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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 22.06.2007 12.2006.61

22 giugno 2007·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·3,126 parole·~16 min·5

Riassunto

pretesa contrattuale - inadempimento - onere della prova

Testo integrale

Incarto n. 12.2006.61

Lugano 22 giugno 2007/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2003.696 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1 - promossa con petizione 29 ottobre 2003 da

AP 1   rappr. da  RA 2  

contro  

AO 1  rappr. da  RA 1 

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 28'240.54 oltre interessi, domanda avversata dalla controparte che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 8 febbraio 2006 ha respinto;

appellante l'attrice con atto di appello 1° marzo 2006, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre la convenuta con osservazioni 10 aprile 2006 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                   1.   All’inizio del 1998 la società __________ di intermediazione marittima AP 1, agente per conto della società __________ F__________ __________, noleggiatrice delle navi cisterne “R__________” e “O__________ __________”, concluse con la società del __________ C__________ __________, rappresentata dalla sua agente __________ AO 1, un contratto volto al rinoleggio a titolo esclusivo delle due navi. I trasporti, resi così possibili, avvennero in seguito a completa soddisfazione di tutte le parti intervenute, fatta salva una questione tuttora in sospeso a titolo di controstallie - indennità contrattualmente dovute per il maggior tempo utilizzato in porto per il carico o lo scarico oltre il periodo contemplato nel nolo - e ciò fino ad inizio 1999.

                                         Nel frattempo, avendo C__________ __________ noleggiato una terza nave cisterna, la “E__________”, senza aver in tal caso fatto capo ai servigi di AP 1, quest’ultima chiese ed ottenne dall’agente AO 1 che, a mò di compensazione, le fosse nondimeno riconosciuta una commissione del 1.25% anche su alcuni noli ottenuti con questa nave. Le 7 fatture emesse a questo titolo dall’intermediatore tra il gennaio ed il marzo 1999, di complessivi US$ 19'808.19 (doc. A-G), non vennero però mai pagate né da C__________ __________, né da AO 1. Di qui la presente lite.

                                   2.   Con la petizione in rassegna, avversata dalla controparte, AP 1 ha chiesto la condanna di AO 1 al pagamento di fr. 28'240.54 oltre interessi, somma corrispondente a US$ 19'808.19, rilevando come la convenuta, che sembrava aver assunto l’impegno di pagamento delle commissioni sui noli di “E__________” in rappresentanza di C__________ __________, non fosse però stata in grado di provare l’effettiva esistenza di quella società, rispettivamente che costei fosse una società operativa e non solo una semplice “bucalettere”. In assenza della prova del conferimento del mandato di rappresentanza si doveva pertanto ritenere che essa avesse in realtà agito in proprio, sia pure sotto un nome di copertura o di fantasia, e che fosse quindi la sua effettiva controparte contrattuale; sempre che il comportamento della convenuta non costituisse una vera e propria truffa, per cui essa sarebbe pure stata responsabile per dolo.

                                   3.   Il Pretore, con il giudizio qui impugnato, ha respinto la petizione. Per il giudice di prime cure, nonostante l’istruttoria non avesse apportato alcuna chiarezza quo alla C__________ __________, in particolare se la stessa esistesse o meno al momento in cui la convenuta aveva dato la sua approvazione alle commissioni, rispettivamente se questa avesse qualità per rappresentarla a quel proposito - ciò che le incombeva di provare e che invece non aveva fatto -, era però indubbio che, non essendovi stata alcuna ratifica del suo operato, tornava in ogni caso applicabile l’art. 39 CO. Ciò non permetteva però ancora di accogliere la petizione: in primo luogo l’attrice non aveva dimostrato la colpa della convenuta, per cui non trovava applicazione il cpv. 2 della norma ed il conseguente risarcimento del danno positivo, che era invece stato da lei postulato in causa, ma il cpv. 1 ed il relativo danno negativo, non azionato; in secondo luogo, per giurisprudenza, alla fattispecie si applicava la prescrizione annuale dell’art. 60 CO: sennonché, nonostante le fatture contestate risalissero al 1999 e fosse dal maggio 2000 che la convenuta aveva fornito all’attrice gli estremi della C__________ __________, l’attrice aveva atteso immotivatamente fino al gennaio 2003 per rivolgersi a questa e poi alla convenuta, dimostrando così un (immotivato) disinteresse incompatibile con la celerità prescrittiva prevista dalla disposizione di legge.

