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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 01.12.2008 12.2007.199

1 dicembre 2008·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·8,581 parole·~43 min·2

Riassunto

Contratto d'architetto - onorario globale o forfetario

Testo integrale

Incarto n. 12.2007.199

Lugano 1° dicembre 2008/sc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.1995.103 (già n. 1170) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 13 ottobre 1993 da

 AO 1  rappr. da  RA 1 

contro

AP 1  rappr. da  RA 2 

con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 248'127.15 oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano, domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 500'000.- oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano;

sulle quali il Pretore si è pronunciato, con sentenza 16 agosto 2007, con cui ha accolto la petizione per fr. 139'738.15 più interessi ed accessori e respinto la riconvenzionale;

appellante la convenuta con atto di appello 18 settembre 2007, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e di accogliere la domanda riconvenzionale per fr. 91'529.- più interessi ed accessori, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l'attore con osservazioni 5 novembre 2007 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                   1.   Nel febbraio 1990 AP 1 ha affidato all’arch. AO 1 i lavori di architettura relativi alla realizzazione, sul mappale n. __________ RFD di __________, di un nuovo insediamento industriale, costituito da un corpo nuovo e da un edificio da ristrutturare. L’architetto ha dato inizio ai suoi lavori allestendo un primo progetto, che il 28 aprile 1990 (doc. A) ha fatto oggetto di una domanda di costruzione, poi sfociata nella licenza edilizia il successivo 12 settembre (doc. N). Il 26 luglio 1990 le parti hanno deciso di abbandonare o comunque di modificare questo primo progetto a favore di un secondo, che è poi stato effettivamente realizzato, la cui domanda di costruzione è stata inoltrata il successivo 24 settembre (doc. P) e la licenza edilizia rilasciata il 29 gennaio 1991 (doc. AB). Nel frattempo, il 14 settembre 1990, le parti hanno sottoscritto il contratto concernente il “mandato per la progettazione e la direzione lavori inerente al nuovo insediamento” industriale a __________ (doc. O). L’accordo, retto dal Regolamento SIA 102, prevedeva al punto 2 (“documenti contrattuali e condizioni”) che esso si riferiva al “progetto 1:200 della “domanda di costruzione”, data 28.04.1990” e che “il committente si impegna ad assicurare per tempo all’architetto un programma con tutti i dati sui propri fabbisogni tecnici e logistici necessari alla progettazione del futuro edificio industriale, di affiancargli nella progettazione dei consulenti tecnici interlocutori e garanti sulle varie impiantistiche e movimentazioni di fabbrica”; al punto 3 (“estensione del mandato”) era stabilito che il mandato comprendeva il 100% delle prestazioni di base secondo l’art. 3.6 del Regolamento SIA 102 e che le prestazioni supplementari e le altre prestazioni “saranno così considerate modifiche rilevanti del progetto definitivo (accettato da entrambe le parti sia come disegni sia come preventivi)”, fermo restando che i costi di queste ultime prestazioni avrebbero dovuto essere presentati preventivamente e accettati dal committente; al punto 4 è quindi stato indicato che l’onorario dell’architetto era convenuto per l’importo globale, da adeguarsi al rincaro, di fr. 250'000.-, comprensivo dell’onorario relativo allo studio della sistemazione interna degli edifici; al punto 5 è infine stato precisato che le spese non erano comprese nell’onorario e sarebbero state rimborsate a parte.

                                   2.   Con la petizione in rassegna l’arch. AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 248'127.15 oltre interessi al 5% dal 5 novembre 1992 nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano. Egli ha dapprima osservato che il contratto di cui al doc. O, che prevedeva una mercede di fr. 250'000.-, si riferiva solo alla domanda di costruzione del 28 aprile 1990, ovvero al primo progetto poi abbandonato, e che il secondo progetto costituiva una prestazione supplementare da retribuirsi separatamente. Tenuto conto che i lavori di progettazione erano risultati più importanti di quanto inizialmente previsto, in particolare a seguito dei frequenti ripensamenti e delle nuove richieste ed esigenze della committenza, la quale per altro non aveva fornito gli aiuti specialistici promessi nel contratto obbligandolo a sopperirvi di persona, ha quindi quantificato la sue pretese di onorario in relazione alla prima domanda di costruzione in fr. 78'595.- e quelle relative alla seconda in fr. 425’731.-, per un totale di fr. 504'326.-, somma da cui ha dedotto fr. 792.- relativi all’onorario per le prestazioni da lui non ultimate e fr. 246'000.- ricevuti nel frattempo a titolo di acconti (cfr. fattura 10 settembre 1992, doc. CB). Il saldo che così ne risultava, di fr. 257'534.-, è in seguito stato ridotto (tenuto conto in particolare di altre prestazioni da lui non eseguite per fr. 2'669.- e dell’ulteriore versamento di acconti per fr. 9'471.40, cfr. doc. CL) a fr. 245'000.arrotondati, a cui sono stati infine aggiunti fr. 3'127.15 per le spese.

                                   3.   Di diverso parere la convenuta, la quale, oltre ad opporsi alla petizione rilevando in estrema sintesi che l’onorario concordato di fr. 250'000.-, oltretutto non interamente dovuto non essendo state svolte tutte le prestazioni previste, si riferiva all’intera edificazione del complesso industriale e che non vi erano state né richieste supplementari all’attore né l’esigenza da parte di quest’ultimo di sopperire ad altri specialisti, ha chiesto in via riconvenzionale la condanna della controparte al pagamento di un importo poi ridotto a fr. 500'000.- oltre interessi al 5% dal 1° novembre 1992 nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano. Essa ha in particolare preteso fr. 171'030.- per il danno causatole dal ritardo nella consegna dell’opera, fr. 656'012.27 per l’ingiustificato sorpasso dei preventivi fissati nei contratti d’appalto e fr. 42'200.- per la direzione lavori non eseguita ed errori di progettazione.

                                   4.   Il Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha accolto la petizione per fr. 139'738.15 oltre interessi al 5% dal 1° ottobre 1992 ed accessori. Il giudice di prime cure, facendo proprio l’assunto dell’attore, ha in sostanza ritenuto che il contratto sottoscritto dalle parti si fondava unicamente sul primo progetto, per cui l’elaborazione della seconda domanda di costruzione e le altre prestazioni supplementari svolte dall’attore a seguito dei frequenti ripensamenti della convenuta, a cui andavano aggiunte le sostituzioni degli specialisti non messi a disposizione dalla committenza, dovevano essere remunerate a parte. Fondandosi perlopiù sulla perizia giudiziaria, egli ha quindi accertato che l’attore poteva pretendere un onorario complessivo di fr. 386'072.-, somma da cui, oltre agli acconti di fr. 246'000.-, andavano dapprima dedotti fr. 792.- e fr. 2'669.- per prestazioni non eseguite, con un saldo a suo favore di fr. 136'611.-, e poi aggiunti fr. 3'127.15 per le spese. Le pretese fatte valere con la domanda riconvenzionale sono per contro state respinte.

