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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 29.10.2007 12.2007.59

29 ottobre 2007·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,854 parole·~9 min·5

Riassunto

Stralcio di procedura priva di oggetto, sorte delle spese e delle ripetibili, ammontare delle ripetibili

Testo integrale

Incarto n. 12.2007.59

Lugano 29 ottobre 2007/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2005.94 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 6 giugno 2005 da

C__________ F__________, Losone rappr. dall’avv. __________  

  contro  

F__________ F__________, Brissago rappr. dall’avv. __________  

chiedente la condanna della convenuta al pagamento di fr. 9'644.30 oltre interessi al 5% dal 1° aprile 2005 a titolo di restituzione dell’indebito arricchimento, domanda alla quale si è opposta la convenuta e che il Pretore ha respinto con sentenza 7 febbraio 2007, caricando la tassa di giustizia di fr. 900.- e le spese all’attore, condannato inoltre a rifondere alla convenuta fr. 2'300.- per ripetibili;

appellante l’attore che con atto del 28 febbraio 2007 chiede che in riforma del giudizio impugnato la petizione sia accolta integralmente e la tassa di giustizia e le spese siano accollate alla convenuta, tenuta a rifondergli fr. 2'300.- per ripetibili, con protesta di spese e ripetibili;

mentre la convenuta ha proposto nelle osservazioni del 18 aprile 2007 la reiezione dell’appello, con protesta di spese e ripetibili, chiedendo di essere ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio;

e ora sulla lettera del 18 ottobre 2007, nella quale le parti comunicano di aver raggiunto un accordo sulla modifica del dispositivo sulle tasse e ripetibili, unico punto ancora in discussione;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                         che con petizione 6 giugno 2005 l’attore ha convenuto in causa la ex moglie per chiedere il versamento di fr. 9'644.30 a titolo di indebito arricchimento, importo corrispondente alle rendite completive per i figli versate con effetto retroattivo dall’Istituto delle assicurazioni sociali (IAS) direttamente alla madre e non al padre titolare della rendita;

                                         che la convenuta si è opposta alla petizione, rilevando di non aver avuto alcun indebito arricchimento, l’IAS avendo in realtà compensato il versamento delle rendite completive arretrate per i figli con importi asseritamente versati in troppo in precedenza, motivo per cui la madre ha ricevuto solo i contributi di mantenimento versati dall’attore per i figli e non ha tratto alcun vantaggio dalla decisione dell’IAS, alla quale ha denunciato la lite;

                                         che l’IAS non è entrata in lite, affermando che la vertenza traeva origine dalla mancanza di comunicazione dei genitori e che esso non poteva essere tenuto per responsabile dei disguidi verificatisi;

                                         che con la sentenza qui impugnata il Pretore ha accertato che l’attore era creditore dell’IAS e non della ex moglie, che non aveva ricevuto nulla di più dei contributi di mantenimento dovuti per i figli, e ha di conseguenza respinto la petizione, ponendo a carico dell’attore la tassa di giustizia di fr. 900.- e le spese e obbligandolo a rifondere alla controparte fr. 2'300.- per ripetibili;

                                         che con l’appello l’attore insorge contro la sentenza del Pretore, di cui chiede la riforma nel senso di accogliere la petizione, subordinatamente di ridurre l’importo per ripetibili posto a suo carico;

                                         che la convenuta con le sue osservazioni ha proposto la reiezione dell’appello;

                                         che il 18 settembre 2007 l’appellante ha comunicato di aver ricevuto dall’IAS l’importo di fr. 8'568.-, pari al saldo delle rendite completive per i figli nel periodo dal 1° novembre 2003 al 31 dicembre 2004;

                                         che così invitate dalla Presidente della Camera, le parti hanno scritto il 18 ottobre 2007 che il merito della vertenza era da considerare evaso con il versamento degli arretrati all’attore da parte dell’IAS e che rimaneva da statuire sul dispositivo relativo alle spese e alle ripetibili di prima sede, che secondo loro doveva essere modificato nel senso di caricare la tassa di giustizia allo Stato, di compensare le ripetibili e di ammettere la parte convenuta al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio in entrambe le istanze;

                                         che nella fattispecie le parti concordano nel ritenere ormai priva di oggetto la procedura di appello per quel che concerne il merito della vertenza, in seguito all’avvenuto versamento da parte dell’IAS delle rendite completive per i figli nel periodo dal 1° novembre 2003 al 31 dicembre 2004;

                                         che rimane pertanto solo da statuire sulla sorte delle spese e delle ripetibili di prima e di seconda sede, la cui ripartizione deve avvenire secondo il prudente apprezzamento del giudice, tenendo conto della situazione antecedente il motivo che ha posto fine alla lite (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 10 e segg. ad art. 151);

                                         che le parti concordano nell’attribuire la responsabilità della causa allo “Stato”, la vertenza essendo nata da un errore dell’IAS, corretto poi con la decisione su opposizione del 21 maggio 2007, trasmessa a questa Camera dall’appellante;

                                         che tale conclusione non può essere condivisa, i costi della procedura giudiziaria derivando dalla decisione dell’attore di procedere in sede civile contro la ex moglie senza attendere l’esito della procedura amministrativa da lui avviata, poi risoltasi in suo favore;

                                         che l’attore, infatti, è insorto il 7 febbraio 2005 contro la decisione 17 gennaio 2005 dell’Ufficio dell’assicurazione invalidità che disponeva il versamento delle rendite completive arretrate per i figli alla ex moglie e nel contempo ha fatto spiccare a quest’ultima il 29 aprile 2005 il PE n. __________ per l’importo di fr. 9'644.30 (doc. I), al quale l’escussa ha interposto opposizione, interrompendo in tal modo il termine di prescrizione di un anno per l’azione di indebito arricchimento (art. 67 cpv. 1 CO);

