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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 30.11.2007 12.2006.202

30 novembre 2007·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·6,416 parole·~32 min·2

Riassunto

Azione di rendiconto

Testo integrale

Incarto n. 12.2006.202

Lugano 30 novembre 2007/rgc  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa - inc. n. DI.2006.1131 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con opposizione (istanza) 15 settembre 2006 da

 AP 1  AP 2 entrambi rappr. da RA 2  

contro  

 AO 1  AO 2  AO 3 tutti rappr. da RA 1  

con cui i precettati hanno chiesto di accertare la nullità del precetto esecutivo civile 6 settembre 2006 (azione di rendiconto), in subordine di ammettere l’opposizione allo stesso e in via più subordinata di rinviare le parti all’arbitrato pendente;

domande avversate dai precettanti che hanno postulato la reiezione dell’opposizione, e che il Pretore con sentenza 25 ottobre 2006 ha respinto, ponendo a carico dei precettati la tassa di giustizia di fr. 1'000.- e le ripetibili di fr. 9'000.-;

appellanti i precettati con atto di appello 3 novembre 2006, con cui chiedono di annullare la decisione impugnata e con ciò di accogliere l’opposizione, in subordine di rinviare l’incarto al primo giudice per completamento dell’istruttoria e nuova decisione e in via più subordinata di far ordine ai precettanti di versare un congruo anticipo iniziale e ulteriori a richiesta per spese e onorari del rendiconto, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre i precettanti con osservazioni 24 novembre 2006 postulano la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

richiamato il decreto 8 novembre 2006 con cui la presidente della Camera ha accordato all’appello l’effetto sospensivo richiesto; 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto:

                                  A.   Nel 1989 R__________ __________ ha incaricato gli AP 1 e AP 2 di tutelare i suoi interessi ereditari nella successione della madre __________. In forza di questo incarico gli avvocati hanno proceduto ad introdurre, il 14 settembre 1990, presso la Pretura del Distretto di Lugano un’azione di nullità di disposizioni a causa di morte, di riduzione di disposizioni fra vivi, di rendiconto, di restituzione e di risarcimento danni contro il __________ S__________; altre azioni e misure giudiziarie sono state promosse altrove, in __________ e all’estero, con la collaborazione o perlomeno il coordinamento di costoro. Il 30 novembre 1991 R__________ __________ ha concluso con gli avv. AP 1 e AP 2 una convenzione sulla retribuzione (doc. C1), che prevedeva onorari calcolati secondo il dispendio orario e in percentuale dei valori, ritenuto che in base all’accordo, se il cliente non avesse accettato la fatturazione, le parti si sarebbero rivolte ad un arbitro (“7. Ist nach einer solchen Prüfung [der geleisteten Dienste] __________ mit der Rechnung nicht einverstanden, fügen sich die Parteien dem Schiedsspruch von __________, oder von __________, oder von __________ Sc__________, oder von __________ G__________. Der Schiedsrichter wird nach den Absätzen dieser Vereinbarung urteilen“). Il mandato ai legali è stato revocato con effetto al 31 dicembre 1995 (doc. G). Fino a quel momento gli avv. AP 1 e AP 2 avevano esposto 12 fatture, da loro in parte cedute alla F__________ __________, calcolate secondo il dispendio orario per complessivi fr. 1'289'070.55  e una di fr. 1'450'000.fissata in base al valore di causa, a fronte delle quali il cliente aveva corrisposto fr. 1'591'480.05. Nella primavera del 1996, agli avvocati, a garanzia delle pretese per onorario, sono state consegnate 2 cartelle ipotecarie di complessivi fr. 1'000'000.- gravanti la part. n. __________ di __________ (“__________”).