                                   5.   Con l’appello che qui ci occupa la convenuta chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e di accogliere la domanda riconvenzionale per fr. 91'529.- più interessi ed accessori. Essa ribadisce innanzitutto che l’onorario globale stipulato nel contratto si riferiva a tutte le prestazioni necessarie alla realizzazione del complesso industriale, sicché non era possibile fatturare separatamente il primo ed il secondo progetto e nemmeno si poteva parlare dell’effettuazione di altre prestazioni supplementari. In ogni caso le conclusioni del Pretore in merito all’onorario dovuto all’attore andavano modificate in diversi punti: in primo luogo, sommando le posizioni indicate nella sentenza, si otteneva un minor importo di fr. 5'808.-; infondate erano inoltre le richieste di fr. 3'300.- per la maggior volumetria realizzata, nonché quelle di fr. 4'419.-. e di fr. 3'664.- per le prestazioni relative alle attrezzature d’esercizio ed agli impianti sanitari / riscaldamento / ventilazione relativi al primo progetto; le somme da dedurre per la mancata completazione delle prestazioni relative ai lavori in garanzia ed alla documentazione dell’opera andavano poi aumentate da fr. 2'669.- a fr. 5'000.-; altri fr. 17'500.- andavano quindi dedotti per il mancato allestimento del preventivo; e, infine, a titolo di acconti andavano computati fr. 255'471.40. Pure errato, e con ciò da riformare, era il tasso degli eventuali interessi di mora, che doveva essere ridotto al 2.5%, e la data di decorrenza degli stessi, che andava posticipata al 5 novembre 1992. Quanto alle pretese oggetto della domanda riconvenzionale, sono state riproposte quella di fr. 71'529.- per il danno conseguente al ritardo nella consegna dell’opera e quella di fr. 20'000.- per la rifusione dell’onorario pagato a suo tempo al tecnico edile G__________ __________.

                                   6.   Delle osservazioni con cui l’attore postula la reiezione del gravame si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

                                   7.   A questo stadio della lite è ormai pacifico che le parti, legate da un contratto di architettura globale, hanno a suo tempo concordato un onorario globale, il quale concettualmente consiste in un onorario forfetario, soggetto all’adeguamento al rincaro (Egli, Das Architektenhonorar, in: Gauch/Tercier, Das Architektenrecht, 3ª ed., n. 958). Altrettanto pacifico è che per onorario forfetario s’intende quello che le parti hanno anticipatamente pattuito, con una pattuizione fondata sull’art. 373 cpv. 1 CO, quale retribuzione per tutte le prestazioni offerte dall’architetto, e ciò indipendentemente dal tempo e dall’impegno che questi sarà poi tenuto ad impiegare (Egli, op. cit., n. 897), fermo restando che, essendo il forfait riferito alla remunerazione e non alle prestazioni (Egli, op. cit., m. 898), eventuali modifiche del contenuto del contratto che comportino maggiori o minori prestazioni per il professionista implicheranno un aumento o una riduzione dell’onorario (Egli, op. cit., n. 899). Accanto a tale pattuizione, può però pure capitare che le parti, oltre ad una remunerazione forfetaria, prevedano un forfait anche con riferimento alle prestazioni che l’architetto è tenuto a fornire per raggiungere un determinato scopo (Egli, op. cit., n. 898).

                                         Nel caso di specie si tratta pertanto innanzitutto di stabilire se, come ritenuto dall’attore e dal Pretore sulla base di un’interpretazione letterale del doc. O, l’onorario globale di fr. 250'000.- concernesse solo il progetto che aveva fatto oggetto della domanda di costruzione del 28 aprile 1990 con la conseguenza che il secondo progetto andava remunerato a parte, oppure se, come preteso dalla convenuta, lo stesso si riferisse anche al progetto oggetto della domanda di costruzione del 24 settembre 1990 e l’onorario per questo secondo progetto fosse dunque compreso nell’importo forfetario concordato, o ancora si riferisse addirittura a tutte le prestazioni che l’attore avrebbe dovuto effettuare per l’edificazione del nuovo complesso industriale della convenuta a __________.

                                7.1   Per l’art. 1 CO un contratto non è perfetto se non quando i contraenti abbiano concordemente manifestato, in modo espresso oppure tacito, la loro reciproca volontà e, secondo l’art. 18 cpv. 1 CO, esso va interpretato, sia per la forma che per il contenuto, indagando sulla vera e concorde volontà dei contraenti. In base a questi principi, il giudice è innanzitutto tenuto ad esaminare se l’istruttoria abbia permesso di accertare l’esistenza di una concorde e comune volontà dei contraenti e in tal caso ad indicarne il contenuto. Solo quando non vi sono accertamenti di fatto sulla reale concordanza della volontà delle parti o se la volontà intima delle parti è divergente, il giudice deve interpretare le dichiarazioni e i comportamenti delle parti secondo il principio dell’affidamento, ossia secondo il senso che ogni parte poteva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni di volontà dell’altra nella situazione concreta (DTF 132 III 268 consid. 2.3.2, 131 III 606 consid. 4.1; II CCA 31 luglio 2007 inc. n. 12.2006.132, 7 maggio 2007 inc. n. 12.2006.34, 16 febbraio 2006 inc. n. 12.2005.44).

                                7.2   Nel caso di specie l’istruttoria di causa non ha permesso di accertare quale fosse la reale e concorde volontà delle parti allorché esse hanno sottoscritto il contratto di cui al doc. O, che prevedeva un onorario di fr. 250'000.- a favore dell’attore.

