Incarto n. 12.2007.131
Lugano 12 novembre 2008/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli
segretaria:
Verda Chiocchetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2000.105 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 16 febbraio 2000 da
AO 1 rappr. dall' RA 1
Contro
AP 1 rappr. dall' RA 2
chiedente la condanna della convenuta al pagamento dell’importo di fr. 47'745.70 oltre interessi - ridotto a fr. 47'431.70 in sede di conclusioni - quale mercede per un contratto d’architetto, nonché il rigetto dell'opposizione interposta dall'escussa ai PE no __________ e __________ dell'UE di Lugano, domande alle quali la convenuta si è opposta, chiedendo in via riconvenzionale la condanna dell'attore al pagamento dell'importo di fr. 154'190.05 oltre interessi, e sulle quali il Pretore si è pronunciato con sentenza 3 maggio 2007 accogliendo la petizione nella misura di fr. 42'687.85 e la domanda riconvenzionale per fr. 9'100.-;
appellante la convenuta con atto 23 maggio 2007, con il quale chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione limitatamente all’importo di fr. 3'945.85 oltre interessi e la domanda riconvenzionale per l'importo di fr. 58'927 oltre interessi;
mentre l'attore con osservazioni 6 luglio 2007 postula la reiezione del gravame e la conferma della sentenza impugnata;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto: A. In data 10 marzo 1999 AP 1 ha stipulato un "contratto di appalto" con l'arch. AO 1, incaricandolo in particolare della progettazione e direzione lavori per la costruzione della casa d'abitazione sulla particella no __________ RFD di __________ di sua proprietà. La remunerazione per le prestazioni dell'architetto è stata fissata in fr. 50'000.-. La consegna della casa è stata concordata per fine settembre 1999.
Con scritti del 26 luglio e del 26 agosto 1999 la convenuta ha segnalato all’attore l’esistenza di diversi problemi sul cantiere, riconducibili a suo dire a carenze nella direzione dei lavori, e ha invitato l'architetto a far fronte ai suoi obblighi. Il 30 agosto, rilevato che malgrado i precedenti richiami la situazione non era mutata e le carenze riscontrate erano fonte di danni e di ritardi, la convenuta ha sciolto il contratto, esonerando con effetto immediato l'architetto dalle sue incombenze.
L'architetto, contestati gli addebiti mossigli ed eccepita l'intempestività della rescissione del contratto, ha inviato alla committente quattro fatture - tutte datate 3 settembre 1999 - di fr. 41'500.– (pari all’importo pattuito per la mercede di fr. 50'000.-, dedotti due acconti), di fr. 3'867.85 (per rilievi del terreno e sezioni ufficiali e per la modinatura della casa, lavori tutti eseguiti da terzi), di fr. 757.85 per lavori diversi (formazione fori caminetto, sottomurazioni vasche docce e spostamento piastrelle) e di fr. 1'200.- per lavori di sigillatura giunti serramenti esterni, finestre e cantina. Il 13 settembre successivo ha inviato un'ulteriore fattura di fr. 420.- per spese di fotocopie e di personale amministrativo.
B. Con petizione 18 febbraio 2000 l'arch. AO 1 ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento dell’importo di fr. 47'745.70 oltre interessi, nonché il rigetto dell'opposizione interposto dall'escussa ai PE n. __________ (per l'importo di fr. 41'500.- quale residuo dell'onorario) e __________ (per l'importo di fr. 6'245.70 per le ulteriori fatture) dell'UE di Lugano, quale residuo della mercede per le proprie prestazioni. L'attore contesta le pretese inadempienze addebitategli dalla controparte, rilevando che, comunque, la rescissione del contratto era intempestiva perché intervenuta quando i lavori erano praticamente giunti alla fine.
C. Con risposta e domanda riconvenzionale 3 aprile 2000 la convenuta ha postulato la reiezione della petizione. Essa sostiene di aver già versato un acconto di fr. 40'000.- sull'onorario, non considerato dall'attore nei suoi conteggi, sicché, contestate le ulteriori fatture emesse dall'attore, nulla gli sarebbe più dovuto.
Con la domanda riconvenzionale chiede la condanna dell'attore al pagamento di fr. 154'190.05 oltre interessi, rimproverandogli errori di progettazione, carente direzione dei lavori e ritardi nell'esecuzione dell'opera dovuti a cattiva coordinazione dei lavori. Inoltre, lamenta un ingiustificato e ingente superamento del preventivo e maggiori spese dovute alla sostituzione dell'architetto a seguito della rescissione del contratto.