                                   4.   Con l’appello che qui ci occupa l’attrice chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione. Essa da una parte ritiene che alla controparte dovesse senz’altro essere ascritta una colpa, sicché si applicava in realtà il cpv. 2 dell’art. 39 CO, e dall’altra contesta l’avvenuta prescrizione della pretesa da lei fatta valere, segnatamente l’applicabilità della prescrizione annuale di cui all’art. 60 CO invece di quella decennale dell’art. 127 CO, rispettivamente, comunque, l’intervenuta scadenza del termine di un anno. E ad ogni buon conto la responsabilità della convenuta era pure data in virtù dell’art. 111 CO.

                                   5.   Delle osservazioni con cui la convenuta postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.

                                   6.   Nel caso di specie non è necessario esaminare in base a quale argomentazione giuridica la convenuta potrebbe eventualmente essere resa responsabile nei confronti dell’attrice per il mancato pagamento delle commissioni relative ad alcuni noli della nave “E__________”. In effetti - come vedremo - la petizione e con essa l’appello devono in ogni caso già essere respinti per il fatto che l’attrice, pacificamente gravata dell’onere della prova (art. 8 CC), non ha sufficientemente dimostrato l’ammontare del pregiudizio economico da lei patito, circostanza questa puntualmente contestata dalla convenuta in tutti i suoi allegati scritti (risposta p. 5, duplica p. 4 seg., conclusioni p. 2e4e osservazioni p. 9).

