfezionati alle condizioni indicate dall’attrice. Sempre da quella documentazione è stato poi possibile accertare quali erano stati i quantitativi consegnati nell’ambito dei contratti __________ e __________ (cfr. ad es. doc. 24, 36 e 38), di modo che, tenuto conto da una parte che le altre condizioni di vendita (prezzi e termini di pagamento) risultavano dai doc. Z e DD e dall’altra che il teste B__________ __________ aveva confermato il pagamento dei prezzi fatturati, si può ritenere che quei contratti siano pure stati perfezionati alle condizioni indicate dall’attrice. Ben diverso è invece il discorso per i contratti __________ e __________. Nonostante agli atti siano stati versati i relativi contratti (doc. X e Y), nulla permette in effetti di ritenere che l’attrice abbia venduto agli acquirenti i quantitativi da lei indicati, sicché, in assenza di migliori prove, la perdita di guadagno esposta con riferimento a quegli accordi (US$ 1'239.88 rispettivamente US$ 39'113.59) non può essere ammessa. E infine neppure può essere riconosciuta all’attrice la perdita di guadagno esposta con riferimento alla merce (36.378 tonnellate), per la quale essa aveva affermato di non aver ancora trovato un acquirente e che essa aveva previsto di vendere ad un prezzo di US$ 240.-, nulla agli atti permettendo di confermare quella sua previsione. La pretesa dell’attrice per la “vendita in danno” può così essere ammessa limitatamente all’importo di US$ 197'207.95 (contratto __________ US$ 51'794.49, contratto __________ US$ 28'347.53, contratto __________ US$ 43'123.44, contratto __________ US$ 50'705.22 e contratto __________ US$ 23'237.26, cfr. doc. EE).
5.2.2 L’attrice ha in seguito esposto una pretesa di US$ 28'301.55 per i maggiori interessi passivi al 7.5%, a suo dire usuali tra commercianti, che le erano derivati dal fatto di aver incassato con ritardo, non entro i 90 giorni dalla data della polizza di carico previsti dal contratto, cioè entro il 12 agosto 1998, ma in media solo il successivo 12 ottobre, le somme contrattualmente previste. A sostegno della sua richiesta ha prodotto il conteggio di cui al doc. FF, che è però stato contestato dalla convenuta per due ragioni, da un lato per il fatto che riportava dati non provati, e dall’altro per il fatto che si fondava su un tasso di interesse tra commercianti del 7.5% pure non comprovato. Le obiezioni della convenuta sono solo in parte fondate. Di principio i dati esposti nel conteggio sono in effetti esatti, riportando da una parte le perdite risultanti dalle “vendite in danno”, la cui correttezza è stata confermata al considerando precedente, e dall’altra essendo stati allestiti sulla base delle condizioni di pagamento previste nei contratti (doc. X-DD). Gli unici correttivi che si impongono sono dunque quelli relativi alle perdite conseguite con i contratti __________ e __________, come detto, non provate nel loro ammontare, che impongono di ridurre da US$ 28'301.55 a US$ 24’907.35 gli interessi maturati. Quanto all’obiezione relativa al tasso d’interesse del 7.5% preteso dall’attrice, la stessa è senz’altro fondata. Non avendo l’attrice provato se ed eventualmente in quale misura il tasso di interesse tra commercianti era superiore a quello legale (art. 104 cpv. 3 CO), è in effetti solo quest’ultimo, pari al 5% (art. 104 cpv. 1 CO), che può esserle attribuito (II CCA 19 dicembre 1994 inc. n. 2349, 22 dicembre 1993 inc. n. 88/93). La pretesa attorea può così essere riconosciuta in ragione di US$ 16'604.90.
