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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 09.12.2008 12.2007.219

9 dicembre 2008·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·3,730 parole·~19 min·2

Riassunto

Reponsabilità dello Stato come proprietario di opera (strada), onere della prova

Testo integrale

Incarto n. 12.2007.219

Lugano 9 dicembre 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretaria:

Verda Chiocchetti, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2005.186 della Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con petizione 30 settembre 2005 da

AP 1 rappr. dall’avv. RA 1,  

contro  

AO 1 rappr. dall’ RA 2  

chiedente la condanna del convenuto al pagamento di fr. 21'136.80 oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2005 (in via subordinata dal 30 settembre 2005) e alla riparazione della strada di cui al fondo n. __________ sul lato antistante al fondo n. __________ RFD di __________ di modo da evitare il verificarsi di ogni e ulteriore danno sul suddetto fondo";

domanda avversata dal convenuto e che il Pretore, statuendo con sentenza 19 settembre 2007, ha respinto;

appellanti gli attori che con atto di appello datato 9 ottobre 2007 chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, salvo ritenere priva di oggetto la domanda di riparazione della strada, ripristinata dal convenuto (in via subordinata chiedendo anche tale riparazione), protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre il convenuto con osservazioni 26 novembre 2007 postula la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

ritenuto

in fatto:                    A.   AP 1 sono comproprietari in ragione di ½ ciascuno del fondo n. __________ RFD __________ (doc. A). L’accesso a tale proprietà è garantito da un precario a carico della confinante part. n. __________ (località __________) di proprietà dello Stato del Canton Ticino, sulla quale sorge una strada (loc. cit. e doc. M). Tra il 1996 e il 1997 il Comune di __________ ha proceduto sulla strada testé citata a lavori di posa e allacciamento delle canalizzazioni, tra cui anche al fondo dei coniugi AP 1.

                                  B.   All’inizio di marzo 2005 AP 1, per il tramite del proprio legale, hanno comunicato alla Divisione delle costruzioni che durante l’inverno la strada era ceduta, formando un dosso che rendeva difficoltosa la chiusura del loro cancello d’entrata. Essi hanno pertanto chiesto di risanare la strada, rispettivamente riparare l’ingresso al proprio sedime (doc. B). Il 18 marzo 1005 l’ing. __________ __________, capo del Centro di manutenzione strade cantonali, ha spiegato che si trattava di un rigonfiamento dovuto al gelo che, con il rialzo delle temperature, avrebbe dovuto in buona parte assestarsi. Egli ha altresì soggiunto che "il fenomeno che si presenta in strada, molto probabilmente, in misura minore è lo stesso che si è verificato nella vostra proprietà causando il cattivo funzionamento del cancello" (doc. C). Il 18 aprile 2005 egli ha inoltre affermato di non ritenere che vi siano gli estremi per attribuire il danno al cancello alla vicinanza della strada (doc. D). Il 2 maggio 2005 i coniugi AP 1 hanno preannunciato l’intenzione di inoltrare causa nei confronti dello Stato del Canton Ticino per risarcimento dei danni al cancello (che si chiudeva se non con grande fatica) e al muro di loro proprietà (che presentava cretti) (doc. E).

                                  C.   Con petizione 30 settembre 2005 AP 1 hanno chiesto la condanna dello Stato del Canton Ticino al pagamento di fr. 21'136.80 oltre interessi, corrispondenti al costo della riparazione del cancello e del muro di cinta, della perizia e delle spese legali preprocessuali. Essi hanno altresì postulato la riparazione della strada cantonale di modo da evitare il verificarsi di eventuali altri danni. Con risposta 16 dicembre 2005 il contenuto ha chiesto la reiezione della petizione. Esperita l’istruttoria, le parti si sono confermate nei loro rispettivi punti di vista. Con sentenza 19 settembre 2007 il Pretore ha respinto la petizione.

                                  D.   Con appello datato 9 ottobre 2007 (spedito il 10 ottobre 2007) i coniugi AP 1 chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, salvo ritenere priva di oggetto la domanda di riparazione della strada, dato che il convenuto ha provveduto a riparare la stessa (in via subordinata chiedendo tuttavia nuovamente anche tale riparazione). Con osservazioni 26 novembre 2007 il convenuto postula la reiezione del gravame.

Considerato

in diritto:                  1.   Il Pretore ha ritenuto che gli attori non hanno né debitamente circostanziato, né dimostrato, le cause del cedimento stradale e, di conseguenza, nemmeno l’imputabilità dello stesso al convenuto. Il primo giudice ha poi spiegato che il cedimento non era da ricondurre neanche a un difetto di manutenzione dell’opera.

