Incarto n. 12.2006.60
Lugano 22 giugno 2007/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. __________ della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 2 maggio 2000 da
AO 1
contro
AP 1 rappr. dall' RA 1
con cui la parte attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 105'967.05 oltre accessori, domanda alla quale la convenuta si è opposta e che il Pretore, con sentenza 8 febbraio 2006 ha accolto limitatamente all'importo di fr. 75'000.- oltre interessi;
appellante la convenuta con atto di appello 27 febbraio 2006, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attrice con osservazioni 4 aprile 2006 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto: 1. In data 11 giugno 1997 l'impresa AP 1, così incaricata dal C__________ __________ (in seguito "C__________"), eseguiva i lavori di estrazione del materiale alluvionale dalla foce del fiume Mara a Maroggia. Durante i lavori, la pala meccanica utilizzata per lo scavo danneggiò il cavo elettrico Maroggia-Poiana da 16'000 KV delle AO 1, che attraversa il lago Ceresio da Maroggia a Brusino, cavo che in prossimità della foce era posato nell'alveo del torrente. Lo strappo del cavo - costituito da 3 conduttori di rame della sezione di 50 mm2 cadauno e da un cavo comandi, isolati con carta impregnata e piombo, avvolti da un mantello rinforzato di filo piatto di acciaio zincato quale protezione meccanica, riempito da olio dielettrico quale isolante - causò la fuoriuscita di circa 40 litri di olio isolante contenuto dalla guaina di protezione. La linea elettrica dovette essere messa fuori uso. I due capi del cavo furono in seguito recuperati e chiusi per evitare ulteriori perdite di olio. A tutt'oggi il cavo non è stato sostituito né rimesso in funzione.
2. Con petizione 2 maggio 2000 le AO 1 (in seguito AO 1) hanno chiesto la condanna della AP 1 al pagamento di fr. 105'967.05 oltre accessori a titolo di risarcimento del danno. Invocati gli art. 41 segg. CO, parte attrice rimprovera alla convenuta di aver agito in modo negligente per aver proceduto allo scavo avvalendosi di una vecchia planimetria risalente al 1995, senza preoccuparsi che fosse aggiornata e senza tener conto che sulla stessa era chiaramente indicato che la posizione del cavo elettrico era solo indicativa, omettendo inoltre di procedere ai necessari accertamenti che, in presenza di una condotta lacustre, la cui posizione poteva subire variazioni a dipendenza delle correnti del lago e dei lavori di drenaggio eseguiti annualmente, a maggior ragione s'imponevano. Rilevano poi le AO 1 che, diversamente da quanto fatto in precedenti occasioni, nessuno aveva informato l'azienda dei lavori di scavo, sicché essa neppure aveva potuto mettere fuori tensione la linea elettrica.
3. La convenuta si è opposta alla petizione, negando di aver agito in modo negligente o colpevole. Essa sostiene di aver proceduto allo scavo in base alla planimetria fornita nel 1995 dalle medesime AO 1, dalla quale risultava che il cavo avrebbe dovuto trovarsi ad una distanza di circa 50 - 70 cm dal muro che fa da argine al fiume. In realtà il cavo si sarebbe invece trovato ad una distanza di 3 metri rispetto a quanto indicato nella planimetria che, seppure risalente al 1995, era uguale a quella fornita ancora successivamente, e meglio nel 1998, vale a dire dopo il sinistro, dalla medesima azienda. Essa si sarebbe inoltre attenuta alle disposizioni date dal responsabile del C__________ il quale, basandosi sulle indicazioni della planimetria, aveva imposto di scavare ad una distanza di almeno 2 metri dal muro. Le origini del sinistro sarebbero di conseguenza da ricercare nell'inattendibilità della planimetria fornita dalla stessa parte attrice. La convenuta rimprovera poi alla controparte di non aver proceduto ad un controllo periodico della situazione, omettendo di aggiornare i piani malgrado che lo spostamento del cavo fosse prevedibile. Per quanto concerne invece il mancato avviso dell'esecuzione dei lavori di scavo, sostiene che sarebbe stato compito del C__________ farne debita notifica all'azienda elettrica e richiedere la messa fuori tensione del cavo tant'è che, non avendovi provveduto, nei confronti dell'ing. __________ S__________, segretario del C__________, è poi stato emesso un decreto d'accusa per il suo agire negligente in questa vicenda.
