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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 21.04.2009 12.2008.113

21 aprile 2009·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,389 parole·~12 min·3

Riassunto

Appalto. Recesso del committente contro indennità

Testo integrale

Incarto n. 12.2008.113

Lugano 21 aprile 2009/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretaria:

Verda Chiocchetti, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2005.26 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 18 gennaio 2005 da

 AO 1  rappr. dall'  RA 2   

contro

 AP 1   AP 2  entrambi rappr. dall'   RA 1   

con cui l'attrice ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 19'034.90 oltre interessi - ridotti in sede di conclusioni a fr. 15'608.10;

domanda avversata dai convenuti e che il Pretore, con sentenza 25 aprile 2008, ha accolto;

appellanti i convenuti con atto d'appello 27 maggio 2008 con il quale chiedono l'annullamento della sentenza impugnata e la sua riforma nel senso di respingere la petizione;

mentre con osservazioni 27 giugno 2008 la parte appellata ha postulato la reiezione del gravame;

ritenuto

In fatto e in diritto

                                   1.   AO 1, titolare dell'omonima ditta individuale attiva nel campo delle tubazioni, riscaldamento e sanitari, è stato incaricato da AP 1 e AP 2 dell'esecuzione degli impianti sanitari e di riscaldamento per la loro casa in costruzione a __________. Iniziati i lavori nel corso del mese di novembre 2002, i committenti hanno rescisso il contratto d'appalto in essere prima che i lavori fossero terminati.

                                         Il 10 gennaio 2004 AO 1 ha inviato ai committenti una fattura di fr. 20'608.10 per i lavori eseguiti. Considerato un acconto di fr. 5'000.- restava uno scoperto di fr. 15'608.10, rimasto impagato.

                                   2.   Con petizione 18 gennaio 2005 AO 1 ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento dell'importo di fr. 19'034.- oltre interessi, e meglio fr. 15'608.10 quale residuo della fattura e fr. 3'426.80 a titolo di mancato guadagno. A mente dell'attore, i convenuti avrebbero rescisso il contratto d'appalto perché avevano trovato un'altra ditta disposta a eseguire i lavori ad un prezzo inferiore a quello da lui preventivato.

                                         Con la risposta i convenuti hanno chiesto la reiezione della petizione. La rescissione del contratto d'appalto sarebbe avvenuta a causa delle ripetute inadempienze e mancanze dell'attore, che avevano reso impossibile la continuazione della collaborazione. Pur ammettendo che i lavori fatturati sono stati eseguiti, essi ne hanno però contestata la quantificazione. Hanno poi fatto valere di aver subito un danno a dipendenza della difettosità dell'opera dell'attore, dell'ordine di fr. 20'195.95, corrispondente alle fatture delle ditte __________ (fr. 16'977.95) e __________ (fr. 3'218.40), entrambe intervenute per rimediare a tali manchevolezze.

                                         Con gli allegati di replica e duplica le parti hanno confermato le rispettive domande. Con le conclusioni l'attore ha ridotto la propria domanda a fr. 15'608.10 oltre interessi, mentre parte convenuta ha mantenuto la propria opposizione alla petizione.

                                   3.   Con sentenza 7 maggio 2008 il Pretore ha accolto la petizione limitatamente all'importo di fr. 15'608.10 oltre accessori. Il primo giudice, rilevato che per l'art. 377 CO il committente ha il diritto di recedere in ogni momento dal contratto d'appalto a condizione che l'opera non sia compiuta indennizzando totalmente l'appaltatore per i lavori eseguiti, ha evidenziato che in questi casi al committente non è data la facoltà di dedurre dalla mercede dovuta le spese sostenute per la riparazione dell'opera, con la conseguenza che il committente che recede dal contratto in applicazione dell'art. 377 CO è obbligato a pagare il lavoro svolto senza riguardo a eventuali difetti o del fatto che l'opera così com'è non risulta utilizzabile. In seguito il primo giudice, ricordato che la compensazione è un modo di estinzione dell'obbligazione, ha rilevato che opponendo in compensazione del credito dell'attore un proprio credito di fr. 20'195.95 i convenuti avevano implicitamente riconosciuto il credito di controparte. Non essendo dimostrato che i costi sostenuti per il completamento e la riparazione dell'opera erano stati causati da un'inadempienza contrattuale dell'attore, ha poi condannato i convenuti al pagamento di quanto richiesto.