                                   2.   Gli appellanti ritengono che i danni al cancello e al muro (questi ultimi esistenti da oltre venti anni e con fondamenta di oltre 60 - 70 cm) si sono manifestati unicamente nel 2005, di modo che sono da imputare chiaramente ai rigonfiamenti nella strada (appello, pag. 9). La questione può rimanere indecisa, dato che gli attori non hanno nemmeno dimostrato (come verrà illustrato in seguito) che questi ultimi siano dovuti a vizio di costruzione o di manutenzione della strada di proprietà del convenuto.

                                   3.   Gli appellanti sostengono che "contrariamente a quanto inspiegabilmente affermato dal Pretore, il perito non ha mai sostenuto che la sottostruttura non fosse stata realizzata con il materiale inidoneo di tipo misto granulare tipo 1 non gelivo". Sebbene da tale formulazione si deduca che il perito ha sostenuto l’inidoneità del materiale utilizzato, dall’appello si capisce comunque che quello che gli attori affermano è proprio il contrario. Invero, essi precisano al riguardo che il perito ha "riconfermato" in udienza che il materiale era idoneo. La causa del danno invocato sarebbe stata invece la cattiva esecuzione del costipamento della sottostruttura della carreggiata. Essi criticano pertanto il Pretore laddove confonderebbe il materiale usato con il costipamento e quindi, una volta ritenuto idoneo il materiale usato, negato la difettosità dell’opera. Infine, essi precisano che il perito ha escluso che vi sia stato un rigonfiamento naturale del manto stradale dovuto alle condizioni rigide dell’inverno (appello, pag. 6 seg.).

                                3.1   Il Pretore ha spiegato che secondo il consulente privato degli attori, l’impresario __________, il danneggiamento sarebbe da ricondurre alla cattiva esecuzione del costipamento della sottostruttura, il quale non sarebbe stato realizzato con il materiale adeguato di tipo misto granulare tipo 1 non gelivo (rapporto doc. G, risposta 4). Il direttore dei lavori di posa degli allacciamenti delle canalizzazioni, l’assistente tecnico __________ __________, ha invece testimoniato che il materiale usato per il costipamento è proprio di tipo misto granulare tipo 1 non gelivo, come confermato anche dal "dettaglio posa tubi" (deposizione 17 ottobre 2006, pag. 10; doc. 1). Di conseguenza, il primo giudice ha deciso che il costipamento era stato realizzato con materiale idoneo, negando la censura di difettosità della strada sollevata dagli attori.

                                3.2   Nel rapporto di consulenza privata doc. G il suo estensore ha  indicato come ipotesi del danno che: "le cause che hanno portato all’assestamento del manto stradale, sono da ricercare in una cattiva esecuzione del costipamento della sottostruttura (normalmente il materiale utilizzato per sottostrutture e [è] di tipo misto granulare non gelivo)" (punto 4). Da tale asserzione il Pretore ha ritenuto che secondo il consulente il costipamento è stato effettuato in maniera errata poiché era stato utilizzato un materiale inidoneo. Alla luce del passaggio testé menzionato l’interpretazione del primo giudice resiste a critica. È ben vero che il consulente __________ __________ ha testimoniato: "Mi viene esibito il doc. 1 e mi viene chiesto se è indicato il materiale di costipamento: rispondo affermativamente con misto granulare 0/63 tipo 1, il materiale è idoneo di tipo 1 non gelivo" (audizione 17 ottobre 2006, pag. 8). Tuttavia, non va dimenticato che egli ha asserito ciò solo dopo aver visionato il doc. 1 testé citato ("Dettaglio posa tubi"). Egli ha poi spiegato che "con costipamento della sottostruttura intendo che normalmente, quando si procede a un’esecuzione di una sottostruttura di una strada, a dipendenza della portata che deve reggere quest’ultima, si fanno delle prove meccaniche per vedere se la strada regge o meno determinate portate. In questo caso secondo me non ha retto la pavimentazione e di riflesso la sottostruttura o il contrario". Tuttavia, il teste ha anche asserito che "non ho ritenuto che i danni fossero ascrivibili a un cedimento della sottostruttura della strada", escludendo quindi di fatto che il rigonfiamento sia ascrivibile a un errato costipamento. In definitiva, nella testimonianza il consulente di parte non ha solo ritenuto idoneo il materiale utilizzato, come d’altra parte ammesso dagli stessi appellanti, ma ha anche escluso che il danno sia riconducibile a un errato costipamento. Egli ha spiegato che i danni sono dovuti a una "rottura del manto stradale" e ha escluso cause naturali ("escludo che ci sia stato un rigonfiamento naturale del manto stradale dovuto alle condizioni rigide dell’inverno 2004/2005 perché il materiale utilizzato è di tipo non gelivo. Ribadisco che se ci fosse stato un sollevamento naturale non sarebbe ceduto lungo la linea di scartamento, ma la pavimentazione stradale si sarebbe sollevata a placche"), ma non ha indicato le cause di tale rigonfiamento. Il suo rapporto di parte (doc. G) - la cui forza probatoria è peraltro seriamente messa in dubbio anche dal fatto che è fondato su mere supposizioni, non verificate - e la sua testimonianza non dimostrano, quindi, che i danni siano da ricondurre alla difettosità dell’opera del convenuto, dato che la rottura del manto stradale (che secondo il perito ha portato ai danni sulla proprietà degli attori) potrebbe essere ascrivibile, escludendo come detto le cause naturali, anche all’intervento improprio di terzi non identificabili con il convenuto, di cui quest’ultimo non può essere ritenuto responsabile. Al riguardo si precisa che le argomentazioni degli appellanti sul passaggio di autocarri (appello, pag. 11 in basso) nulla mutano all’esito del presente giudizio. Invero, anche volendo condividere la loro tesi secondo la quale il convenuto avrebbe dovuto segnalare il limite di carico (cosa che può rimanere irrisolta nella presente fattispecie), gli attori non hanno dimostrato che la strada si sia deformata a causa del carico eccessivo.