Con gli allegati di replica e duplica, e così con le conclusioni, entrambe le parti hanno confermato le rispettive domande.
4. Con sentenza 8 febbraio 2006 il Pretore ha ritenuto verificati i presupposti della responsabilità aquiliana in capo alla convenuta ed ha quindi accolto la petizione limitatamente all'importo di fr. 75'000.- oltre interessi, caricando la tassa di giustizia e le spese di fr. 3'500.- nella misura di ¼ alla parte attrice e per ¾ alla convenuta, facendo l'obbligo a quest'ultima di rifondere alla controparte fr. 4'000.- di ripetibili.
5. Con atto d'appello 27 febbraio 2006 la convenuta chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. L'appellante contesta in sostanza di aver agito in modo negligente, così come contesta l'entità del danno accertato dal Pretore.
Con osservazioni 4 aprile 2006 parte attrice postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Considerato
In diritto: 6. Giusta l’art. 41 cpv. 1 CO la responsabilità per atto illecito presuppone l’esistenza di un illecito, della colpa del responsabile, di un danno e di un nesso causale adeguato tra l’illecito ed il danno cagionato. L'onere della prova dell'esistenza di queste premesse spetta alla parte che invoca questa norma. In questa sede non vi è contestazione sul fatto che nella fattispecie in esame l'agire della convenuta, che ha provocato la rottura del cavo, configura un illecito ai sensi dell'art. 41 CO, e neppure sull'esistenza di un nesso causale tra questo suo agire e il danno. Contestate sono invece sia la colpa dell'appellante sia l'entità del danno.
7. Per quanto concerne la colpa, rilevato che il danno non è stato provocato con intenzione, è da verificare se i dipendenti della convenuta abbiano agito con negligenza, ossia se essi abbiano disatteso i precetti di comportamento imposti dalle circostanze, il cui rispetto ci si poteva ragionevolmente attendere nel contesto del lavoro loro affidato.
7.1 È ammesso che l'appellante sapeva dell'esistenza del cavo elettrico posato nell'alveo del fiume, l'ing. S__________ avendola resa edotta in tal senso in occasione di precedenti interventi di drenaggio della foce. Essa era anche in possesso di una planimetria che ne indicava la presenza (teste __________ B__________, verbale 13 settembre 2001, pag. 1 seg.; teste __________ S__________, verbale 15 maggio 2001, pag. 3). Inoltre, un cartello rosso affisso al muro in prossimità della foce indicava "Cavo elettrico alta tensione pericolo di morte" (doc. R, pag. 1).
Dalla planimetria (doc. C) risulta poi che il cavo è posato parallelamente al muro d'argine del torrente, ma, a differenza dei cavi posati sulla terraferma, non è indicata alcuna distanza. La sua esatta posizione non era conosciuta nemmeno dalle AO 1, le quali avevano apposto sul piano l'indicazione "la posizione della condotta è indicativa e non impegna la responsabilità delle aziende industriali". Gli interessati venivano quindi informati che la condotta poteva essersi spostata (testi ing. __________ S__________, verbale 15 maggio 2002, pag. 4, verbale di polizia 8 settembre 1997, pag. 2, nell'inc. MP 4974.1997 e ing. __________ G__________, verbale 28 novembre 2001, pag. 6).
7.2 Per quanto concerne la AP 1, basandosi sulle informazioni ricevute dall'ing. S__________ e sulla menzionata planimetria delle AO 1, essa presumeva che il cavo fosse posato a poca distanza dal muro di argine, ma non ha fatto alcun accertamento circa la sua esatta posizione. Per evitare problemi, il responsabile dei lavori aveva comunque dato istruzioni di procedere allo scavo mantenendo una certa distanza dal muro. Quale fosse questa distanza di riferimento non è dato di sapere con certezza, stante la divergenza delle deposizioni su questo specifico punto: il teste __________ M__________, che era alla guida della scavatrice al momento del sinistro, riferisce di aver ricevuto istruzioni di mantenere una distanza di almeno 1,5 - 2 metri dal muro (verbale 28 novembre 2001, pag. 2), distanza questa confermata dall'ing. S__________, il quale riferisce che la stessa è sempre stata rispettata (verbale 15 maggio 2001, pag. 2). __________ B__________, responsabile dei lavori di cui trattasi, afferma a sua volta di aver dato indicazione di mantenere una distanza di almeno 3 metri dal muro (verbale 13 settembre 2001, pag. 2).
