Incarto n. 12.2007.235
Lugano 5 novembre 2007/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2006.27 della Pretura del Distretto di Blenio promossa con istanza 21 settembre 2006 da
AO 1 rappr. da RA 1
contro
AP 1
chiedente lo sfratto di AP 1 dal fondo no 233 RFD di __________ __________ di proprietà di AO 1, procedura stralciata dai ruoli con decreto 20 febbraio 2007 del Pretore perché divenuta priva d'oggetto a seguito dell'accordo transattivo intervenuto tra le parti all'udienza del 25 ottobre 2006;
ed ora sul "ricorso per appello" 20 ottobre 2007 di AP 1;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che AP 1 conduceva in locazione sin dal 1996 una casa d'abitazione con i relativi accessori sita a __________, di proprietà di AO 1;
che le divergenze sorte tra le parti in merito ad asseriti difetti della cosa locata hanno dato luogo a varie procedure avanti l'Ufficio di conciliazione competente e, da ultimo, alla procedura di sfratto dipendente dall'istanza 21 settembre 2006 di AO 1;
che all'udienza di discussione del 25 ottobre 2006, nella quale il qui appellante era assistito da un legale di fiducia, le parti hanno concluso un accordo transattivo, con il quale AP 1 si impegnava - tra l'altro - a liberare l'ente locato entro il 31 agosto 2007, a non intraprendere procedure intese alla protrazione della locazione e a non impugnare l'accordo transattivo stesso;
che con decreto 20 febbraio 2007 il Pretore ha stralciato l'incarto dai ruoli;
che con atto 20 ottobre 2007, denominato "ricorso per appello", AP 1 , dopo aver fatto riferimento alla "decisione 25 ottobre 2006 della Pretura di Blenio, Acquarossa, incarto 2006.27...", sostiene l'irregolarità della procedura che ha dato luogo alla transazione giudiziale, che sarebbe altresì stata viziata da timore, e chiede la condanna della controparte al versamento di fr. 29'842,70 oltre a una "rendita mensile a partire dal 1.07.2007 per affitto più elevato di fr. 320.- e altri "importi con valore secondo il prudente criterio del giudice";
che l'atto, manifestamente irricevibile, non è stato intimato alla controparte per osservazioni (art. 313bis CPC);
che con il proprio allegato AP 1 non chiede l'annullamento del decreto di stralcio 20 febbraio 2007, né dell'accordo transattivo del 25 ottobre 2006, che egli peraltro ha rispettato riconsegnando l'oggetto della locazione nel corso del mese di luglio 2007;
che il ricorrente non si aggrava quindi contro una decisione del Pretore ma, premessa la nullità della transazione giudiziale a suo tempo conclusa avanti il primo giudice, chiede un risarcimento alla controparte, in particolare per lavori eseguiti nell'oggetto locato e spese di varia natura;
che, così facendo, egli sottopone a questa Camera domande nuove, che non erano oggetto della transazione e neppure erano state preventivamente sottoposte al Pretore, sicché le stesse sono manifestamente improponibili in appello;
che di conseguenza il gravame è irricevibile;
che, stante la particolarità della situazione, eccezionalmente, si prescinde dal prelievo di spese in appello, mentre non è il caso di assegnare ripetibili alla controparte, alla quale il gravame neppure è stato intimato;
per i quali motivi
pronuncia:
1. L'appello 20 ottobre 2007 di AP 1 è irricevibile.
2. Non si prelevano tasse né spese.
3. Intimazione:
- AP 1, , __________ -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Blenio
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).