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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 16.04.2008 12.2008.10

16 aprile 2008·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·3,496 parole·~17 min·5

Riassunto

Contratto di lavoro, interpretazione di contratto orale sulla copertura del rischio malattia, onere della prova

Testo integrale

Incarto n. 12.2008.10

Lugano 16 aprile 2008/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Zali

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2006.199 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 22 settembre 2006 da

AP 1  

  contro  

AO 1 rappr. dall’ RA 1  

con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 10'326.40 oltre interessi al 5% dal 30 giugno 2006 a titolo di risarcimento del danno contrattuale;

domanda avversata dalla convenuta, e che il Pretore con sentenza 13 dicembre 2007 ha respinto;

appellante l’istante, che con atto di appello 22 dicembre 2007 postula la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza;

mentre la convenuta con osservazioni 16 gennaio 2008 chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti

considerato

in fatto e in diritto:

                                   1.   L’istante, nata nel 1986 (cfr. doc. C), ha stipulato un contratto di lavoro con la convenuta dal settembre del 2004, per la quale ha svolto la mansione di aiuto farmacista contro un salario lordo mensile iniziale di fr. 2'815.- (doc. A2) oltre tredicesima mensilità (doc. A5), importo successivamente aumentato sino a fr. 3'297.- mensili (doc. A15). Il contratto di lavoro è stato pattuito in forma verbale. La datrice di lavoro non risulta avere aderito al CCL di categoria.

                                   2.   La dipendente è stata inabile al lavoro per malattia, in specie a seguito dello stato di gravidanza, dal 24 al 26 novembre 2005, dal 28 dicembre 2005 al 4 gennaio 2006 (cfr. il doc. A nell’incarto richiamato dalla Cassa di compensazione dell’artigianato svizzero), dall’8 al 13 febbraio 2006 (doc. B del medesimo incarto), il 16 marzo 2006 e dal 23 marzo al 10 aprile 2006 (doc. C e D dell’incarto richiamato). Dal 10 aprile 2006 essa è stata inabile al lavoro nella misura del 50% (doc. E ed F dell’incarto richiamato), ma già il 18 aprile 2006 l’inabilità al lavoro per malattia è nuovamente stata totale, e questo per tempo indeterminato (doc. G dell’incarto richiamato). Il 16 maggio 2006 il dott. G__________, specialista FMH in ginecologia-ostetricia, ha ribadito l’inabilità lavorativa al 100% dell’istante dal 18 aprile 2006 per tempo indeterminato (doc. F), mentre che il dott. M__________, medico generalista, in data 19 maggio 2006 ha certificato che “per ragioni di salute la summenzionata [ovvero l’istante] non è più idonea a continuare la propria attività professionale presso la AO 1 di M__________” (doc. I).

                                   3.   A seguito di questa certificazione il rapporto di lavoro ha preso fine, anche se non è chiaro quale parte abbia significato all’altra la disdetta (e per quale termine), oppure se le parti abbiano concordemente sciolto il contratto. L’istante nel proprio allegato introduttivo non si è espressa in proposito, e anche in sede di conclusioni essa ha omesso di precisare i termini della cessazione del rapporto di lavoro, mentre che la convenuta nel memoriale responsivo ha sostenuto che vi sarebbe stata disdetta con effetto immediato da parte della dipendente per il termine del 19 maggio 2006, ciò che essa avrebbe accettato, pagando nondimeno la dipendente sino a tutto il 30 aprile 2006 (memoriale citato, pag. 2 e pag. 4, ultimo cpv.).

                                   4.   Certo è comunque che l’istante in data 29 maggio 2006 si è annunciata all’Assicurazione contro la disoccupazione, presentando domanda d’indennità di disoccupazione (cfr. l’incarto richiamato dall’Istituto delle assicurazioni sociali). Il 3 agosto 2006 essa ha dato alla luce un bambino (D__________), e da quella data le sono state riconosciute 98 indennità giornaliere di fr. 88.lordi dalla Cassa di compensazione dell’artigianato svizzero a titolo di indennità di maternità (cfr. l’incarto richiamato dalla Cassa di compensazione).

