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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 15.05.2009 12.2007.248

15 maggio 2009·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,766 parole·~14 min·2

Riassunto

Compravendita di cucina con obbligo di montaggio, notifica dei difetti tardiva, perdita del diritto alla garanzia dei difetti

Testo integrale

Incarto n. 12.2007.248

Lugano 15 maggio 2009/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2006.3 della Pretura del Distretto di Leventina promossa con petizione 10 febbraio 2006 da

AO 1  rappr. dall’  RA 2   

contro

 AP 1  rappr. dall’  RA 1  

con cui l’attrice ha chiesto il pagamento di fr. 13'550.- oltre interessi al 5% dal 18 novembre 2005 e l’iscrizione definitiva dell’ipoteca legale sul mappale n. __________ RFD __________ di proprietà di AP 1, __________, domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore con sentenza del 31 ottobre 2007 ha parzialmente accolto, condannando la convenuta al pagamento di fr. 13'378.- oltre interessi al 5% dal 18 novembre 2005, e ordinando la cancellazione dell’annotazione provvisoria dell’ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori decretata il 17 febbraio 2006 a carico della particella n. __________ RFD __________;

appellante la convenuta che con atto d’appello del 19 novembre 2007 postula in via principale la riforma della sentenza pretorile del 31 ottobre 2007 nel senso di respingere ogni e qualsiasi pretesa dell’attrice nei suoi confronti, in via subordinata il suo accoglimento limitato a fr. 5'397.50;

mentre l’attrice con osservazioni del 9 gennaio 2008 chiede la reiezione del gravame e la conferma integrale della sentenza impugnata, protestando tasse, spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto:

                                  A.   ll 4 ottobre 2005 AO 1 e __________ hanno sottoscritto un contratto per la fornitura e la posa di una cucina presso l’abitazione di quest’ultima a __________ di __________. Il prezzo pattuito ammontava a fr. 43'900.-, al quale sono poi stati aggiunti fr. 1'500.- per un tavolo. La consegna ed il montaggio della cucina sono avvenuti il 3 novembre 2005 alla presenza della figlia di AP 1, allora minorenne, la quale ha firmato il rapporto di consegna per accettazione della merce. A quel momento AP 1 aveva già versato due acconti di fr. 1'000.-, rispettivamente di fr. 10'850.-, a cui si è poi aggiunto un terzo acconto di fr. 20'000.- per complessivi fr. 31'850.-. AP 1 non ha versato il saldo sulla fattura di fr. 13'550.-. Dopo alcune telefonate e un incontro nel tentativo di chiarire il motivo e la fondatezza della trattenuta dell’importo rimasto scoperto rimasto infruttuoso, il 30 novembre 2005 l’avv. __________, patrocinatore di AP 1, ha scritto al legale della controparte, avv. RA 2, notificando tutta una serie di difetti alla cucina tali da giustificare il mancato pagamento del saldo, aggiungendo inoltre che la sua cliente aveva subito un danno a causa del mancato rispetto dei termini di consegna pattuiti. AO 1 ha precisato che prima di quel momento la cliente non aveva sollevato alcuna lamentela per difetti alla cucina e ha rivendicato il pagamento del saldo rimasto scoperto.

                                  B.   Non avendo raggiunto un’intesa, AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Leventina il 22 dicembre 2005, chiedendo l’annotazione provvisoria di un’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per l’importo di fr. 13'550.a carico del fondo n. __________ RFD __________, proprietà di AP 1 (incarto DI.2005.67). Il Pretore ha accolto l’istanza con decreto 30 gennaio 2006 e ha assegnato all’istante un termine di 60 giorni per promuovere la causa di merito. AO 1 ha presentato il 10 febbraio 2006 una petizione con cui ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 13'550.- oltre interessi al 5% dal 18 novembre 2005 e l’iscrizione definitiva di un’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori di pari importo a carico del fondo n. __________ RFD __________. La convenuta si è opposta all’azione con risposta del 22 marzo 2006. Esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale, rimettendosi al contenuto dei rispettivi memoriali conclusivi del 14 e 20 marzo 2007.

                                  C.   In parziale accoglimento della petizione, il Pretore con sentenza 31 ottobre 2007 ha condannato AP 1 a versare all’attrice fr. 13'378.- oltre interessi al 5% e ha ordinato la cancellazione dell’annotazione provvisoria dell’ipoteca legale degli artigiani. La tassa di giustizia di fr. 800.- e le spese di fr. 680.- sono state poste a carico dell’attrice in ragione di ¼ e per ¾ a carico della convenuta, tenuta inoltre a sopportare i costi della perizia e a rifondere alla controparte fr. 1'200.- per ripetibili.

