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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 28.01.2008 12.2007.3

28 gennaio 2008·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,553 parole·~13 min·3

Riassunto

Compravendita. Garanzia per difetti

Testo integrale

Incarto n. 12.2007.3

Lugano 28 gennaio 2008/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2005.1 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione 31 dicembre 2004 da

AO 1 rappr. dall' RA 1  

contro

AP 1 rappr. dall' RA 3  

chiedente la condanna del convenuto al pagamento dell’importo di fr. 12'676.- nonché il rigetto dell'opposizione interposta dall'escusso al PE no __________ dell'UE di __________, domanda alla quale il convenuto si è opposto denunciando la lite a IC 1 (rappr. dall’avv. RA 2, __________), e che il Segretario assessore, con sentenza 23 novembre 2006 ha accolto limitatamente a fr. 12'186.-;

appellante il convenuto che, con atto d’appello 29 dicembre 2006, chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;

mentre l'attore con osservazioni 19 febbraio 2007 postula la reiezione dell’appello;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti

ritenuto

in fatto:                    1.   AP 1 era proprietario di una motocicletta __________. Intenzionato a vendere il motoveicolo, egli lo aveva lasciato in esposizione presso il negozio __________ a __________. In data 8 giugno 2004 la motocicletta è stata acquistata da AO 1 al prezzo di fr. 12'000.-, pagato alla consegna. Prima dell'acquisto, l'acquirente aveva effettuato un giro di prova, constatando l'esistenza di alcuni difetti - quali il mancato funzionamento del contachilometri e del fanalino posteriore, oltre a problemi di carburazione - che egli aveva segnalato al dipendente del negozio chiedendogli di procedere alla loro riparazione, poi mai effettuata. Alcuni giorni dopo, constatati problemi di stabilità quando circolava a velocità elevata, AO 1 ha reso edotto il venditore del problema. In seguito egli si è rivolto alla concessionaria della __________, IC 1, la quale in data 16 giugno 2004 ha stilato un rapporto sullo stato della motocicletta, nel quale ha confermato una forte instabilità del motoveicolo a velocità superiori a 110/120 Km/h, dovuta all'eccessiva inclinazione delle piastre delle forcelle, rilevando altresì che era stata montata una pinza anteriore dei freni non omologata e che vi erano problemi di carburazione a basso regime. Il medesimo giorno AO 1, adducendo che i problemi di instabilità e la presenza di parti non omologate rendevano inutilizzabile il veicolo, ha comunicato al venditore che recedeva dal contratto chiedendo, invano, la restituzione del prezzo pagato.

                                   2.   Con petizione 31 dicembre 2004 AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento dell’importo di fr. 12'676.- oltre interessi, quale restituzione del prezzo pagato per l'acquisto della motocicletta e risarcimento per le spese sostenute.

                                         Il convenuto si è opposto alle richieste dell'attore, sostenendo di aver acquistato in data 16 maggio 2003 presso la ditta IC 1 la motocicletta regolarmente collaudata presso la Sezione della circolazione. Dopo il collaudo la moto non avrebbe più subito alcuna modifica, salvo la riverniciatura e l'installazione di due pedalini supplementari per il passeggero. La motocicletta essendo stata regolarmente collaudata nello stato in cui è stata venduta, il difetto di stabilità non potrebbe essere considerato grave al punto da ammettere l'azione redibitoria. A mente del convenuto poi, i pretesi problemi di stabilità dovevano essere noti all'attore, il quale aveva esaminato il veicolo prima dell'acquisto, sicché ne avrebbe comunque dovuto rilevare l'esistenza in occasione del giro di prova. I diritti del compratore per tale difetto sarebbero quindi perenti, ciò anche qualora non li avesse rilevati in quella circostanza, non avendo egli in tal caso adempiuto agli obblighi di verifica impostigli dalla legge.

                                         Con i successivi allegati di replica e duplica le parti hanno confermato le rispettive domande, e così il convenuto con le conclusioni.