                             7.2.1   Come si vedrà, l’interpretazione delle loro dichiarazioni e del loro comportamento in base al principio dell’affidamento, che in tal caso s’impone, esclude che l’accordo possa essere inteso nel senso proposto dall’attore e fatto proprio dal giudice di prime cure. Dall’istruttoria è dapprima risultato che per la convenuta era fondamentale che l’onorario dell’architetto non superasse l’importo di fr. 250'000.-, per tutte le sue prestazioni: lo ha dapprima dichiarato il teste Ga__________ __________ (p. 3), anche se non era presente alla firma dell’accordo; e lo ha poi confermato la stessa convenuta nello scritto 18 giugno 1990 (doc. E), in cui essa, riferendosi al colloquio del precedente 8 giugno, confermava di essere d’accordo con quell’importo, aggiungendo che la somma per la consulenza dell’attore per la realizzazione del progetto della nuova fabbrica a __________ sarebbe stata pattuita senza nessun riferimento alle percentuali e comprensiva di tutte le sue prestazioni. Cosa le parti avessero discusso e concluso nel menzionato incontro dell’8 giugno 1990, lo ha detto l’attore nel doc. DA (p. 3), dal quale risulta che le parti si erano accordate sull’onorario sulla base del progetto oggetto della domanda di costruzione del 28 aprile 1990, ritenuto che l’importo dell’onorario era stato a quel momento ridotto da fr. 350'000.- a fr. 250'000.- dietro la minaccia della convenuta di rivolgersi ad un altro professionista (in tal senso, pure, il doc. CB p. 18). Sempre in quel documento, prendendo atto del ricevimento della lettera di conferma della convenuta in merito all’importo dell’onorario (doc. E), l’attore, il 18 giugno 1990 commentava che quello scritto era abbastanza tempestivo, aggiungendo che tale sollecitudine era dovuta al fatto che la controparte probabilmente temeva la possibilità che egli ci ripensasse e si ritirasse dal mandato, visto l’affare che costei riusciva a fare, pagandolo la metà della tariffa normale. Ciò premesso, il solo fatto che il contratto firmato il 14 settembre 1990 (doc. O), che prevedeva un onorario di fr. 250'000.-, facesse esplicito riferimento al progetto 1:200 che aveva fatto oggetto della domanda di costruzione del 28 aprile 1990, non basta ancora per concludere che il contratto si riferisse solo a quest’ultimo e quindi l’attore potesse pretendere di essere pagato sia per il primo sia per il secondo progetto. Innanzitutto si osserva che il primo progetto era nel frattempo stato abbandonato, già a far tempo dal 26 luglio precedente (doc. H, DA p. 4, DF; petizione p. 3, 5 e 14; replica p. 7; la decisione di principio è invero precedente di qualche giorno, cfr. doc. F, G), per cui la pattuizione di un onorario per la realizzazione dello stesso, ormai divenuta impossibile, appariva priva di senso. Ma soprattutto è risultato che l’importo dell’onorario era stato confermato dall’attore in quei termini dopo che il 3 settembre 1990 egli aveva presentato alla convenuta un nuovo preventivo di massima, basato già sul nuovo progetto (doc. K), in cui le prestazioni dell’architetto erano state nuovamente indicate proprio in fr. 250'000.- (con un importo separato di fr. 8'600.- per i rilievi). Pur sapendo di aver già svolto tutta una serie di prestazioni in merito al primo progetto, che doveva reputare importanti e avrebbe in seguito quantificato in fr. 78'595.- nella fattura (doc. CB p. 8), egli nel contratto non ha preteso un onorario di fr. 328'595.- o ha lasciato intendere che la somma concordata a quel momento in fr. 250'000.- andava comunque integrata in base alle prestazioni relative al primo progetto. In tali circostanze, la convenuta poteva senz’altro ritenere in buona fede che l’attore stesso reputasse sufficiente quell’importo a remunerare la sua attività sia per il primo progetto, nel frattempo abbandonato, che per il secondo, a quel momento solo abbozzato. Oltretutto, il secondo progetto non costituiva un vero e proprio nuovo progetto, ma una semplice variante del primo: ciò risulta dal tenore della domanda di costruzione (doc. P); lo ha poi affermato, a diverse riprese, lo stesso attore (doc. F, H, EA, lettere 24 settembre 1990 e 28 gennaio 1991 nel plico doc. DF, lettera 11 ottobre 1990 nel plico doc. EB); ed anche il perito giudiziario ha a sua volta confermato che, a parte lo spostamento dell’entrata principale e degli uffici, l’impostazione generale e i contenuti del progetto erano rimasti immutati (perizia p. 2 seg., complemento perizia p. 2; cfr. pure la relazione tecnica 24 settembre 1990 allegata alla domanda di costruzione nel plico doc. II° rich.). Se a questo si aggiunge che lo stesso, nonostante un lieve aumento della cubatura (perizia p. 2 e 8, complemento perizia p. 2), risultava semplificato nell’impostazione costruttiva rispetto al primo (perizia p. 2 e 8, complemento perizia p. 2) e non comportava un aumento dei costi di costruzione (perizia p. 8, complemento perizia p. 7, doc. CB p. 9), ben appariva comprensibile la decisione dell’attore di non esporre né nel doc. K né poi nel doc. O un maggior onorario per questa ulteriore prestazione a favore della convenuta. Trattandosi in definitiva di una semplice variante, il secondo progetto non andava pertanto distinto da quello che aveva fatto oggetto della domanda di costruzione del 28 aprile 1990 e che in base al contratto di cui al doc. O giustificava l’onorario forfetario: lo ha infine ammesso lo stesso attore a p. 13 della replica, laddove ha affermato che “l’onorario venne offerto (doc. K), in analogia al contratto 14.9.1990 basato sul progetto 28.4.1990, per l’elaborazione del progetto 24.9.1990”. Oltretutto, al momento della firma del contratto nemmeno si pensava che il nuovo progetto dovesse nuovamente essere oggetto di una domanda di costruzione, che in effetti è stata inoltrata all’autorità cantonale solo dopo aver preso atto che l’ufficio tecnico comunale, vista la sua relativa importanza, lo aveva ritenuto necessario (cfr. teste P__________ __________ p. 2).

                             7.2.2   Ma, d’altro canto, nemmeno si può ritenere che gli accordi contrattuali dovessero essere intesi nel senso che l’attore avrebbe dovuto fornire, per l’onorario globale concordato, tutte le prestazioni necessarie alla realizzazione del nuovo complesso industriale della convenuta. Nonostante, come detto, sia stato accertato che per la convenuta fosse fondamentale che l’onorario non superasse i fr. 250'000.- (oltretutto per tutte le prestazioni dell’architetto, cfr. teste Ga__________ __________ p. 3 e doc. E), l’istruttoria ha in effetti evidenziato l’esistenza di circostanze che escludono che la controparte fosse pure di quell’avviso. Innanzitutto si osserva che il contratto di cui al doc. O, sottoscritto anche dalla convenuta, prevedeva espressamente, al suo punto 3.2, l’obbligo di retribuire a parte le eventuali prestazioni supplementari e le altre prestazioni, ciò che ovviamente non avrebbe avuto senso se l’onorario concordato avesse dovuto riferirsi a tutte le prestazioni necessarie alla realizzazione del nuovo insediamento industriale. Già a partire dalla quinta richiesta d’acconto del 25 marzo 1991 (doc. 3) l’attore aveva inoltre specificato di pretendere dalla convenuta non meglio definiti importi “da calcolare” in aggiunta all’onorario globale, ciò che aveva indotto la controparte a chiedere lumi in proposito (doc. AO), senza però che essa, pur avendo dichiarato di non comprendere tale informazione alla luce del contratto sottoscritto, avesse a quel momento obiettato l’impossibilità di superare l’onorario concordato. La convenuta non ha del resto avuto da ridire nemmeno quando l’attore le ha trasmesso l’ottava richiesta di acconto, nella quale si precisava che i supplementi d’onorario, pretesi ma non ancora quantificati, si riferivano a varianti e modifiche di progetto, consulenza e direzione lavori per disposizioni e impianti di fabbrica, rilievi e consulenze diverse su terreno, edificio esistente, falda, I__________ SA, ferrovia e traslochi (cfr. lettera 3 gennaio 1992 nel plico doc. DH). E infine, confrontata nuovamente con le richieste supplementari dell’attore, la convenuta, come risulta dalla lettera 31 marzo 1992 dell’attore (doc. DH), si era in definitiva detta d’accordo che l’onere per le sue prestazioni supplementari, allora in discussione, sarebbe stato presentato e discusso separatamente (cfr. pure verbale riunione del 5 giugno 1992 nel plico doc. DH).