                                   5.   Con l’istanza del 22 settembre 2006 la procedente ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 10'326.40 oltre accessori, corrispondenti all’80% del proprio salario per il periodo aprile-agosto 2006. Essa ritiene di avere pattuito che il proprio rapporto di lavoro sarebbe stato regolato dal contratto collettivo di lavoro per il personale di farmacia, e solo nell’aprile 2006 essa avrebbe appreso che la datrice di lavoro non ha aderito al partner sociale parte di quel contratto. Essa avrebbe così anche appreso di essere sprovvista della copertura della perdita di salario per il caso di malattia prevista da quel CCL. Nonostante la mancata adesione al CCL, alla dipendente spetterebbe quanto promessole all’atto della stipula contrattuale, ossia la prestazione prevista in suo favore dal CCL per il caso di malattia, dovendo la datrice di lavoro risarcire la propria dipendente del danno derivatole. Lo stesso obbligo risarcitorio si imporrebbe anche per avere la datrice omesso di informare la dipendente sul suo obbligo di assicurarsi personalmente, mentre che l’istante meriterebbe di essere tutelata nella sua buona fede.

                                   6.   All’udienza di discussione del 21 novembre 2006 la convenuta ha postulato la reiezione dell’istanza. Essa ha contestato di avere fatto riferimento al CCL di categoria all’atto dell’assunzione dell’istante, contratto al quale non ha aderito, sostenendo di avere al contrario ben spiegato alla dipendente i termini contrattuali al riguardo della copertura del salario per il caso di malattia, uguali del resto a quelli in vigore per tutte le collaboratrici della farmacia. Premesso ciò, l’istante avrebbe avuto diritto al salario in caso di malattia nei termini di cui all’art. 324a CO, ovvero per 30 giorni conformemente alla cosiddetta scala bernese, ciò che la convenuta avrebbe puntualmente pagato sino all’aprile del 2006. Dopo tale data, essa nulla dovrebbe alla dipendente, che il 19 maggio 2006 avrebbe rescisso il contratto con effetto immediato per motivi di salute. L’istante, pertanto, sarebbe malvenuta nel richiedere pagamenti per un periodo successivo alla fine del rapporto di lavoro, quando essa si sarebbe annunciata all’assicurazione contro la disoccupazione.

                                   7.   Nel giudizio qui impugnato il Pretore, rilevata l’inesistenza dell’obbligo per i datori di lavoro di stipulare un’assicurazione che copra il rischio di perdita di guadagno del dipendente per il caso di malattia, o anche solo di informare il dipendente della possibilità di stipulare egli stesso siffatta assicurazione, ha constatato che il rapporto contrattuale in esame non soggiaceva alle norme contenute nel CCL di categoria. Tale contratto non ha obbligatorietà generale e la ditta convenuta non vi ha per sua parte aderito. Premesso ciò, il Pretore ha altresì escluso che l’applicabilità delle norme del CCL fosse stata oggetto di pattuizione tra le parti, non avendo l’istruttoria suffragato siffatta tesi dell’istante. Essa, inoltre, su questo tema nemmeno potrebbe invocare il principio dell’affidamento, posto che se avesse prestato un minimo di attenzione ai propri conteggi di salario avrebbe notato come dal proprio salario non veniva dedotto alcun premio per siffatta copertura assicurativa, quando invece il CCL in questione prevede che esso deve essere pagato in forma paritetica dal dipendente e dal datore di lavoro. Dovendosi ammettere che la convenuta ha corrisposto all’istante il salario del periodo di malattia nella misura prevista dall’art. 324a CO, nulla più sarebbe dovuto alla procedente.

                                   8.   L’istante, che in sede di appello non si è avvalsa del patrocinio di un legale, ha chiesto con il proprio gravame la riforma del querelato giudizio nel senso dell’accoglimento della propria istanza. Essa, dilungandosi più volte in personali considerazioni non attinenti alla causa, conferma in sostanza la tesi della propria buona fede e inesperienza. Critica l’apprezzamento delle prove effettuato dal Pretore al riguardo delle circostanze della stipula contrattuale, in particolare la valutazione della deposizione di A__________. Ribadisce l’esistenza dell’obbligo della datrice di lavoro, per consolidata giurisprudenza, di informarla compiutamente sulla situazione, e questo in forma scritta. Contesta di avere potuto desumere dai conteggi di salario che essa non era assicurata per la perdita di guadagno, visto come la versione pubblicata sul sito internet dell’associazione del personale, al quale essa aveva sempre fatto capo, indicava che il premio è interamente a carico del datore di lavoro. Delle osservazioni all’appello della convenuta, che chiede che il gravame sia respinto, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.

