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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 23.05.2007 12.2006.98

23 maggio 2007·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,183 parole·~11 min·2

Riassunto

banca - acquisto non autorizzato di obbligazioni - risarcimento del danno

Testo integrale

Incarto n. 12.2006.98

Lugano 23 maggio 2007/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Walser, vicepresidente, Lardelli e Chiesa, quest’ultimo in sostituzione della giudice Epiney-Colombo, esclusa

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2002.568 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1 - promossa con petizione 23 settembre 2002 da

 AO 1    rappr. da  RA 2 

contro

AP 1  rappr. da  RA 1 

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 54'983.oltre interessi, somma aumentata in sede conclusionale a fr. 56'428.95 più interessi;

domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Segretario assessore con sentenza 10 aprile 2006 ha accolto per fr. 52'133.05 più interessi;

appellante la convenuta con atto di appello 3 maggio 2006, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l'attrice con osservazioni 12 giugno 2006 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                   1.   Con petizione 23 settembre 1997 (doc. C) AO 1 ha chiesto che __________, presso cui aveva aperto un conto cifrato, fosse condannata a risarcirle il danno, asseritamente di fr. 109’343.65 più interessi, causatole per il fatto di aver accettato, senza batter ciglio, la sostituzione della sua mandataria, __________, con un’altra, __________, da lei mai designata, e di aver con ciò dato seguito, tra il novembre 1992 e l’aprile 1996, a tutta una serie di operazioni speculative, tra cui l’acquisto di obbligazioni 1 3/4% “__________.” 1993-31.3.2001 e 3 1/8% “__________” 1994-31.3.2001, ordinate da quest’ultima. Con sentenza 9 gennaio 2001 (doc. E), confermata il 17 ottobre 2001 dalla I Corte civile del Tribunale federale (doc. G), questa Camera ha accolto la petizione per fr. 51'469.50 oltre interessi, ritenendo in particolare che il danno patito dall’attrice a seguito di quei fatti corrispondeva alla differenza fra quanto vi sarebbe stato sul suo conto qualora __________ non fosse mai intervenuta e quanto vi era effettivamente rimasto, fermo restando che quest’ultimo importo comprendeva pure il residuo valore di mercato al 30 giugno 1997 dei titoli “__________.” e “__________”, che si presumeva fossero affluiti sulla relazione bancaria dell’attrice.

                                   2.   Con la petizione in rassegna AO 1, dopo aver incassato i fr. 51'469.50 oltre interessi di cui sopra, ha nuovamente convenuto in causa __________- che a seguito di fusione è ora divenuta AP 1 -, chiedendone la condanna al pagamento di un importo poi aumentato in sede conclusionale a fr. 56'428.95 oltre interessi, somma corrispondente alla somma rimborsata per i titoli “__________.” (fr. 50'000.-), agli interessi maturati sugli stessi (fr. 3'500.-) e sui titoli “__________” (fr. 781.25) dall’agosto 1997 alla data del loro rimborso previsto per il 31 marzo 2001, agli accrediti di interessi sugli investimenti fiduciari effettuati successivamente con le somme così ricavate (fr. 664.70) nonché alle spese peritali occorsele per quantificare la sua pretesa (fr. 1'483.-), che la controparte rifiutava di versarle.

                                   3.   La convenuta si è opposta alla petizione. Essa ha dapprima sollevato l’eccezione di res iudicata, rilevando come il precedente procedimento avesse reso completamente giustizia sui rapporti di dare-avere tra le parti, rispettivamente ha eccepito la prescrizione della pretesa di parte avversa, nella misura in cui la petizione fosse fondata sulle norme dell’atto illecito o su quelle per indebito arricchimento. A suo dire, la pretesa attorea doveva in ogni caso essere respinta siccome l’attrice, nella precedente procedura, aveva dichiarato, in modo vincolante, di non accettare i titoli in parola e di volerli lasciare a disposizione della banca, che nel febbraio 2003 aveva quindi legittimamente provveduto ad incamerarli. Contestato era pure l’ammontare degli interessi corrisposti dai debitori obbligazionari e del capitale da essi rimborsato. E pure contestato, infine, era l’obbligo di rifondere all’attrice le spese peritali da lei assunte, per altro non necessarie.

