Incarto n. 12.2007.96
Lugano 6 maggio 2008/lw
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Walser, vicepresidente, Zali e Pellegrini, quest’ultimo in sostituzione della giudice Epiney-Colombo esclusa
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2005.106 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord - promossa con petizione 29 agosto 2005 da
AP 1 rappr. da RA 1
contro
AO 1 rappr. da RA 2 AO 2 AO 3 Balerna
con cui l’attrice ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 37'037.- oltre interessi e spese esecutive di fr. 285.20 nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta da AO 3 al PE n. __________ dell’UEF di Mendrisio;
domanda avversata dal solo convenuto AO 1 - mentre gli altri convenuti sono rimasti preclusi - che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 22 marzo 2007 ha accolto nei confronti di AO 2, ha respinto nei confronti di AO 1, ritenuto che nella misura in cui è stata promossa nei confronti di AO 3 la causa è stata stralciata dai ruoli;
appellante l'attrice con atto di appello 26 aprile 2007, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione anche nei confronti di AO 1, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre il convenuto AO 1 con osservazioni 8 giugno 2007, previa concessione dell’assistenza giudiziaria nella procedura ricorsuale, postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. AO 3, di cui AO 2 e AO 1 nel 1999 erano soci e gerenti, si occupava in particolare dell’acquisto e della vendita di veicoli nuovi ed usati (doc. A). L’8 agosto 2000 AO 1 ha ceduto la sua quota societaria a AO 2 (doc. 1), che quel medesimo giorno lo ha poi licenziato per il successivo 1° settembre (doc. 2).
2. Il 12 novembre 1999 AP 1 ha concluso con AO 3 un contratto di leasing finanziario avente per oggetto una vettura Seat Ibiza GP 1.4 Stella 60 CV per la durata di 9 me-si (doc. D), che il 29 maggio 2000 è poi stato rinnovato per ulteriori 15 mesi a far tempo dal successivo 15 agosto (doc. E). Il 31 marzo 2000 AP 1 ha in seguito concluso con AO 3 un altro contratto di leasing finanziario avente per oggetto una vettura Seat Ibiza Sport 1.8T 156 CV per la durata di 9 mesi (doc. G). Con lettere 6 ottobre 2000, dopo aver scoperto nell’ambito di un controllo che le automobili in questione erano state vendute a terze persone, rispettivamente il 20 gennaio 2000 (doc. rich. I°) a N__________ __________ (doc. I) e il 5 agosto 2000 (cfr. la data sulla prima ricevuta di fr. 10'000.- sub doc. rich. V°) a M__________ __________ (doc. L), AP 1 ha fatturato a AO 3 il loro valore di riscatto, di fr. 14'070.70 (doc. N) rispettivamente di fr. 22'966.30 (doc. M), sennonché le somme in questione, nonostante l’intimazione al garage del PE n. __________ dell’UEF di Mendrisio (doc. O), sono rimaste impagate. A seguito di questi fatti, su denuncia inoltrata il 25 gennaio 2001 da AP 1 (doc. P), con decreti d’accusa 2 febbraio 2004 AO 2 e AO 1 sono stati entrambi ritenuti colpevoli di ripetuta appropriazione indebita e condannati alla pena di 90 giorni di detenzione sospesa condizionalmente (doc. Q e R), ritenuto però che il Giudice della Pretura penale, statuendo il 3 marzo 2005 sull’opposizione interposta da AO 1, lo ha successivamente prosciolto dall’accusa (doc. 5).
3. Con la petizione in rassegna AP 1 ha chiesto la condanna in solido di AO 2, AO 1 e AO 3 - che nel frattempo era stata messa in liquidazione (doc. A) - al pagamento di complessivi fr. 37'037.- oltre interessi e spese esecutive di fr. 285.20 nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE. Essa ha in sostanza osservato che, rivendendo a terzi quei due veicoli di sua proprietà a sua insaputa e senza averle rimborsato il valore di riscatto, i convenuti avevano commesso un atto illecito nei suoi confronti rispettivamente si erano indebitamente arricchiti a suo danno.
