Incarto n. 12.2007.212
Lugano 19 febbraio 2009/sc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.1998.563 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 22 luglio 1998 da
AP 1 rappr. da RA 1
contro
AO 1 AO 2 AO 3 tutti rappr. da RA 2
con cui l’attrice ha chiesto la condanna solidale di AO 1 al pagamento di US$ 192'210.45 oltre interessi, di AO 2 al pagamento di US$ 348'837.90 oltre interessi e di AO 3 al pagamento di US$ 788'243.89 oltre interessi;
domande avversate dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 13 settembre 2007 ha integralmente respinto, caricando all’attrice la tassa di giustizia di fr. 20'000.- e le ripetibili di fr. 45'000.-;
appellante l'attrice con atto di appello 4 ottobre 2007, con cui, previo accoglimento dell’appello da lei inoltrato il 24 novembre 2003 contro il decreto pretorile 14 novembre 2003 in materia di edizione di documenti, chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre i convenuti con osservazioni 26 ottobre 2007 postulano la reiezione di entrambi i gravami pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. AO 3 è stato presidente del consiglio d’amministrazione di AP 1 (in seguito: AP 1) fino al 14 giugno 1996. Nel settembre 1995 egli, a nome e per conto della società, ha aperto un conto corrente presso la succursale __________ di __________, sul quale sono stati fatti affluire i proventi di alcune vendite di container ad uso abitativo all’__________ per US$ 1'788'074.65. Di queste somme, solo una parte, e meglio US$ 999'830.76, sono stati in seguito accreditati alla sede __________ di AP 1, mentre la rimanenza risulta essere stata bonificata a AO 1, a AO 2 e ad altre persone fisiche o giuridiche. Il conto è poi stato chiuso nel marzo 1996.
2. Con la petizione in rassegna AP 1 ha rimproverato a AO 3 di aver aperto quel conto bancario a sua insaputa e di avervi dirottato, sempre a sua insaputa, tutta una serie di somme di spettanza della società. Essa, ritenendo che AO 1 e AO 2 avessero agito quali complici o istigatori di AO 3, ha chiesto la condanna solidale di quest’ultimo al pagamento di US$ 788'243.89, di AO 2 al pagamento di US$ 348'837.90 e di AO 1 al pagamento di US$ 192'210.45: dal primo è stata pretesa la rifusione delle somme complessivamente distratte, dagli altri due il rimborso degli importi ad essi pervenuti o impiegati a loro favore o ancora a favore di persone o entità ad essi riconducibili.
3. Nelle more della causa, con decreto 14 novembre 2003, il Pretore, rimproverando all’attrice di non aver dato seguito ad un’istanza di edizione di documenti, ha accertato che costei sapeva da sempre dell’esistenza dell’operatività e dei movimenti del conto corrente presso il __________ e che le tratte emesse da C__________ a carico dell’attrice erano fittizie. Contro tale giudizio il 24 novembre 2003 l’attrice ha inoltrato appello, chiedendo che la decisione fosse annullata e che fosse dato atto che essa aveva ottemperato all’ordine di edizione delle proprie scritture contabili. L’indomani il Pretore ha negato l’effetto sospensivo all’impugnativa, che non è dunque stata trattata.
4. Terminata l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusionali delle parti, con sentenza 13 settembre 2007, il Pretore successivamente subentrato in carica ha respinto nel merito la petizione, ritenendo in sostanza che l’attrice non era riuscita a dimostrare in causa la circostanza sulla quale basava la sua richiesta risarcitoria, tanto più che a favore di AO 3 era stata rilasciata una valida dichiarazione di scarico. Con appello 4 ottobre 2007 l’attrice ha chiesto di riformare la sentenza nel senso di accogliere la petizione, non senza aver evidenziato di voler mantenere l’appello 24 novembre 2003, da esaminarsi preliminarmente. I convenuti, con osservazioni 26 ottobre 2007, si sono opposti ad entrambi i gravami.