                                   9.   L’art. 8 CC stabilisce che, ove la legge non disponga diversamente, chi vuole dedurre diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova. In ambito contrattuale ciò comporta che chi, come l’istante, si prevale di una determinata pattuizione contrattuale è tenuto a dimostrare la sussistenza degli elementi di fatto dai quali l’esistenza di detta pattuizione può essere dedotta.

                                10.   A questo stadio della causa è pacifico - ma la questione non è invero mai stata realmente litigiosa - che la convenuta non ha aderito al Contratto collettivo di lavoro per il personale di farmacia, al quale non è peraltro stata conferita obbligatorietà generale. Ne consegue che l’istante per potere invocare con successo la protezione della clausola di quel contratto concernente l’assicurazione per la perdita di salario in caso di malattia (art. 19) doveva dimostrare che l’applicazione di tale disposto (o dell’intero CCL) è stata oggetto di esplicita pattuizione nel contratto individuale di lavoro da lei stipulato in forma orale, oppure sostenere che tale contenuto contrattuale doveva comunque essere ritenuto siccome pattuito in applicazione del principio dell’affidamento.

                                11.   La prova dell’esplicita pattuizione nel contesto di un contratto orale poteva essere ragionevolmente portata solo mediante la deposizione testimoniale, o se del caso l’interrogatorio formale, dell’interlocutore con il quale è avvenuta la stipula. L’istante nei propri allegati del processo di prime cure nemmeno ha indicato il nominativo della persona con cui aveva svolto la trattativa e quindi stipulato il contratto, limitandosi a definirlo come “il rappresentante della convenuta” (istanza, punto 2, pag. 2; conclusioni, punto 1, pag. 2) o ad un ancor più vago accenno a “i responsabili della convenuta” (conclusioni, punto 5, pag. 3). Solo con l’appello (pag. 2) essa afferma, alfine, di avere parlato con A__________, di cui, però, essa non aveva chiesto la deposizione testimoniale oppure, avuto riguardo alla sua posizione all’interno della società convenuta, l’interrogatorio formale. Come rettamente rilevato dal Pretore, le risultanze dell’audizione di A__________ non confortano in alcun modo l’ipotesi dell’avvenuta esplicita pattuizione dell’applicabilità del CCL, o quanto meno del suo art. 19, al rapporto contrattuale con l’istante. Il teste, in effetti, ha deposto in senso totalmente contrario alla tesi dell’istante, ma non per questo il Pretore ha aderito acriticamente alle sue affermazioni. Anzi, il primo Giudice è stato assai cauto nei suoi confronti, dapprima usando il condizionale riguardo alle sue dichiarazioni (punto 4, pag. 5), ed in seguito addirittura ipotizzando di fare astrazione dalla deposizione (pag. 6). Non si tratta quindi, come sostiene a torto la ricorrente di “dare valore” (pag. 4) alle parole di A__________, ma vero è invece che nella migliore delle ipotesi per l’appellante siffatta prova potrebbe essere elisa, senza che con ciò essa avesse soddisfatto l’onere probatorio a suo carico, atteso che non è neppure concepibile - ma nemmeno l’istante lo pretende - che le risultanze di questo mezzo di prova vadano apprezzate nel senso di ritenere provato l’esatto contrario del contenuto delle affermazioni del teste.

                                12.   Dovendosi ritenere, come il Pretore, che l’istante non ha fornito la prova diretta del contenuto - nel senso da lei auspicato - del suo contratto di lavoro, ci si dovrebbe chiedere se sia ammissibile il tentativo di fornirla in modo indiretto, ossia per indizi e in via analogica, mediante l’indagine circa il contenuto dei colloqui d’assunzione e dei contratti di lavoro delle colleghe (in senso contrario: Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 10-14). La questione dell’ammissibilità di una prova indiretta può comunque nella specie rimanere irrisolta, atteso come anche in questo caso l’istante non è riuscita a fornire elementi a suffragio della propria tesi. Nuovamente, l’appellante è critica nei confronti delle deposizioni delle colleghe (definite, a pag. 5, “molto al limite”, “del tutto inadeguata”, “molto contraddittoria”e“da prendere con le pinze”), ma le critiche, ad attenta lettura del gravame, riguardano il diverso tema dell’avvenuta informazione circa la situazione assicurativa, e non invece quello della pretesa pattuizione del CCL quale contenuto del contratto di lavoro individuale, tesi in favore della quale le parole delle testi non forniscono alcun appiglio.

