Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 12.03.2007 12.2006.40

12 marzo 2007·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,882 parole·~9 min·2

Riassunto

avvocato - azione di rendiconto - causa priva d'oggetto ?

Testo integrale

Incarto n. 12.2006.40

Lugano 12 marzo 2007/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2004.7 della Pretura del distretto di Leventina - promossa con petizione 14 giugno 2004 da

AP 1

  contro  

AO 1 rappr. da RA 1  

chiedente di far ordine al convenuto di rendere dettagliatamente conto sul proprio operato nell’esecuzione del mandato conferito, in particolare sul contenuto dei vari incontri con l’attore e/o con terzi e sui vari consigli ricevuti e dati, i relativi sviluppi, consegnando inoltre copia dei suoi scritti ed appunti, domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione;

ed ora sul decreto 5 gennaio 2006 con cui il Pretore ha stralciato dai ruoli la petizione in applicazione dell’art. 351 cpv. 1 CPC siccome divenuta priva d’oggetto o priva d’interesse giuridico;

appellante l'attore con atto di appello 6 febbraio 2006, con cui chiede in via principale di annullare il querelato giudizio e, previa assunzione delle prove mancanti, accogliere la petizione, e in subordine di annullare il decreto di stralcio e rinviare l’incarto al Pretore affinché, dopo l’assunzione delle prove mancanti, provveda all’emanazione di una nuova decisione, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre il convenuto con osservazioni 10 marzo 2006 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                   1.   Con petizione 14 giugno 2004 AP 1 ha convenuto in giudizio l’AO 1, al quale nel 1995 aveva conferito un mandato di consulenza nell’ambito delle problematiche edilizie e pianificatorie connesse all’edificazione dell’immobile denominato __________ a __________, chiedendo che gli fosse fatto ordine di rendere dettagliatamente conto sul proprio operato nell’esecuzione del mandato, in particolare sul contenuto dei vari incontri con lui e/o con terzi e sui vari consigli ricevuti e dati, i relativi sviluppi, consegnando inoltre copia dei suoi scritti ed appunti. Il convenuto si è opposto alla petizione per motivi che non è qui necessario rammentare.

                                         In occasione dell’udienza preliminare l’attore ha chiesto che fossero assunti vari mezzi di prova, poi ammessi dal Pretore.

                                   2.   Dopo l’assunzione di alcune delle prove richieste, ed in particolare l’edizione da parte del convenuto di ogni documento in suo possesso relativo al mandato ed il suo interrogatorio formale, il Pretore, visto lo scritto 9 novembre 2005 dell’attore, che insisteva nel voler proseguire la causa, e preso atto delle osservazioni 18 novembre 2005 del convenuto, che invece riteneva di aver con ciò adempiuto al suo obbligo di rendiconto, con il decreto 5 gennaio 2006 qui impugnato ha stralciato la causa dai ruoli ai sensi dell’art. 351 cpv. 1 CPC. Il giudice ha in sostanza ritenuto che l’istruttoria nel frattempo esperita aveva de facto reso priva d’oggetto la procedura, poiché aveva consentito all’attore di ottenere tutte le informazioni oggettivamente ancor oggi disponibili sull’esecuzione del mandato.

                                   3.   Con l’appello 6 febbraio 2006 che qui ci occupa, l’attore chiede in via principale di annullare il decreto e, previa assunzione delle prove mancanti, accogliere la petizione, e in subordine di annullare il decreto e rinviare l’incarto al Pretore affinché, dopo l’assunzione delle prove mancanti, provveda all’emanazione di un nuovo giudizio. A suo dire, la disordinata produzione di documenti da parte del convenuto e le sue risposte in parte lacunose alle domande di interrogatorio formale non potevano essere considerate come un valido rendiconto ai sensi dell’art. 400 CO, perché le prove richieste avevano quale unico scopo quello di dimostrare l’esistenza e il carattere del mandato. In tali circostanze, la richiesta di condannare la controparte a fornire il rendiconto era ancora attuale.

                                   4.   Delle osservazioni 10 marzo 2006, con cui il convenuto postula la reiezione del gravame, ritenuto addirittura di carattere temerario, si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.

                                   5.   Giusta l’art. 351 cpv. 1 CPC, il giudice, sentite le parti, stralcia la causa se una lite diventa senza oggetto o priva di interesse giuridico. Perché una causa risulti senza interesse giuridico (cioè senza interesse legittimo) è necessario che non sussista più alcuna utilità concreta ed attuale all’emanazione della sentenza. In altre parole deve essere intervenuta una situazione tale da eliminare le posizioni di contrasto tra le parti e da escludere, oggettivamente, la necessità di una pronuncia del giudice sull’oggetto della controversia. Nelle azioni di condanna ad una prestazione, come quella che ci occupa, l’interesse giuridico è adempiuto quando una pretesa non viene onorata, così che l’azione giudiziaria è l’unico mezzo (interesse ad agire) per ottenere il soddisfacimento del diritto che si pretende leso (interesse sostanziale). L’interesse giuridico esiste quindi semplicemente quando il diritto vantato non è adempiuto (Leuenberger/Uffer-Tobler, ZPO SG, n. 3 ad art. 63), così che, nelle azioni di condanna, esso è insito nella pretesa stessa (Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3 a ed., Zurigo 1979, p. 205; Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure genevoise, n. 8 ad art. 1; Olgiati, Le norme generali per il procedimento civile nel Canton Ticino, Zurigo 2000, p. 12) rispettivamente è legalmente presunto (Habscheid, Droit judiciaire privé suisse, p. 234) e viene a mancare, per principio, quando la pretesa dell’attore è soddisfatta (DTF 122 III 279 consid. 3a; Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., Lugano 2005, m. 35 ad art. 351; II CCA 8 gennaio 2002 inc. n. 12.2001.81).