5. Avendo l’appellante dichiarato, nell’ambito dell’appello 4 ottobre 2007 sul merito, il quale ha per legge effetto sospensivo (art. 310 cpv. 1 CPC), di voler mantenere il gravame 24 novembre 2003, cui invece l’effetto sospensivo - facoltativo (art. 96 cpv. 3 CPC) -, era stato negato, quest’ultimo appello, confermato in occasione della prima appellazione sospensiva successiva, può essere esaminato in questa sede (art. 96 cpv. 4 e 309 cpv. 3 CPC).
6. Per poter giudicare sull’appello 24 novembre 2003, occorre dapprima riassumere i fatti alla base del giudizio impugnato.
Ora, nell’ambito dell’udienza preliminare del 22 giugno 1999 i convenuti avevano chiesto “il richiamo dalla controparte delle proprie scritture contabili (art. 2214 ss. CCI) relative agli esercizi 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 riguardanti i punti litigiosi indicati qui di seguito”, ritenuto che tra le circostanze di fatto che si intendevano provare, essi avevano indicato che l’attrice “sostiene di non avere saputo mai nulla della relazione __________ e che la stessa non risulta in contabilità. Pretende pure di nulla dovere, per qualsivoglia titolo, ai convenuti. Adduce di non avere mai eseguito operazioni fuori bilancio interessanti in particolare società del Gruppo C__________ (...) Il richiamo della contabilità e dei giustificativi della parte attrice consentirà di verificare tutte queste circostanze, ev. tramite un perito (...) (verbale p. 12 seg.). Nonostante l’opposizione in quella sede dell’attrice (verbale p. 14), il Pretore, ritenendo insufficienti le motivazioni difensive da lei addotte, con decreto 27 febbraio 2003, aveva poi accolto l’istanza di edizione, facendole ordine di versare agli atti della causa, entro 30 giorni, “le scritture contabili della società attrice relative agli esercizi 1993, 1994, 1995, 1996 e 1997, nei limiti richiesti”. Dopo aver chiesto ed ottenuto una proroga del termine per la produzione della documentazione, l’attrice, con scritto 15 maggio 2003 ha domandato al giudice, stante l’ampiezza dei documenti richiesti e l’impossibilità di trasferirli in originale da__________, di voler invitare la controparte a specificare in maniera esatta quali parti della documentazione oggetto di edizione intendeva acquisire agli atti, al che i convenuti, con osservazioni 19 maggio 2003, hanno ricordato di aver a suo tempo precisato che “la contabilità richiamata era limitata alle relazioni fra la AP 1 e i convenuti stessi”. Non condividendo le ragioni addotte dall’attrice, il Pretore, con ordinanza 22 maggio 2003, le ha assegnato un ultimo e perentorio termine di 30 giorni per versare agli atti “tutta la documentazione contabile richiestale in edizione dalla controparte e dichiarata prova ammessa con decreto del 27 febbraio 2003”, con la comminatoria che il mancato adempimento dell’onere di edizione nel termine fissato avrebbe portato a ritenere per veri i fatti che si trattava di provare (art. 210 CPC). Il 23 giugno 2003 (cfr. doc. II° rich.) l’attrice ha prodotto 4 plichi di documenti (plico n. 1: fatture acquisti AO 2 anno 1995, pagine giornale generale 1995 con evidenziate fatture AO 2 e relativi pagamenti; plico n. 2: libro inventari anni 1993, 1994, 1995, 1996, 1997; plico n. 3: pagine giornale generale con evidenziati rapporti con C__________ e AO 1 anni 1993, 1994, 1995, 1996, 1997; plico n. 4: mastrini contabilità generale relativi ai finanziamenti dei soci e di C__________ anni 1993, 1995, 1996, 1997), sennonché i convenuti, ritenendo manifestamente incompleta l’edizione (stante in particolare la mancata produzione dei mastrini relativi al 1994, l’assenza dei documenti relativi ai finanziamenti AO 3, l’esigenza di disporre dei mastrini C__________ e AO 3 dal 1993 al 1997 e dei partitari con la relativa documentazione d’appoggio), con scritto 5 settembre 2003, hanno chiesto che nei confronti della controparte si procedesse ai sensi dell’art. 210 CPC o in subordine che a quest’ultima venisse assegnato un nuovo, ultimo e perentorio termine per