                             7.2.3   Alla luce di quanto precede, si deve pertanto concludere che l’accordo concluso tra le parti doveva essere inteso nel senso che l’onorario di fr. 250'000.-. si riferiva alle prestazioni per la realizzazione del primo progetto, poi rielaborato con il secondo, fermo restando che le prestazioni supplementari originariamente non previste o prevedibili in quei progetti (segnatamente le varianti dovute a nuove esigenze del committente) e le altre prestazioni che nulla avevano a che fare con la progettazione o la direzione lavori, sarebbero state remunerate a parte, sempre che fossero state rilevanti.

                                   8.   Il Pretore, a proposito delle prestazioni supplementari e delle altre prestazioni, aveva invero ritenuto che sovente non erano state osservate le forme previste dal contratto per la loro retribuzione, ma che la convenuta, essendo stata al corrente - siccome informata dall’attore - che le continue richieste di modifiche e di prestazioni supplementari avrebbero comportato degli aumenti a livello d’onorario dell’architetto e non avendo eccepito alcunché, non poteva in definitiva prevalersi di tale mancanza, avendo con il suo comportamento tacitamente rinunciato al rispetto rigoroso di quelle formalità (sentenza p. 20). Tale assunto, pur essendo stato censurato in questa sede (appello p. 10), non può essere ridiscusso già per carente motivazione, la convenuta non avendo spiegato per quali motivi la conclusione del giudice di prime cure sarebbe errata o non condivisibile e con ciò da riformare (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 23 e 27 ad art. 309). Sempre in merito alle prestazioni supplementari ed alle altre prestazioni, si osserva infine che il fatto che le stesse siano state ordinate della convenuta è in generale stato comprovato dal teste __________ S__________ (p. 1 seg.), la cui inattendibilità è stata eccepita dalla convenuta per la prima volta e quindi irritualmente solo in questa sede (cfr. art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), tanto più che le ragioni addotte a sostegno della stessa, ovvero il fatto che egli non potrebbe riferire nulla di rilevante avendo dichiarato di essere stato assunto dall’attore dal marzo 1991 (appello p. 18), sono infondate, egli essendo stato alle sue dipendenze almeno dall’8 ottobre 1990 (cfr. doc. S, U, W, ecc.).

                                   9.   Prima di esaminare se ed eventualmente in quale misura il calcolo dell’onorario dell’attore allestito dal giudice di prime cure debba essere modificato, appare opportuno ancora esprimersi in merito alle somme che l’attore ha esposto alla convenuta per le prestazioni relative alle attrezzature d’esercizio e a quelle per l’impianto sanitario / riscaldamento / ventilazione. A questo proposito si osserva innanzitutto che in occasione dell’incontro dell’8 giugno 1990, in cui le parti avevano stabilito l’ammontare dell’onorario, esse si erano pure accordate nel senso che la convenuta avrebbe messo a disposizione dell’attore tutti i consulenti richiesti e che la ditta __________ avrebbe collaborato quale supervisore pluridisciplinare con la committenza (in particolare per l’insediamento tecnico-aziendale), con una collaborazione “attiva” del committente (doc. DA p. 3 e CB p. 18). Questo accordo è stato in seguito formalizzato nel contratto di cui al doc. O, al punto 2, ove era stato stabilito che il committente si impegnava ad assicurare per tempo all’architetto un programma con tutti i dati sui propri fabbisogni tecnici e logistici necessari alla progettazione del futuro edificio industriale, nonché ad affiancargli nella progettazione dei consulenti tecnici interlocutori e garanti sulle varie impiantistiche e movimentazioni di fabbrica. Ora, l’istruttoria di causa ha però permesso di accertare che, nonostante l’attore abbia a diverse riprese chiesto alla convenuta di mettergli a disposizione questi specialisti (cfr., per tanti, doc. AC, AE), quest’ultima, in violazione degli impegni contrattuali assunti, non vi ha, se non in parte, dato seguito. Le prestazioni non fornite dagli specialisti essendo state svolte direttamente dall’attore, la controparte è di principio tenuta alla rifusione del relativo onorario (art. 97 CO).

                                10.   Ciò premesso, è ora possibile esaminare le censure mosse dalla convenuta al calcolo dell’onorario dell’attore allestito dal Pretore. 

                              10.1   prestazioni relative al primo progetto

                                  a)   onorario per la variante di progetto non eseguita

                                         Contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, l’attore non ha diritto al preteso onorario per il primo progetto (fr. 35'625.- + fr. 2'882.- per indicizzazione), ovvero quello di cui alla domanda di costruzione del 28 aprile 1990, poi abbandonato il successivo 26 luglio. È vero che inizialmente, l’8 giugno 1990, le parti si erano accordate nel senso che l’attore avrebbe percepito un onorario di fr. 250'000.- per la realizzazione di quel progetto. Come si è visto più sopra (consid. 7.2.1), è però altrettanto vero che, consegnando alla convenuta il preventivo di massima fondato sul nuovo progetto (doc. K), in cui il suo onorario veniva confermato in fr. 250'000.-, e quindi allestendo il contratto d’architetto di cui al doc. O, che prevedeva quale retribuzione sempre quella medesima somma senza aggiunte per prestazioni svolte in precedenza, egli ha chiaramente lasciato intendere alla convenuta che l’onorario per entrambi i progetti era compreso in quello stabilito forfetariamente, tanto più che il secondo progetto, di cui la convenuta aveva anche contestato - a ragione o a torto - la razionalità, alcune scelte progettuali e il costo eccessivo, risultava sostanzialmente immutato nei suoi contenuti, se non addirittura semplificato. Emblematico è del resto il fatto che l’attore, fino alla richiesta del quinto acconto (doc. 3), quando ormai il primo progetto era stato abbandonato da quasi 8 mesi, mai aveva preteso che l’onorario globale dovesse essere integrato a seguito dell’effettuazione di opere supplementari o diverse relative a quel progetto (cfr. lettere 10 aprile 1990 e 28 gennaio 1991 nel plico doc. DF, doc. 2).

                                  b)   onorario per prestazioni supplementari

                                         Il giudice di prime cure ha attribuito all’attore un onorario aggiuntivo (fr. 950.-) per il fatto che egli, tra il 17 ed il 21 maggio 1990 (doc. CB p. 4 e DU), aveva provveduto a modificare la posizione dei posteggi esterni a seguito dell’opposizione del vicino I__________ SA. La posizione non può essere confermata per due motivi. Innanzitutto il perito giudiziario ha stabilito che la collocazione iniziale di quei posteggi, che risultavano accessibili unicamente dal terreno confinante, costituiva un evidente errore di impostazione del progetto (perizia p. 5), sicché la sua correzione non andava remunerata. Ma soprattutto, la prestazione risultava essere stata svolta, non solo prima della sottoscrizione del contratto di cui al doc. O, in cui le parti avevano stabilito in fr. 250'000.- forfetari l’onorario dell’attore, ma persino prima dell’accordo dell’8 giugno 1990, in cui quella somma era stata concordata verbalmente, per cui si deve ritenere, in assenza di una riserva in tal senso a quel momento, che quella prestazione fosse pure compresa in quell’importo.