D. Con la replica e risposta riconvenzionale l'attore ha confermato le proprie domande, chiedendo la reiezione della domanda riconvenzionale. Adduce che il pagamento della somma di fr. 40'000.- non può essere imputato su quella oggetto di controversia perché costituiva il pagamento di una precedente fattura. Contesta poi che eventuali maggiori costi gli siano imputabili, rilevando peraltro come, a seguito dello scioglimento del contratto, gli era diventato impossibile fare le dovute verifiche dell'opera, che gli avrebbero pure permesso, dove necessario, di intervenire presso gli artigiani per eliminare eventuali difetti.
Con i successivi allegati le parti hanno sostanzialmente confermato le relative domande e allegazioni.
In sede di conclusioni l’attore ha ridotto la propria pretesa a fr. 47'431.70. La convenuta ha invece postulato l'accoglimento della petizione limitatamente all'importo di fr. 78.-, riducendo la domanda riconvenzionale a fr. 85'944.95.
E. Con sentenza 3 maggio 2007 il Pretore ha accolto la petizione per l'importo di fr. 42'687.85 oltre interessi e la domanda riconvenzionale limitatamente a fr. 9'100.-.
F. Con appello 23 maggio 2007 la convenuta postula la riforma del giudizio di prima istanza nel senso di accogliere la petizione per l’importo di fr. 3'945.85 oltre interessi e la domanda riconvenzionale per fr. 58'927.-, in via subordinata di condannare l'appellante "... al pagamento di ulteriori fr. 75'974.- oltre interessi a favore della ditta __________, quale remunerazione aggiuntiva d'appalto riconosciutole in appello contro la sentenza 3.5.07 AO.2000.87 del Pretore di Lugano, sez. 2, la pretesa riconvenzionale va riconosciuta per ulteriori fr. 11'417.- oltre interessi ..." .
Con osservazioni 6 luglio 2007 l’appellato postula la reiezione del gravame.
Considerato
in diritto: 1. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il contratto di architetto è un negozio giuridico misto. Il discorso sulla sua qualificazione non può essere generalizzato oltre misura, poiché l’esito è differente a seconda delle prestazioni affidate in concreto all’architetto (DTF 114 II 56; Gauch/Tercier, Das Architektenrecht, 3a ed., Friborgo 1995, n. 28 segg.). Alcune prestazioni, quali l’esecuzione dei piani, dei preventivi e del progetto definitivo, sono assoggettate alle norme sull’appalto (DTF 109 II 465, 114 II 56; Gauch, Der Werkvertrag, 4a ed., Zurigo 1996, n. 49-52; Honsell, Schweizerisches Obligationenrecht BT, 5a ed., Berna 1999, p. 261; Weber, Basler Kommentar, 4a ed., n. 31 ad art. 394 CO). Altre, come l’aggiudicazione delle opere agli artigiani e la direzione dei lavori, sono sottoposte alle norme del mandato (Zindel/Pulver, Basler Kommentar, 4a ed., n. 17 ad art. 363 CO con rif.). Se, per contro, il contratto prevede per l’architetto l’obbligo di eseguire la progettazione e di curare la direzione dei lavori, ci si trova confrontati con un cosiddetto “Gesamtvertrag”, configurazione giuridica che il Tribunale federale considera di natura mista (Honsell, op. cit., p. 261; Weber, op. cit., n. 31 ad art. 394 CO; Zindel/Pulver, op. cit., n. 17 ad art. 363 CO). La dottrina più recente, per motivi di praticabilità e in considerazione del necessario rapporto di fiducia tra l’architetto e il committente, ritiene invece che in questo caso sia giustificato applicare nella loro globalità le norme relative al mandato (Gauch/Tercier, op. cit., n. 39 segg.; NRCP 2003 416; II CCA 3 agosto 2005 inc. n. 12.2004.89).
Per quanto riguarda il caso concreto, il Pretore ha inoltre accertato, ed è rimasto incontestato, che al contratto in oggetto sono applicabili le norme SIA 102 relative alle prestazioni e agli onorari degli architetti.
I. Sull'azione principale
2. Il Pretore ha respinto le contestazioni della convenuta nella misura in cui essa ha sostenuto che l’importo di fr. 40'000.- versato in contanti il 25 marzo 1999 era da considerare quale acconto sulla mercede dell'architetto, ritenendo che tale
pagamento era avvenuto a saldo della fattura del 24 febbraio 1999 doc. T, relativo ad altre prestazioni dell'architetto.
L'appellante censura la decisione impugnata, rimproverando al primo giudice di aver ritenuto che il pagamento fosse relativo ad un'altra fattura senza che ve ne fossero le prove.
2.1 Dal testo della fattura doc. T - alla quale l'appellato riferisce il pagamento controverso - risulta che trattasi della "fattura finale, come agli accordi, inerente le prestazioni d'architetto per l'oggetto a margine come previsto nell'atto notarile del 16.11.1998 (vedi punto 5)". Essa è successiva alla licenza edilizia, rilasciata il 2 dicembre 1998, e precede il contratto d'appalto doc. A, firmato il 10 marzo 1999. La fattura indica pure che l'importo totale di fr. 42'300.- è relativo alle prestazioni d'architetto pari al 47% del totale, calcolato su un onorario presumibile di fr. 90'000.-.