                                   4.   Secondo gli appellanti, l’assistente tecnico __________ __________ non avrebbe sconfessato quanto indicato da __________ __________ già nella consulenza di parte a pag. 4 punto 4, ovvero che i danni sono riconducibili alla cattiva esecuzione del costipamento della sottostruttura della carreggiata (doc. G e non, come erroneamente indicato dagli attori, doc. 6) (appello, pag. 7 in alto). A parte il fatto che, come illustrato sopra, (consid. 3.2), lo stesso consulente di parte nella propria testimonianza non ha confermato quanto da lui stesso asserito nel citato rapporto di parte, egli non si è pronunciato sulle cause dei danni rivendicati dagli attori (verbale 17 ottobre 2006, pag. 10). Al riguardo l’appello dev’essere quindi respinto.

                                   5.   Gli appellanti proseguono sostenendo che se fosse vera la tesi del convenuto, ovvero che il rigonfiamento sia da imputare al gelo, allora esso avrebbe dovuto assestarsi con la bella stagione, mentre il fenomeno si sarebbe viepiù accentuato (appello, pag. 7). Se non che, non va dimenticato che, come spiegato dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 3), compete agli attori provare, tra le altre cose, la responsabilità del convenuto in relazione al danno. Escludere cause naturali non significa ancora dimostrare che l’opera fosse affetta da vizio di costruzione (difetto originario) oppure da vizio di manutenzione (difetto successivo o susseguente), potendo il rigonfiamento derivare dal comportamento di un terzo. Anche su questo punto l’appello dev’essere pertanto respinto.

                                   6.   Secondo gli attori la consulenza di parte sarebbe confortata anche dalla testimonianza dell’ing. __________ __________, laddove questi afferma che il Dipartimento prescrive che, a dipendenza della categoria, la strada deve sopportare un determinato carico. Nella fattispecie, quindi, il convenuto avrebbe dovuto eseguire prove meccaniche di carico sulla strada – dato che questa era stata oggetto di lavori per la posa di canalizzazioni – indispensabili per accertare se il costipamento era stato svolto correttamente. A mente degli appellanti, il convenuto non è quindi "riuscito a determinare al momento della costruzione che il materiale non era stato adeguatamente costipato" e l’omissione di tale prova costituisce un difetto imputabile al convenuto (appello, pag. 7 seg.).

                                6.1   Il Pretore ha spiegato che tali prove sono necessarie. Se non che, egli ha anche precisato che la sola assenza delle stesse non comporta un difetto dell’opera. In altre parole, occorre ancora dimostrare che la strada non regga effettivamente al carico massimo consentito (sentenza impugnata, pag. 4 in basso e 5 in alto). Effettivamente, dalla testimonianza dell’assistente tecnico __________ __________ è emerso che dopo la posa delle canalizzazioni non sono state fatte prove di carico, non richieste dal convenuto (audizione 17 ottobre 2006, pag. 10 in basso). Se non che, come già spiegato (sopra, consid. 5), compete agli attori provare che l’opera fosse affetta da vizio di costruzione e non viceversa al convenuto dimostrare, sulla scorta degli esami in questione, l’assenza di tale difettosità. E come spiegato dal Pretore l’assenza della prova di carico non comporta automaticamente che l’opera non era adatta ai carichi ai quali doveva essere sottoposta.