                                  D.   La convenuta è insorta contro la sentenza pretorile con un atto di appello del 19 novembre 2007, nel quale postula la riforma del giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione, subordinatamente di ridurre a fr. 5'397.50 il saldo in favore dell’attrice, con protesta di spese e ripetibili. Nelle proprie osservazioni, l’attrice propone la reiezione dell’appello e la conferma della sentenza di prima sede.

e ritenuto

in diritto:

                                   1.   Il Pretore ha dapprima qualificato il contratto sorto tra le parti in causa, relativo alla fornitura e alla posa di una cucina, come una compravendita mobiliare con obbligo di montaggio, avendo constatato che la fornitura dei mobili e componenti della cucina era preponderante rispetto al lavoro di montaggio. Ha quindi applicato alla fattispecie le norme sulla compravendita e ha accertato che la convenuta aveva lamentato l’esistenza di difetti di regolazione delle antine alle porte e un graffio causato dai dipendenti dell’attrice al montante della porta d’entrata pochi giorni dopo la consegna e l’istallazione della cucina. Il primo giudice ha per contro ritenuto tardiva la notifica dei difetti avvenuta il 30 novembre 2005, trattandosi di difetti evidenti. Ha così dedotto dalle pretese dell’attrice l’importo di fr. 172.necessari secondo il perito alla regolazione delle antine, e non ha ritenuto provata la difformità del lavello rispetto all’ordinazione e il danno da asserito ritardo nella consegna dell’opera.

                                   2.   L’appellante rimprovera al Pretore di non aver ritenuto tempestiva la notifica dei difetti segnalati il 30 novembre 2005. Essa sostiene che diversi elementi di fatto emersi dall’istruttoria non sono stati considerati a torto dal Pretore a comprova della tempestività della notifica dei difetti. Sostiene l’appellante di aver trattenuto appositamente il saldo della fattura a dimostrazione della sua intenzione di non accettare la merce consegnata, come riferito dal testimone __________ __________. Inoltre essa ha reclamato direttamente con il titolare dell’attrice, __________ __________, anche dopo l’intervento per la regolazione delle cerniere delle antine, per i difetti, che possono essere solo quelli esposti nella successiva lettera del 30 novembre 2005, confermati poi dalla perizia giudiziaria. A causa del ritardo di consegna, prosegue l’appellante, essa non ha potuto essere presente sul posto ma ha segnalato i difetti, di cui alcuni sono occulti, sia verbalmente sia per telefono.

                                   3.   Il compratore deve esaminare subito lo stato della cosa ricevuta e se scopre difetti di cui il venditore è responsabile deve dargliene subito notizia, altrimenti la cosa venduta si ritiene accettata (art. 201 cpv. 1 e 2 CO). In caso di difetti non riconoscibili con l’esame ordinario (cosiddetti difetti occulti) il compratore deve avvisare il venditore subito dopo la scoperta (art. 201 cpv. 3 CO). Uno degli scopi della notifica di difetti è quello di chiarire al più presto all'interesse del venditore se la merce è stata accettata dal compratore, rispettivamente se debba attendersi che quest'ultimo possa avvalersi del diritto di garanzia (Honsell, in Basler Kommentar, OR I, 4a ed., Basilea 2003, n. 1 ad art. 201). Per questa ragione l'art. 201 CO prevede che il compratore si faccia diligente nel segnalare eventuali difetti della cosa acquistata appena sia consentito dall'ordinario andamento delle cose: trascorso tale termine, la merce si considera accettata e l'acquirente perde il suo diritto alla garanzia (Honsell, op. cit., n. 2 ad art. 201). Inoltre, la verifica della cosa può avvenire in modi e in tempi diversi, tenendo conto in particolare degli usi del ramo commerciale, rispettivamente degli accordi contrattuali. Dal punto di vista del contenuto, la notifica deve essere tale da mettere il venditore nella situazione di poter valutare l'entità della lagnanza (Honsell, op. cit., n. 10 ad art. 201); in altre parole, questi, con le informazioni ricevute, deve poter decidere come far fronte all'eccezione di cattivo adempimento: la notifica deve pertanto concernere non solo la natura del difetto, ma anche l'entità della contestazione (Keller/Siehr, Kaufrecht, 3a ed., Zurigo 1995, p. 84). In caso di contestazione l’acquirente deve provare quando ha notificato i difetti (Venturi, Commentaire romand, CO-I, n. 6 ad art. 201).

