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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 25.04.2006 12.2006.86

25 aprile 2006·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·936 parole·~5 min·2

Riassunto

Azione di inesistenza del debito non ricevibile per far cancellare l'iscrizione all'UE di precetto pagato

Testo integrale

Incarto n. 12.2006.86

Lugano 25 aprile 2006/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2005.353 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 10 dicembre 2005 da

AP 1 rappr. da RA 2  

  contro  

AO 1 rappr. dall¿ RA 1  

in materia di inesistenza del debito ai sensi dell¿art. 85a LEF che il Pretore, con sentenza 30 marzo 2006, ha dichiarato irricevibile,

appellante l¿attore il quale, con atto d¿appello 12 aprile 2006, chiede in riforma del giudizio pretorile lo stralcio della causa divenuta priva di oggetto e l¿attribuzione degli oneri processuali di fr. 100.al convenuto AO 1, tenuto a rifondere all¿attore fr. 200.- per ripetibili, con protesta di spese e ripetibili di appello;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa;

Ritenuto

in fatto:

                                         che AP 1, con petizione 10 dicembre 2005, ha introdotto nei confronti di AO 1 un¿azione di inesistenza del debito ai sensi dell¿art. 85a LEF intesa a far accertare l¿estinzione-inesistenza del debito di fr. 9'730.oltre accessori di cui al PE n. __________ notificato dall¿UEF di __________ e a far cancellare tale esecuzione dall¿estratto UEF, previa ammissione all¿assistenza giudiziaria dell¿attore;

                                         che AO 1 si è opposto alla domanda con la risposta 23 dicembre 2005, nella quale ha comunicato di aver fatto cancellare il PE;

                                         che all¿udienza del 7 marzo 2006 le parti hanno ribadito le rispettive domande di giudizio e non essendovi istruttoria hanno proceduto al dibattimento finale;

                                         che il Pretore con sentenza 30 marzo 2006 ha dichiarato irricevibile l¿azione e ha posto la tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese a carico dell¿attore, con l¿obbligo di rifondere al convenuto fr. 200.- per ripetibili;

                                         che con appello 12 aprile 2006 l¿attore chiede che in riforma del giudizio pretorile la causa sia stralciata dai ruoli e gli oneri processuali siano posti a carico del convenuto, acquiescente;

                                         che l¿appello non è stato notificato alla controparte;

considerando

in diritto:                    

                                         che nella fattispecie il Pretore ha dichiarato irricevibile l¿azione di inesistenza del debito promossa dall¿attore per il motivo che questi aveva pagato il debito di cui al PE senza riserve e senza attendere la sentenza di rigetto provvisorio dell¿esecuzione e che inoltre il convenuto aveva fatto cancellare l¿iscrizione a UEF in pendenza di causa;

                                         che in sostanza l¿attore rimprovera al Pretore di aver dichiarato irricevibile l¿azione e sostiene che la stessa doveva essere stralciata dai ruoli per intervenuta mancanza di oggetto dopo l¿avvio della procedura, di modo che gli oneri processuali devono essere posti a carico del convenuto, soccombente;

                                         che secondo l¿appellante l¿azione era ricevibile, poiché egli non disponeva di alcun¿altra via ordinaria per far accertare l¿estinzione del debito e per ottenere la sua cancellazione, intesa come non comunicazione ai terzi secondo l¿art. 8a cpv. 3 LEF;

                                         che secondo l¿art. 85a cpv. 1 LEF l¿escusso può domandare in ogni tempo al tribunale del luogo dell¿esecuzione l¿accertamento dell¿inesistenza del debito, della sua estinzione o della concessione di una dilazione; se l¿azione è ammessa, il tribunale, secondo il caso, annulla oppure sospende l¿esecuzione (art. 85a cpv. 3 LEF);

                                         che tale azione, di accertamento negativo, presuppone l¿esistenza di una procedura esecutiva in corso (DTF 127 III 41 consid. 4c pag. 43);

                                         che l¿attore non nega la fondatezza dell¿esecuzione promossa contro di lui con il PE __________, e precisa di aver pagato il debito e di aver interposto opposizione solo per ¿prendere tempo¿ (cfr. appello, pag. 4);

                                         che il PE n. __________ è stato pagato, come risulta dall¿estratto rilasciato dall¿UEF il 18 novembre 2005 (doc. A) e non si vede pertanto quale interesse giuridico e immediato l¿attore potesse far valere con l¿azione 10 dicembre 2005, potendo provare l¿avvenuta estinzione del debito (doc. 7, 8) e non trovandosi quindi in una situazione di necessità (Stoffel, Voies d¿exécution, Berne 2002, pag. 100 n. 69);

                                         che lo scopo di impedire a terzi la comunicazione dell¿esecuzione pagata (appello, pag. 6) non costituisce, contrariamente a quanto sostiene l¿appellante, un interesse giuridico tale da rendere ricevibile l¿azione in accertamento negativo prevista dall¿art. 85a LEF (DTF 125 III 149 consid. 2d pag. 153);

                                         che il presupposto dell¿interesse giuridico immediato decade in ogni modo allorquando il precettante ha ritirato l¿esecuzione in questione (DTF 127 III 41 consid. 2 e 4), come è appunto il caso nella fattispecie;

                                         che, di conseguenza, l¿azione promossa il 10 dicembre 2005 era sin dall¿inizio sprovvista di interesse giuridico immediato e a giusta ragione il Pretore l¿ha dichiarata irricevibile, dopo aver constatato anche l¿intervenuto ritiro dell¿esecuzione in corso di causa (DTF 127 III consid. 4c pag. 43);

                                         che non vi è motivo di modificare il dispositivo pretorile sugli oneri processuali, l¿attore avendo proposto a torto e non senza leggerezza un¿azione giudiziaria irricevibile, indipendentemente dal successivo ritiro dell¿esecuzione da parte del convenuto;

                                         che l¿appello, manifestamente infondato, può essere evaso con la procedura semplificata dell'art. 313bis CPC senza necessità di intimazione alla controparte;

                                         che le spese, commisurate al valore di causa (art. 17 LTG) seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla parte convenuta, alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato;         

Per i quali motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   L¿appello 12 aprile 2006 di AP 1 è respinto.

                                   2.   La tassa di giudizio e le spese della procedura d¿appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giudizio       fr. 150.b) spese                         fr.   50.fr. 200.sono a carico dell¿appellante. Non si attribuiscono ripetibili di appello.

                                   3.   Intimazione:

- -  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d¿appello

Il presidente                                                           Il segretario

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