                                  c)   prestazioni diverse

                                         Il Pretore ha riconosciuto all’attore fr. 3'564.- per gli studi per un nuovo raccordo ferroviario al nuovo magazzino, effettuati tra il 27 aprile ed il 20 giugno 1990 (base per un eventuale sviluppo realizzativo, cfr. doc. CB p. 5 e DW). L’onorario può essere confermato, visto e considerato che la prestazione svolta, che può essere ritenuta rilevante, non concerne l’edificazione in senso stretto del complesso industriale di __________ per il quale le parti avevano pattuito un onorario forfetario (in tal senso pure la perizia a p. 6, che parla di prestazione “speciale”), ma un suo eventuale sviluppo realizzativo. Trattandosi di una prestazione svolta prima della conclusione del contratto di cui al doc. O, la sua remunerazione non era per altro subordinata alla sua rilevanza.

                                  d)   prestazioni specialistiche

                                         Al consid. 8 sono già state spiegate le ragioni per cui è di principio giustificato riconoscere all’attore gli onorari per le prestazioni da lui svolte per attrezzature d’esercizio (doc. DY) e per impianti sanitari / riscaldamento / ventilazione (doc. DX). Il fatto che le prestazioni si riferiscano al primo progetto non osta in alcun modo al riconoscimento della pretesa, dato che la convenuta, non fornendo l’assistenza specialistica promessa in occasione dell’incontro dell’8 giugno 1990 si è già da allora resa inadempiente, obbligando di fatto l’attore a sostituirsi a quegli specialisti. E nemmeno è d’impedimento il fatto che il contratto di cui al doc. O non abbia previsto un aumento dell’onorario dell’attore, che pure aveva già svolto le prestazioni specialistiche in questione, quelle sue prestazioni non concernendo in effetti l’attività vera e propria dell’architetto, ma piuttosto quella della ditta __________ e degli ingegneri degli impianti sanitario / riscaldamento / ventilazione (cfr. doc. CW), i cui onorari erano stati preventivati nel doc. K, a parte, in fr. 30'000.- rispettivamente in fr. 60'000.-. L’onorario di fr. 4'419.- per le prestazioni svolte dall’attore per le attrezzature d’esercizio, la cui esecuzione è stata comprovata peritalmente (perizia p. 7), può pertanto essere confermato. Non così quello relativo alle prestazioni per gli impianti sanitari / riscaldamento / ventilazione (fr. 3'664.-). Come rilevato dalla convenuta, il perito giudiziario ha in effetti dichiarato che tali prestazioni, aventi in sostanza per oggetto le richieste di offerte a diverse ditte (perizia p. 7 e complemento perizia p. 7), non testimoniavano un impegno particolare dell’architetto che giustificasse quelle rivendicazioni supplementari (complemento perizia p. 7) e dovevano con ciò essere considerate come non fornite (perizia p. 7 e complemento perizia p. 7). In tali circostanze il fatto che il teste D__________ __________ possa aver dichiarato che l’attore fino al giugno 1991 aveva parzialmente supplito gli specialisti degli impianti sanitari / riscaldamento / ventilazione svolgendone alcune mansioni (p. 4) non basta quindi a smentire il diverso ed approfondito assunto del perito, che, per la sua valutazione, si è fondato sulla tipologia dell’attività svolta dall’attore, risultante dalla documentazione agli atti; tanto più che il teste in parola nemmeno aveva preteso che le prestazioni dell’attore si riferissero al primo progetto.

                              10.2   prestazioni relative al secondo progetto

                                  a)   prestazioni di base

                                         Il fatto che l’attore abbia diritto all’onorario di fr. 250'000.-, indicizzato di fr. 4'837.- a seguito del rincaro intervenuto, per le prestazioni di base relative al secondo progetto non è di per sé contestato dalla convenuta, sicché entrambe le posizioni, fatta riserva per gli importi relativi alle prestazioni che l’attore ha ammesso di non aver svolto e che verranno dedotti più avanti (consid. 10.3), possono di principio essere confermate. Le censure con cui la convenuta ritiene che parte delle prestazioni di base non sarebbero state fornite, in particolare quella relativa al preventivo, rispettivamente non lo sarebbero state in modo completo, segnatamente quella relativa ai lavori di garanzia ed alla documentazione dell’opera, saranno a loro volta esaminate più oltre (consid. 10.3).

                                  b)   aggiornamento onorario convenuto

                                         Con questa pretesa, che il Pretore ha impropriamente esaminato con riferimento alle prestazioni relative al primo progetto, l’attore chiede una maggiorazione dell’onorario per le prestazioni di base in considerazione del fatto che l’opera realizzata ha comportato un aumento di cubatura SIA di 1’835 mc (perizia p. 8) rispetto a quanto era stato previsto nel secondo progetto. Sulla base della delucidazione peritale, nella quale è stato accertato che questo ulteriore ingrandimento dell’edificio, pur avendo causato un aumento dei costi non proporzionale all’aumento della volumetria che ne era così derivata, poteva giustificare un parziale aumento delle pretese dell’attore (complemento perizia p. 7), il giudice di prime cure gli ha attribuito un ulteriore onorario di fr. 3'300.-. La posizione non può essere confermata. Nonostante l’aumento di volume dell’opera sia pacificamente dovuto a nuove richieste della convenuta, che nell’ottobre 1990 (doc. R, T e W), dopo cioè che il contratto di cui al doc. O era stato firmato e il secondo progetto era stato inoltrato alle autorità, ha chiesto l’innalzamento della quota di alcune coperture e una maggior larghezza del blocco uffici (complemento perizia p. 8), è in effetti risultato che ciò non ha imposto all’architetto modifiche di piani, ritenuto che i piani esecutivi non erano ancora stati allestiti (perizia p. 8). In definitiva, come giustamente stabilito nella prima perizia, il lavoro dell’attore non ha di conseguenza comportato un particolare aumento delle sue prestazioni rispetto a quanto previsto nel secondo progetto (perizia p. 8). Poco importa se in sede di complemento peritale l’esperto abbia poi parzialmente rettificato questo suo assunto, precisando che il lavoro dell’architetto non comportava l’aumento delle prestazioni rivendicate dall’attore nel doc. CB, che andava così ridotto da fr. 11'362.- a fr. 3'300.- (complemento perizia p. 7), tanto più che il perito nell’occasione non ha spiegato le ragioni di questa sua rettifica.

