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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 02.02.2007 12.2007.21

2 febbraio 2007·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,139 parole·~6 min·3

Riassunto

Restituzione in intero per produrre stampato di blog, non rilevanza della nuova prova

Testo integrale

Incarto n. 12.2007.21

Lugano 2 febbraio 2007/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2004.278 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con petizione 6 maggio 2004 da

 AO 1  rappr. dall’  RA 2   

contro

AP 1  rappr. dall’  RA 1   

per ottenere il pagamento di fr. 42'521.10 oltre accessori a titolo di indennità per licenziamento abusivo e risarcimento di spese mediche non rimborsate dalla cassa malati, domanda alla quale si è opposta la convenuta;

nella quale il Pretore ha respinto con decreto emanato il 18 gennaio 2007 la domanda di restituzione in intero presentata dalla convenuta il 14 dicembre 2006, intesa ad acquisire agli atti la stampa di alcune pagine del sito internet curato dall’attrice http://mobbingblog.blogspot.com;

appellante la convenuta, che con atto di appello del 29 gennaio 2007 chiede, previo conferimento al gravame dell’effetto sospensivo, che il decreto impugnato sia riformato nel senso di accogliere la domanda di restituzione in intero, con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                                  che il 6 maggio 2004 AO 1 ha convenuto in causa davanti alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, AP 1, chiedendone la condanna al versamento di fr. 42'521.10 oltre accessori a titolo di indennità per licenziamento abusivo e risarcimento di spese mediche non rimborsate dalla cassa malati;

                                                  che AP 1 si è opposta alla petizione con la risposta del 10 marzo 2005;

                                                  che all’udienza preliminare del 2 giugno 2005 le parti hanno confermato le rispettive domande di giudizio e hanno offerto diversi mezzi di prova, la convenuta chiedendo l’assunzione di sei testi, l’edizione di documenti dall’attrice e l’interrogatorio formale di costei, tutte prove ammesse dal Pretore con ordinanza del 5 settembre 2005;

                                                  che con istanza 14 dicembre 2006 la convenuta ha postulato la restituzione in intero giusta l’art. 138 CPC per produrre agli atti la stampa di un estratto del blog (diario personale) curato su Internet dall’attrice, che si è opposta alla domanda;

                                                  che con decreto 18 gennaio 2007 il Pretore ha respinto l’istanza di restituzione in intero, ritenendo che la domanda non indicava in che misura la produzione dello stampato poteva influire o avere una qualsiasi rilevanza sull’esito del procedimento in corso tra le parti;

                                                  che la convenuta è insorta contro il decreto pretorile con appello del 29 gennaio 2007, al quale il Pretore ha concesso effetto sospensivo, rimproverando al primo giudice di aver operato una valutazione anticipata della prova troppo rigorosa, già per il fatto che la possibile rilevanza del documento è palese alla sua lettura;  

                                                  che l'appello non è stato notificato alla controparte;

                                                  che la restituzione in intero per addurre nuovi mezzi di azione o di difesa suscettibili di influire sull’esito del processo è ammissibile “se la parte dimostra che l’omissione non è imputabile a sua negligenza” (art. 138 CPC);

                                                  che l’istanza è trattata nelle forme delle domande processuali (art. 92 e 93 CPC) ed è decisa con decreto giusta l’art. 96 CPC (art. 140 cpv. 1 CPC);

                                                  che tale decreto è appellabile “nel termine ordinario”, ma l’appello è deciso solo “con la prima appellazione sospensiva”, a meno che sia munito di effetto sospensivo dal giudice che lo ha emanato (Rep. 1990 pag. 275 nel mezzo);

                                                  che in concreto il Pretore ha concesso effetto sospensivo all’appello il 30 gennaio 2007, sicché nulla osta alla sua trattazione;

                                                  che nell’istanza di restituzione in intero la convenuta ha chiesto di poter produrre la stampa di pagine del diario personale diffuso su Internet (cosiddetto blog) dall’attrice sotto lo pseudonimo o avatar N__________, affermando che il sito “contiene affermazioni (talvolta diffamatorie) dell’attrice in relazione alla causa e ai fatti che la fondano” (istanza act. XII);

                                                  che nella misura in cui la restituzione in intero per produrre nuove prove costituisce un’eccezione alla massima dell’eventualità - che proibisce di allegare fatti e prove in una fase successiva allo scambio degli allegati scritti (art. 78 CPC) - i requisiti per la sua applicazione vanno valutati dal giudice con un certo rigore (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 5 ad art. 138 CPC);

                                                  che minor rigore è invero richiesto nella valutazione della “influenza” dei nuovi fatti e prove, ritenuto come il legislatore ticinese si sia accontentato (rinunciando così ad una formulazione più incisiva) che gli stessi “appaiano” influenti per l’esito del processo (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 3 ad art. 138);

                                                  che in quanto diario personale dell’attrice il mezzo di prova di cui la convenuta postula l’acquisizione agli atti è d’acchito sprovvisto di qualsiasi rilevanza per la causa in corso, poiché riporta in sostanza le affermazioni e le impressioni personali dell’interessata sul periodo trascorso presso la convenuta e sul suo licenziamento, che essa ha già esposto in modo particolareggiato con la petizione e all’udienza di discussione;

                                                  che la convenuta non è stata in grado di spiegare quali nuovi elementi probatori in aggiunta a quelli già ammessi dal Pretore (tra i quali l’interrogatorio formale della controparte) il diario personale dell’attrice dovrebbe portare, non essendo manifestamente sufficiente affermare che esso contenga “affermazioni (talvolta diffamatorie) dell’attrice in relazione alla causa e ai fatti che la fondano”;

                                                  che non sono pertanto dati in concreto i presupposti per l’applicazione dell’art. 138 CPC, con la conseguenza che l’appello, manifestamente infondato, può essere evaso con la procedura semplificata dell'art. 313bis CPC, senza necessità di intimazione alla controparte;

                                                  che le spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili all’attrice, alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.

Per i quali motivi,

visto l’art. 148 CPC e la vigente LTG

pronuncia:               1.   L'appello 29 gennaio 2007 di AP 1 è respinto.

                                   2.   Le spese della procedura di appello consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 200.b) spese                         fr.   50.totale                              fr. 250.sono a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

-      -       

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Trattandosi di decisione incidentale, il ricorso è ammissibile solo se la decisione può causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa. Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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