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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 25.04.2006 12.2006.88

25 aprile 2006·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·908 parole·~5 min·1

Riassunto

Azione di inesistenza del debito non ricevibile per far cancellare l'iscrizione all'UE di precetto pagato

Testo integrale

Incarto n. 12.2006.88

Lugano 25 aprile 2006/fb    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2005.355 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 10 dicembre 2005 da

AP 1 rappr. da RA 2  

  contro  

AO 1 rappr. da RA 1  

in materia di inesistenza del debito ai sensi dell¿art. 85a LEF che il Pretore, con sentenza 30 marzo 2006, ha dichiarato irricevibile;

appellante l¿attore il quale, con atto d¿appello 12 aprile 2006, chiede in riforma del giudizio pretorile lo stralcio della causa divenuta priva di oggetto e l¿attribuzione degli oneri processuali di fr. 100.al convenuto AO 1, tenuto a rifondere all¿attore fr. 200.- per ripetibili, con protesta di spese e ripetibili di appello;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa;

Ritenuto

in fatto:

                                         che AP 1, con petizione 10 dicembre 2005, ha introdotto nei confronti di AO 1 un¿azione di inesistenza del debito ai sensi dell¿art. 85a LEF intesa a far accertare l¿estinzione-inesistenza del debito di fr. 9'730.oltre accessori di cui al PE n. __________ notificato dall¿UEF di __________ e a far cancellare tale esecuzione dall¿estratto UEF, previa ammissione all¿assistenza giudiziaria dell¿attore;

                                         che AO 1 si è opposto alla domanda con la risposta 23 dicembre 2005, nella quale ha comunicato di aver fatto cancellare il PE;

                                         che all¿udienza del 7 marzo 2006 le parti hanno ribadito le rispettive domande di giudizio e non essendovi istruttoria hanno proceduto al dibattimento finale;

                                         che il Pretore con sentenza 30 marzo 2006 ha dichiarato irricevibile l¿azione e ha posto la tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese a carico dell¿attore, con l¿obbligo di rifondere al convenuto fr. 200.- per ripetibili;

                                         che con appello 12 aprile 2006 l¿attore chiede che in riforma del giudizio pretorile la causa sia stralciata dai ruoli e gli oneri processuali siano posti a carico del convenuto, acquiescente;

                                         che l¿appello non è stato notificato alla controparte;

considerando

in diritto:                    

                                         che nella fattispecie il Pretore ha dichiarato irricevibile l¿azione di inesistenza del debito promossa dall¿attore per il motivo che questi aveva pagato il debito di cui al PE senza riserve e che inoltre il convenuto aveva fatto cancellare l¿iscrizione a UEF in pendenza di causa;

                                         che in sostanza l¿attore rimprovera al Pretore di aver dichiarato irricevibile l¿azione e sostiene che la stessa doveva essere stralciata dai ruoli per intervenuta mancanza di oggetto dopo l¿avvio della procedura, di modo che gli oneri processuali devono essere posti a carico del convenuto, soccombente;

                                         che secondo l¿appellante l¿azione era ricevibile, poiché egli non disponeva di alcun¿altra via ordinaria per far accertare l¿estinzione del debito e per ottenere la sua cancellazione, intesa come non comunicazione ai terzi secondo l¿art. 8a cpv. 3 LEF;

                                         che secondo l¿art. 85a cpv. 1 LEF l¿escusso può domandare in ogni tempo al tribunale del luogo dell¿esecuzione l¿accertamento dell¿inesistenza del debito, della sua estinzione o della concessione di una dilazione; se l¿azione è ammessa, il tribunale, secondo il caso, annulla oppure sospende l¿esecuzione (art. 85a cpv. 3 LEF);

                                         che tale azione, di accertamento negativo, presuppone l¿esistenza di una procedura esecutiva in corso (DTF 127 III 41 consid. 4c pag. 43);

                                         che l¿attore non nega la fondatezza dell¿esecuzione promossa contro di lui con il PE n. __________, e precisa di aver pagato il debito (cfr. appello, pag. 4);

                                         che il PE n. __________ è stato pagato e non si vede pertanto quale interesse giuridico e immediato l¿attore potesse far valere con l¿azione 10 dicembre 2005, potendo provare l¿avvenuta estinzione del debito (doc. C) e non trovandosi quindi in una situazione di necessità (Stoffel, Voies d¿exécution, Berne 2002, pag. 100 n. 69);

                                         che lo scopo di impedire a terzi la comunicazione dell¿esecuzione pagata (appello, pag. 6) non costituisce, contrariamente a quanto sostiene l¿appellante, un interesse giuridico tale da rendere ricevibile l¿azione in accertamento negativo prevista dall¿art. 85a LEF (DTF 125 III 149 consid. 2d pag. 153);

                                         che il presupposto dell¿interesse giuridico immediato decade in ogni modo allorquando il precettante ha ritirato l¿esecuzione in questione (DTF 127 III 41 consid. 2 e 4), come è appunto il caso nella fattispecie;

                                         che, di conseguenza, l¿azione promossa il 10 dicembre 2005 era sin dall¿inizio sprovvista di interesse giuridico immediato e a giusta ragione il Pretore l¿ha dichiarata irricevibile, dopo aver constatato anche l¿intervenuto ritiro dell¿esecuzione in corso di causa (DTF 127 III consid. 4c pag. 43);

                                         che non vi è motivo di modificare il dispositivo pretorile sugli oneri processuali, l¿attore avendo proposto a torto e non senza leggerezza un¿azione giudiziaria irricevibile, indipendentemente dal successivo ritiro dell¿esecuzione da parte del convenuto;

                                         che l¿appello, manifestamente infondato, può essere evaso con la procedura semplificata dell'art. 313bis CPC senza necessità di intimazione alla controparte;

                                         che le spese, commisurate al valore di causa (art. 17 LTG) seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla parte convenuta, alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato;         

Per i quali motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   L¿appello 12 aprile 2006 di AP 1 è respinto.

                                   2.   La tassa di giudizio e le spese della procedura d¿appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giudizio       fr. 150.b) spese                         fr.   50.fr. 200.sono a carico dell¿appellante. Non si attribuiscono ripetibili di appello.

                                   3.   Intimazione:

- -  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d¿appello

Il presidente                                                           Il segretario

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