                                6.2   D’altra parte, nella fattispecie non si può nemmeno ritenere la strada difettosa già per l’assenza di tali esami (ad esempio perché gli stessi erano indispensabili per la sicurezza della strada). Invero, l’ing. __________ __________ ha sì affermato che "al momento dell’esecuzione della strada occorre quindi fare delle prove di carico rispettivamente quando viene posata una canalizzazione e quindi effettuato un costipamento occorre anche in quel caso effettuare delle prove di carico" (audizione 17 ottobre 2006, pag. 13 in alto), ma non si è occupato nella fattispecie della posa delle canalizzazioni e della pavimentazione (loc. cit.), sicché gli attori non hanno comprovato che tali prove non erano state supplite da altri accertamenti. Si ricorda che il testimone deve riferire su fatti a lui noti e non esprimere una valutazione su quesiti in cui dovesse valere il suo parere per cognizioni sue particolari o per speciale sua formazione (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 2 ad art. 237). Inoltre, la sua testimonianza si limita a riportare osservazioni di carattere generale, ininfluenti di principio ai fini del giudizio (II CCA, sentenza inc. 12.2002.22 del 18 settembre 2002, consid. 2, massima pubblicata in Cocchi/Trezzini, CPC-TI, App. 2000/2004, Lugano 2005, n. 86 ad art. 90). Di conseguenza, la sua opinione in merito a quello che "occorre" non assurge a rango di prova.

                                6.3   Gli attori proseguono (pag. 8 in basso) sostenendo che l’assenza delle prove di carico è "tanto più grave" se si considera la testimonianza del tecnico edile __________ __________ (che si occupa della segnaletica stradale), laddove egli afferma che "per adeguarsi alle normative dell’UE è stato portato il carico da 28 a 34 tonnellate (…). Prima della posa della segnaletica del 2002 la lunghezza ammessa per la strada della __________ __________ era di 12 metri, rispettivamente 28 tonnellate, come carico massimo consentito" (audizione 17 ottobre 2006, pag. 9). Se non che, la circostanza che prima del 2002 il carico massimo era di 28 tonnellate non comporta per ciò solo che con l’introduzione delle 34 tonnellate la strada è ceduta. Invero, la limitazione a 28 tonnellate poteva ad esempio essere ricondotta a questioni di ordine finanziario, ovvero ad evitare carichi maggiori che avrebbero potuto comportare una manutenzione maggiore. Per tacere del fatto che gli attori non hanno dimostrato che tale aumento non sia stato fatto valutando il carico che la strada poteva sopportare. D’altra parte, lo stesso teste menzionato ha dichiarato che "si è dovuto ridurre la lunghezza da 12 a 10 metri, per evitare che transitassero con le 40 tonnellate" (loc. cit.), di modo che si ravvisa come il convenuto abbia voluto limitare il peso transitabile su tale strada e che, quindi, si sia posto la questione del carico consentito. Inoltre, gli attori non hanno nemmeno comprovato che il rigonfiamento sia dovuto al passaggio di mezzi pesanti sulla strada. Tanto più che l’ing. __________ __________ (presidente del Consorzio proprietario della strada __________, che nel 2002 è stata riparata a causa di una frana 3 km a monte della proprietà degli attori) ha spiegato che gli autocarri transitati in quell’occasione sulla strada oggetto di contestazione avevano una portata di 12 tonnellate. Egli ha sì affermato di aver chiesto "tramite perizia di portare il carico minimo a 16 tonnellate" (audizione 17 ottobre 2006, pag. 11), ma non emerge che gli stessi siano andati oltre a tale peso, inferiore anche a quello originariamente previsto di 28 tonnellate per la strada di cui al fondo n. __________. Anche su questo punto le censure degli appellanti non possono quindi essere condivise.

                                   7.   Gli appellanti ritengono che la tesi espressa dal loro consulente, che esclude che l’acqua superficiale abbia provocato i cedimenti, è confermata anche dall’assistente tecnico __________ __________, il quale riferisce l’assenza di particolari problemi di infiltrazioni d’acqua sulla strada (appello, pag. 8 in basso e 9 in alto). Se non che, come spiegato (sopra, consid. 5), escludere cause naturali non significa ancora automaticamente dimostrare un vizio di costruzione o di manutenzione dell’opera. Al riguardo, l’appello dev’essere respinto.