                                         che nelle more della vertenza amministrativa era sufficiente l’invio regolare di un PE per interrompere il termine di prescrizione di un anno (art. 135 n. 2 CO), senza che fosse indispensabile avviare subito la causa giudiziaria;

                                         che nell’appello l’attore adduce che l’accertamento della compensazione tra le rendite completive arretrate e le rendite complementari versate alla convenuta era pacificamente ammesso da quest’ultima e che il Pretore non poteva dunque esaminare il problema e sindacare la compensazione operata dall’IAS, come ha fatto, per respingere la petizione;

                                         che qualora la Camera avesse dovuto decidere il merito dell’appello, lo avrebbe verosimilmente respinto, poiché il Pretore, lungi dal violare norme procedurali civili, ha applicato d’ufficio il diritto (art. 87 cpv. 1 CPC) delle assicurazioni sociali ed è giunto alla conclusione che l’attore era creditore nei confronti dell’IAS e non della ex moglie, come poi ammesso anche dall’IAS con la decisione su opposizione del 21 maggio 2007;

                                         che non vi è alcun motivo per porre a carico dello Stato del Canton Ticino la tassa di giustizia e le ripetibili di prima e di seconda sede e per accollare alla collettività le ripetibili dovute alla convenuta con la sua ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, la procedura giudiziaria civile – per altro nemmeno necessaria - essendo stata scelta dall’attore, che ne sopporta le conseguenze;

                                         che l’appellante contesta, in via subordinata, l’ammontare delle ripetibili stabilite dal Pretore in fr. 2'300.-, affermando che tale importo, superiore al massimo della tariffa applicabile, è urtante, vista la necessità di promuovere la causa per l’errore dell’IAS e per le disposizioni procedurali applicabili;

                                         che, per giurisprudenza invalsa, nella fissazione della tassa di giustizia e delle ripetibili il giudice gode di un ampio potere di apprezzamento, censurabile unicamente in caso di eccesso o di abuso, ciò che di regola non è il caso se gli importi attribuiti rientrano tra i minimi ed i massimi della tariffa applicabile (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 51 ad art. 148 e m. 19 ad art. 150);

                                         che la patrocinatrice della convenuta ha allestito la risposta di causa e le conclusioni e ha partecipato all’udienza preliminare del 13 ottobre 2005 e a un’udienza per l’audizione di un testimone il 9 marzo 2006, con un dispendio orario presumibile di circa 10 ore;

                                         che tenuto conto di un valore di causa di fr. 9'644.30, l’onorario presumibile del patrocinatore di parte convenuta può essere calcolato sulla base di una percentuale del 12%, vista la semplicità della vertenza (art. 9 TOA, 10-20%), per un importo di fr. 1'200.- al quale si aggiungono le spese per la confezione degli allegati e simili, per circa fr. 200.- e l’IVA al 7,6%, per un totale di fr. 1'506.40;

                                         che l’importo di fr. 1'200.- non remunera in modo adeguato la patrocinatrice della convenuta per le sue comparse in udienza (il 13 ottobre 2005 e il 9 marzo 2006), per la preparazione delle stesse, la redazione di due allegati e i necessari colloqui con la cliente, poiché l’ora di avvocato sarebbe retribuita solo fr. 150.-;         

                                         che le ripetibili sono stabilite tenuto conto del valore litigioso, delle prestazioni fornite e del tempo impiegato dal patrocinatore della convenuta (cfr. sentenza del Tribunale federale del 6 luglio 2006 4P.116/2006), come anche delle spese e dei disborsi (spese di cancelleria, telefoniche, ecc.) indispensabili;

                                         che nel caso concreto l’onorario della patrocinatrice di parte convenuta può essere stimato in fr. 2’000.- (almeno 10 ore di prestazioni dell’avvocato a fr. 200.- orari), così che l’importo di fr. 2'300.- attribuito dal primo giudice, rientra nei limiti della tariffa, se si tiene conto delle spese e dei disborsi indispensabili e dell’IVA;

                                         che la scelta della procedura giudiziaria non era causata dal comportamento dell’autorità amministrativa, ma è frutto di una scelta strategica dell’attore, che ne deve assumere le conseguenze;

                                         che l’appello, infondato nella misura in cui non è diventato privo di oggetto, deve dunque essere respinto;

                                         che la domanda di assistenza giudiziaria presentata in questa sede dalla convenuta, nemmeno motivata, non può essere accolta, l’attribuzione di congrue ripetibili di appello bastandole del resto per remunerare la patrocinatrice;

                                         che gli oneri processuali di appello seguono la soccombenza dell’attore, il quale rifonderà alla convenuta un’equa indennità per ripetibili di appello;

                                         che la tassa di giustizia e le ripetibili sono calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 9'644.30, tenendo conto del fatto che la vertenza non termina con una sentenza di merito;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                   1.   L’appello 28 febbraio 2007 di C__________ F__________ è respinto nella misura in cui non è diventato privo di oggetto.

                                   2.   Gli oneri processuali di complessivi fr. 300.- (tassa di giustizia di fr. 250.- e spese di fr. 50.-), già anticipati dall’appellante, rimangono a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 600.- per ripetibili di appello.

                                   3.   La domanda di assistenza giudiziaria di F__________ F__________ è respinta.

                                   4.   Intimazione:

- avv. __________, __________ - avv. __________, __________  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,  1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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