                                13.   Così confermato il giudizio secondo cui non vi è stata espressa pattuizione tra le parti dei disposti del CCL di categoria relativi alla compensazione della perdita di salario in caso di malattia, l’appellante ritiene nondimeno che ciò vada ammesso come facente parte del suo contratto di lavoro in applicazione del principio dell’affidamento. In base ai criteri abituali d'interpretazione, il contenuto di un determinato accordo viene stabilito in primo luogo mediante l'interpretazione soggettiva, ovvero sulla base della vera e concorde volontà dei contraenti (art. 18 cpv. 1 CO; DTF 123 III 35 consid. 3b; sentenza del Tribunale federale 7 giugno 1999 4C.25/1999). Solamente quando non esistono accertamenti di fatto sulla reale concordanza della loro volontà rispettivamente se il giudice constata che una parte non ha compreso la volontà dell'altra, la loro presunta volontà viene accertata con un'interpretazione oggettiva/normativa, interpretando le dichiarazioni secondo il principio dell'affidamento, ovvero secondo il senso che ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni di volontà dell'altro nella situazione concreta (DTF 123 III 165 consid. 3a, 121 III consid. 4b/aa; sentenza del Tribunale federale 7 giugno 1999 4C.25/1999; RtiD I-2004 N. 33c).

                                14.   L’interpretazione alla luce del principio dell’affidamento di un accordo concluso verbalmente, il cui contenuto non è stato ricostruito con chiarezza, appare d’acchito problematica. La stessa appellante, del resto, nel proprio allegato introduttivo (punto 2, pag. 2; ma anche nelle conclusioni: punto 1, pag. 2; punto 5, pag. 3 e 4) giustificava la propria deduzione della pattuizione invocata unicamente con la mancata stipula di un contratto scritto, e con il fatto che il salario concordava con quello previsto dal CCL, oltre che per il motivo che il rappresentante della convenuta avrebbe comunque fatto “esplicito riferimento” al CCL. Con l’appello essa ha ulteriormente sostanziato la propria tesi, segnalando a più riprese la propria inesperienza e ingenuità, ciò che però non modifica i termini della questione. In effetti, questa Camera, diversamente dal primo giudice che non ha affrontato il tema, non disattende che la mancata stipula in forma scritta di un contratto individuale di lavoro in un settore professionale in cui vige un CCL e la contestuale pattuizione del salario contemplato dal CCL medesimo sono elementi suscettibili di ingenerare equivoco, e suscitare l’impressione, a maggior ragione in una ragazza di 18 anni, dell’applicabilità dell’intero contratto collettivo, ma non però sino al punto di doversi ammettere l’esistenza di un consenso normativo in tal senso. Il Tribunale federale ha in effetti già avuto modo di stabilire che il rinvio, o l’accenno nel contratto individuale a determinate parti di un contratto collettivo (in quel caso proprio in relazione alla questione dell’assicurazione malattia) non è ancora sufficiente per potere ammettere l’esistenza di un accordo tra le parti sull’applicazione di tutte le clausole normative del CCL (DTF 123 III 129 e segg., consid. 3c a pag. 135). Pertanto, dalla sola pattuizione del salario previsto dal CCL (ammesso e non concesso che l’istante abbia avuto coscienza della circostanza per avervi la datrice fatto “esplicito riferimento”), la lavoratrice non poteva ancora lecitamente dedurre l’applicabilità in suo favore dell’intero CCL, e di conseguenza, a maggior ragione, essa non può trarre diritto dal silenzio sul tema, che deve necessariamente essere ammesso in assenza di pattuizioni scritte e della prova circa il contenuto di eventuali accordi orali. In definitiva, nelle circostanze date non vi sono sufficienti elementi, nell’opinione di questa Camera, per potere ammettere che la situazione potesse essere in buona fede interpretata nel senso di una concorde volontà di aderire a tutte o a singole clausole normative del CCL di categoria.

                                15.   Avendo questa Camera stabilito che l’applicabilità del CCL, o quantomeno del suo art. 19, non è stata pattuita dalle parti in applicazione del principio dell’affidamento, diviene superflua la questione a sapere se l’istante, in epoca successiva alla stipula, avrebbe o meno dovuto avvedersi della propria mancata assicurazione in base alle indicazioni contenute nei suoi conteggi di salario. Questo consente di lasciare irrisolta la discrepanza esistente tra la versione del CCL indicante che il premio per l’assicurazione contro la perdita di guadagno in caso di malattia deve essere assunto in forma paritetica dal lavoratore e dal datore (doc. B, art. 19.1, ultima frase), e tra quella, irritualmente prodotta dall’istante con l’appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), secondo la quale il premio è interamente a carico del datore di lavoro.

