Incarto n. 12.2007.83
Lugano 26 novembre 2007/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2007.281 (procedura speciale per mercedi e salari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con istanza 28 febbraio 2007 da
AO 1 rappr. da RA 2
contro
AP 1 rappr. da RA 1
con la quale l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al versamento di fr. 10'038.35 oltre interessi al 5% dal 1° ottobre 2006 per pretese salariali, e che il Segretario assessore, con sentenza 22 marzo 2007, ha accolto, condannando la convenuta a versare all’istante fr. 10'038.35 oltre interessi al 5% dal 1° ottobre 2006 e rigettando per tale importo l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano;
e ora sull’appello 2 aprile 2007, con il quale la convenuta chiede l’annullamento della sentenza e la convocazione delle parti per una nuova udienza;
mentre l'istante ha proposto nelle proprie osservazioni del 17 aprile 2007 la reiezione dell’appello;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
considerato
in fatto ed in diritto:
che con l’appello 2 aprile 2007 la convenuta chiede di annullare la sentenza emanata dal Segretario assessore il 22 marzo 2007, adducendo di non aver potuto partecipare all’udienza di discussione prevista il 21 marzo 2007, non avendo ricevuto la relativa citazione;
che giusta l'art. 124 cpv. 1 CPC la notificazione degli atti avviene, per regola, mediante invio raccomandato, con o senza ricevuta di ritorno, in conformità dei regolamenti postali;
che gli atti giudiziari sono notificati alle persone giuridiche di diritto privato e alle società commerciali nella persona di uno dei loro amministratori, come prescrive l’art. 121 lett. c CPC, ritenuto che in caso di loro assenza la notificazione viene fatta a un impiegato, ai sensi dell’art. 121 cpv. 2 CPC;
che, per giurisprudenza invalsa, la prova dell'avvenuta intimazione spetta all'autorità (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 7 ad art. 124), fermo restando che quando il destinatario di una raccomandata contesta di averla ricevuta e la prova del contrario non può essere portata, non si può parlare di notifica conforme (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 6 ad art. 124);
che nella fattispecie la raccomandata contenente la citazione per l’udienza di discussione del 21 marzo 2007, verosimilmente indirizzata a AP 1, Ristorante L__________, Via __________, 6__________, è stata impostata il 5 marzo 2007 ed è stata consegnata, secondo le indicazioni della posta, il 6 marzo 2007 (doc. D prodotto con l’appello) a persona la cui firma è illeggibile;
che l’amministratore unico della convenuta e il suo direttore, entrambi con firma individuale, negano di aver ricevuto il plico raccomandato e così altri sei dipendenti della società (doc. F, H, e G);
che dal fascicolo processuale non è possibile accertare a quale indirizzo sia stata inviata la citazione per l’udienza, come invece avrebbe potuto dimostrare un invio con ricevuta di ritorno;
che a fronte della contestazione della convenuta, la quale afferma di non aver mai ricevuto il plico raccomandato contenente la citazione all'udienza, e in assenza di una prova sull’effettivo invio al recapito legale, si deve concludere per l’inefficacia, e dunque la nullità (art. 124 cpv. 7 CPC), della notifica in questione;
che il giudizio impugnato, emanato senza che alla convenuta sia stata data la possibilità di partecipare all'udienza e dunque di esprimersi sull'istanza per salari e mercedi, è pertanto nullo (art. 142 cpv. 1 lett. b CPC);
che l’appello deve di conseguenza essere accolto e l’incarto ritornato al Segretario assessore affinché convochi le parti per una nuova udienza di discussione;
che non si prelevano tasse né spese, trattandosi di una procedura speciale per mercedi e salari, mentre l’istante, che ha proposto la reiezione dell’appello ed è dunque soccombente in questa sede, verserà all’appellante un’equa indennità per ripetibili;
Per i quali motivi
Visti gli art. 416 segg. e CPC
pronuncia
1. L’appello 2 aprile 2007 di AP 1 è accolto e di conseguenza la sentenza 22 marzo 2007 è dichiarata nulla.
§ Gli atti sono ritornati al Segretario assessore affinché provveda a citare le parti a una nuova udienza di discussione.
2. Non si prelevano né tasse, né spese. AO 1 verserà a AP 1 fr. 200.- per ripetibili di appello.
3. Intimazione:
- -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 15'000.- in materia di diritto del lavoro. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).