4. Mentre i convenuti AO 2 e AO 3 non hanno presentato la risposta di causa e sono pertanto rimasti preclusi nella lite, AO 1, costituitosi in causa, si è opposto alla petizione, chiedendo nel contempo di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria. Egli afferma innanzitutto che fino ad allora l’attrice non aveva mai avuto da ridire circa il modo di operare di AO 3, che, dopo aver effettuato la vendita delle auto in leasing, procedeva ad informar-ne l’attrice, la quale in seguito le fatturava il valore di riscatto, che veniva poi pagato. A suo dire, l’attrice era inoltre al corrente che egli aveva lasciato la società dopo l’8 agosto 2000 e che dunque non poteva essere reso responsabile del fatto che AO 2, che aveva proceduto all’incasso dell’ultima rata del prezzo di fr. 16'000.- della vettura Seat Ibiza Sport 1.8T 156 CV, non avesse saldato il valore di riscatto. In ogni caso, essendo egli stato prosciolto in sede penale, era escluso che in sede civile potesse essergli rimproverato di aver commesso un atto illecito.
5. Con la sentenza qui impugnata il Pretore ha in primo luogo accertato che AO 3 era responsabile nei confronti dell’attrice per inadempimento contrattuale, sennonché, la stessa essendo stata dichiarata nel frattempo fallita e la relativa procedura essendo stata sospesa per mancanza di attivo, la causa nei suoi confronti doveva essere stralciata dai ruoli (dispositivo n. 3). Con riferimento alla posizione di AO 2, il giudice di prime cure, preso atto che costui era stato condannato in sede penale e che dunque risultava aver commesso anche un illecito civile, lo ha condannato, in accoglimento della petizione, al pagamento di fr. 37'037.- oltre interessi (dispositivo n. 1). Quanto a AO 1, dopo aver espunto dagli atti siccome tardivo il suo allegato conclusionale (dispositivo n. 2.1), il primo giudice, preso atto del suo proscioglimento in sede penale, da lui ritenuto vincolante anche nella sede civile, ha senz’altro concluso per la reiezione della petizione promossa nei suoi confronti (dispositivo n. 2), ritenuto però che la domanda di concessione dell’assistenza giudiziaria, stante la concreta possibilità di incassare le ripetibili dalla controparte, è stata respinta (dispositivo n. 2.2). Gli oneri processuali di complessivi fr. 1'850.- sono stati posti a carico dell’attrice e di AO 2 in ragione di metà ciascuno, ritenuto che a quest’ultimo è stato imposto di rifondere all’attrice, a sua volta tenuta a versare un analogo importo a AO 1, fr. 4'500.- per ripetibili (dispositivo n. 4).
6. Con l’appello che qui ci occupa l’attrice chiede di riformare i dispositivi n. 2 e 4 del querelato giudizio nel senso che AO 1 sia condannato in solido con AO 2 al pagamento di fr. 37'037.- oltre interessi e spese esecutive di fr. 285.20 e che gli oneri processuali siano caricati a AO 2 e AO 1 in ragione di metà ciascuno, con l’obbligo per entrambi di rifonderle fr. 4'500.- ciascuno per ripetibili. Essa ripropone in sostanza le argomentazioni già esposte in prima sede, facendo rilevare che, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, la sentenza con cui il giudice penale aveva prosciolto il convenuto dall’accusa di ripetuta appropriazione indebita non poteva vincolare le istanze civili, anche perché a quel momento l’autorità penale non si era assolutamente espressa sul quesito a sapere se la vendita a terzi dei veicoli concessi in leasing fosse lecita o meno. E, quand’anche non fossero dati i requisiti per un illecito penale, era in ogni caso chiaro che AO 1, violando il suo diritto alla proprietà, aveva commesso un atto illecito civile.
7. Delle osservazioni con cui il convenuto AO 1, previa concessione dell’assistenza giudiziaria in seconda istanza, postula la reiezione del gravame, si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
8. Come giustamente rilevato nell’appello, l’argomentazione che ha indotto il primo giudice a respingere la petizione promossa nei confronti di AO 1, ovvero il suo proscioglimento in sede penale, da lui ritenuto vincolante anche nella sede civile, non può essere condivisa. L'art. 112 CPC prevede in effetti che solo una sentenza penale di condanna fa stato, nel processo civile, per l'accertamento dell'esistenza del fatto che ha costituito oggetto del giudizio penale, ritenuto oltretutto che, anche in tale evenienza, il giudice civile resta autonomo nella valutazione giuridica dei fatti. Se ne deduce che, a fronte di una sentenza assolutoria, il giudice civile può giudicare autonomamente anche sull'esistenza dei fatti (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 3 ad art. 112 CPC; Rep. 1973 p. 134; II CCA 6 giugno 1995 inc. n. 12.94.33, 26 marzo 1996 inc. n. 12.95.323, 27 luglio 1998 inc. n. 12.97.238, 20 agosto 1999 inc. n. 12.99.102). Nel caso concreto la conclusione dell’irrilevanza in ambito civile della decisione di proscioglimento di AO 1 in sede penale s’impone a maggior ragione, ritenuto che, non avendo le parti alla procedura penale chiesto la motivazione della sentenza (cfr. doc. 5), nemmeno è in definitiva dato a sapere quali siano state le ragioni che hanno portato il giudice penale a determinarsi in quella maniera.