                                   4.   La convenuta sostiene che l’aver trattenuto il saldo del prezzo di acquisto dimostra la sua intenzione di non voler accettare la merce consegnata. A torto. L’avviso al venditore dei difetti riscontrati nella cosa venduta non sottostà ad alcuna forma, ma la notifica deve nondimeno essere sostanziata, e deve da una parte permettere al venditore di capire quale sia il difetto riscontrato e la sua entità e dall’altra deve contenere una chiara espressione della volontà dell’acquirente di far valere la garanzia per i difetti della cosa (Honsell, op. cit., ad art. 201 nr. 10-11; Tercier, Les contrats spéciaux, 3a ed., n. 703-705 pag. 107). La notifica dei difetti, in altre parole, deve essere precisa ed enumerare e descrivere i difetti. La semplice trattenuta di una parte del prezzo di acquisto non può di conseguenza essere considerata alla stregua di una valida notifica dei difetti, poiché non permette al venditore di conoscere la natura e l’entità del difetto che gli si imputa.

                                   5.   Nella fattispecie la perizia giudiziaria del 24 gennaio 2007, come rileva l’appellante, ha dimostrato l’esistenza dei difetti menzionati nella lettera del 30 novembre 2005 (doc. 2). Il quesito fondamentale da risolvere in concreto, tuttavia, non è tanto quello dell’esistenza dei difetti, accertati dal perito giudiziario L__________, quanto piuttosto di sapere se la notifica dei difetti è stata tempestiva e ha quindi consentito all’acquirente di conservare i diritti di garanzia conferiti dall’art. 205 CO. È indiscusso che la notifica del 30 novembre 2005 (doc. 2) è il primo documento scritto in cui sono menzionati i difetti di cui si prevale ancora in questa sede la convenuta. La consegna e il montaggio della cucina sono avvenuti il 3 novembre 2005, vale a dire 27 giorni prima, come ammette l’appellante (appello pag. 10). Costei sostiene che la figlia minorenne, presente al momento della consegna, aveva notificato i difetti elencati nella nota lettera al montatore e che le discussioni intercorse poi a proposito dei difetti comprovano che la loro notifica è avvenuta ben prima della lettera 30 novembre 2005. L’appellante cita nel suo gravame stralci delle deposizioni testimoniali a sostegno della propria tesi. Se non che, la lettura integrale dei verbali istruttori fornisce tutt’altra visione dei fatti. È così emerso che l’acquirente aveva lamentato di aver subito danni per il ritardo nella consegna (deposizione A__________, 18 settembre 2006, pag. 2) e che subito dopo la posa della cucina aveva segnalato difetti di regolazione delle ante e danni fatti alla porta d’entrata, che addebitava a operai dell’attrice (deposizione F__________, 18 settembre 2006, pag. 3). Il responsabile di vendita dell’attrice ha precisato che il piano di lavoro fornito corrispondeva esattamente a quello descritto nel contratto firmato e che dopo l’intervento del loro montatore l’acquirente si era ancora “lamentata degli stessi difetti”, indicando in modo esplicito che oltre alla regolazione delle cerniere e al piano di lavoro l’acquirente non aveva segnalato ulteriori difetti (loc. cit., pag. 4). A sua volta il mobiliere dell’attrice ha riferito di aver montato la cucina in presenza della figlia della convenuta, alla quale ha fatto firmare il bollettino di consegna, e di aver registrato le antine qualche giorno dopo, senza che in quest’ultima occasione l’acquirente, presente sul posto, gli abbia segnalato difetti (deposizione An__________, 18 settembre 2006, pag. 6). G__________, conoscente dell’acquirente, ha esposto di aver scelto per sé un piano di lavoro color blu scintillante, come visto all’esposizione A__________ e di aver saputo che la convenuta lo aveva invece scelto bianco, “dello stesso modello e della stessa qualità di quello blu” (verbale 18 settembre 2006, pag. 7). Quest’ultima deposizione nulla dice sulla notifica dei difetti e la testimone non ha fornito alcun ragguaglio più preciso sul modello di cucina da lei scelto, come già rilevato dal Pretore, sicché non si vede come possa dimostrare alcunché. Infine, l’impresario R__________ ha deposto di aver assistito a una discussione della convenuta con il responsabile dell’attrice “in merito ai difetti lamentati dalla signora__________ in relazione alla cucina”, conclusasi con la partenza di quest’ultimo, arrabbiato. L’impresario non è stato in grado di dire quali difetti avesse trovato nella cucina, salvo per il piano di lavoro e un rubinetto (deposizione 18 settembre 2006 pag. 8). In sintesi, dalle varie deposizioni è emerso che l’acquirente aveva lamentato subito dopo la consegna difetti quali la regolazione delle cerniere, un graffio alla porta d’entrata e l’apparente difformità del piano di lavoro rispetto all’ordinazione. Nessuna traccia, per contro, di una qualsivoglia notifica verbale della lista di difetti enunciati poi nella lettera del legale inviata il 30 novembre 2005 ed evidenziati dal perito giudiziario.