                                6.1   In replica (p. 2 seg.) l’attrice aveva indicato che l’ammontare delle provvigioni da lei pretese e fatturate nei doc. A-G si fondava sulla percentuale dell’1.25% espressamente indicata al termine dei “recap” [cioè le ricapitolazioni dei dati del trasporto allestiti dalla controparte ed a lei trasmessi (pure doc. A-G, in fine)] applicata all’ammontare del nolo. Essa aveva poi aggiunto che se fosse intervenuta come intermediaria nel noleggio - ciò che non era il caso - essa sarebbe stata perfettamente in grado di calcolare il nolo sulla base dei dati contenuti nel “recap” e dei dati del viaggio (peso di polizza o tonnellate di carico imbarcato ed effettivi porti di imbarco / sbarco). Non conoscendo però in questo caso questi elementi, essa dipendeva dalla convenuta per conoscere il nolo del viaggio per la nave “E__________” su cui calcolare la commissione, dato questo che le veniva comunicato verbalmente. Essa ha quindi spiegato com’erano determinati concretamente il nolo e l’effettiva commissione da lei pretesa, prendendo come esempio la fattura doc. F: a suo dire “esiste un tariffario, preparato annualmente dalla Worldscale – Londra (doc. CC), che riporta il nolo espresso in US$ per tonnellata imbarcata per ogni viaggio che una nave cisterna possa effettuare. A questo nolo, chiamato “rata base” o “rata flat”, corrispondente a 100, viene poi applicata la percentuale determinata dagli accordi ed in linea con il mercato del momento; nel nostro caso 117.5. Poiché l’interesse dell’armatore è di non fare un viaggio troppo breve, il recap stabilisce ancora che se il finale porto di discarica fosse troppo vicino ad Odessa (porto di imbarco), la minima rata flat deve essere quella prevista dalla WS per Augusta. Il recap stabilisce ancora che se il noleggiatore riesce a caricare più del minimo contrattuale di 52'000 tonnellate metriche, su tale supero (nel recap indicato come “o.a.” che significa “overage” per l’appunto supero), il nolo viene scontato del 50%. Ipotizzando che la nave abbia effettuato il viaggio Odessa/Pireo con 53'400 t. di carico, il nolo sarebbe: US$ 4.98 (rata flat per Augusta relativa al 1999) x 52'000 t. x 1.175 = US$ 304’278, importo cui deve essere aggiunto il nolo sul supero di 1'400 t. pari a: US$ 4.98 x 1'400 t. x 1.175 / 2 = 4'096. Nolo totale pertanto US$ 304'278 + 4'096 = 308’374”. Sennonché, esaminando meglio il doc. F posto alla base dell’esempio, si osserva che il nolo su cui è stata calcolata la commissione dell’attrice non ammonta a US$ 308'374.-, ma a US$ 267'255.67, per cui l’esempio in realtà non spiega affatto come si sia giunti alla commissione di US$ 3'340.69 (1.25% di US$ 267'255.67) poi fatturata dall’attrice. Il “recap” contenuto nel doc. F indica che la nave avrebbe dovuto trasportare al minimo 52'000 t. da un porto sicuro del Mar Baltico “int. Odessa” ad 1/2 porti sicuri del Mediterraneo fino a e compresa Gibilterra, “rata di nolo: punti Worldscale 117.5 min. flat carico porto Augusta 1/1 se discarica in Italia o a occidente dell’Italia, overage a 50%”: ora, quand’anche si volesse ammettere che il porto di carico dovesse essere proprio Odessa, si osserva che quello di scarico non è stato invece indicato in modo preciso, sicché non è detto che si dovesse applicare la rata flat minima per Augusta (US$ 4.98, cfr. doc. CC, tratta Odessa-Uskudar e Uskudar-Augusta), valida solo per un eventuale scarico in Italia o a occidente; ma soprattutto, agli atti non vi è poi alcuna conferma circa l’esatto quantitativo trasportato rispettivamente in merito all’effettivo porto di scarico e quindi alla rata flat concretamente applicabile, sicché non è possibile quantificare il nolo normale né quello per l’eventuale supero: anzi, visto l’importo ridotto del nolo su cui è stata calcolata la commissione, si doveva semmai ritenere o che la quantità caricata era sicuramente inferiore a quella prevista oppure che il porto di scarico era ad oriente dell’Italia.

                                         Ora, se l’attrice è stata in grado di allestire la fattura in questione, ben si poteva ragionevolmente pretendere da lei che anche fornisse rispettivamente facesse accertare in sede di istruttoria i dati da lei effettivamente utilizzati per la fatturazione. A tal proposito essa aveva invero chiesto alla controparte di versare agli atti tutta la documentazione relativa ai noli fatturati nei doc. A-G, richiesta di edizione che era poi stata ammessa anche dal primo giudice (ordinanza 22 dicembre 2004): sennonché essa, seppur sollecitata dal Pretore, non ha però contestato siccome inveritiero il fatto che la controparte non abbia poi prodotto alcunché dichiarando di non essere in possesso di quei documenti (lettera 20 gennaio 2005); giustamente, in tali circostanze, il giudice non ha quindi ritenuto di far capo all’art. 210 CPC, che, in caso di mancata produzione di quanto richiesto o di rifiuto a prestare il giuramento d’edizione, avrebbe permesso di tener per vero il fatto che si trattava di provare; tanto più che l’attrice nemmeno ha preteso in sede conclusionale o in appello di avvalersi della mancata produzione di quei documenti per provare l’ammontare delle commissioni da lei fatturate. Non avendo l’attrice in definitiva fatto il possibile per accertare - se del caso anche tramite altre prove, in particolare quelle testimoniali o l’edizione da terzi - i dati alla base delle fatturazioni, ancorché ciò sarebbe stato possibile, non vi è nemmeno ragione per eventualmente quantificare in equità il danno da essa subito: tale facoltà, derivante dall’art. 42 cpv. 2 CO, è in effetti data al giudice solo nel caso in cui il danno non possa essere dimostrato nel suo ammontare per mancanza di prove sull’entità esatta del pregiudizio o per l’impossibilità di esigere ragionevolmente l’assunzione delle prove necessarie perché ciò comporterebbe oneri e difficoltà sproporzionati (DTF 105 II 89; Rep. 1988 p. 287; Brehm, Berner Kommentar, n. 47 ad art. 42 CO), ritenuto che la norma non è per contro applicabile quando - come nel caso di specie - sarebbe stato possibile fornire l’esatta prova del pregiudizio subito (II CCA 11 settembre 1998 inc. n. 12.98.101, 26 settembre 2006 inc. n. 12.2005.153).