                                         AP 1 ha denunciato la lite a IC 1, la quale, con le conclusioni di causa ha postulato la reiezione della petizione.

                                   4.   Con sentenza 23 novembre 2006 il Segretario assessore, statuendo in luogo e vece del Pretore, ha parzialmente accolto la petizione, condannando AP 1 al pagamento della somma di fr. 12'186.- oltre accessori, levando per tale importo l'opposizione interposta dall'escusso al PE no __________ dell'UE di __________.

                                   5.   Con appello 29 dicembre 2006 il convenuto postula la riforma del giudizio di prima istanza nel senso di respingere la petizione, subordinatamente di far ordine al convenuto di riparare il motoveicolo venduto riportandolo all'assetto originale.

                                         Con osservazioni 19 febbraio 2007 l’appellato postula la reiezione del gravame. Con osservazioni 8 febbraio 2007 la denunciata in lite chiede a sua volta l'accoglimento dell'appello.

Considerato               

in diritto:                  6.   Il venditore risponde verso il compratore tanto delle qualità promesse quanto dei difetti che, materialmente o giuridicamente, tolgono o diminuiscono notevolmente il valore della cosa o l'attitudine all'uso cui è destinata (art. 197 cpv. 1 CO), anche se i difetti non gli erano noti (cpv. 2). Il difetto è una nozione giuridica e risiede nella divergenza tra lo stato reale della cosa consegnata all'acquirente e quello della cosa che avrebbe dovuto essergli consegnata secondo il contratto (Honsell, Basler Kommentar, OR I, 4. ed., no 2 ad art 197 CO). L’art. 205 cpv. 1 CO statuisce poi che quando sia dovuta la garanzia per difetti della cosa il compratore ha la scelta di chiedere coll’azione redibitoria la risoluzione della vendita o con l’azione estimatoria il risarcimento per il minor valore della cosa. Il compratore, dal canto suo, deve esaminare subito lo stato della cosa ricevuta e se scopre difetti di cui il venditore è responsabile deve dargliene subito notizia, altrimenti la cosa venduta si ritiene accettata (art. 201 cpv. 1 e 2 CO). In caso di difetti non riconoscibili con l'esame ordinario il compratore deve avvisare il venditore subito dopo la scoperta (art. 201 cpv. 3 CO). Il venditore che ha intenzionalmente ingannato il compratore, dissimulando con astuzia dei difetti o assicurando determinate qualità non può invocare la limitazione dell'obbligo della garanzia per omessa o tardiva notificazione (art. 203 CO; Honsell, op. cit., no 1 ad art. 203 CO).

                                         Al compratore che si avvale della responsabilità del venditore per difetti della cosa venduta, incombe l'onere di dimostrare l'esistenza del difetto e il minor valore che ne deriva, così come la sua tempestiva notifica.

                                6.1   Il Segretario assessore, appoggiandosi alle conclusioni del perito giudiziario, ha stabilito che la motocicletta era difettosa perché le modifiche effettuate non ne permettono il collaudo e quindi essa non può essere utilizzata su strada, ciò che pregiudica la possibilità d'uso che l'acquirente poteva legittimamente attendersi dal veicolo. Il primo giudice ha però rilevato che, nella misura in cui l'acquirente sapeva dell'esistenza di taluni difetti, quali il mancato funzionamento del contachilometri e della luce posteriore e i problemi di carburazione, l'azione di garanzia gli era preclusa. Ha poi esaminato se l'acquirente aveva fatto fronte ai propri dovere di diligenza nell'esaminare la motocicletta prima dell'acquisto in relazione alle modifiche che ne precludono il collaudo e per le quali chiede ora la rescissione del contratto. Ha quindi rilevato che era da tener conto unicamente dei difetti tempestivamente notificati, quali erano da considerare la mancanza di stabilità a velocità elevata e il montaggio di parti non omologate. Ha poi ritenuto non riconoscibile l'instabilità del veicolo, da considerare quindi difetto occulto e non riconoscibile mediante l'ordinario esame, che era stato tempestivamente notificato non appena scoperto.