Il contratto d'appalto 10 marzo 1999 (doc. A) indica un onorario complessivo di fr. 50'000.-, di cui fr. 35'000.- quale "onorario architetto", fr. 5'000.- per "direzione lavori", fr. 5'000.- quale onorario dell'ingegnere e ulteriori fr. 5'000.- per la progettazione dell'impianto sanitario e di riscaldamento. Oggetto di questo contratto sono le prestazioni d'architetto, dal progetto di massima fino a conclusione dei lavori, comprese quindi le prestazioni già comprese nella fattura doc. T. Va dato atto all'appellante che, a prima vista, esso copre quindi anche le prestazioni già oggetto della fattura doc. T, e l'appellante sostiene in effetti che l'importo di fr. 40'000.- relativo alla progettazione e alla direzione lavori doveva valere per l'intera prestazione del professionista.
In questa situazione, il tenore del contratto essendo chiaro, incombeva all'appellato, che sostiene che il documento non rifletteva gli accordi intervenuti tra le parti, dimostrare l'esistenza di una diversa pattuizione.
2.2 Il perito giudiziario ha esaminato l'onorario esposto nella fattura doc. T, concludendo che lo stesso copre le prestazioni fino e compreso l'allestimento dei piani esecutivi provvisori ed è conforme alle tariffe applicabili (perizia 11 luglio 2003, pag. 2). Ciò significa che anche l'onorario complessivo indicativo di fr. 90'000.- utilizzato quale base di calcolo dell'onorario della medesima fattura è anch'esso corretto. In siffatta situazione, se - come sostiene l'appellante l'onorario di fr. 40'000.- inserito nel contratto d'appalto doc. A fosse stato pattuito per l'intera prestazione dell'architetto, ciò corrisponderebbe a uno sconto di fr. 50'000.-, vale a dire di oltre la metà della mercede. Se è pur vero che, come sostiene l'appellante, il pagamento anticipato dell'intero onorario può essere motivo per concedere uno sconto, anche di una certa importanza, siffatto pagamento anticipato non è certo usuale, così come non è usuale né verosimile che l'architetto conceda una riduzione complessiva pari a oltre la metà dell'onorario che potrebbe richiedere secondo tariffa. Vi è quindi già per questo motivo da dubitare che la mercede indicata nel contratto doc. A sia riferita all'intera attività dell'architetto. Va poi considerato che negli allegati introduttivi - al di là delle sibilline affermazioni contenute nella duplica (pag. 3 seg.) -, la convenuta non ha mai contestato chiaramente di aver ricevuto la fattura doc. T, e neppure risulta che ne abbia in qualche modo contestato il contenuto. Non solo, ma quando dopo la cessazione del contratto essa ha ricevuto dall'attore la fattura 3 settembre 1999 relativa all'onorario per un importo di fr. 41'500.-, senza che nella stessa vi fosse un accenno alla somma di fr. 40'000.- già versata, l'appellante ha postulato una riduzione della nota professionale adducendo che a dipendenza della disdetta del contratto non tutte le prestazioni erano state eseguite, ma non ha fatto alcun riferimento all'avvenuto pagamento di fr. 40'000.-, ciò che stride con la sua successiva affermazione - fatta solo in corso di causa - dell'avvenuto pagamento integrale anticipato della mercede. Certo, il fatto che l'appellato abbia suddiviso la mercede in due parti, facendone figurare solo una metà sul contratto, così come il fatto che l'appellante abbia versato la non indifferente somma di fr. 40'000.- in contanti, senza lasciare traccia del pagamento e senza neppure farsi rilasciare una ricevuta, lascia sorgere qualche dubbio sulle reali intenzioni delle parti, ma trattasi di questione che non ha da essere approfondita in questa sede.
2.3 Per quanto concerne poi la mancata produzione dell'atto notarile al cui punto 5 fa riferimento il doc. T, è ben vero che l'onere della prova circa il contenuto di quell'accordo incombeva all'appellato, il quale, mediante produzione del documento, avrebbe potuto chiarire più agevolmente il fondamento della propria pretesa sul quale fonda la fattura doc. T. Senza voler qui invertire l'onere della prova e imporre all'appellante di dimostrare un diverso contenuto del punto 5 dell'atto notarile, va comunque rilevato che, qualora l'atto medesimo avesse contenuto una diversa pattuizione, neppure vi era motivo perché la convenuta medesima non lo potesse produrre.
