Incarto n. 12.2007.144
Lugano 21 giugno 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2007.135 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza di sfratto 10 maggio 2007 da
AO 1
contro
AP 1 AP 2
sulla quale il Segretario assessore si è pronunciato, con decisione 12 giugno 2007, accogliendo l’istanza di sfratto;
ed ora sull'appello - non datato ma rimesso alla posta il 15 giugno 2007 - con cui la parte soccombente in prima sede, previa richiesta di concessione dell’effetto sospensivo, postula l'accoglimento del ricorso;
mentre la controparte non è stata invitata a presentare le sue osservazioni;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con la decisione qui impugnata il Segretario assessore, preso atto che il locatore aveva posto termine al contratto di locazione con disdetta per mora per il 30 aprile 2007, ha accolto l'istanza di sfratto;
che con l'appello che qui ci occupa, i conduttori dichiarano di appellare il decreto di sfratto, rilevando di non aver partecipato all'udienza per un disguido e adducendo di aver concluso un accordo con la controparte per il pagamento dei canoni arretrati, chiedono "l'accoglimento del nostro ricorso con effetto sospensivo dello sfratto";
che in caso di sfratto il valore litigioso si determina secondo la pigione dovuta per il periodo durante il quale il contratto continua a sussistere nell'ipotesi in cui la disdetta non sia valida, ritenuto che tale periodo si estende fino al momento in cui si possa dare, o sia stata effettivamente data, una nuova disdetta (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI App., ad art. 8 N. 18);
che in concreto, il valore litigioso corrisponde quindi all'interesse dell'inquilino alla continuazione del rapporto contrattuale sino alla normale scadenza (Cocchi / Trezzini, CPC-TI, ad art. 8 m. 4), ovvero alle pigioni dovute dal 30 aprile 2007 (data per la quale è stata notificata la disdetta 22 marzo 2007) sino al 29 gennaio 2008 (data per la quale, secondo il contratto, potrebbe essere disdetta la locazione), per un totale di fr. 8'604.-;
che, di conseguenza la sentenza impugnata è appellabile e, da questo punto di vista, il ricorso ricevibile;
che, nondimeno, il gravame, corredato di una domanda di concessione dell’effetto sospensivo che diviene priva d’oggetto a seguito dell’emanazione del presente giudizio, può senz'altro essere evaso già nell'ambito dell'esame preliminare dell'art. 313bis CPC, senza necessità di intimarlo alla controparte per eventuali osservazioni;
che in effetti i conduttori non pretendono in alcun modo che la sentenza con cui il giudice di prime cure ha decretato lo sfratto sarebbe errata e dunque da riformare;
che l’appello in questione deve pertanto essere respinto, ritenuto che nelle particolari circostanze si può senz’altro prescindere dal prelevare tassa di giustizia o spese;
per i quali motivi
Visti gli art. 506 e segg. e 313bis CPC
pronuncia: 1. L’appello 15 giugno 2007 di AP 1 e AP 2 è respinto.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione:
- - -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Poiché il valore litigioso della vertenza (fr. 8'604.-) non raggiunge il limite di legge di fr. 15'000.- previsto per le procedure in materia di locazione, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione solo se la controversia concerne questioni di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). Nello stesso termine è possibile proporre anche il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).