produrre la propria contabilità e, particolarmente, i documenti mancanti da loro indicati. Invitata dal giudice a prendere posizione su tale richiesta entro 20 giorni rispettivamente a evadere entro quel termine le richieste avversarie (ordinanza 9 settembre 2003), l’attrice, con scritto 23 settembre 2003, ha rilevato che con la produzione della documentazione versata agli atti essa aveva ossequiato alla lettera il decreto 27 febbraio 2003 ed ha osservato che le ulteriori richieste dei convenuti erano fuori luogo. Intimando questo scritto alle parti, il Pretore, il 25 settembre 2003, ha comunicato che “sulla questione dell’edizione della parte attrice delle proprie scritture contabili viene a questo punto presa separata decisione”. Il 22 ottobre 2003, richiamate le osservazioni dell’attrice del 23 settembre 2003 ed “evidenziatasi così la necessità di procedere secondo i disposti di cui all’art. 210 CPC”, egli ha fissato ai convenuti un termine di 15 giorni per indicare quali fatti, a seguito dell’incompleta produzione di documenti operata dalla parte attrice in punto alla domanda di edizione a lei rivolta, dovrebbero essere tenuti per veri ai fini del giudizio. Preso poi atto della comunicazione in tal senso dei convenuti, resa nel termine prorogato, egli ha quindi emanato, il 14 novembre 2003, il decreto qui impugnato, in cui, applicando l’art. 210 CPC, ha accertato che l’attrice sapeva da sempre dell’esistenza dell’operatività e dei movimenti del conto corrente presso il __________ e che le tratte emesse da C__________ a carico dell’attrice erano fittizie.
7. Il giudizio con cui il Pretore ha sanzionato l’attrice applicando nei suoi confronti la presunzione di cui all’art. 210 CPC – in base al quale, se la parte obbligata a produrre il documento comune non lo produce o rifiuta di prestare il giuramento d’edizione, deve esser tenuto per vero il fatto che si trattava di provare o per conforme la copia prodotta - non può essere condiviso. Preso atto che, secondo i convenuti, la documentazione prodotta dalla controparte sino a quel momento non era completa, egli le ha dapprima giustamente assegnato un termine per produrre i documenti mancanti o per esprimersi in merito all’ulteriore richiesta dei convenuti. Avendo quest’ultima legittimamente optato per la presentazione di osservazioni in cui contestava il diritto dei convenuti a chiedere altro oltre a quanto versato agli atti, il giudice avrebbe dovuto decidere formalmente l’incidente processuale. In tal senso, egli poteva scegliere tra due vie: o ammettere la bontà degli argomenti dell’attrice e quindi negare la produzione di altra documentazione; oppure respingere in parte o del tutto i suoi argomenti e farle obbligo di produrre entro un certo termine tutta la contabilità o parte della stessa, se del caso specificandone con precisione gli estremi, il tutto con la comminatoria dell’art. 210 CPC. Nel caso concreto una tale decisione formale si imponeva a maggior ragione, se solo si pensa da una parte che l’ordine contenuto nel decreto di edizione di produrre tutta la contabilità “nei limiti richiesti” era tutt’altro che chiaro e che, anche se lo si voleva mettere in relazione alle richieste formulate dai convenuti all’udienza preliminare, poteva effettivamente dare adito a diverse interpretazioni, e dall’altro che gli stessi convenuti nel loro scritto del 19 maggio 2003 avevano rammentato che la contabilità da essi richiamata era limitata alle relazioni fra l’attrice e i convenuti stessi, lasciando con ciò intendere, per esempio, che i documenti relativi al gruppo C__________ più non interessavano. Il giudice non poteva per contro decidere per l’immediata applicazione della presunzione dell’art. 210 CPC, norma che del resto non risulta eo ipso applicabile ove, come nella fattispecie, la richiesta di edizione di un “complesso di documenti” è adempiuta solo parzialmente (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., n. 391 ad art. 210). Il giudizio con cui il Pretore, avvalendosi di questa presunzione, che