                                  B.   Il 2 ottobre 1996 R__________ __________ ha adito il Consiglio di moderazione del Cantone Ticino chiedendo che le pretese di onorario formulate nei suoi confronti fossero limitate a complessivi fr. 1'600'000.-. Gli avv. AP 1 e AP 2 hanno contestato la competenza di quell’organo, ritenendo che lo stesso non fosse abilitato a tassare le loro fatture dal momento che vi era una convenzione particolare sugli onorari. Con decisione 9 febbraio 1999 (doc. 5), che ha resistito ad un’impugnativa innanzi al Tribunale federale, il Consiglio di moderazione, dopo aver pregiudizialmente accertato la nullità della convenzione del 30 novembre 1991, ha respinto l’eccezione di carenza di giurisdizione. Con decisione 19 agosto 2004 (doc. D) la Commissione di verifica dell’Ordine degli avvocati del Cantone Ticino, cui l’incarto è stato trasmesso per competenza dal Consiglio di moderazione a seguito dell’entrata in vigore  della nuova LAvv e del relativo regolamento, ha quindi tassato in fr. 2'182'978.- di onorario le note professionali emesse dagli avv. AP 1 e AP 2 per le prestazioni professionali nella pratica in parola. Nel frattempo, il 12 agosto 2002 (doc. 4), gli avv. AP 1 e AP 2 e la F__________ __________ hanno avviato un’azione davanti all’arbitro unico subentrato __________ Sc__________, chiedendo che R__________ __________ fosse condannato a pagare loro fr. 1'650'000.- per onorario a valore e fr. 63'083.60 di onorari residui a tempo, oltre interessi (ritenuto che le eventuali riduzioni da apportare a questi importi erano da considerarsi compensate con altre loro pretese, puntualmente indicate in quell’allegato). Il convenuto ha eccepito preliminarmente l’incompetenza dell’arbitro per la nullità della clausola compromissoria e per la non arbitrabilità della causa. Con lodo 29 marzo 2004 l’arbitro ha respinto l’eccezione, sennonché, con sentenza 13 settembre 2004 (doc. F), il Tribunale federale ha annullato il giudizio arbitrale, ritenendo non arbitrabile il litigio nella misura in cui aveva per oggetto la verifica degli onorari esposti; altra cosa era la competenza per decidere l’azione creditoria promossa il 12 agosto 2002 dagli avvocati, questione questa che l’arbitro non aveva affrontato e quindi su cui l’Alta Corte non aveva, per il momento, motivo di pronunciarsi. Il 20 aprile 2005 R__________ __________ è deceduto e ad esso sono subentrati i suoi eredi AO 1, AO 2 e AO 3.

                                  C.   Con precetto esecutivo civile 6 settembre 2006 (doc. B), inoltrato ai sensi dell’art. 488a CPC, AO 1, AO 2 e AO 3 hanno chiesto agli avv. AP 1 e AP 2, a loro dire obbligati all’informazione ed al rendiconto in virtù del mandato (art. 400 CO) a suo tempo conferito da R__________ __________, di rendere conto immediatamente del loro operato relativo al sopraccitato mandato, consegnando loro (1.) copia dell’atto di cessione avv. AP 1 e AP 1 a F__________ __________ del 29 dicembre 1994, (2.) copia dello svincolo dal segreto professionale relativamente a tale cessione, (3.) resoconto degli onorari fatturati in relazione alla petizione del 14 settembre 1990 nella causa ereditaria promossa contro il __________ S__________, (4.) copia di tutte le note d’onorario emesse nell’ambito del mandato, (5.) resoconto scritto indicante tutti gli importi ricevuti nell’ambito del mandato, (6.) copia di tutte le decisioni e ordinanze che sono state notificate ai precettati nella causa S__________, (7.) resoconto scritto indicante tutte le relazioni personali e professionali [che] sussistevano e/o sussistono tra i precettati ed il sig. __________ Sc__________ nonché i criteri che hanno portato i precettati a proporre il sig. __________ Sc__________ quale arbitro unico, tenuto conto del fatto che anche tali aspetti entrano nell’ambito del mandato, (8.) resoconto scritto indicante i motivi per cui le cartelle ipotecarie gravanti su villa “__________”, appartenenti a V__________ __________ conformemente ai bilanci della stessa fondazione nonché al certificato del creditore del 5.11.1990, sono state trattenute e quindi (asseritamente) cedute alla fondazione di famiglia dei precettati.

                                  D.   Con istanza 15 settembre 2006, cui i precettanti si sono opposti all’udienza di discussione del 19 ottobre 2006, i precettati hanno chiesto di accertare la nullità del precetto esecutivo civile, a loro dire non ossequioso delle forme di intimazione del CPC; in via subordinata hanno chiesto di ammettere l’opposizione allo stesso, asserendo che la domanda andava respinta per l’incompetenza del Pretore a statuire sulla questione, per la litispendenza di altre procedure, in specie quella arbitrale, per l’intervenuta prescrizione della pretesa di rendiconto, per il già avvenuto adempimento di quanto richiesto e per l’abuso di diritto imputabile alla controparte; e in via più subordinata hanno chiesto di rinviare le parti all’arbitrato pendente, ritenuto che la fattispecie non era sufficientemente chiarita.