                                  c)   prestazioni supplementari

                                         Il Pretore ha riconosciuto all’attore fr. 1'584.- per le prestazioni relative alla modifica dei piani esecutivi e dei lavori in cantiere in merito all’allargamento della porta U.S. nella torre nord (per nuova esigenza di maggior agio nel passaggio di palette, doc. CB p. 11, EC e EV/EW), fr. 1'188.- in merito alla modifica dei blocchi dei servizi WC al P.T. (per l’eliminazione dei previsti impalcati soprastanti, doc. CB p. 11, ED e EV/EW), fr. 1'584.- in merito alla richiesta di nuove varianti per la sistemazione esterna degli uffici e dell’ingresso principale (doc. CB p. 11, EE e EV/EW) e fr. 7'745.- per il rilievo degli edifici esistenti e del terreno (doc. CB p. 13 e EH). Le stesse possono senz’altro essere confermate. Nei primi 3 casi si tratta di prestazioni di un certo rilievo ordinate dalla convenuta dopo la firma del contratto, inizialmente non previste né prevedibili, mentre il quarto importo riguarda i rilievi, preventivati in fr. 8'600.- nel doc. K quale prestazione non compresa nell’onorario d’architetto.

                                         Il giudice di prime cure ha invero indicato tra le posizioni da remunerare anche quella relativa all’elaborazione di 10 nuove varianti per i posteggi davanti all’ingresso, anche se ha poi omesso di esporre il relativo importo di fr. 5'808.- (doc. CB p. 12,  EE e EV/EW). In questa sede la convenuta non pretende che tale prestazione, che, analogamente a quelle che precedono, costituisce una prestazione supplementare rilevante, non debba essere retribuita, ma si prevale del fatto che la somma complessiva degli onorari esposti dal Pretore sarebbe in realtà inferiore di fr. 5'808.- rispetto a quanto indicato nel conteggio della sentenza, pretendendo, a seguito di tale errore di calcolo, una riduzione in tale misura dell’importo dovuto alla controparte. La censura è infondata. Il giudice di prime cure, indicando a p. 19 della sentenza in fr. 386'072.- la somma degli onorari dovuti all’attore ha in effetti fatto proprio il calcolo del perito giudiziario (fr. 382'408.-, cfr. complemento perizia p. 11), aggiungendovi una posizione non considerata da quest’ultimo (fr. 3'664.-). Egli ha con ciò ritenuto come dovuta anche la prestazione di fr. 5'808.- (perizia  p. 16) che, a detta del perito, contribuiva ad ottenere la somma di fr. 382'408.-. Che la mancata indicazione dell’importo di fr. 5'808.- costituisca una semplice dimenticanza o un semplice errore di scritturazione è del resto provato dal fatto che il giudice ha indicato come dovuta la prestazione “2.4.2.b/3 per modifiche in cantiere ... fr. 1'584.-” precisando poi che era pure da retribuire la sottoposizione “per varianti inerenti i posteggi davanti all’ingresso” che nella fattura di cui al doc. CB prevedeva proprio l’importo di fr. 5'808.-, confermato dal perito.

                                  d)   prestazioni diverse

                                         Il Pretore ha riconosciuto all’attore altri fr. 792.- per l’allestimento di una prova a futura memoria (doc. CB p. 14 e EK), fr. 720.per le prestazioni relative alla risistemazione della strada di accesso ai posteggi (doc. CB p. 14 e EL), fr. 396.- per le prestazioni svolte a favore dell’affittuario __________ (doc. CB p. 14 e EM) e fr. 5'148.- per le prestazioni in merito alla richiesta supplementare di climatizzazione degli edifici per scambio calorico con l’acqua di falda (doc. CB p. 14 seg. e EN). Le stesse vanno senz’altro confermate, trattandosi di prestazioni, certo rilevanti, che non erano oggetto del contratto d’architettura di cui al doc. O.

                                  e)   prestazioni specialistiche

                                         Infine sono state riconosciute all’attore fr. 36'460.- per prestazioni per attrezzature d’esercizio di base (cfr. doc. EO/EQ/ES), fr. 1'306.- e fr. 1'305.per prestazioni supplementari inerenti le varianti ai reparti rotocalco, fustellatura e legatoria (doc. CB p. 16 e EP) ed ai rilievi dei macchinari esistenti (doc. CB p. 16 e ER/ET), e fr. 12'795.- per prestazioni per impianti sanitario / riscaldamento / ventilazione (cfr. doc. EU). Già si è spiegato in precedenza la ragione per cui le prestazioni specialistiche possono di principio essere remunerate all’attore. In concreto, dato che l’effettuazione di queste prestazioni da parte dell’attore è stata comprovata peritalmente, la decisione pretorile può, su questo punto, essere confermata.

                              10.3   Dal totale della nota d’onorario così ricalcolata, pari a fr. 339'651.- (fr. 3'564.- + fr. 4'419.- + fr. 250'000.- + fr. 4'837.- + fr. 1'584.- + fr. 1'188.- + fr. 1'584.- + fr. 5'808.- + fr. 7'745.- + fr. 792.- + fr. 720.- + fr. 396.- + fr. 5'148.- + fr. 36'460.- + fr. 1'306.- + fr. 1'305.- + fr. 12'795.-), deve in primo luogo essere dedotto l’importo di fr. 792.- relativo alle prestazioni relative alla riattazione del corpo vecchio dello stabilimento che l’attore aveva ammesso di non aver ultimato (doc. CB p. 21 e doc. CL).