                                   4.   Il Segretario assessore, con la sentenza qui impugnata, ha accolto la petizione per fr. 52'133.05 più interessi. Dopo aver rammentato che l’eccezione di res iudicata era già stata nel frattempo respinta con decisione preliminare poi confermata dalla scrivente Camera, egli ha senz’altro evaso anche l’eccezione di prescrizione, evidenziando come la causa avesse per oggetto una richiesta di adempimento contrattuale e fosse quindi soggetta ad un termine di prescrizione decennale, non ancora scaduto. Per il resto, non era vero che le obbligazioni in questione non sarebbero mai state di proprietà dell’attrice, in quanto essa avrebbe a più riprese espresso la volontà di non accettare il loro acquisto e di lasciarle a disposizione della convenuta: innanzitutto le dichiarazioni in tal senso che l’attrice aveva fornito nella precedente procedura non potevano essere considerate vincolanti già per il fatto che le stesse erano state allora contestate dalla convenuta; quelle dichiarazioni erano inoltre state sostenute nell’ambito dell’impostazione delle richieste risarcitorie, che però - come detto - non era stata condivisa dalle autorità giudiziarie di secondo e terzo grado, le quali, ritenendo che il danno da lei subito corrispondeva alla differenza fra quanto vi sarebbe stato sul suo conto qualora __________ non fosse mai intervenuta e quanto vi era effettivamente rimasto, avevano in sostanza concluso che la violazione contrattuale a monte delle operazioni di acquisto eseguite dalla convenuta non scalfiva la validità delle stesse, cioè, in altre parole, che i titoli in questione erano effettivamente di proprietà dell’attrice (impregiudicato il suo diritto - di cui essa aveva fatto uso nella precedente procedura - di ottenere il risarcimento del danno derivante da operazioni in sé valide, ma avvenute in violazione di obblighi contrattuali) e il loro valore di mercato andava dunque imputato a lei. Ne discendeva che le pretese attoree, derivanti dalla proprietà dei titoli e volte ad ottenere il pagamento degli interessi maturati e della somma rimborsata alla loro scadenza, andavano di principio tutelate, sia pure limitatamente a fr. 50'650.05, il calcolo proposto dall’attrice non tenendo in effetti conto delle spese nel frattempo maturate per la tenuta del conto, diritti di custodia, commissioni, bollo, ecc.... Non avendo la convenuta, seppur più volte richiesta, fornito alcuna informazione sul destino delle obbligazioni in parola, a tale importo andavano infine aggiunti i fr. 1'483.- spesi dall’attrice per accertare peritalmente l’ammontare del danno.

                                   5.   Con l’appello che qui ci occupa, la convenuta chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione. Essa ribadisce che le dichiarazioni di volontà rilasciate dall’attrice nella precedente procedura erano senz’altro vincolanti rispettivamente che, non avendo essa ratificato l’acquisto delle obbligazioni effettuato da W__________ quei titoli non erano mai diventati di sua proprietà, sicché essa non era autorizzata a pretendere dalla convenuta, con la quale non poteva essere intervenuto alcun contratto relativo agli stessi, il rimborso del capitale, dei frutti e delle spese peritali, queste ultime per altro nemmeno necessarie. Oltretutto, in assenza di un rapporto contrattuale tra le parti, la pretesa attorea sarebbe in ogni caso anche prescritta.

                                   6.   Delle osservazioni con cui l’attrice postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.

                                   7.   Punto di partenza della presente causa è l’accertamento, effettuato esplicitamente da questa Camera (doc. E p. 9) e almeno implicitamente dal Tribunale federale (doc. G p. 11) nell’ambito della precedente procedura, secondo cui le obbligazioni “__________.” e “__________” qui contestate, il cui acquisto da parte della convenuta avvenuto in violazione degli obblighi contrattuali - aveva cagionato un danno all’attrice, si trovavano ancora, nell’estate 1997, nel deposito titoli di quest’ultima ed a quel momento erano quindi ancora di sua spettanza. Stando così le cose, la convenuta non può evidentemente più affermare, nella presente causa, che quelle obbligazioni sarebbero in realtà state, già allora, di sua spettanza. Le censure in tal senso da lei sollevate in questa sede devono pertanto essere disattese già per questo essenziale motivo. Oltretutto, come già specificato da questa Camera nell’ambito del giudizio sull’eccezione di res iudicata, il fatto che l’attrice nel primo processo avesse chiesto di non dedurre dalle sue spettanze il controvalore delle obbligazioni  asserendo che esse dovevano rimanere a disposizione della convenuta, tesi da lei poi ribaltata nel secondo procedimento in cui in sostanza rivendicava la restituzione di quei titoli, era irrilevante siccome nell’occasione essa, oltre ad aver formulato all’indirizzo della convenuta una semplice proposta di ritiro dei titoli, non accettata a quel momento da quest’ultima, si era fondata su una nozione giuridica errata di danno, che, come tale, non poteva comunque vincolare il giudice (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 1 ad art. 87). Quanto invece alla censura relativa all’eventuale mancata ratifica ai sensi dell’art. 38 CO dell’operato di __________ con le conseguenze che ne derivavano ed in particolare che i titoli non potevano essere di spettanza dell’attrice, si osserva che nel precedente processo il richiamo a quella norma da parte della convenuta già era stato definito fuorviante dal Tribunale federale, il quale aveva pure precisato che a quel momento non era in discussione il carattere vincolante degli obblighi contratti da __________ per conto dell’attrice nei confronti di terzi (doc. G p. 7): la questione, ormai superata dall’esito della precedente procedura, non può quindi più essere rimessa in discussione ora.

