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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 24.10.2007 12.2007.217

24 ottobre 2007·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·973 parole·~5 min·9

Riassunto

Appello dopo appello irricevibile

Testo integrale

Incarto n. 12.2007.217

Lugano 24 ottobre 2007/rgc  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2007.110 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 24 aprile 2007 da

AP 1 rappr. dal RA 1  

  contro  

AO 1  

con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 16'235.55 oltre interessi, al versamento di un risarcimento pari a 6 mesi di stipendio, alla consegna di un certificato di lavoro ed al rilascio di scuse formali per le molestie subite;

ed ora, avendo il Pretore, con decreto 25 aprile 2007, negato al patrocinatore dell’istante la legittimazione alla rappresentanza, sull’"opposizione" 30 aprile 2007 del RA 1, il quale chiede di annullare il querelato giudizio e di ammettere la sua legittimazione alla rappresentanza;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                         che nell’ambito della causa promossa nei confronti di AO 1 da AP 1, rappresentata nell’occasione dal RA 1, e retta dalla procedura speciale per azioni derivanti dal contratto di lavoro (art. 416 segg. CPC), il Pretore, subito dopo aver ricevuto l’istanza, ha statuito d’ufficio, con il decreto qui oggetto di impugnativa, che il patrocinatore dell’istante non era legittimato alla rappresentanza, osservando che esso faceva capo alle stesse persone del S__________ __________ e che quest’ultimo, stando alla lettera 23 novembre 2006 del Tribunale d’appello, non adempiva attualmente le condizioni per essere riconosciuto come “associazione professionale o di categoria” e pertanto i suoi impiegati non potevano essere ammessi come rappresentanti processuali ai sensi dell’art. 64a CPC;

                                         che contro predetto decreto il RA 1 ha inoltrato in data 30 aprile 2007 un'"opposizione" (recte: appello), con la quale ha chiesto di annullare il decreto del Pretore e di ammettere la sua legittimazione alla rappresentanza;

                                         che l'appello è stato dichiarato nullo con sentenza 7 settembre 2007 della II CCA del Tribunale d'appello, (inc. 12.2007.98) rilevando che il RA 1 a norma del suo statuto è validamente impegnato nei confronti di terzi unicamente con la firma congiunta del Presidente e del Segretario centrale, o del Presidente e del Cassiere, sicché il gravame non poteva essere proposto, come fatto, firmato solo da __________ D__________, che peraltro si firmava in qualità di "Segretario del S__________ __________ ";

                                         che in data 20 settembre 2007 il RA 1 ha inoltrato un nuovo appello, relativo però ad altra procedura, e meglio a quella in essere tra __________ C__________ e __________ C__________, nella quale è pendente analogo gravame;

                                         che, stante il contenuto dello scritto accompagnante il gravame, la Pretura di Bellinzona lo ha considerato relativo alla vertenza in essere tra AP 1 e AO 1;

                                         che, così stando la situazione, con scritto 28 settembre 2007 questa Camera ha invitato il RA 1 a chiarire la questione;

                                         che il 2 ottobre 2007 il RA 1 ha inoltrato la fotocopia  dell'"opposizione" (recte: appello) - datata 30 aprile 2007 - al decreto 25 aprile 2007 del Pretore, corredato ora di due firme;

                                         che, l'appello essendo già stato evaso con la sentenza 7 settembre 2007 di questa Camera che lo ha dichiarato nullo, non è possibile presentare un nuovo gravame contro la medesima decisione del Pretore;

                                         che, comunque, nella procedura speciale per azioni derivanti da contratto di lavoro il termine per appellare essendo di 10 giorni, il presente appello, inoltrato alla Pretura il 2 ottobre 2007, è abbondantemente tardivo, ciò ritenuto che il decreto del Pretore è stato intimato il 25 aprile 2007 e ricevuto dall'appellante il giorno successivo, sicché il termine d'impugnazione giungeva a scadenza il 7 maggio 2007;

                                         che, di conseguenza, l'appello, inoltrato alla Pretura il 2 ottobre 2007 è abbondantemente tardivo e come tale irricevibile;

                                         che quale data dell'appello neppure può essere ritenuta quella del precedente gravame del 25 aprile, che è stato deciso e dichiarato nullo perché difettava di un presupposto processuale;

                                         che, stante l'esito dell'appello, può restare aperta la questione della liceità del modo di procedere dell'appellante che ha alterato l'atto dell'appello del 25 aprile intimatole di ritorno da questa Camera, utilizzandolo per confezionare un nuovo documento mediante sostituzione della pagina sulla quale sono apposte le firme e mantenendo la prima pagina con i timbri di ricezione, suscitando così l'impressione che il documento sia stato così ricevuto dal tribunale e intimato;  

Per i quali motivi,

pronuncia:

                                   1.   L’appello 30 aprile 2007/ 2 ottobre 2007 del RA 1 è irricevibile.

                                   2.   Non si prelevano né tasse né spese.

                                   3.   Intimazione:

-; -.  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di contratto di lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF)  se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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