                                   6.   L’appellante aggiunge che anche nell’ipotesi in cui l’avviso del 30 novembre dovesse essere considerato intempestivo, bisogna tenere presente che in ragione della tipologia dei difetti riscontrati dal perito appare del tutto corretto ammettere che la notifica degli stessi 27 giorni dopo la consegna è avvenuta tempestivamente, trattandosi di difetti occulti. A prescindere dal fatto che l’esistenza di difetti non riconoscibili mediante l’ordinario esame è stata sollevata per la prima volta in sede di appello, ciò che rende irricevibile l’argomentazione (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), la stessa è anche in contraddizione con le affermazioni dell’appellante di aver notificato verbalmente già in precedenza tutti i difetti elencati nello scritto 30 novembre 2005. È poi sufficiente esaminare la perizia giudiziaria, in particolare le fotografie della cucina qui in discussione, per constatare che i difetti elencati nella nota lettera sono tutti palesi, evidenti a occhio nudo senza particolari accorgimenti, a maggior ragione usando la cucina tutti i giorni (graffi sulla superficie di vetro del tavolo di cucina e sulla porta del forno, cappa montata non a livello, scricchiolio degli sgabelli, difetti al carrello estraibile, ecc.). Ne deriva che la notifica, avvenuta 27 giorni dopo la consegna, è da ritenere tardiva e che non è dunque necessario entrare nel merito dei vari difetti elencati dalla convenuta, come per altro esposto con pertinenza dal Pretore. La conseguenza della mancanza di una notifica tempestiva dei difetti, infatti, consiste nell’accettazione della cosa venduta (art. 201 cpv. 2 CO) e nella perenzione dei diritti di garanzia (Venturi, op.cit., n. 17 ad art. 201).  

                                   7.   Infine, la convenuta rimprovera al Pretore di aver “sorvolato” sul ritardo riconducibile alla consegna della cucina. A parte il fatto che l’appellante nemmeno cifra quale sarebbe il danno derivante dalla ritardata consegna, dall’istruttoria è emerso che l’ordinazione era sì “urgentissima”, ma che le parti non avevano stabilito alcun termine concreto. Il perito giudiziario ha ritenuto normale il termine entro il quale l’attrice ha consegnato la cucina e tanto basta per ritenere l’appello infondato su questo punto. Per quel che concerne i danni (graffio) alla porta d’entrata, il Pretore ha spiegato che nulla dimostrava la responsabilità dei dipendenti dell’attrice e quest’ultima, nel proprio appello, non spende una parola per contestare la conclusione del Pretore, limitandosi a ribadire la pretesa, nemmeno cifrata (cfr. appello pag. 12) e pertanto irricevibile. Altrettanto dicasi per la rubinetteria asseritamente non conforme, di cui tutto si ignora, come ben indicato dal perito giudiziario.

                                   8.   Visto quanto precede, l’appello, infondato in ogni suo punto, deve essere respinto. Gli oneri processuali, comprensivi di tasse, spese e ripetibili, seguono l’integrale soccombenza dell’appellante (art. 148 CPC) e sono calcolati sul valore di fr. 13'550.-.

Per i quali motivi,

visti l’art. 148 CPC e la LTG

dichiara e pronuncia:                                       

                                   1.   L’appello del 19 novembre 2007 è respinto.

                                   2.   Gli oneri processuali di appello consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 400.b) spese                         fr.   50.totale                              fr. 450.già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di versare all’attrice fr. 1’400.- per ripetibili di appello.

                                   3.   Intimazione:

-      -       

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,  1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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