7.3 La distanza del cavo dal muro al momento del danneggiamento non è definibile con certezza. La versione più attendibile è quella rilasciata dal teste __________ C__________ che si è occupato di persona del recupero del cavo e quindi ha constatato direttamente la situazione, il quale ricorda che lo stesso si trovava ad una distanza "...da 50 cm ad 1,50 m dal muro (verbale 28 gennaio 2002, pag. 4). __________ M__________, operaio addetto alla scavatrice, ha invece affermato che stava scavando ad una distanza superiore ai due metri e che gli è stato detto che il cavo è poi stato rinvenuto a circa 4 m dal muro (verbale 28 novembre 2001, pag. 2). Considerato che, per strapparlo, la scavatrice ha dovuto sollevare il cavo, le due versioni appaiono comunque compatibili, considerato che la distanza maggiore è quella finale e che in corrispondenza dello strappo il cavo è stato molto verosimilmente spostato dalla scavatrice verso il centro del fiume, dove la scavatrice si trovava.
7.4 Stante la natura del materiale presente nel torrente, materiale franoso costituito di ghiaia e sabbia, che veniva asportato fino ad una profondità media di 3-4 metri (testi __________ V__________, verbale 28 novembre 2001, pag. 8 e ing. __________ __________, verbale 15 maggio 2001, pag. 2), era palese il pericolo che il materiale ai lati dello scavo potesse franare nello scavo stesso, favorendo in tal modo anche lo spostamento del cavo, non ancorato al muro, versol il centro del fiume. Procedendo come ha fatto, l'appellante non ha tenuto conto sufficientemente della particolare situazione, che imponeva maggiori verifiche e accorgimenti per stabilire la posizione del cavo. Ciò a maggior ragione ritenuto che essa stessa ammette che la planimetria non indica in modo chiaro che il cavo è ancorato in un solo punto (replica pag. 6), sicché neppure poteva presumere che vi fossero gli ancoraggi. Proprio perché, per sua stessa ammissione, la planimetria non è chiara, l'appellante non poteva affidarvisi. Peraltro, come dimostrato in occasione dell'intervento eseguito da __________ C__________, era possibile stabilire la posizione del cavo avvalendosi dell'ausilio di sommozzatori.
7.5 L'appellante adduce invero una negligenza delle AO 1 le quali, pur sapendo che il cavo era soggetto a spostamenti, non avevano intrapreso alcunché per accertare la situazione. Se non che, a fronte delle incertezze circa la posizione del cavo, incombeva all'appellante l'obbligo di prendere le adeguate disposizioni per evitare di provocare danni durante lo scavo.
Nella misura in cui l'appellante sostiene che l'opera era difettosa per il fatto che le AO 1 avrebbero omesso di verificare periodicamente la posizione del cavo, si rileva che l'esistenza di un difetto dell'opera è stata sollevata solo in sede di conclusioni, e quindi tardivamente. Peraltro, il fatto di non verificare la posizione del cavo non rende difettoso l'impianto di distribuzione di energia come tale, ma semmai la planimetria sulla quale è segnata la sua posizione, seppure va rilevato che sulla stessa era precisato che le indicazioni erano approssimative. Senza dimenticare che il danno non è stato provocato dalla posizione del cavo bensì dai lavori di scavo intrapresi dall'appellante.
8. Sono ora da esaminare le contestazioni relative all'entità del danno. Il danno consiste nella differenza tra la situazione patrimoniale del leso creatasi in conseguenza del danneggiamento e quella che sarebbe intervenuta in assenza dell’evento che ha causato il danno (DTF 127 III 404, 107 II 199; Brehm, Berner Kommentar, n. 70 ad art. 41 CO; Von Thur/Peter, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, 3a ed., vol. 1, pag. 84; Schnyder, Basler Kommentar , Obligationenrecht I, 3a ed. n. 3 ad art. 41 CO; Oftinger/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht, vol. 1, 5a edizione, pag. 72 seg.).