                                   4.   Con appello 27 maggio 2008 AP 2 e AP 1 hanno chiesto l'annullamento della sentenza impugnata e la sua riforma nel senso di respingere la petizione. Con osservazioni 27 giugno 2008 la parte appellata ha postulato la reiezione del gravame. La parte appellante chiede di essere sentita nell'ambito di un dibattimento orale. La domanda va respinta, il dibattimento orale non essendo di alcuna utilità per la decisione.

            5.   È qui avantutto da esaminare in base a quale norma sia avvenuta la rescissione del contratto. Parte attrice invoca gli art. 366 e 377 CO, e parte convenuta indica genericamente la normativa regolante il contratto d'appalto. Nessuna delle parti ha invece ritenuto di dover sussumere la fattispecie a una precisa disposizione del CO.

                  Secondo l’art. 366 cpv. 2 CO, nel caso in cui durante l’esecuzione dell’opera sia prevedibile con certezza che per colpa dell’appaltatore essa risulterà difettosa o non conforme al contratto, il committente può fissargli un congruo termine per rimediarvi, sotto comminatoria che diversamente sarà affidata la riparazione e o la continuazione dell’opera ad un terzo, a rischio e spese dell’appaltatore. Tre condizioni devono essere adempiute per applicare tale norma: l’opera non deve essere stata ancora ultimata e le circostanze devono permettere di prevedere con certezza che essa, una volta terminata, presenterà difetti o non sarà conforme a quanto le parti hanno stipulato contrattualmente; l’appaltatore e non il committente deve essere il responsabile di tale situazione; il committente deve aver assegnato un termine all’appaltatore affinché quest’ultimo possa rimediare ai difetti dell’opera; inoltre lo deve aver reso attento del fatto che, se l’opera non fosse stata resa conforme entro il termine assegnato, avrebbe fatto eseguire il lavoro da un terzo a spese dell’appaltatore (Gauch, Der Werk-vertrag, 4a ed., n. 873 e segg.; Bühler, in Basler Kommentar, 4a ed., n. 31 e segg. ad art. 366 CO). Eccezionalmente, la fissazione del termine può essere omessa se risulta evidente sin dall’inizio che ciò sarebbe inutile, in analogia a quanto previsto all’art. 108 CO, ad esempio a causa dell’incapacità o del rifiuto serio o definitivo dell’appaltatore di rimediare ai difetti (Gauch, op. cit., n. 885).

                  Per l'art. 377 CO, il committente può poi recedere dal contratto fintanto che l’opera non è compiuta, tenendo tuttavia indenne l’appaltatore del lavoro già svolto e di ogni danno.

                                   6.   Parte attrice sembra basare le proprie pretese essenzialmente sull'art. 377 CO, che permette al committente di recedere dal contratto fintanto che l’opera non è compiuta, tenendo tuttavia indenne l’appaltatore del lavoro già svolto e di ogni danno.