Dalla circostanza che nel contratto doc. A sono indicate tutte le prestazioni dell'architetto, nella situazione testè descritta non si può quindi dedurre che l'onorario pattuito fosse relativo anche alla parte di prestazioni già eseguite e fatturate separatamente, ma piuttosto che fosse relativo a quanto ancora rimaneva da eseguire. Questo risolve pure l'argomento della novazione, argomento comunque irricevibile perché sollevato per la prima volta in sede di appello e quindi in contrasto con l'art. 321 CPC per il quale è esclusa la facoltà, in sede di appello, di addurre nuovi fatti e eccezioni. Né vi sarebbe stato motivo per stipulare un contratto se, come sostenuto dalla convenuta, essa già aveva pagato l'intero onorario, nel qual caso l'attore, piuttosto, avrebbe rilasciato una quietanza a saldo.
L'appellante ritiene ancora che il fatto di non aver richiesto acconti sarebbe un indizio a comprova del fatto che l'intera mercede pattuita già era stata pagata. A torto, ritenuto che, appunto, la prima fase del lavoro già era stata remunerata, ciò che va considerato come pagamento di un acconto.
Su questo punto la sentenza impugnata resiste pertanto alle critiche.
3. L'appellante rimprovera al Pretore di aver accordato a torto l'onorario, non tenendo conto della cattiva esecuzione del mandato, che avrebbe giustificato una riduzione degli onorari del mandatario, ignorando in tal modo che in caso di non corretta esecuzione del mandato v'è la facoltà di procedere ad una valutazione equitativa del danno difficilmente quantificabile.
In merito a questa censura va rilevato che con la risposta di causa la convenuta si è opposta al pagamento della mercede "per avvenuto pagamento della pretesa fatta valere dall'attore", indicando poi "... che tutte le obiezioni della convenuta, sulla qualità delle prestazioni contrattuali e sulla responsabilità per difetti e/o ritardi imputabili esclusivamente o in via solidale all'attore, debbano far l'oggetto di una domanda riconvenzionale" (risposta pag. 7). Essa non ha poi chiesto una riduzione generale della mercede - di cui comunque non sostanzia ma nemmeno prova l'entità - per il fatto che il mandato non era stato eseguito correttamente, ma, per sua stessa affermazione, ha chiesto il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza, pari al costo di riparazione delle opere difettose o al minor valore dell'opera dipendente dai difetti di progettazione o esecuzione. La domanda di riduzione della mercede è quindi da considerare nuova e come tale è irricevibile.
4. Il Pretore ha riconosciuto all'attore l'importo di fr. 420.- per fotocopie e costi amministrativi. L'appellante censura la decisione impugnata, rimproverando al primo giudice di aver ritenuto a torto che la pretesa non era stata contestata, e riconosce la fattura limitatamente a un importo massimo di fr. 78.-. Se non che, l'appellante medesima dà atto di aver contestato la fattura di cui trattasi solo con le conclusioni di causa, sicché la decisione impugnata va confermata. La contestazione globale della pretesa dell'attore è infatti troppo generica per poter essere considerata sufficiente ai sensi dell'art. 170 cpv. 2 CPC, tanto più se si considera che l'appellante ha contestato esplicitamente le fatture di fr. 3'867.85 e di fr. 757.85 del 3 settembre 1999, contestazione peraltro solo "prudenziale" motivata con la mancanza di pezze giustificative. In tali circostanze si deve ritenere che la fattura di fr. 420.- di medesima data non essendo menzionata, la stessa non era oggetto di contestazione.
II. Sull’azione riconvenzionale.
5. Il Pretore ha respinto la domanda dell'attrice riconvenzionale che chiedeva la rifusione dell’importo di fr. 26'030.- per maggior costo dovuto all’intervento dell’arch. __________, a suo dire necessario per ovviare alle numerose violazioni contrattuali della controparte. Il primo giudice ha rilevato che nella commisurazione della mercede dovuta all’attore già era stato tenuto conto del fatto che la sua attività era terminata prima che l'opera fosse stata completata. Per quanto riguarda la questione delle violazioni contrattuali, ha rilevato che le stesse sarebbero di rilievo ai fini del risarcimento di principio dovuto al mandatario in caso di disdetta intempestiva del mandato, ma non permetterebbe ancora alla convenuta di vedersi rifondere i costi del nuovo architetto - peraltro contestati e rimasti incomprovati in causa - e ciò a maggior ragione se si considera che le manchevolezze professionali dell’attore risultano - tutto ben considerato - di modesta entità (fr. 9'100.-), tanto più se rapportate all’importo preteso dalla convenuta (fr. 26'030.-).