tuttavia - come detto - non entrava ancora in considerazione, ha ritenuto per vere alcune affermazioni dei convenuti deve pertanto essere annullato. Ciò non significa però nemmeno - come preteso dall’attrice con il gravame - che si debba già a questo momento concludere che essa aveva ottemperato all’obbligo di edizione del 27 febbraio 2003, essendo comunque già sin d’ora incontestabile che almeno i mastrini relativi al 1994 non erano stati da lei prodotti. In definitiva, gli atti di causa devono essere ritornati al Pretore affinché si pronunci sull’effettiva estensione della domanda di edizione in esito alle richieste delle parti del 5 e 23 settembre 2003, decidendo formalmente a favore dell’attrice oppure a suo parziale o integrale sfavore con il conseguente obbligo per quest’ultima di produrre nel termine così assegnato la documentazione mancante, da indicarsi preferibilmente nel dettaglio, con la comminatoria dell’art. 210 CPC. Nel caso poi l’attrice, astretta all’edizione supplementare, dovesse sostenere l’inesistenza della documentazione così richiesta, i convenuti potranno pretendere che essa venga sottoposta al giuramento di edizione o chiedere l’assunzione di altre prove atte a chiarire la circostanza (Cocchi/Trezzini, op. cit., ibidem).
8. L’annullamento del decreto 14 novembre 2003 impone di annullare anche la sentenza di merito del 13 settembre 2007, la quale, dovendosi ancora chiarire un aspetto istruttorio e meglio la questione dell’edizione di documenti dall’attrice, risulta essere stata pronunciata prematuramente. Oltretutto, tra le ragioni che hanno indotto il Pretore a respingere la petizione vi era proprio il fatto che in base a quel decreto era stato accertato che l’attrice sapeva da sempre dell’esistenza dell’operatività e dei movimenti del conto corrente presso __________ e che le tratte emesse da C__________ a carico dell’attrice erano fittizie (cfr. sentenza p. 8), circostanze queste di cui i convenuti potrebbero ancora prevalersi se la presunzione dell’art. 210 CPC dovesse trovare applicazione; il che però presuppone nuovamente l’evasione della domanda d’edizione, così come è stato indicato in precedenza.
9. In tali circostanze, si ha che l’appello 24 novembre 2003 deve essere parzialmente accolto, nel senso che il decreto 14 novembre 2003 è annullato e gli atti vanno ritornati al Pretore affinché provveda ad evadere la domanda di edizione ai sensi dei considerandi. Quanto all’appello 4 ottobre 2007, lo stesso, a seguito dell’annullamento della sentenza di merito del 13 settembre 2007, prematura, dev’essere pure considerato evaso ai sensi dei considerandi. L’annullamento di entrambe le decisioni impugnate fa sì che alle parti non possano essere imposte spese e ripetibili (per altro nemmeno assegnate nel decreto 14 novembre 2003) per quelle pronunzie. Lo stesso vale per la decisione sull’appello 4 ottobre 2007. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili relative all’appello 24 novembre 2003, calcolate su un valore litigioso di US$ 788'243.89, seguono per contro la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 24 novembre 2003 di AP 1 è parzialmente accolto.
Di conseguenza il decreto 14 novembre 2003 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3, è annullato e l’incarto è ritornato alla Pretura affinché proceda ai sensi dei considerandi.
II. Le spese della procedura d’appello di cui al dispositivo I, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1’950.b) spese fr. 50.-
T otale fr. 2’000.da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 1/2 e per 1/2 sono poste a carico degli appellati in solido, compensate le ripetibili di appello.
III. L’appello 4 ottobre 2007 di AP 1 è evaso ai sensi dei considerandi.
Di conseguenza la sentenza 13 settembre 2007 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3, è annullata.
IV. Non si prelevano tasse e spese, né si assegnano ripetibili per la procedura d’appello di cui al dispositivo III.
V. Intimazione:
- -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).