Incarto n. 12.2007.113
Lugano 21 giugno 2007/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
visto l'appello 15 maggio 2007 presentato da
AP 1
contro
il decreto di edizione 24 aprile 2007 emanato dal Pretore della giurisidizione di Mendrisio-Nord nella causa promossa da
CO 1 rappr. dallo RA 2
nei confronti di
IS 1rappr. dall’avv. RA 1,
richiamata la diffida 21 maggio 2007 della presidente di questa Camera mediante la quale al ricorrente veniva assegnato un termine scadente il 13 giugno 2007 per effettuare sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale d’appello -introiti AGITI- un deposito di fr. 300.- a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell'importo entro il termine fissato, il ricorso sarebbe stato dichiarato deserto ai sensi dell'art. 312 CPC;
preso atto come il termine in questione sia infruttuosamente trascorso;
decreta 1. L'appello di AP 1 contro il decreto di edizione del 24 aprile 2007 è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.
2. Le spese del presente giudizio con tassa di giustizia per complessivi fr. 50.- sono poste a carico dell'appellante.
3. Intimazione:
- - -
Comunicazione alla Pretura della giurisidizione di Mendrisio-Nord.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Premesso che il valore di causa litigioso in sede cantonale è di fr. 72'000.-, contro il presente decreto di stralcio è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).