L'appellante sostiene che il Pretore avrebbe ritenuto a torto incomprovata la pretesa, che risulterebbe dalle fatture versate agli atti. Ritiene poi che i costi dell'architetto incaricato per sostituire l'arch. AO 1 siano da rifondere interamente e non solo nella misura in cui la remunerazione dello stesso è stata ridotta a dipendenza dell'esecuzione solo parziale delle prestazioni.
La sentenza del Pretore merita conferma su questo punto. L'appellato ha infatti contestato la congruità dell'onorario esposto dallo Studio __________ per l'attività svolta dall'arch. __________, considerandola eccessiva per rapporto alle prestazioni svolte.
Non è dimostrato, e l'onere della prova spettava al convenuto, che gli interventi dell'arch. __________ per i quali lo studio __________ ha esposto un onorario di fr. 22'530.- fossero necessari e appropriati per completare l'opera, rispettivamente per ovviare alle pretese negligenze dell'appellato, perlomeno nella misura in cui l'onorario eccede quello non riconosciuto all'arch. AO 1 per la mancata completa esecuzione del suo compito. Di conseguenza, mancando la prova del pregiudizio, la domanda va respinta, senza che sia necessario esaminare se siano date le premesse per poterne chiedere la rifusione.
6. Il Pretore ha diminuito la mercede dell'arch. __________ di fr. 1'600.- perché, a seguito della rescissione del contratto, egli non ha eseguito tutte le prestazioni contrattualmente previste, fissando la percentuale non eseguita nel 4% dell'intera prestazione. L'appellante sostiene che la percentuale è superiore e corrisponde al 9.5%, essendo da considerare una riduzione del 3% "per le altre voci citate dalla sentenza + un 1% per quanto riguarda la direzione architettonica". Così facendo però non fa altro che riproporre la richiesta di riduzione della mercede per la pretesa carente esecuzione da parte dell'appellato del compito affidatogli, vale a dire per inadempienza. Se non che l'irricevibilità di tale richiesta è già stata evidenziata sopra, al considerando 3, sicché non fa più conto di tornare sull'argomento. Senza dimenticare che su questo punto l'appello è basato perlopiù su argomenti nuovi, mai sollevati nell'ambito degli allegati scritti e come tali irricevibili.
Nondimeno la sentenza va corretta su questo punto. A ragione infatti l'appellante rileva che la diminuzione della mercede va calcolata sull'intero onorario di fr. 80'000.- e non già su quello parziale di fr. 40'000.-. Ne discende che su questo punto la sentenza va riformata nel senso che la riduzione della mercede è di fr. 3'200.-, come richiesto dall'appellante.
7. Il Pretore ha respinto la domanda di risarcimento del danno derivante dal ritardo nella consegna della casa, rilevando come in effetti l'abitabilità, che avrebbe dovuto essere concessa alla fine di settembre 1999, fu effettivamente concessa solo alla fine di ottobre 1999. Il primo giudice ha considerato che la revoca del mandato all’attore era all'origine del ritardo nella esecuzione dei lavori, ma non era dimostrato che senza tale revoca non vi sarebbe stato un ritardo nella concessione dell’abitabilità.
Nella misura in cui la questione del rispetto dei termini di consegna rientra nei compiti della direzione lavori, il rapporto tra le parti è disciplinato dalle norme sul mandato, con la conseguenza che, in caso di ritardo, occorre far capo ai disposti della parte generale del CO, segnatamente all'art. 102 CO (la situazione non sarebbe comunque differente neppure qualora si volesse applicare la normativa sull'appalto, poiché anche in questo caso sarebbe da procedere in applicazione degli art. 102 seg. CO). Questa norma prevede che, se l'obbligazione è scaduta, il debitore è costituito in mora mediante l'interpellazione del creditore. È quindi avantutto necessario che l'obbligazione sia scaduta. Nel caso in esame ciò non è per nulla pacifico, considerato che non risulta che le parti abbiano stabilito esplicitamente un termine di consegna vincolante. In tal senso è perlomeno discutibile che sulla scorta del solo programma dei lavori allegato al contratto doc. A si possa dedurre la pattuizione di un termine per l'adempimento nel senso inteso dal cpv. 2 dell'art. 102 CO, tale da poter ritenere che il decorso infruttuoso del termine comporti eo ipso la costituzione in mora del debitore, né questo peraltro è mai stato preteso. Inoltre, va ancora considerato che, sciogliendo il contratto prima della fine dell'opera e ancor prima che fosse scaduto il termine di consegna, neppure è possibile sapere se, nell'eventualità che il contratto fosse stato portato a termine, i lavori avrebbero potuto essere terminati per tempo. Di conseguenza la domanda di risarcimento di fr. 2'500.dev'essere respinta.