9. Nel caso di specie è pacifico che AO 3 ha venduto a terzi due automobili di proprietà dell’attrice, pur non essendo stata autorizzata a farlo (cfr. la clausola 1.3 dei contratti di leasing doc. E e G; testi A__________ __________ e Y__________ __________; cfr. pure lettera 13 marzo 2003 dell’attrice nella doc. III° rich.). AO 1, che pretendeva il contrario, non è stato del resto in grado di dimostrare l’esistenza di un consenso della controparte in tal senso, esplicito o per atti concludenti. Come rilevato dal Pretore, AO 3, agendo in tal modo, ha pertanto violato il contratto di leasing finanziario (Giovanoli, Leasing (crédit-bail), in: FJS 363 p. 24) e, se non fosse nel frattempo fallita e la relativa procedura non fosse stata sospesa per mancanza d’attivi, sarebbe stata senz’altro condannata, giusta l’art. 97 CO, a rifondere alla controparte il danno da lei subito, costituito almeno dal valore di riscatto dei veicoli in questione. Sennonché, il fatto di aver venduto quelle auto costituisce nel contempo anche un atto illecito, ritenuto che, sulla scorta della teoria oggettiva fatta propria dal Tribunale federale, si considera illecito ogni comportamento dannoso che violi qualsiasi precetto scritto o non scritto facente parte dell’ordinamento giuridico (DTF 115 II 18, 117 II 317; Rep. 1983 p. 66; II CCA 30 gennaio 1996 inc. n. 10.95.81; Brehm, Berner Kommentar, 2ª ed., n. 33d ad art. 41 CO; Oftinger/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht - Allgemeiner Teil, Vol. I, 5ª ed., op. cit., § 4 n. 10 segg.; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ª ed., p. 448), ivi comprese le trasgressioni a precetti o a divieti di ordine generale intesi alla protezione dei diritti assoluti dei terzi (Brehm, op. cit., n. 35; Oftinger/Stark, op. cit., § 4 n. 12 e 23 segg.; Engel, op. cit., p. 448 segg.; sentenza II CCA citata), quali la vita, l’integrità fisica, la salute, la personalità, il possesso o - come nel caso di specie - la proprietà (Brehm, op. cit., n. 37 segg.; Oftinger/Stark, op. cit., § 4 n. 26 seg.; Engel, op. cit., p. 452; sentenza II CCA citata). Incontestato, alla luce di quanto si è detto, che AO 3 abbia a quel momento agito almeno con negligenza, che abbia con ciò causato alla controparte un danno e che lo stesso sia in relazione di causalità adeguata con l’atto commesso, è chiaro che essa sarebbe stata responsabile nei suoi confronti anche ai sensi dell’art. 41 CO (sulla concorrenza tra responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale, cfr. Oftinger/Stark, op. cit., § 13 n. 42 segg.). Ciò posto, si tratta ora di stabilire se AO 1 possa a sua volta essere reso responsabile di questo atto illecito, ritenuto che giusta l’art. 55 cpv. 3 CC gli organi della persona giuridica che hanno agito con colpa sono personalmente responsabili degli atti illeciti commessi da quest’ultima (DTF 106 II 261; Egger, Zürcher Kommentar, n. 6 ad art. 55 CC; Riemer, Berner Kommentar, n. 63 segg. ad art. 54/55 CC; Scherrer, ZGB Handkommentar, n. 8 ad art. 55 CC; Pedrazzini/Oberholzer, Grundriss des Personenrechts, 4ª ed., p. 220). Il quesito dev’essere risolto affermativamente. AO 1 ha in effetti pacificamente ammesso in occasione di un suo interrogatorio in sede penale di sapere che le auto in questione appartenevano ancora all’attrice (verbale 14 gennaio 2003 p. 4 sub doc. III° rich.; cfr. pure la clausola 1.3 dei contratti di leasing doc. E e G, da lui sottoscritti), per cui, concludendo ciononostante le relative vendite (di cui ha pure ammesso di aver curato tutte le trattative con i clienti, cfr. duplica p. 4; verbale 21 agosto 2001 p. 2, doc. U; verbale 14 gennaio 2003 p. 5 sub doc. III° rich.; in tal senso la testimonianza di M__________ __________ e la sua deposizione in sede penale, verbale 18 settembre 2001 p. 1 seg. sub doc. III° rich.) quale organo formale della società, ha senz’altro agito colpevolmente, poco importando se l’incasso della seconda rata della vettura Seat Ibiza Sport 1.8T 156 CV sia poi avvenuto solo il 18 settembre 2000 (cfr. la data sulla seconda ricevuta di fr. 16'000.- sub doc. rich. V°), quando cioè egli non era ormai più organo. Egli deve pertanto essere condannato, in solido con AO 2 (art. 50 cpv. 1 CO), al pagamento di complessivi fr. 37'037.- oltre interessi. Onde evitare problemi nell’esecuzione del giudizio (doppio pagamento), il dispositivo n. 1 della sentenza pretorile, pur non essendo stato formalmente impugnato, deve pertanto essere riformato in tal senso e il dispositivo n. 2 annullato.
