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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 28.07.2008 12.2008.119

28 luglio 2008·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,309 parole·~7 min·3

Riassunto

Stralcio per mancato pagamento anticipo delle spese, sentenza emanata da segretario assessore

Testo integrale

Incarto n. 12.2008.119

Lugano 28 luglio 2008/lw  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretaria:

Verda Chiocchetti, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2007.753 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 29 novembre 2007 da

AO 1  

contro

AP 1  

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 13'869.65 oltre interessi, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’Ufficio esecuzioni e fallimenti di Lugano, domanda alla quale la convenuta si è opposta e che il Segretario assessore, statuendo il 14 maggio 2008, ha accolto;

appellante la convenuta che con atto di appello 27 maggio 2008 chiede di annullare il giudizio impugnato, essendo stata impossibilitata a partecipare all’udienza preliminare siccome ricoverata in ospedale;

richiamato l’invito per anticipo 3 giugno 2008 della presidente di questa Camera mediante il quale all’appellante veniva assegnato un termine di 15 giorni dalla ricezione dell’invito per effettuare sul c.c.p 69-10370-9 del Tribunale d’appello -introiti AGITI- un deposito di fr. 100.- a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell'importo entro il termine fissato, l’appello sarebbe stato stralciato dai ruoli;

considerato che il versamento non è stato effettuato;

preso atto che all’ordinanza 12 giugno 2008, con la quale la Presidente della Camera ha impartito alle parti un termine fino al 30 giugno 2008 per inviare le proprie osservazioni sul possibile annullamento della sentenza alla luce della sentenza emanata il 13 maggio 2008 (4A_512/2007) dal Tribunale federale, solo l’attrice ha risposto, chiedendo di confermare la sentenza impugnata;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                   1.   AO 1 si è rivolta con petizione 29 novembre 2007 alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, per chiedere la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 13'689.65 oltre interessi e il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________. La convenuta si è opposta alla domanda. Con sentenza 14 maggio 2008 il Segretario assessore ha accolto la petizione.  

                                   2.   Con atto di appello 27 maggio 2008 la convenuta ha chiesto di annullare la sentenza di prima sede, essendo stata impossibilitata a partecipare all’udienza per un ricovero in ospedale. Il 3 giugno 2008 la presidente di questa Camera ha invitato l’appellante a versare fr. 100.- a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie di seconda sede entro 15 giorni dalla ricezione dell’invito, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell'importo entro il termine fissato, l’appello sarebbe stato stralciato dai ruoli. L’appellante non ha ritirato il plico raccomandato e non ha versato l’anticipo.

                                   3.   In una sentenza del 13 maggio 2008 il Tribunale federale (sentenza inc. 4A_512/2007 del 13 maggio 2008, destinata alla pubblicazione) è giunto alla conclusione che il Segretario assessore non dispone di un potere giurisdizionale autonomo parallelo a quello del Pretore. Sulla questione del potere giurisdizionale del Segretario assessore il Tribunale federale si era già chinato in occasione della sentenza del 12 agosto 1991 pubblicata in DTF 117 Ia 175. In tale fattispecie il Segretario assessore aveva diretto le udienze, senza che dai verbali fosse desumibile per quale ragione egli avesse sostituito il Pretore. Egli aveva poi emesso la sentenza, sottoscritta unicamente da lui e dalla segretaria, nella quale figurava introduttivamente, con richiamo all’art. v11 LOG, che il Pretore era impedito. Il Tribunale federale ha spiegato che lo scopo del disposto testé citato esigeva di precisare la ragione della supplenza, affinché le parti potessero verificare se la norma era stata rispettata, pena la nullità del giudizio impugnato (art. 142 CPC). Il Tribunale federale ha tuttavia specificato che, sebbene tale nullità dev’essere rilevata d’ufficio dal giudice in ogni stadio di causa (art. 97 cpv. 1 n. 1 e 142 cpv. 2 CPC), il concetto di nullità previsto dall’art. 142 CPC è relativo, dato che l’art. 146 CPC dispone che la nullità della sentenza contro la quale è dato il rimedio dell’appello o della cassazione può essere proposta soltanto nei limiti e secondo le forme stabilite per questi mezzi di impugnazione. In altre parole, il legislatore ticinese ha sancito la prevalenza dei mezzi di impugnazione su quello della nullità.

                                   4.   Nel caso qui in esame, la sentenza impugnata è stata redatta dal Segretario assessore e sottoscritta da quest’ultimo unitamente alla segretaria, senza alcuna indicazione del motivo della sua supplenza. Alla luce della decisione del Tribunale federale citata sopra (inc. 4A_512/2007 del 13 maggio 2008) la sentenza 14 maggio 2008 dovrebbe pertanto essere annullata e rinviata alla Pretura per nuovo giudizio. Se non che, come spiegato dallo stesso Tribunale federale nella sentenza pubblicata in DTF 117 Ia 175, secondo l’art. 146 CPC la nullità della sentenza contro la quale è dato il rimedio dell’appello o della cassazione può essere proposta soltanto nei limiti e secondo le forme stabilite per questi mezzi di impugnazione. Occorre quindi verificare la validità dell’atto di appello alla luce del mancato versamento, da parte dell’appellante, dell’anticipo per le presumibili spese giudiziarie di seconda sede.

                                   5.   L’appellante non ha ritirato il plico raccomandato contenente l’ordinanza 3 giugno 2008, e non ha versato l’anticipo richiesto. Di conseguenza, l’appello 27 maggio 2008 dev’essere stralciato dai ruoli giusta l’art. 312 cpv. 2 CPC per mancato versamento dell’anticipo. In assenza di un valido gravame, non è quindi possibile, stante la giurisprudenza citata del Tribunale federale, annullare la sentenza impugnata. I costi del presente giudizio sono a carico dell’appellante, mentre non si giustifica attribuire ripetibili all’attrice, non rappresentata e alla quale l’invio delle brevi osservazioni sulla nuova giurisprudenza del Tribunale federale non ha verosimilmente provocato spese di rilievo. Il valore litigioso – determinante per l’impugnabilità al Tribunale federale – è di fr. 13'689.65.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG,

dichiara e pronuncia:

                                   1.   L’appello 27 maggio 2008 di AP 1 è stralciato dai ruoli per mancato versamento tempestivo dell’anticipo.

                                   2.   Le spese della procedura d’appello di complessivi fr. 100.- (tassa di giustizia di fr. 50.- e spese di fr. 50.-) sono poste a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

- -  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.– nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.– negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza  o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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