8. La convenuta rimprovera all’attore principale una carente progettazione e una carente sorveglianza dei lavori, asserendo che tali violazioni contrattuali le avrebbero causato svariati danni quantificati con l’allegato di risposta/domanda riconvenzionale in complessivi fr. 154'190.95, importo poi ridotto con le conclusioni a fr. 85'944.95. Il Pretore, esaminate le singole voci, ha accertato alcune manchevolezze nell'operato dell'attore, quantificandone le conseguenze economiche in fr. 9'100.-.
L'appellante considera inadeguato l'importo riconosciutole per l'eliminazione dei difetti e il minor valore e solleva molteplici censure che saranno esaminate singolarmente qui di seguito.
8.1. La convenuta ha rimproverato all’attore di avere fatto realizzare una semplice cantina ripostiglio, invece di una cantina vini, facendo valere una pretesa di fr. 40'000.-, poi ridotta con le conclusioni a fr. 10'000.-. Il primo giudice ha rilevato che la cantina è conforme ai piani approvati, fatta eccezione per la ventilazione che, invece di essere eseguita verso l’esterno è stata realizzata verso il garage, ciò che costituisce violazione del contratto ed è soluzione insoddisfacente. Ha nondimeno respinto la domanda di risarcimento perché la convenuta non ha provato il minor valore dell’opera.
L'appellante censura la decisione impugnata, rilevando che dall'istruttoria emerge che la cantina è utilizzabile unicamente quale ripostiglio, ma non quale cantina per la conservazione dei vini e che il relativo minor valore di fr. 10'000.- sarebbe provato.
Assodato che la cantina non è adatta per la conservazione dei vini, è da esaminare se ciò costituisca un difetto, questione che dipende dalle istruzioni date dal convenuto all'attore circa la destinazione della cantina. L'attore ha contestato che controparte abbia commissionato una cantina per la conservazione dei vini (replica pag. 7), sicché l'onere di provare tale circostanza incombeva alla convenuta la quale sostiene che quanto fornito non è conforme a quanto commissionato (art. 8 CC). Dall'istruttoria, e meglio dalla perizia, emerge unicamente che la cantina è stata costruita conformemente ai piani - ad eccezione della ventilazione -, ma non risulta che fossero specificate ulteriori, particolari esigenze (perizia 11 luglio 2003, pag. 4, 19; complemento di perizia 17 novembre 2004, pag. 15). Non essendo provato che doveva trattarsi di una cantina per la conservazione del vino, neppure è dimostrato che il fatto di non poterla utilizzare a questo scopo costituisce difetto. Per quanto concerne invece le carenze della ventilazione, il minor valore non è stato provato. La pretesa deve di conseguenza essere respinta.
8.2 La convenuta ha rimproverato all’attore di non aver previsto nella zona sinistra dell’entrata garage - come invece a suo dire gli sarebbe stato richiesto - un punto di erogazione di acqua calda e fredda né lo spazio per l’allestimento di una grande vasca per la pulizia del cane. Sarebbe invece stato realizzato solo l’allacciamento all’acqua fredda, ciò che comporterebbe la necessità di interventi per un costo di fr. 19'900.-. Il Pretore ha respinto la domanda, negando l'esistenza di un difetto di progettazione, rilevando che i piani indicavano unicamente un allacciamento all’acqua fredda e neppure risultava che fosse stato chiesto di portare nel garage anche l’acqua calda.
L'appellante critica la decisione impugnata, rilevando di aver abbandonato tali critiche in sede di conclusioni, dove aveva però mantenuto le contestazioni circa l'assenza di uno scarico.
Il Pretore in realtà ha constatato che alla luce della circostanza che era previsto solo un allacciamento per l'acqua fredda per un tubo dell'acqua da giardino, la mancanza dello scarico non costituisce difetto. In effetti il perito non ha ritenuto che l'assenza di uno scarico - pur considerando che normalmente un punto di erogazione dell'acqua all'interno dell'abitazione è munito di uno scarico - costituisce difetto, trattandosi del rubinetto per un tubo d'acqua da giardino, negando carenze di progettazione e un minor valore. In queste circostanze l'appello su questo punto è da respingere.
8.3 La convenuta ha rimproverato all’attore il mancato allestimento di piani esecutivi per l’ubicazione dei quadri centrali per gli impianti elettrici e sanitari, all'origine di un maggior lavoro per gli artigiani. Il Pretore ha respinto la pretesa, rilevando che il mancato allestimento dei piani non ha causato problemi concreti alla convenuta, neppure avendo determinato un aumento dei costi. La presenza dei due quadri elettrici nello stesso locale, seppure non ideale, neppure comporta un minor valore.
L'appellante obietta che la situazione comporta invece svantaggi pratici, in particolare dal profilo della sicurezza. Il collaudo sarebbe poi stato possibile a condizione di lasciare aperta una finestra per aerare il locale.