                                         Dagli argomenti sollevati dai convenuti sembra invece che essi intendano prevalersi della possibilità di rescindere il contratto prevista dall'art. 366 CO, avendo essi addotto a motivo della rescissione varie violazioni contrattuali. L'esistenza di siffatte violazioni andava però dimostrata dalla parte convenuta, che se ne prevale. Essa non ha tuttavia fornito sufficienti elementi a sostegno delle proprie tesi. Basterà osservare, per quanto riguarda la pretesa mancanza di coordinazione dei lavori, che la coordinazione dei lavori è principalmente compito della direzione lavori, incombenza che in concreto sembra essere stata fatta dal committente medesimo (teste __________ R__________, verbale 6 dicembre 2005, pag. 2). Neppure risulta che vi siano mai stati richiami per mancanze dell'attore né che lo stesso sia mai stato messo in mora per inadempienza. Di conseguenza, non risultando applicabile l'art. 366 CO, alla rescissione torna applicabile l'art. 377 CO.

                                   7.   Pacifica la rescissione del contratto ad opera dei committenti, così come il diritto dell'attore di chiedere la remunerazione per la parte di opera eseguita e il risarcimento del danno, in applicazione dell'art. 8 CC incombeva all'attore stesso l'onere di provare sia l'entità dei lavori eseguiti, sia la congruità della mercede richiesta (art. 8C).

                  Il Pretore ha ritenuto fondata la pretesa dell'attore perché i convenuti, dichiarando di compensare con un proprio credito il credito dell'attore, hanno implicitamente riconosciuto quest'ultimo. Gli appellanti censurano la decisione su questo punto, rimproverando al primo giudice di aver ritenuto a torto che essi avessero riconosciuto la pretesa di controparte. Per quanto dato di comprendere, gli appellanti, in modo invero piuttosto confuso, sostengono di aver sollevato l'eccezione di compensazione solo a titolo eventuale, nell'ipotesi che il primo giudice ammettesse la pretesa dell'attore.

                                         In merito a tale censura va rilevato che, ancor prima dell'avvio della procedura giudiziaria, i convenuti avevano sostenuto che le richieste dell'attore erano "ampiamente compensate dal danno da lei cagionato" (doc. F), cosa poi confermata in sede di risposta di causa, dove essi hanno ribadito  "… la richiesta di compensazione contenuta in tale scritto … " e dichiarato ulteriormente di voler compensare il credito di controparte con il proprio (risposta pag. 5 ad 6, e pag. 7). I convenuti medesimi hanno però contestato la fattura 10 gennaio 2004, i calcoli dei potenziali termici e le fatture relative al materiale acquistato, pur senza precisarne i motivi. In seguito hanno ammesso che l'attore aveva eseguito i lavori fatturati, contestando la quantificazione della relativa mercede (risposta pag. 5). La contraddizione tra la dichiarazione di compensazione - che implica il riconoscimento della pretesa da estinguere mediante compensazione - e la contestazione della fattura è poi stata in qualche modo appianata con l'allegato di duplica, dove i convenuti hanno precisato che la pretesa dell'attore sarebbe stata riconosciuta solo nella misura stabilita dal perito e che solo a concorrenza di tale importo avrebbero compensato il credito di controparte con il proprio (duplica pag. 5, 6). Così stando le cose, il fatto che i convenuti hanno sollevato l'eccezione di compensazione non permette ancora di concludere che essi hanno così ammesso la pretesa dell'attore.

                                   8.   È quindi da esaminare se l'attore abbia dimostrato l'esistenza e la consistenza della propria pretesa, ritenuto che, con la risposta di causa, i convenuti hanno esplicitamente ammesso che i lavori fatturati dall'attore sono stati eseguiti, ma ne hanno contestato l’ammontare.

                                8.1   Per quanto concerne la fattura di fr. 860.80 della ditta __________ __________ e __________ relativa al calcolo del potenziale termico (doc. C1), si rileva che questa prestazione già era prevista nel preventivo 2 dicembre 2002, per un importo di fr. 800.-. I convenuti sostengono invero che per loro faceva stato il preventivo doc. 1, sulla base del quale avevano deliberato i lavori. Si rileva però che tale documento non è datato e per la sua forma sembra piuttosto essere solo una bozza di preventivo. I convenuti neppure contestano di aver ricevuto il preventivo definitivo doc. B, né risulta che abbiano mai sollevato eccezioni in merito, cosa che, in base al principio della buona fede contrattuale, avrebbero dovuto fare, segnalando un proprio disaccordo. Essi hanno invece lasciato continuare i lavori ancora fino a metà aprile 2003 senza nulla eccepire. La fattura in questione è comunque stata emessa per una prestazione sicuramente necessaria, dovendosi dimensionare correttamente l'impianto di riscaldamento. L'importo di fr. 860.80 deve pertanto essere rifuso all'attore.