                                16.   L’appellante mantiene quindi anche la propria tesi secondo cui quanto da lei richiesto le sarebbe dovuto per il diverso titolo di risarcimento del danno contrattuale, conseguente alla violazione da parte della datrice del suo obbligo di informarla circa la necessità di assicurarsi individualmente contro la perdita di guadagno per il caso di malattia. Il Pretore ha disatteso la pretesa, rilevando - in sostanza - l’inesistenza di un obbligo legale di fornire tale informazione (consid. 1, pag. 3 e 4), ciò che l’istante contesta, invocando “consolidata giurisprudenza” a sostegno della propria tesi (appello, pag. 8). A tale proposito essa richiama una sentenza di questa Camera (12.2006.128), la quale, tuttavia, non le sovviene. Quel giudizio, come risulta dalla citazione trascritta dalla stessa appellante, concerne infatti il diverso tema dell’obbligo del lavoratore di informare il datore di lavoro al momento dell’assunzione circa la mancanza di qualità o capacità fondamentali, e non se ne saprebbe invece dedurre, come pretende a torto l’istante, un obbligo generalizzato del datore di lavoro di informare il lavoratore. Come rettamente ritenuto dal Pretore, un simile obbligo in forma generalizzata non esiste, mentre che – semmai - il dovere di informazione sussiste, entro certi limiti, per il lavoratore che postula l’assunzione (Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 6a ed., N. 10 ad art. 320 CO), e ad esso fa riscontro, anche in questo caso entro certi limiti, il diritto del datore di lavoro di fare domande al dipendente (Rehbinder, Schweizerisches Arbeirsrecht, 15a ed., § 7, n. 68-73). Pertanto, dal momento che quello del pagamento del salario in caso di impedimento del dipendente non è un elemento essenziale del contratto (così come – addirittura - non lo è la stessa quantificazione del salario), le parti, in ossequio al principio della libertà contrattuale che vige anche in tema di contratto di lavoro (Rehbinder, opera citata, § 7, n. 74), avevano facoltà di non discutere e non determinarsi specificamente su questo punto, lasciando, con il loro silenzio, che esso fosse disciplinato dal diritto dispositivo, ovvero dall’art. 324a CO. Un obbligo contrattuale della convenuta di informare su questo punto avrebbe, se del caso, potuto essere dedotto in base al principio dell’affidamento qualora essa avesse potuto riconoscere che per qualche motivo il tema per la dipendente costituiva, soggettivamente, un elemento essenziale del contratto. Ciò non può però essere ammesso, in assenza di migliori riscontri, per una dipendente diciottenne in buona salute e nubile, per la quale, almeno in linea teorica, secondo l’ordinario andamento delle cose, l’eventualità di un impedimento al lavoro, anche per il caso di gravidanza non appariva attuale. Nuovamente, pertanto la parte istante soccombe per non essere riuscita a dimostrare un contenuto del contratto, o del colloquio d’assunzione, conforme alle proprie tesi.

                                17.   È perciò solo a titolo abbondanziale che si rileva che in ogni caso la sentenza pretorile non avrebbe potuto essere riformata nel senso auspicato dalla parte istante, risultando dagli atti che essa dal 3 agosto 2006 ha percepito un’equivalente compensazione del proprio salario (cfr. l’incarto richiamato dalla Cassa di compensazione dell’artigianato svizzero), motivo per cui da tale data essa non risulta avere subito un danno per cui chiedere risarcimento alla convenuta. Ne consegue, in ogni caso, la reiezione del gravame.

                                18.   Trattandosi di vertenza in materia di diritto del lavoro di valore inferiore a fr. 30'000.non si prelevano tasse né spese a carico delle parti (art. 343 cpv. 3 CO; 417 cpv. 1 lett. e CPC). L’appellante, soccombente, rifonderà alla controparte un’equa indennità per ripetibili. Il valore di causa è determinato dalle conclusioni prese dall’appellante nell’ultimo atto di causa davanti al Pretore (art. 15 CPC) e ammonta quindi a fr. 10'326.40.

Per questi motivi,

richiamati per le spese gli art. 148 CPC,

pronuncia:              1.   L’appello 22 dicembre 2007 di AP 1 è respinto.

                                   2.   Non si prelevano tasse né spese di appello. AP 1 rifonderà a AO 1 fr. 400.- per ripetibili di appello.

                                   3.   Intimazione:

- -  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                       Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,  1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 15’000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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