Il perito ha rilevato in proposito che per centrali come quella in questione la soluzione può essere accettata e non costituisce difetto. Il fatto di dover lasciare aperta la finestra non sarebbe poi rilevante, trattandosi di un locale non riscaldato e stante che comunque il locale bruciatore deve sempre essere ventilato, escludendo quindi una minusvalenza (perizia 11 luglio 2003, pag. 7, 20; complemento perizia pag. 17). Anche su questo punto l'appello dev'essere respinto.
8.4 La convenuta ha rimproverato all’attore di non avere fatto eseguire il camino secondo i piani fornitigli dall’arch. __________, ciò che avrebbe reso necessarie almeno 16 ore di lavoro da parte dell'impresa, con un costo di fr. 1'000.-, oltre alla necessità di adattare le librerie a muro a fianco del camino stesso. Il Pretore ha respinto la pretesa rilevando che il camino è stato realizzato come previsto sui piani, mentre non era provata un’insufficiente progettazione e neppure era sostanziato il danno.
L'appellante censura la decisione impugnata, rimproverando al Pretore di essersi limitato ad esaminare la perizia giudiziaria, senza invece considerare la deposizione del teste arch. __________ dalla quale risulterebbe evidente la responsabilità dell'attore.
In merito, il perito ha accertato che il camino è stato posizionato secondo i piani e non ha rilevato carenze nella progettazione. Vero è che, sentito quale teste, l'arch. __________, progettista degli armadi a muro, ha affermato di aver consegnato all'arch. AO 1 il disegno con le misure del camino, che non sarebbero però state rispettate. Se non che, il perito medesimo ha definito i menzionati disegni "due schizzi di difficile lettura" (perizia 11 luglio 2003, pag. 8, 20), sicché neppure è possibile attribuire con certezza la responsabilità delle misure errate all'appellato. Anche su questo punto l'appello va respinto.
8.5 La convenuta ha rimproverato all’attore un errore nella progettazione, rispettivamente nella DL, in relazione alla posa degli altoparlanti nella camera padronale, altoparlanti che hanno dovuto essere spostati, con un maggior costo di fr. 500.-. Il Pretore ha respinto la domanda rilevando che anche qualora si volesse ammettere una manchevolezza nella DL la pretesa non potrebbe comunque essere ammessa perché non è provato il danno.
L'appellante censura la decisione impugnata, rimproverando al Pretore di essersi scostato dal referto peritale che accertava la congruità dell'importo richiesto.
Il Pretore ha spiegato in proposito che, a prescindere dalla congruità dell'importo, non era dimostrato che le spese di spostamento erano state effettivamente fatturate. Le testimonianze non permettono di comprendere cosa effettivamente sia successo. Di nessun aiuto sono le testimonianze di __________ e __________ (verbale 30 novembre 2000, pag. 2, 5), i cui ricordi sono eccessivamente vaghi, tanto da non permettere di stabilire quale sia stato il problema e attribuire una precisa responsabilità all'attore. Comunque, a ragione il Pretore ha respinto la domanda, considerato che, a prescindere dalla congruità dell'importo stimato per lo spostamento, non risulta che lo stesso sia stato effettivamente fatturato all'appellante e di conseguenza che abbia effettivamente causato maggiori costi. La domanda è quindi da respingere.
8.6 La convenuta ha rimproverato all’attore di non avere allestito i piani per il posizionamento di radiatori infrarossi nei bagni, ciò che avrebbe comportato l’esecuzione di lavori supplementari (quali la rimozione di piastrelle, la formazione di ulteriori scanalature a muro e loro successiva chiusura e la posa di nuove piastrelle), con conseguente maggior costo di fr. 1'000.-. Il Pretore ha respinto la domanda, rilevando che gli infrarossi in origine non erano previsti, ciò che esclude una mancanza di coordinazione da parte della DL, rilevando peraltro che il preteso maggior costo di fr. 1'000.- non era dimostrato.
L'appellante rimprovera al Pretore di non aver tenuto conto della deposizione del teste __________ che, avendo redatto i piani esecutivi, sarebbe più credibile del perito.
Dalla testimonianza di __________ emerge l'infondatezza dell'appello. Il teste ha infatti rilevato che i piani (doc. 18) prevedevano un infrarosso nella doccia al piano cantina e uno scalda salviette nel bagno padronale al piano terreno, conclusione alla quale è giunto anche il perito (perizia pag. 9, complemento di perizia pag. 19). Il teste ha anche spiegato che solo in un secondo tempo la committente ha chiesto di installare un infrarosso nel bagno padronale, che ha poi dovuto essere coordinato con lo scalda salviette già previsto (verbale 30 novembre 200 pag. 5). Su questo punto la sentenza del Pretore, che ha escluso che i problemi fossero dovuti a una negligenza a carico dell'attore, non presta il fianco a critiche.