                                6.2   Analoghe considerazioni valgono anche per le altre 6 fatture.

                                         In merito a quella di US$ 3'961.85 (1.25% di US$ 316'948.- doc. A), si osserva che il “recap” contenuto nel doc. A indicava che la nave “E__________” avrebbe dovuto trasportare al minimo 59'000 t. da Anversa ad 1/2 porti sicuri del Mar Mediterraneo Europeo non ad est ma compresa la Grecia, esclusa l’Albania ma compresi Israele / Libano / Cipro / Turchia, “rata di nolo: punti Worldscale 85 min. flat = rata minima dal porto di caricazione a Civitavecchia base un porto di caricazione /un porto di scaricazione”. Di fatto non è indicato alcun preciso porto di scarico, né per altro dal doc. CC è possibile evincere quale sia la rata flat per un viaggio da Anversa, oltretutto con destinazione Civitavecchia, o viceversa; anche in questo caso, poi, agli atti non vi è alcuna conferma circa l’esatta quantità trasportata rispettivamente in merito all’effettivo porto di scarico e quindi alla rata flat.

                                         In merito alla fattura di US$ 2'470.76 (1.25% di US$ 197'660.85 doc. B), si osserva invece che il “recap” contenuto nel doc. B indicava che la nave avrebbe dovuto trasportare al minimo 45'000 t. da Ras Lanuf ad 1/2 porti sicuri del Mar Mediterraneo Europeo non ad est ma compresa la Grecia, esclusa l’Albania / Jugoslavia / ex Jugoslavia, “tasso wsc 138 - richiedere min flat porto caricazione / Sarroch”. Di fatto, anche qui, non risulta il preciso porto di scarico, dal doc. CC non è possibile evincere quale sia la rata flat per un viaggio da Ras Lanuf a Sarroch e agli atti non vi è conferma alcuna circa i quantitativi esattamente trasportati o ancora l’effettivo porto di scarico e quindi la rata flat.

                                         Con riferimento alla fattura di US$ 2'468.75 (1.25% di US$ 197'500.- doc. C), si osserva che il “recap” contenuto nel doc. C indicava che la nave avrebbe dovuto fare un trasporto fino a pieno carico dall’Italia / Sarroch alla Romania ad un tasso di US$ 200'000.-, ridotto a US$ 190'000.- qualora la nave avesse caricato al medesimo ormeggio al quale scaricava il carico del viaggio precedente senza spostarsi. In questo caso non è però dato a sapere - né l’attrice lo ha spiegato - per quale motivo sia stato utilizzato per la fatturazione un terzo tasso di nolo, intermedio (di US$ 197'500.-), e comunque il “recap” in questione diversamente dagli altri - nemmeno prevedeva il riconoscimento di una commissione all’attrice (cfr. duplica p. 6).