8.1 Il Pretore, allineandosi alle conclusioni della perizia giudiziaria 30 giugno 2004, ha stabilito il danno complessivo in fr. 75'000.-, comprensivo delle spese relative agli interventi eseguiti da terzi (fr. 39'932.07, inclusa la fattura di fr. 28'245.07 della HESO), la fattura per l'intervento delle AIL (fr. 1'110.-) e le spese necessarie per la sostituzione del cavo dalla cabina di Maroggia cimitero al lago (fr. 34'100.-).
8.2 L'appellante contesta l'importo di fr. 34'100.- per la sostituzione di parte del cavo, rimproverando al giusdicente di non aver tenuto conto che esso non è stato sostituito e che comunque ne era previsto lo smantellamento, ammettendo l'esistenza di un danno generico e non dimostrato né per quanto ne riguarda l'esistenza né per la sua entità.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, le AO 1 non avevano previsto la messa fuori servizio definitiva del cavo (teste __________ M__________, verbale 13 settembre 2001, pag. 9), sicché non può essere seguito l'argomento che l'appellata avrebbe comunque dovuto sobbarcarsi le relative spese. Per quanto concerne invece la rinuncia al ripristino della linea elettrica, non risulta che la decisione sia definitiva, ritenuto che comunque sono stati eseguiti i necessari lavori preparatori, mentre la riparazione a tutt'oggi non è stata eseguita per ragioni di mercato e di opportunità (teste __________ V__________, verbale 28 novembre 2001, pag. 9). La mancata riparazione non inibisce comunque il diritto dell'appellata ad ottenere il risarcimento del danno, le spese di riparazione essendo da risarcire anche se la parte lesa rinuncia a far riparare il danno (Oftinger/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Allgemeiner Teil, vol. 1, § 6, n. 367).
8.3 Il Pretore ha altresì riconosciuto un importo di fr. 1'110.- relativo all'intervento del personale AO 1. L'appellante contesta la tariffa applicata dalle AO 1 per le proprie prestazioni, ritenendo ingiustificato esporre la tariffa per lavori eseguiti per conto di terzi quando i lavori sono stati fatti per le AO 1 medesime, sicché l'importo andrebbe ridotto a fr. 703.-. Si rileva in merito che con la petizione l'appellata aveva indicato che l'importo di fr. 1'100.corrispondeva a 18.5 ore a fr. 60.-, rinviando, tra l'altro, al doc. I, che contiene il tariffario applicato. In sede di risposta e duplica l'appellante si è limitata a contestare "...i danni pretesi dall'attrice, ed in particolare il loro ammontare...", senza però in alcun modo sostanziare questa contestazione (risposta pag. 5, duplica pag. 4). Solo con le conclusioni, e quindi tardivamente, essa ha poi sostenuto che la tariffa non era corretta. Ne discende che, nella misura in cui è fondata su quest'argomento, l'appello si rivela irricevibile.
8.4 L'appellante considera ingiustificato mettere a suo carico la fattura della H__________, relativa allo smontaggio del serbatoio e al recupero dell'olio, operazioni che le AO 1 avrebbero comunque dovuto eseguire al momento della messa fuori esercizio del cavo. Già si è detto che la messa fuori uso del cavo non era prevista, mentre la decisione di non procedere al ripristino non inibisce la possibilità dell'attrice di chiedere il risarcimento. Anche su questo punto l'appello non merita tutela.
Per i motivi che precedono l'appello dev'essere respinto. Le spese e le ripetibili seguono la soccombenza.
Motivi per i quali,
richiamato per le spese l'art. 148 CPC
pronuncia: 1. L'appello 27 febbraio 2006 della AP 1 è respinto.
2. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1'300.b) spese fr. 50.fr. 1'350.sono poste a carico dell'appellante, la quale rifonderà alla controparte fr. 2'000.di ripetibili.
3. Intimazione:
- -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.