                                8.2   Per quanto riguarda la manodopera, l'attore ha fornito ai convenuti il dettaglio degli interventi fatti e del tempo impiegato (doc. M), fatturati il 10 gennaio 2004 (doc. C). I convenuti hanno ammesso che i lavori fatturati sono stati eseguiti, e non contestano le 168 ore esposte. Considerato che la ditta ____________________, che ha ultimato i lavori, ha esposto un costo orario per la manodopera di fr. 82.- (doc. 3), ben si può considerare congrua la tariffa oraria di fr. 55.esposta dall'attore (fr. 9'240.-, pari a 168 ore a fr. 55.-) e di conseguenza è pure provato l'importo richiesto di fr. 9'240.-.

                                8.3   Restano da esaminare le spese esposte per il materiale impiegato. L'attore ha prodotto un plico di fatture per la fornitura del materiale utilizzato per il cantiere. La parte convenuta si è limitata ad affermare di contestare "… le fatture relative al materiale acquistato". Essa non ha però in alcun modo specificato la propria contestazione, segnatamente non ha contestato l'avvenuta fornitura del materiale di cui trattasi, il cui costo risulta dalle fatture emesse dai fornitori (doc. C2). Stante la genericità della contestazione, la stessa è inefficace e non può essere protetta. L'importo di fr. 6'628.80 per la fornitura di materiale va quindi riconosciuto .

                                   9.   I convenuti adducono ancora che il preventivo della ditta __________ per il completamento dei lavori è di fr. 10'500.- e ne deducono che, il preventivo dell'attore essendo di fr. 15'000.-, il costo dei lavori eseguiti da quest'ultimo sarebbe al massimo pari alla differenza di fr. 4'700.-, già integralmente pagati con l'acconto di fr. 5'000.-. L'argomento, invero specioso, non regge. Va avantutto rilevato che l'importo preventivato dalla ditta __________ per gli impianti sanitari non può essere paragonato a quello dell'attore, già per il fatto che vi sono comprese voci supplementari, quali la posa degli apparecchi sanitari (fr. 2'980.-) e l'IVA (fr. 747.25), escluse dal preventivo dell'attore, il quale inoltre ha pure eseguito, seppure in piccola parte, lavori per l'impianto di riscaldamento (cfr. dettaglio doc. M).

                                10.   L'appellante rimprovera al Pretore di non essersi chinato sulla titolarità della pretesa di controparte. La titolarità della pretesa dell'attore non è mai stata oggetto di contestazione in prima sede sicché la censura è irricevibile in questa sede (art. 321CPC). Inoltre, la censura non è stata in alcun modo motivata, ciò in evidente dispregio dell'art. 309 cpv. 2 CPC. Peraltro, mal si vede perché l'attore non dovrebbe essere legittimato a chiedere il pagamento della mercede per i lavori che lui stesso ha eseguito.

                                11.   Per i motivi che precedono l'appello è quindi respinto, con il carico degli oneri processuali all'appellante.                                          

Per i quali motivi,

vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia:

                                   1.   L'appello è respinto.

                                   2.   Gli oneri processuali della procedura d'appello, consistenti in

                                         a) tassa di giustizia      fr. 500.b) spese                         fr.   50.totale                              fr. 550.anticipati dall'appellante restano a suo carico con l'obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 900.- per ripetibili d'appello.

                                   3.   Intimazione:

-      -       

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                     La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,  1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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