                                   6.   Nel caso di specie il fatto che il convenuto abbia prodotto in causa tutta la documentazione relativa al mandato conferitogli dall’attore ed abbia risposto alle domande formulategli dalla controparte in occasione del suo interrogatorio formale non è di per sé ancora sufficiente per ritenere che egli abbia con ciò dato seguito alle richieste formulate nei suoi confronti. Innanzitutto si osserva che la petizione, volta - come detto - a far ordine al convenuto di rendere dettagliatamente conto sul proprio operato nell’esecuzione del mandato, in particolare sul contenuto dei vari incontri con l’attore e/o con terzi e sui vari consigli ricevuti e dati, i relativi sviluppi, consegnando inoltre copia dei suoi scritti ed appunti, non era limitata al semplice rendiconto (orale o scritto) a favore dell’attore, ma aveva per oggetto anche la consegna a quest’ultimo - e non alla Pretura - di determinati atti, che non sono però stati assolutamente forniti. Tanto basta per escludere che la causa possa essere divenuta priva d’oggetto. E in ogni caso nemmeno si può ritenere che il convenuto, con le iniziative da lui poste in atto, abbia già sin d’ora adempiuto all’obbligo di rendiconto così come era stato formulato con la petizione. La produzione della documentazione relativa al mandato e il suo interrogatorio formale erano in effetti stati chiesti ed ottenuti dall’attore allo scopo di dimostrare più che altro il benfondato dell’azione di rendiconto, per cui gli stessi - e specialmente l’interrogatorio formale - non miravano necessariamente a chiarire anche gli aspetti materiali per i quali il convenuto sarebbe poi stato tenuto a fornire il rendiconto. Il convenuto, pur avendo certo dato nell’occasione alcune importanti informazioni sullo svolgimento del mandato, non risulta in definitiva aver ancora fornito il rendiconto richiesto, che, oltre agli specifici chiarimenti auspicati dall’attore (Fellmann, Berner Kommentar, N. 23 ad art. 400 CO) in merito al contenuto dei vari incontri con lui e/o con terzi ed ai vari consigli ricevuti e dati nonché ai relativi sviluppi, deve essere allestito con la necessaria cognizione di causa e più in generale contenere in maniera sufficientemente dettagliata e comprensibile tutte le informazioni rilevanti per la posizione giuridica del mandatario e quelle che gli permetterebbero di far valere i suoi diritti, cioè di dare istruzioni, di revocare il mandato o di postulare un eventuale risarcimento del danno (Fellmann, op. cit., N. 19 seg. ad art. 400 CO; sul contenuto e sulla forma del rendiconto, cfr. Fellmann, Berner Kommentar, N. 27 segg. ad art. 400 CO): il convenuto, visto anche il lungo tempo trascorso, non è del resto stato in grado di rispondere con la necessaria precisione a tutte le domande formulategli (cfr. ad es. le risposte n. 3, 4, 7, 8, 9, 13, 15); e quanto alla documentazione da lui versata agli atti, la stessa, assai ampia (lo stesso convenuto, nel suo scritto del 18 novembre 2005, ha definito “voluminosissimo” l’incarto da lui prodotto, comprensivo complessivamente di 310 documenti, cfr. osservazioni all’appello  p. 3), per essere compresa in modo sufficiente necessita a sua volta quanto meno un commento da parte del suo estensore.

                                   7.   Non potendosi ammettere nelle particolari circostanze che la lite sia divenuta priva d’oggetto, il decreto di stralcio qui impugnato deve senz’altro essere annullato. Gli atti di causa devono pertanto essere rinviati al Pretore affinché valuti la necessità di continuare l’istruttoria assumendo le prove già ammesse con la relativa ordinanza - ciò considerato che devono ancora essere sentiti alcuni testimoni, la cui assunzione è di principio inammissibile in questa sede (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 13 ad art. 322) - oppure, previa modifica dell’ordinanza medesima, dichiarare chiusa l’istruttoria e emanare la sentenza.

                                   8.   Ne discende l’accoglimento del gravame.

                                         La tassa di giustizia e le spese d’appello, calcolate su un valore litigioso di almeno fr. 9'374.20 - nonostante l’attore abbia indicato che la causa aveva un valore indeterminato (petizione p. 1), è in effetti questo l’importo tuttora insoluto della nota d’onorario del convenuto, nel frattempo ceduta all’RA 1 (doc. H), che egli non intende pagare, non escludendo persino di poter far valere eventuali altre (non quantificate) pretese di risarcimento del danno (cfr. doc. M) -, seguono la soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che all’attore qui appellante, non patrocinato da un legale, deve essere riconosciuta un’equa indennità per compensare il solo dispendio di tempo (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 10 ad art. 150).

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                    I.   L’appello 6 febbraio 2006 di AP 1 è accolto.

                                          §    Il decreto di stralcio 5 gennaio 2006 è annullato e gli atti sono ritornati al Pretore per la continuazione della procedura ai sensi dei considerandi.

                                   II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia        fr.  400.b) spese                          fr.    50.-

                                         Totale                               fr.  450.da anticiparsi dall’appellante, sono poste a carico dell’appellato, che rifonderà alla controparte fr. 200.- a titolo di indennità.

                                  III.   Intimazione:

- -  

                                         Comunicazione alla Pretura del distretto di Leventina

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,  entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF).  In presenza di una decisione incidentale, il ricorso è ammissibile solo se la stessa  può causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

12.2006.40 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 12.03.2007 12.2006.40 — Swissrulings