                                6.2   Il difetto è stato notificato al venditore il 16 giugno 2004, vale a dire una settimana dopo l'acquisto. Considerato che l'acquirente ha dapprima dovuto interpellare uno specialista per determinare le ragioni dell'instabilità del veicolo, il tempo intercorso fino alla notifica del difetto appare congruo nel caso concreto, tanto da poterne ammettere la tempestività, peraltro neppure messa in dubbio dall'appellante.

                                6.3   L'appellante rimprovera al primo giudice di aver ritenuto a torto provata l'instabilità della motocicletta ad alta velocità, il perito avendo concluso in tal senso senza effettuare una prova su strada. Su questo punto l'appello è infondato. Il perito ha rilevato che utilizzando molle più corte per la forcella anteriore ne risulta una modifica dell'assetto del motoveicolo che compromette la sicurezza di guida e lo rende non collaudabile. Il fatto che il perito abbia risposto senza effettuare una prova su strada non pregiudica la validità del referto, ritenuto che egli ha comunque dato ragione in modo comprensibile e convincente dei motivi che lo hanno indotto alle sue conclusioni (perizia giudiziaria 31 dicembre 2005, pag. 4 ad 1 e pag. 5 ad 4), rilevando che la prova su strada avrebbe solo confermato le sue deduzioni (verbale audizione perito del 4 aprile 2006, pag. 3 ad 2.2). La circostanza che l'appellante sostenga di aver acquistato la motocicletta nello stato in cui si trova dal rivenditore ufficiale non appare di particolare rilevanza. Basterà rilevare che, se anche così fosse, le modifiche apportate avrebbero comunque necessitato di essere notificate ai competenti uffici, cosa che non risulta sia stata fatta (perizia giudiziaria 31 dicembre 2005, pag. 5 ad 3 e pag. 6 ad 5, 6, verbale audizione perito 4 aprile 2006, pag. 3 ad 1).  

                                         Il fatto che la motocicletta in questione sia considerata quale veicolo da passeggio e non concepita per le alte velocità non permette poi di ignorare l'instabilità a velocità elevate, ritenuto che i criteri di sicurezza devono essere garantiti perlomeno fino al raggiungimento della velocità massima del veicolo (perizia cit. pag. 10), ritenuto che, comunque, a quel momento tutte le moto presentano un'instabilità più o meno evidente (verbale audizione perito 4 aprile 2006, pag. 3 ad 4.3).

                                6.4   L'appellante adduce che il difetto era noto all'acquirente già prima di concludere il contratto, avendo egli fatto un giro di prova con il veicolo prima dell'acquisto. È ben vero che, in applicazione dell'art. 200 cpv. 1 CO, il venditore non risponde dei difetti noti al compratore al momento della vendita, mentre dei difetti che il compratore avrebbe dovuto conoscere usando l'ordinaria diligenza, il venditore risponde solo quando abbia dichiarato che non sussistevano (cpv. 2). L'acquirente deve però essere a conoscenza del difetto, ciò che implica che egli ne abbia compreso il significato e la portata nonché le conseguenze materiali e economiche (Honsell, op. cit., 4a ed, no 2 ad art. 200 CO).

                                         In concreto il primo giudice non ha rilevato l'esistenza di elementi dai quali si possa concludere che l'acquirente fosse dotato di particolari conoscenze nel campo delle moto di grossa cilindrata e segnatamente delle __________ e quindi, se anche si fosse accorto delle modifiche di alcune parti della moto, ciò non significa che egli avrebbe potuto individuare le conseguenze che le stesse comportavano. L'appellante rimprovera al primo giudice di aver disconosciuto a torto all'appellato la qualifica di appassionato di meccanica e con conoscenze particolari del settore delle moto di grossa cilindrata, rilevando che lo stesso ha guidato per molti anni moto di grossa cilindrata, segnatamente anche una __________ ed inoltre è ingegnere di professione.