                                         In merito alla fattura di US$ 3'341.46 (1.25% di US$ 267'317,05 doc. D), si osserva che il “recap” contenuto nel doc. D indicava che la nave avrebbe dovuto trasportare al minimo 52'000 t. da un porto sicuro del Mar Nero “int. Odessa” ad 1/2 porti sicuri del Mediterraneo fino a e compresa Gibilterra ed il Mar di Marmara, esclusa l’Albania, “rata di nolo: 122.5 punti Worldscale rata minima del porto di caricazione Aghi Teodori 1/1 se discarica Turchia / Grecia / Israele / Libano / ex Jugoslavia più 5 punti Worldscale se scarica nel Mar di Marmara, 115 punti Worldscale rata minima del porto di caricazione Augusta 1/1 se discarica in Italia o a occidente dell’Italia, o/a (= overage) a 50%”. Ora, anche qui, quand’anche si volesse ammettere che il previsto porto di carico fosse Odessa, si osserva che quello di scarico non è invece indicato in modo preciso, sicché non è detto che si dovesse applicare la rata flat - eventualmente aumentata di 5 punti ws per Aghi Teodori, per altro non risultante dal doc. CC, o quella per Augusta, o un’altra ancora; agli atti non vi è poi alcuna conferma circa l’esatto quantitativo trasportato e quindi l’eventuale supero rispettivamente in merito all’effettivo porto di scarico e quindi all’effettiva rata flat applicabile: anzi, visto l’importo ridotto del nolo su cui è stata calcolata la commissione, se si applicasse la rata flat per Augusta (l’unica provata nel doc. CC), si dovrebbe ritenere che la quantità caricata era sicuramente inferiore a quella prevista: l’esatto quantitativo non è però stato provato.

                                         In merito alla fattura di US$ 2'049.68 (1.25% di US$ 163'974.38 doc. E), si osserva che il “recap” contenuto nel doc. E indicava che la nave avrebbe dovuto trasportare al minimo 50'000 t. da un porto sicuro della Libia ad 1/2 porti sicuri della Grecia, “rata di nolo: 135 punti Worldscale rata minima US$ 2.46 1/1”. In realtà, nemmeno qui non vi è stata alcuna conferma circa l’esatto quantitativo trasportato rispettivamente in merito all’effettivo porto di carico e di scarico e quindi alla effettiva rata flat; anzi, visto l’importo ridotto del nolo su cui è stata calcolata la commissione, si deve gioco forza ritenere - poiché la rata flat, come detto, non poteva essere inferiore a US$ 2.46 - che, nonostante le 50'000 t. costituissero il quantitativo minimo da trasportare, la quantità poi caricata era sicuramente inferiore a quella prevista: l’esatto quantitativo non è però stato provato.

                                         Quanto infine alla fattura di US$ 2'175.- (1.25% di US$ 174'000.- doc. G), si osserva che il “recap” di cui al doc. G indicava che la nave avrebbe dovuto trasportare al minimo 45'000 t. da Ras Lanuf ad 1/2 porti sicuri del Mediterraneo Europeo non ad est ma compresa la Grecia, esclusa l’Albania / Jugoslavia / ex Jugoslavia, “rata di nolo: 127.5 punti Worldscale, applicare rata minima dal porto di caricazione Sarroch”. Di fatto, anche qui, dal doc. CC non è possibile evincere quale sia la rata flat per un viaggio da Ras Lanuf a Sarroch e agli atti non vi è poi alcuna conferma circa l’esatto quantitativo trasportato.

                                   7.   Ne discende, a conferma - sia pure per altri motivi - della decisione pretorile, la reiezione dell’appello.

                                         La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di questa sede, calcolate su un valore litigioso di fr. 28'240.54, seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                    I.   L’appello 1° marzo 2006 di AP 1 è respinto.

                                   II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                                    fr.    500.b) spese                                                      fr.      50.-

                                         Totale                                                           fr.    550.da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 1’400.- per ripetibili.

                                  III.   Intimazione:

-     -       

                                         Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,  1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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