10. Nell’appello l’attrice, oltre a pretendere da AO 1 il pagamento del valore di riscatto dei due veicoli, ha pure chiesto la sua condanna al pagamento delle spese esecutive, asseritamente di fr. 285.20. La richiesta dev’essere disattesa già per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f e cpv. 5 CPC), l’attrice, come per altro già nella sede pretorile, non avendo speso una parola a sostegno di questa sua pretesa.
11. In esito a quanto precede, si ha in definitiva che la petizione nei confronti di AO 1 e AO 2 può trovare accoglimento solo nella misura in cui essi devono essere condannati in solido al pagamento di complessivi fr. 37'037.- oltre interessi. Il dispositivo n. 1 deve così essere rettificato, anche nei confronti di AO 2 - la modifica essendo per altro solo di carattere formale - nel senso del semplice parziale (e non integrale) accoglimento della petizione in quella misura.
12. Quanto al giudizio sulle spese e sulle ripetibili della sede pretorile, concretizzato al dispositivo n. 4, lo stesso dev’essere modificato tenendo conto del fatto che l’attrice è risultata quasi integralmente vincente anche nei confronti di AO 1, il quale dunque è tenuto ad assumersi metà degli oneri processuali ed a versarle un’indennità ripetibile. Contrariamente a quanto chiesto nel gravame, essa non può però pretendere da ciascuno dei due convenuti soccombenti un’indennità di fr. 4'500.-, la soluzione più equa essendo quella di obbligare entrambi, con il vincolo della solidarietà, a versarle complessivamente fr. 4'500.-.
13. Ne discende il parziale accoglimento dell’appello ai sensi dei considerandi che precedono, ritenuto che la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate su un valore litigioso di fr. 37'322.20, seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
14. Appurata documentalmente (doc. 9) l'esistenza di uno stato di indigenza del convenuto AO 1 e considerato che la sua resistenza in questa sede, a prescindere dall’esito dell’appello, non poteva essere considerata a priori priva di probabilità di esito favorevole già in considerazione del giudizio di primo grado, a lui favorevole (art. 14 Lag), la sua richiesta volta alla concessione dell'assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale può senz'altro essere accolta (II CCA 27 novembre 2001 inc. n. 12.2001.148, 20 gennaio 2004 inc. n. 12.2003.67, 17 febbraio 2006 inc. n. 12.2004.192).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 26 aprile 2007 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 22 marzo 2007 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord è così riformata:
1. La petizione nei confronti di AO 1 e AO 2 è parzialmente accolta. Di conseguenza AO 2, __________, e AO 1, __________, sono condannati in solido a pagare a AP 1 __________, l’importo di fr. 37'037.- oltre interessi al 5% dal 25 gennaio 2001.
2. (annullato)
2.1 (invariato)
2.2 (invariato)
3. (invariato)
4. Le spese di fr. 350.- e la tassa di giustizia di fr. 1'500.-, da anticipare dall’attrice, sono poste a carico di AO 2 e di AO 1 in solido, che rifonderanno all’attrice, sempre in solido, complessivi fr. 4'500.- per ripetibili.
5. (invariato)
II. L’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria per la procedura di appello presentata da AO 1 è accolta, con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 2.
III. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 750.b) spese fr. 50.-
Totale fr. 800.da anticiparsi dall’appellante, sono poste a carico dell’appellato AO 1 e per esso, al beneficio dell’assistenza giudiziaria, dello Stato. AO 1 rifonderà alla controparte fr. 1’500.- per ripetibili di appello.
IV. Intimazione:
- - -
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il vicepresidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).