                                         Con il gravame la convenuta chiede tuttavia di aumentare da fr. 2'669.- a fr. 5'000.l’ulteriore deduzione per la mancata completazione delle prestazioni inerenti la documentazione dell’opera e la direzione dei lavori di garanzia nonché di introdurre una nuova deduzione di fr. 17'500.- per il mancato allestimento del preventivo. Entrambe le censure devono essere disattese. In merito alla prima, si osserva che l’attore ha ammesso di aver svolto solo parzialmente le prestazioni relative alla documentazione dell’opera e alla direzione dei lavori di garanzia (doc. CL), che nella fattura erano inizialmente state considerate come in fase di svolgimento (doc. CB p. 21). Egli ha quantificato in fr. 2'669.- la deduzione che si imponeva dal suo onorario, rilevando da una parte che le due prestazioni ammontavano al 2% delle prestazioni di base, quantificate in fr. 266'809.-, e dall’altra che egli le aveva comunque svolte in ragione del 50%. In questa sede la convenuta contesta che la prestazione sia stata svolta nella misura pretesa dall’attore e chiede pertanto la deduzione dell’intero 2%, calcolato su fr. 250'000.-, per un importo complessivo di fr. 5'000.-. Sennonché, diversamente da quanto da lei preteso, non è affatto vero che l’attore avrebbe ammesso nei doc. CL, CB e DH - ciò che, a detta della convenuta, pure risulterebbe dalla testimonianza di Ga__________ __________ (p. 4) - di non aver svolto quelle prestazioni, che, anzi, da quei documenti risultano essere state svolte in ragione del 50%. Il perito non essendo a sua volta stato in grado di stabilire se ed eventualmente in che misura quelle prestazioni non fossero state fornite (perizia p. 17, complemento perizia p. 11), la deduzione ammessa dall’attore e riconosciuta dal Pretore va senz’altro confermata. Quanto alla seconda, con cui la convenuta pretende che l’attore non avrebbe svolto la prestazione relativa al preventivo (7% di fr. 250'000.-), si osserva che il perito ha effettivamente precisato che il doc. K non può essere considerato un preventivo ai sensi della norma SIA 102 e costituisce semmai un semplice preventivo di massima, compreso nella fase 4.2.2 del Regolamento SIA 102 (complemento perizia p. 5). L’affermazione del perito va tuttavia prima contestualizzata e poi relativizzata. Egli si è espresso in quei termini allorché gli era stato chiesto di valutare se l’attore non avesse diritto ad un maggior onorario per aver allestito il preventivo relativo al primo progetto, questione a cui egli ha risposto negativamente (complemento perizia p. 4 seg.). Per il resto l’esperto, nei suoi referti, non ha mai detto che l’attore non avrebbe svolto la prestazione relativa al preventivo nell’ambito del secondo progetto. Tutt’altro. Da una parte ha affermato che l’importo preventivato era stato ritenuto valido fino alla consegna dell’opera (perizia p. 3 e 8; cfr. pure doc. CD), il che sta a significare che le parti, a prescindere dalla qualifica di preventivo di massima attribuita a quel documento, di fatto lo hanno in seguito elevato a un vero e proprio preventivo, anche perché, per l’urgenza a procedere costantemente manifestata dalla convenuta a tutte le persone intervenute nei lavori (cfr., per tanti, il teste Ga__________ __________ p. 4), era praticamente escluso che l’attore fosse tenuto a “perdere altro tempo” nell’allestimento di un documento che in pratica non modificava la situazione (cfr., in generale, la testimonianza di L__________ __________ p. 4). E dall’altra, allorché si è trattato di quantificare l’onorario a favore dell’attore, il perito, riconoscendogli il 100% delle prestazioni di base (perizia p. 16), gli ha implicitamente attribuito anche il 7% relativo al preventivo, valutazione questa che egli non ha ritenuto di modificare nemmeno dopo che, con la delucidazione peritale, si era espresso in merito alla portata del doc. K (complemento perizia p. 11).

                                11.   Dall’onorario che l’attore poteva in definitiva esporre, pari a fr. 336'190.- (fr. 339'651.- ./. fr. 792.- ./. fr. 2'669.-), devono ovviamente essere tolti gli acconti che nel frattempo gli sono stati corrisposti. Mentre il Pretore ha dedotto a questo titolo fr. 246'000.-, la convenuta, in questa sede, chiede che l’importo da dedurre sia determinato in fr. 255'471.40. Ora, nel sollecito datato 26 ottobre 1992 (doc. CL) l’attore ha pacificamente dato atto di aver ricevuto fr. 255'471.40 di acconti. E del resto, dopo la fattura del 10 settembre 1992 (doc. CB p. 21), in cui si confermava il ricevimento di acconti per fr. 246'000.-, all’attore erano stati versati ulteriori fr. 9'471.40 (cfr. il doc. CF, in cui la convenuta il 18 settembre 1992 comunica il pagamento di quella somma). Di principio si dovrebbero quindi dedurre fr. 255'471.40. Sennonché, l’attore ha dimostrato che le somme da lui ricevute erano in realtà inferiori a quanto da lui immaginato a quel tempo, per un errore occorso con riferimento al terzo acconto (replica p. 17). In effetti, il 2 ottobre 1990 egli aveva chiesto alla convenuta di versargli il terzo acconto di fr. 30'000.- (doc. 2), pagamento che è stato regolarmente effettuato e quindi registrato in tale misura nelle successive richieste, in particolare quelle relative al quinto ed al sesto acconto (doc. 3 e 4). Fatto sta che, improvvisamente, a partire dalla richiesta del settimo acconto (doc. 5), il terzo acconto ricevuto è stato indicato non più in fr. 30'000.- ma in fr. 35'000.-. Di fatto ciò ha fatto sì che l’attore ritenesse erroneamente di aver ricevuto fr. 5'000.- in più di quanto egli aveva effettivamente percepito (cfr. doc. 6), errore che, dopo il ricevimento di fr. 10'000.- (doc. BT e CE; cfr. pure l’annotazione manoscritta sulla lettera 31 marzo 1992 nel plico doc. DH) dei fr. 19'471.40 chiesti con il nono acconto, si è perpetuato anche al momento dell’allestimento della fattura di cui al doc. CB. L’importo che deve essere dedotto per gli acconti sino ad oggi versati dalla convenuta ammonta pertanto a fr. 250'471.40.

                                12.   Ciò posto, ritenuto che all’attore spettano pacificamente altri fr. 3'127.15 a titolo di rimborso spese (doc. CM), la petizione può essere accolta limitatamente alla somma di fr. 88'845.75 (fr. 336'190.- + fr. 3'127.15 ./. fr. 250'471.40). A tale importo vanno poi aggiunti gli interessi di mora, da attribuirsi al tasso legale del 5% (art. 104 cpv. 1 CO), le ragioni - assai pretestuose - in forza delle quali la convenuta pretende la loro riduzione al 2.5% (appello p. 28) essendo proceduralmente irrite, siccome formulate per la prima volta solo in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), tanto più che per legge il tasso degli interessi moratori può essere aumentato (art. 104 cpv. 2 e 3 CO) ma non ridotto (art. 104 cpv. 1 CO), fatto salvo un diverso accordo tra le parti (Wiegand, Basler Kommentar, 3ª ed., n. 7 ad art. 104 CO), qui inesistente. La convenuta ha però ragione a chiedere che gli interessi di mora vengano fatti decorrere dal 5 novembre 1992 e non dal 1° ottobre 1992, come invece ritenuto dal Pretore. Nei suoi allegati di causa l’attore aveva in effetti sempre chiesto che gli stessi fossero dovuti dal 5 novembre 1992, data in cui aveva messo in mora la controparte (doc. CQ, petizione p. 16), per cui il giudice ha in definitiva deciso ultra petita (art. 340 lett. b CPC). Per questo capitale e gli interessi deve pure essere rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. 275885 dell’UE di Lugano (doc. CR).

                                13.   Nell’ambito della domanda riconvenzionale la convenuta ribadisce in questa sede che l’attore doveva essere tenuto a risarcirle il danno occorsole in conseguenza del ritardo di 3 mesi nella consegna dell’opera (fr. 71'529.-, pari alla pigione che essa in quel periodo ha pagato per la fabbrica, gli uffici e il magazzino da lei condotti in locazione a __________) e a rifonderle il costo per l’allestimento di un rapporto in merito all’operato dell’attore (fr. 20'000.-). Contestato è pure l’ammontare delle ripetibili assegnate alla controparte. Le censure sono infondate.

