Incarto n. 12.2007.98
Lugano 7 settembre 2007/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. DI.2007.119 della Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con istanza 18/23 aprile 2007 da
AP 1 rappr. dal RA 1
contro
AO 1
con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 16'235.55 oltre interessi, al versamento di un risarcimento pari a 6 mesi di stipendio, alla consegna di un certificato di lavoro ed al rilascio di scuse formali per le molestie subite;
ed ora, avendo il Pretore, con decreto 25 aprile 2007, negato al patrocinatore dell’istante la legittimazione alla rappresentanza, sull’opposizione 30 aprile 2007 del RA 1, il quale chiede di annullare il querelato giudizio e di ammettere la sua legittimazione alla rappresentanza;
mentre la convenuta non ha presentato osservazioni;
richiamato il decreto 3 maggio 2007 con cui il Pretore ha concesso al gravame l’effetto sospensivo;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Nell’ambito della causa promossa nei confronti di AO 1 da AP 1, rappresentata nell’occasione dal RA 1, e retta dalla procedura speciale per azioni derivanti dal contratto di lavoro (art. 416 segg. CPC), il Pretore, subito dopo aver ricevuto l’istanza, ha statuito d’ufficio, con il decreto qui oggetto di impugnativa, che il patrocinatore dell’istante non era legittimato alla rappresentanza, osservando che esso faceva capo alle stesse persone del S__________ __________ e che quest’ultimo, stando alla lettera 23 novembre 2006 del Tribunale d’appello, non adempiva attualmente le condizioni per essere riconosciuto come “associazione professionale o di categoria” e pertanto i suoi impiegati non potevano essere ammessi come rappresentanti processuali ai sensi dell’art. 64a CPC .
2. Con l’opposizione (recte: appello) che qui ci occupa, il RA 1 chiede di annullare il decreto del Pretore e con ciò di ammettere la sua legittimazione alla rappresentanza.
3. La legittimazione del patrocinatore dell’istante ad impugnare il querelato giudizio è indubbia. La giurisprudenza ha in effetti stabilito che un terzo, quale dev’essere considerato il qui appellante, formalmente non parte del procedimento, è legittimato a far uso dei mezzi di ricorso nei confronti di quei giudicati che lo coinvolgono direttamente e che possono pregiudicare rispettivamente violare i suoi diritti (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 8 ad art. 307), ciò che è segnatamente il caso per il patrocinatore cui è stata rifiutata la facoltà di rappresentanza (ZR 1984 Nr. 104; Frank/Sträuli/ Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 3a ed., N. 1 ad § 273 ZPO; Bühler/Edelmann/Killer, Kommentar zur aargauischen Zivilprozessordnung, N. 6 ad § 317 ZPO; II CCA 14 marzo 2006 inc. n. 12.2005.219 cfr. RtiD II2006 11c pag. 626).
4. Accertata la legittimazione del RA 1 a ricorrere, è ancora da esaminare se in questa sede, ove esso agisce in nome proprio, questi sia validamente rappresentato dai propri organi, stante che il difetto di legittimazione del rappresentante determina la nullità degli atti da esso compiuti e dell'intera procedura originata da quegli atti (Rep. 1994, n. 61; 1989, 172).
Il RA 1 è costituito nelle forme dell'associazione e sottoposto alla relativa disciplina del CC (art. 60 segg.). Il suo statuto prevede, all'art. 22, che "il RA 1 è validamente impegnato nei confronti di terzi unicamente con la firma congiunta del Presidente e del Segretario centrale, o del Presidente e del Cassiere". Nel caso concreto, l'atto ricorsuale del RA 1 è stato firmato solo da __________, in qualità di "Segretario del S__________ __________ __________ ".
La rappresentanza processuale è regolata dall'art. 64 CPC, il quale stabilisce anzitutto che solo gli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone possono fungere quali patrocinatori (cpv. 1, prima frase). Pacifico essendo che __________ non lo è, il gravame è nullo.
5. L'esito non sarebbe diverso neppure qualora __________ disponesse del diritto di firma per l'associazione in qualità di segretario o cassiere, questione che può qui restare aperta.
Se è vero che in virtù dell'art. 64 cpv. 1 CPC (seconda frase) possono rappresentare una parte nel processo civile anche coloro che detengono una rappresentanza legale come gli organi di una persona giuridica in favore della stessa (art. 55 CC), nel caso concreto gli statuti del RA 1 dispongono esplicitamente che il Presidente dell'associazione ha diritto di firma collettiva a due con il Segretario centrale o con il Cassiere. Di conseguenza __________ non può da solo validamente rappresentare il RA 1. L'appello è quindi nullo, sicché appare superfluo esaminare se all’appellante possa essere riconosciuta la qualifica di “associazione professionale o di categoria”.
Per i quali motivi,
Pronuncia:
1. L’appello 30 aprile del RA 1 è nullo.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione:
- -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso di almeno fr. 15'000.- in materia di contratto di lavoro o di locazione, oppure con un valore litigioso di almeno fr. 30'000.- in tutti gli altri casi, è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).