5.2.3 L’attrice ha infine evidenziato di essersi dovuta assumere le spese di sbarco di Lit. 52'898'512, di sdoganamento di Lit. 1'050'000, di separazione di Lit. 37'854'706 e di sosta di Lit. 18'525'900. Alla luce dell’inadempienza della convenuta, è evidente che le spese di sbarco e di sdoganamento della merce, che in base alle condizioni di spedizione contenute nel contratto di cui al doc. A (CIF free out) dovevano essere a suo carico (cfr. http://www.sistemamodaitalia.com/Public/Doc/1%20Usi%20di%20vendita%20dei%20cotoni%20sodi%20e%20dei%20cascami%20di%20cotone.pdf ad art. 19) e sono invece state assunte dall’attrice, incontestate nel loro ammontare e debitamente provate (doc. GG), debbano esserle risarcite. Più complesso è il discorso per le spese di separazione della merce e le relative tasse di sosta, che la convenuta non ritiene di doversi assumere, almeno per quanto riguarda la prima fattura, quella di Lit. 51'685'987 (doc. HH). A ragione. L’istruttoria ha in effetti provato che la merce era stata frammischiata sulla nave (doc. O) e aveva dovuto essere separata “a piazzale” dopo il suo scarico con questi maggiori costi. Contrariamente all’assunto dell’attrice, non è però vero che il disordine riscontrato fosse stato causato dall’originaria inadempienza della convenuta, che aveva poi portato alla sottoscrizione dell’accordo transattivo in virtù del quale si sarebbero dovute ridurre da 5'100 a 3'300 le tonnellate caricate. In realtà al momento della stipulazione dell’accordo transattivo, l’8 maggio 1998, la merce non era ancora stata caricata, il carico essendo avvenuto una settimana dopo (doc. KK), sicché la modifica degli accordi non era causale per l’inconveniente poi riscontrato, tanto più che la merce frammischiata era di circa 9'200 tonnellate (teste I__________ __________ verbale p. 7), ben maggiore cioè di quella oggetto dei due contratti. L’attrice ha invece ragione a chiedere il pagamento della seconda fattura, di Lit. 27'278'306 (doc. II), le spese in questione concernendo i lavori di separazione e le relative tasse di sosta che si erano resi necessari per poter rivendere a terzi la merce che non era stata a suo tempo accettata dalla convenuta (cfr. doc. 15 plico doc. IV° rich.).
5.3 In definitiva, l’attrice ha pertanto diritto al risarcimento di US$ 213'812.85 (US$ 197'207.95 + US$ 16'604.90) e di Lit. 81'226’818 (Lit. 52'898'512 + Lit. 1'050'000 + Lit. 27'278'306), che, in base al tasso di cambio medio di fr. 1.574 per US$ 1.- e di fr. 0.083 per Lit. 100 valido alla data della petizione (cfr. doc. JJ), non contestato dalla convenuta, corrisponde a fr. 403'959.70. A tale somma vanno aggiunti gli interessi di mora a far tempo dal 12 agosto 1998 che, come si è visto, devono però essere ridotti dal 7.5% al 5%, l’attrice non avendo provato se ed eventualmente in che misura il tasso di interesse tra commercianti fosse superiore a quello legale (cfr. consid. 5.2.2).
6. Ne discende il parziale accoglimento dell’appello e della petizione ai sensi dei considerandi che precedono.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi, calcolate su un valore litigioso di fr. 516'798.15, seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 3 settembre 2008 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 5 agosto 2008 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, è così riformata:
1. La petizione è parzialmente accolta.
§ Di conseguenza AO 1, __________ è condannata a pagare a AP 1__________, fr. 403'959.70 oltre interessi al 5% dal 12 agosto 1998.
2. La tassa di giustizia di fr. 10'000.- e le spese, ivi comprese quelle peritali, da anticipare dall’attrice, restano a suo carico per 1/4 e per 3/4 sono a carico della convenuta, la quale rifonderà all’attrice fr. 15’000.- a titolo di ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 5’450.b) spese fr. 50.-
Totale fr. 5’500.da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 1/4 e per 3/4 sono poste a carico dell’appellata, la quale rifonderà alla controparte fr. 7'500.- a titolo di ripetibili di appello.
III. Intimazione:
- -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).