                                   8.   Nell’ambito di questa causa la convenuta avrebbe eventualmente potuto affermare - ma non l’ha fatto - che le contestate obbligazioni le sarebbero state messe a disposizione dall’attrice in epoca successiva. Sennonché, a parte il fatto che non è stato provato - ed è semmai vero il contrario (doc. H, I, L, N, Q, T) - che quest’ultima dopo il primo processo le abbia rinnovato la proposta di ritirare i titoli in questione, era in ogni caso chiaro che l’eventuale ritiro da parte sua non sarebbe dovuto avvenire a titolo gratuito, essendo addirittura ovvio che in tali circostanze la banca avrebbe dovuto rifondere il loro valore e gli interessi.

                                   9.   Ciò detto, restano da evadere ancora due censure, quella con cui la convenuta ritiene che le pretese attoree erano prescritte siccome tra le parti non vi sarebbe alcun rapporto contrattuale in relazione alle contestate obbligazioni, rispettivamente quella con cui essa contesta di essere tenuta a risarcire alla controparte i fr. 1'483.- (doc. S) spesi per accertare peritalmente l’ammontare del danno. Entrambe le censure sono infondate. La prima dev’essere respinta già per il fatto che è incontestabile, anche perché - come detto - nella fattispecie non vi è motivo di applicare l’art. 38 CO, che la pretesa attorea è di natura contrattuale (ex. art. 97 e 400 CO). Tale circostanza - per altro ammessa, seppure in modo contraddittorio, anche dalla stessa convenuta (cfr. risposta p. 5 seg. e 11, duplica p. 5, appello p. 5 e 9) - è già stata appurata da questa Camera nell’ambito del giudizio sull’eccezione di res iudicata. Del resto, la pretesa non sarebbe stata prescritta nemmeno quand’anche fossero state attuali le norme dell’atto illecito o quelle per indebito arricchimento, considerato che il termine annuale di prescrizione applicabile in tal caso (art. 60 e 67 CO) decorrente al più presto dall’ottobre 2001, data della sentenza del Tribunale federale, o meglio ancora dal febbraio 2003, data in cui i beni dell’attrice sono stati incamerati dalla convenuta - è comunque stato dapprima interrotto dall’attrice ai sensi dell’art. 135 n. 2 CO con l’invio della domanda di esecuzione relativa al precetto esecutivo di cui al doc. Z (doc. V), e successivamente mediante gli atti giudiziari di questa causa, da lei riproposti ad intervalli regolari, prima della scadenza del termine annuale ripristinato giusta l’art. 137 cpv. 1 CO. Quanto alla seconda, la stessa deve pure essere disattesa, l’attrice essendo stata obbligata a far capo ad un perito a seguito dell’ingiustificata reticenza della banca (doc. I, L, N, O, P) a fornirle le informazioni, non facilmente disponibili, che essa era contrattualmente obbligata a dare e che erano necessarie per far valere le proprie pretese.

                                10.   Ne discende la reiezione del gravame, al limite del temerario.

                                         La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d’appello, calcolate su un valore litigioso di fr. 52'133.05, seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                    I.   L’appello 3 maggio 2006 di AP 1 è respinto.

                                   II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                                    fr.    950.b) spese                                                      fr.      50.-

                                         Totale                                                           fr. 1’000.da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 2’000.- per ripetibili.

                                  III.   Intimazione:

-      -       

                                         Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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