                              13.1   A sostegno della prima pretesa, la convenuta adduce che il contratto di cui al doc. O imponeva all’attore il rispetto di uno scadenziario, da lui in realtà non ossequiato, e che il danno causatole dai ritardi che si erano così verificati era provato dalla documentazione e dalle testimonianze versate agli atti. Fosse anche vero ciò che è stato ora addotto dalla convenuta, resterebbe comunque il fatto che essa non ha validamente censurato in questa sede l’assunto del giudice di prime cure, secondo cui il ritardo nell’esecuzione dei lavori rispetto ai tempi previsti non era imputabile all’attore (sentenza p. 21). Essa ha in effetti contestato unicamente il fatto che il contratto prevedesse uno scadenziario vincolante, ma non si è assolutamente espressa sull’altro argomento, ritenuto decisivo dal giudice per la questione, secondo cui il ritardo era comunque dovuto a circostanze estranee all’operato dell’attore, in particolare l’esecuzione di innumerevoli modifiche / opere supplementari - per altro comprovata dalle prove menzionate dal Pretore -, la consegna tardiva da parte della committente e degli specialisti di informazioni e documentazione indispensabili per i lavori di progettazione e di coordinazione, la fornitura in ritardo dei prefabbricati da parte della ditta I__________ __________ Srl e la successiva richiesta della committente di ottenere garanzie sulla qualità del materiale prefabbricato italiano (sentenza p. 12). In tali circostanze, è a priori escluso che l’attore possa essere reso responsabile del danno preteso dalla convenuta.

                              13.2   Quanto alla richiesta volta alla rifusione dell’onorario pagato dalla convenuta al tecnico edile G__________ __________, autore di un rapporto in merito all’attività dell’attore (doc. 24), la stessa era stata respinta dal Pretore per il fatto che la produzione di quel documento era privo di valore probatorio, lo stesso non essendo stato firmato, il suo presunto estensore non avendone confermato l’esattezza in istruttoria e nulla agli atti confortando la correttezza delle critiche colà espresse. È a ragione che la convenuta ritiene in questa sede che la paternità dello scritto in questione, non potendo essere provata dal suo estensore, deceduto nelle more della causa, era comunque stata confermata dal teste Ga__________ __________ (p. 4). Ma ciò non basta ancora per ammettere il benfondato della pretesa. L’istruttoria di causa ha in effetti permesso di stabilire che G__________ __________ era stato a suo tempo assunto dalla convenuta, oltre che per gestire alcuni lavori di rifinitura, solo per controllare le liquidazioni finali (doc. AX; teste Ga__________ __________). In questa sede, nonostante sia vero che dopo l’intervento di quest’ultimo l’impresa di costruzioni aveva accettato di ridurre da fr. 1'905'000.- a fr. 1'780'000.- l’importo di liquidazione, si osserva che la convenuta non ha però spiegato per quali ragioni sarebbe errato e con ciò da riformare (Cocchi/Trezzini, op. cit., ibidem) l’assunto con cui il Pretore aveva stabilito che l’attore non aveva comunque commesso alcuna violazione contrattuale per aver preavvisato in fr. 1'905'000.- (cfr. doc. IN e 22) la liquidazione finale dell’impresa (sentenza p. 16). E, in assenza di una responsabilità dell’attore in merito alle liquidazioni da lui preavvisate, di cui per altro - come ritenuto dal Pretore e non contestato in questa sede - neppure è provata l’erroneità, è escluso che egli possa essere tenuto a risarcire alla convenuta le spese per il lavoro svolto da G__________ __________. Per il resto, la convenuta nemmeno ha censurato - se non, come detto, in punto alla responsabilità dell’attore in merito alle liquidazioni - l’assunto del giudice di prime cure secondo cui nulla agli atti avrebbe confortato la correttezza delle critiche espresse all’attore nel rapporto di cui al doc. 24, sicché la convenuta, già per il fatto che l’intervento del tecnico edile non si è in definitiva rivelato utile e necessario, non può pretendere alcunché. Si aggiunga, per completezza, che la somma di fr. 20'000.- pretesa dalla convenuta si riferiva a tutte le prestazioni che G__________ __________ aveva svolto a suo favore dal marzo all’ottobre 1992 (doc. 23), mentre non è stato provato, nonostante ciò fosse possibile, quale sia stata l’onere per l’allestimento del doc. 24.

                              13.3   Manifestamente infondata, e finanche al limite del temerario, è infine la censura con cui la convenuta chiede di ridurre da fr. 25'000.- a fr. 9'200.- l’indennità ripetibile dovuta alla controparte per la domanda riconvenzionale. A sostegno della sua richiesta, essa adduce che la tariffa dell’Ordine degli avvocati (TOA), su cui il Pretore si era verosimilmente ispirato per la determinazione delle ripetibili, era stata abrogata dal 1° gennaio 2007, per cui occorreva in realtà riferirsi al dispendio di tempo che era stato impiegato dal patrocinatore della controparte, valutabile in 40 ore retribuite fr. 230.l’ora. Non è così. La TOA è stata in effetti abrogata solo a far tempo dal 1° gennaio 2008 (cfr. la legge sulla soppressione della tariffa dell’Ordine degli avvocati del 27 ottobre 2007, in vigore per l’appunto dal 1° gennaio 2008, BU 66/2007 p. 756; cfr. pure II CCA 24 aprile 2008 inc. n. 12.2008.74), per cui fa stato l’onorario ad valorem previsto dall’art. 13 TOA, che rinvia all’art. 8 seg. TOA. Oltretutto l’importo attribuito dal primo giudice risultava già assai favorevole per la convenuta, situandosi al minimo della tariffa.

                                14.   Ne discende il parziale accoglimento del gravame nel senso dei considerandi che precedono.

                                         La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che per la procedura d’appello fa stato un valore litigioso di fr. 231'267.15 (fr. 139’738.15 + fr. 91'529.-). Nella fissazione dell’ammontare degli oneri processuali di questa sede, così come già per quelli della prima istanza, si è altresì tenuto conto dell’inusuale ampiezza della documentazione prodotta dalle parti, contenuta in 23 cubotti.

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                    I.   L’appello 18 settembre 2007 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 16 agosto 2007 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:

                                         1.     La petizione è parzialmente accolta.

                                                 Di conseguenza AP 1, __________, è condannata a pagare all’arch. AO 1, __________, fr. 88’845.75 oltre interessi al 5% dal 5 novembre 1992.

                                         2.     Per il suddetto importo è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano.

                                         3.     La tassa di giustizia dell’azione principale di complessivi fr. 7'000.- e le spese - comprensive di quelle di perizia - da anticipare come di rito, sono poste a carico dell’attore per 2/3 e a carico della convenuta per 1/3. A quest’ultima l’attore rifonderà fr. 6'500.- per parti di ripetibili.

                                   II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia                          fr.         3’350.b)  spese                                            fr.            150.-

                                         T otale                                            fr.         3’500.da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 3/4 e per 1/4 sono poste a carico dell’appellato, a cui la controparte rifonderà fr. 5'000.- per parti di ripetibili di appello.

                                  III.   Intimazione:

-      -       

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

12.2007.199 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 01.12.2008 12.2007.199 — Swissrulings