                                         La doglianza è infondata. A prescindere dal fatto che l'appellato risulta essere docente (verbale interrogatorio formale del 16 giugno 2005, pag. 4) e non ingegnere - titolo fantasiosamente attribuitogli dall'appellante e di cui egli non si è mai avvalso e che neppure risulta dagli atti - il solo fatto che egli abbia guidato per più anni motociclette di grossa cilindrata non è sufficiente per poterne desumere - in assenza di altri elementi - che è appassionato meccanico, oppure il motociclista __________ che "...vedrebbe subito che la moto è stata abbassata e che la forcella anteriore è molto inclinata.." (verbale audizione perito cit., pag. 2 ad 1) e quindi doverne dedurre che ha problemi di stabilità, e di conseguenza neppure si può rimproverargli di aver omesso di verificare l'assetto della moto a velocità elevata durante la corsa di prova prima dell'acquisto. Si osserva in merito che l'ipotesi avanzata dall'appellante - ma non confermata dall'istruttoria - che controparte abbia comunque provato il veicolo a velocità elevata, la semiautostrada A 13 essendo a soli 6 km dal garage, si rileva che su quel tratto di strada la velocità massima consentita è di 100 km/h sicché il difetto di stabilità che si manifesta a 110/120 Km/h non sarebbe comunque stato avvertibile.

                                6.5   Il primo giudice ha rilevato che il venditore ha la possibilità di opporsi alla risoluzione del contratto riparando la cosa difettosa solo nel caso di difetti facilmente sanabili e, costatato che in concreto i difetti di cui trattasi non possono essere considerati facilmente sanabili, ha ritenuto dati gli estremi per l'azione redibitoria. L'appellante censura la decisione su questo punto, adducendo che la risoluzione del contratto non sarebbe giustificata nel caso concreto perché l'appellante aveva offerto di riparare gratuitamente i difetti mediante ripristino dello stato originale della motocicletta. La gravità del difetto risulta dal fatto che, nello stato attuale, il veicolo non è collaudabile e di conseguenza non può essere messo in circolazione, ciò che lo rende inadatto all'uso per il quale è destinato, per cui di fatto è inservibile. Certo, l'appellante sostiene che con alcune modifiche il veicolo può essere collaudato. Se non che, a prescindere dal fatto che l'appellante abbia dichiarato la sua disponibilità ad assumersene le spese, l'unico modo per risolvere il problema della stabilità consiste nel riportare il veicolo allo stato originale, vale a dire com'era stato concepito dal costruttore. Così facendo però " l'aspetto estetico attuale verrebbe totalmente cambiato" (verbale audizione perito del 4 aprile 2005, pag. 2 ad 2). Poiché le modifiche necessarie sarebbero incisive, tali da snaturare l'aspetto estetico attuale, che, come rileva il perito, riveste una notevole importanza, e risulta essere stato l'elemento determinante nella decisione di acquistare il veicolo in questione, non si può quindi imporre all'acquirente di tenere il veicolo, ritenuto altresì che il CO neppure prevede un diritto del venditore di riparare la cosa venduta.

                                   7.   L'appellante contesta la sentenza impugnata nella misura in cui pone interamente a suo carico le spese di fr. 2'390.-, rilevando che il Segretario assessore avrebbe dovuto tener conto che l'attore aveva sottoposto al perito quesiti relativi a difetti esulanti dall'oggetto della causa e che quindi avrebbe dovuto mettere le relative spese a carico del medesimo. Se non che l'appellante neppure indica quale importo sarebbe da porre a carico della controparte sicché su questo punto l'appello si avvera irricevibile (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 307, m. 10).

                                         Ne segue la reiezione dell'appello. Tassa di giustizia, spese e ripetibili dell'appello seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile l'appello 29 dicembre 2006 di AP 1 è respinto.

                                   2.   Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 550.b) spese                         fr.   50.totale                              fr. 600.sono posti a carico dell'appellante, con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 1'000.per ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

- - -  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

Rimedi giuridici

Premesso che nella fattispecie il valore litigioso calcolato secondo l’art. 51 LTF ammonta a fr. 12.186.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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