                                   8.   Gli attori asseverano che la consulenza di parte (perizia privata) è confermata dalla documentazione fotografica agli atti, dalla quale appaiono i vistosi cedimenti in concomitanza con le linee di scartamento della strada. Inoltre, secondo gli appellanti il fatto, per il convenuto, di aver riparato la strada nel settembre 2007, rifacendola completamente, comprova l’esistenza di un difetto di costruzione o di manutenzione (appello, pag. 8 in mezzo). Sulla consulenza di parte si rinvia a quanto esposto (sopra, consid. 3). Per quanto concerne la documentazione fotografica, se la stessa comprova l’esistenza di rigonfiamenti, nulla si può desumere sulla causa che li ha provocati. Si ribadisce che gli attori non hanno dimostrato l’esistenza di vizi di costruzione o di manutenzione (al riguardo cfr. anche consid. 9), che i rigonfiamenti potrebbero anche derivare dal comportamento di un terzo e che la circostanza del rifacimento della strada comprova, semmai, l’adempimento dell’obbligo di manutenzione dell’opera da parte del convenuto. Rimproverare al Pretore di “mascherare l’arbitrario giudizio”, non giova agli appellanti, i quali non hanno saputo far fronte all’onere della prova che incombeva loro. Infondato, l’appello deve essere respinto anche su tale punto.

                                   9.   Secondo gli attori, vi sarebbe comunque stato un difetto di manutenzione dell’opera. A "prova lampante" di ciò essi invocano le fotografie e le risultanze del sopralluogo, dalle quali emergono i vistosi cedimenti della strada. Gli appellanti ritengono che se il convenuto avesse provveduto alla manutenzione della strada, allora tali cedimenti, che hanno imposto il rifacimento totale della strada, non si sarebbero manifestati (appello, pag. 9 in basso). Se non che, loro stessi sostengono di aver chiesto un intervento di risanamento al convenuto non "appena constatato il cedimento della strada" (appello, pag. 10 in alto). Come spiegato dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 6 in alto), quindi, gli attori, per loro stessa ammissione, non hanno dimostrato la preesistenza del difetto. D’altra parte, essi nemmeno spiegano il motivo per cui il convenuto avrebbe dovuto accorgersi del rigonfiamento prima del momento in cui lo stesso è risultato a loro riscontrabile. Da parte sua, il convenuto afferma che "la squadra di manutenzione era al corrente da poco prima che giungesse la segnalazione da parte degli appellanti" (osservazioni, pag. 8 in fondo). Inoltre, il primo giudice ha spiegato che durante il periodo invernale sulla strada in questione il picchetto è effettuato quattro volte al giorno per eliminare ghiaccio, buche ecc., mentre nel rimanente periodo dell’anno esso avviene una volta la settimana per un controllo visivo e per interventi di ordinaria manutenzione come la colmatura di buche, fessure del manto stradale ecc. (sentenza impugnata, pag. 5 in fondo). Con tale accertamento gli appellanti non si confrontano, limitandosi a sostenere che se il convenuto avesse provveduto a una corretta manutenzione della strada i cedimenti non si sarebbero verificati (appello, pag. 9 in basso). Al riguardo l’appello si rivela pertanto inammissibile (art. 309 cpv. 1 lett. f CPC). Gli attori non possono, inoltre, rimproverare al convenuto una carente manutenzione dopo il marzo 2005, dato che loro stessi hanno chiesto con istanza cautelare 30 settembre 2005 di vietare qualsiasi lavoro di sistemazione, domanda alla quale il convenuto ha aderito il 16 dicembre 2005.

                                10.   Il 12 novembre 2008 gli appellanti hanno inviato a questa Camera tre fotografie dalle quali emergerebbe che a nord delle loro proprietà il convenuto starebbe "procedendo con lavori di rifacimento dei muri in quanto la strada ne ha provocato il cedimento. Tali lavori sono appena stati ultimati". A prescindere dal fatto che le fotografie non consentono di trarre il benché minimo indizio sulle cause del danno e sono quindi del tutto ininfluenti per il giudizio, la loro produzione è in ogni caso vietata dall’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, sicché esse non possono essere acquisite agli atti.

                                11.   Visto quanto precede, l’appello si rivela infondato e deve di conseguenza essere respinto. Gli oneri processuali e le ripetibili, calcolate su un valore litigioso di fr. 21'136.80 (valido anche per un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale), sono a carico in solido degli appellanti (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG,

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Nella misura in cui ricevibile, l’appello 9 ottobre 2007 di AP 1 è respinto.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 400.b) spese                         fr.   50.fr. 450.già anticipati dagli appellanti, sono posti a loro carico in solido, con l’obbligo di rifondere, sempre in solido, alla controparte fr. 800.- di ripetibili di appello.

                                   3.   Intimazione:

-; -.  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale. In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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