8.7 La convenuta ha postulato la condanna dell’attore al pagamento di fr. 1'000.-, corrispondente ai costi per l’esecuzione del riscaldamento e delle prese TT e TV nel locale guardaroba al piano cantina. Il Pretore ha respinto la domanda, escludendo l'esistenza di una violazione contrattuale perché i piani non prevedevano un locale guardaroba al piano cantina, bensì un locale tank, ritenuto comunque che, anche se ciò fosse stato il caso, ciò non imponeva necessariamente una presa TT/TV. L'appellante si limita a sostenere che già a fine gennaio 1999 era chiaro che sarebbe stata installata una caldaia a gas e quindi che il previsto locale tank sarebbe stato adibito a altra funzione.
Il Pretore ha però accertato che il fatto di non prevedere il riscaldamento nel guardaroba e neppure le prese TT e TV non costituisce un difetto né una carenza di progettazione (così anche la perizia 11 luglio 2003, pag. 12). Di conseguenza è a ragione che il Pretore ha respinto la pretesa risarcitoria della convenuta, con argomenti con i quali l'appellante peraltro neppure si è confrontato.
8.8 Il Pretore ha accertato che la vasca idromassaggi è stata posata inizialmente in modo errato a causa delle indicazioni sbagliate dell’attore, e di conseguenza ha posto a suo carico i costi degli interventi correttivi di fr. 1'100.-. L'appellante contesta la decisione impugnata chiedendo la rifusione dell'importo di fr. 1'500.- stimato dal perito. L'appellante però non spiega perché la sentenza del Pretore, che ha attribuito un risarcimento corrispondente ai costi realmente sostenuti, sarebbe errata. Di conseguenza l'appello dev'essere dichiarato inamissibile.
8.9 Il Pretore ha accertato che l’attore ha commesso un errore di progettazione in merito alla realizzazione del pozzo raccolta acque destinato all’irrigazione del giardino, per il fatto di non avere previsto una camera di decantazione sufficiente, accogliendo quindi la domanda risarcitoria dalla convenuta nella misura di fr. 1'200.-. Le altre pretese (fr. 458.- per la pulizia del pozzo e fr. 1'250.- per sopralluoghi diversi) non sono invece state accolte perché non sufficientemente comprovate.
L'appellante contesta la conclusione del primo giudice, rilevando che il pozzo, costato fr. 6'496.-, sarebbe inutilizzabile, e che di conseguenza andrebbe rifuso l'intero importo. Se non che, dagli atti risulta che il pozzo può comunque essere utilizzato quando il livello dell'acqua è sufficientemente alto (perizia 11 luglio 2003, pag. 15). L'appello va quindi respinto.
9. Il Pretore ha respinto la domanda riconvenzionale nella misura in cui veniva chiesto all'architetto AO 1 un risarcimento per superamento del preventivo da parte dell'impresa di costruzione __________. Il primo giudice, facendo riferimento agli accertamenti compiuti nella parallela causa inc. OA.2000.87 - avente quali parti la __________, che si era occupata delle opere da capomastro, e AP 1 - il cui incarto è stato qui richiamato, ha rilevato che il superamento di preventivo non era dovuto a un'errata valutazione dei costi da parte dell'architetto, ma era conseguenza delle opere supplementari ordinate dalla committente. Su questo punto l'appello, invero confuso e di difficile comprensione, non è motivato e come tale è irricevibile. In queste circostanze può restare aperta la questione a sapere se sia ammissibile formulare una domanda d'appello condizionata all'esito di un'altra vertenza.
10. In conclusione, per i motivi esposti, l'appello è accolto limitatamente all'importo di fr. 1'600.- che dev'essere dedotto dalle spettanze dell'appellato (consid. 6) e per il resto è respinto. L'entità dell'accoglimento dell'appello non impone una modifica della sentenza impugnata in merito a spese e ripetibili. Gli oneri processuali dell'appello seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
pronuncia:
I. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello 23 maggio 2007 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza, invariati gli altri, il dispositivo n. 1 della sentenza 3 maggio 2007 del Pretore di Lugano, sez. 2, è così riformato:
1. La petizione è parzialmente accolta.
Di conseguenza AP 1, __________, è condannata a pagare all’arch. AO 1, __________, l’importo di fr. 41'087.85 oltre interessi al 5% dal 20 ottobre 1999 su fr. 39'900.- e dal 10 ottobre 1999 su fr. 1'187.85.
II. Le spese della procedura d'appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 2'450.b) spese fr. 50.-t otale fr. 2'500.-sono poste a carico dell'appellato per fr. 125.- e per il resto dell'appellante, la quale rifonderà a controparte fr. 4'000.- di ripetibili d’appello.
III. Intimazione:
- -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).