                                  E.   Con la sentenza 25 ottobre 2006 qui oggetto di impugnativa il Pretore ha rilevato che tra le parti era stato sottoscritto a suo tempo uno o più contratti di mandato, ragione per cui il mandante era titolare di un diritto al rendiconto giusta l’art. 400 CO e dunque poteva di principio ottenere dal mandatario, in ogni tempo e anche a più riprese, informazioni e chiarimenti per tutto quanto da lui disposto in esecuzione del mandato, il semplice accesso a questo o quell’incarto (giudiziale, amministrativo, arbitrale, ecc.) dove erano depositati eventuali documenti relativi al mandato non costituendo ancora un sufficiente rendiconto. Già per questa ragione non appariva influente ai fini della causa il richiamo dell’incarto arbitrale o degli altri incarti richiesti dai precettati, come pure irrilevante era sapere se i documenti che qui interessavano erano già stati depositati in quei procedimenti, gli stessi dovendo in ogni caso essere riprodotti dal mandatario, organizzando l’intero apparato documentale in un unicum coerente volto appunto a rendere conto al cliente. Poiché il rendiconto non si estendeva alla sola durata del mandato ma a tutti i documenti generati dal mandatario con riferimento a quel contratto, ove trovavano appunto la loro fonte, esso poteva in particolare pure avere per oggetto la cessione di cui alla richiesta n. 1, per altro anteriore alla fine del mandato, e tutte le successive domande d’onorario, tanto più che, già per comune esperienza, il mandante al quale il cessionario del mandatario reclama dei soldi ha il diritto di conoscere in virtù di quale titolo lo faccia e dunque di prendere visione del tenore della cessione. La domanda di rendiconto non era per altro prescritta, atteso che tra le parti era ancora in essere la procedura arbitrale (art. 135 n. 2 CO) e che con scritto 15 giugno 2006 (doc. 6) i precettati, formulando una proposta di (ulteriori) onorari oltre a quelli tassati in sede di moderazione, avevano scritto che “sämtliche Unterlagen stehen zur Verfügung” (art. 135 n. 1 CO), tanto più che essi avevano recentemente promosso ulteriori procedure in __________ vantando onorari dell’ordine di € 5'000'000.- sicché la controparte ben poteva pretendere di conoscere i motivi alla base di tale richiesta. Infondata era poi l’eccezione di avvenuto adempimento, i precettati non avendo dimostrato di aver già reso conto nel senso richiesto dalla legge. Nemmeno si poteva ravvisare un abuso di diritto nel comportamento dei precettanti, i precettati non avendo provato che costoro avessero rinunciato al rendiconto o si fossero dichiarati soddisfatti in passato per i documenti ricevuti, rispettivamente non essendo sufficiente il semplice tardare nel chiedere un rendiconto o il fatto che il loro patrocinatore avesse prospettato una rapida soluzione del contenzioso (doc. T), ciò che si era poi risolto con un nulla di fatto. Pure priva di fondamento era infine l’eccezione di incompetenza del Pretore a favore della giurisdizione arbitrale, la pretesa di rendiconto non essendo compresa nella clausola compromissoria. Di qui la reiezione dell’istanza, con accollo ai precettati della tassa di giustizia di fr. 1'000.- e delle ripetibili di fr. 9'000.-.

                                  F.   Con l’appello 3 novembre 2006, che qui ci occupa, i precettati chiedono in via principale di annullare la decisione impugnata e di rinviare l’incarto al primo giudice per completamento dell’istruttoria e nuova decisione. In via subordinata chiedono di riformare la sentenza pretorile nel senso di accogliere l’opposizione, facendo valere tutta una serie di argomentazioni, ed in particolare il fatto che il rendiconto richiesto fosse indistinto o non sufficientemente chiaro, e soprattutto che la pretesa in questione, per altro eccessivamente gravosa per loro, fosse prescritta, formulata in mala fede, già adempiuta o andasse evasa nell’ambito dell’arbitrato. In via più subordinata chiedono di far ordine ai precettanti di versare un congruo anticipo iniziale e ulteriori a richiesta per spese e onorari del rendiconto, censurando infine l’ammontare delle ripetibili poste a loro carico.

                                  G.   Delle osservazioni 24 novembre 2006 con cui i precettanti postulano la reiezione del gravame, si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

considerando

in diritto:

                                   1.   Le azioni di rendiconto di cui all’art. 400 CO si propongono nelle forme del procedimento esecutivo in casi di fattispecie immediatamente accertabili, in virtù dell’art. 488a cpv. 1 CPC, in vigore dal 1° aprile 2001. L’art. 493 CPC prevede che il precettato deve proporre la sua opposizione al Pretore entro 10 giorni dall’intimazione del precetto esecutivo civile e che la procedura è quella sommaria della camera di consiglio ai sensi degli art. 361 segg. CPC (II CCA 25 gennaio 2007 inc. n. 12.2006.84, 24 maggio 2007 inc. n. 12.2006.101).

                                   2.   Con la prima censura d’appello i precettati - se non formalmente, almeno da un punto di vista logico - chiedono innanzitutto di annullare la decisione impugnata e di rinviare l’incarto al primo giudice - del quale si riservano inoltre la ricusa - per completamento dell’istruttoria e nuova decisione, lamentando implicitamente il fatto che il Pretore non abbia dato seguito alla richiesta di richiamo di alcuni incarti (procedura davanti al Tribunale federale di cui alla sentenza di cui al doc. F, procedura davanti all’arbitro, procedura davanti alla Commissione di verifica di cui alla sentenza doc. D) da loro postulata a suo tempo. La censura è infondata. Pur essendo vero che essi in prima sede avevano instato per l’assunzione di quei richiami, si rileva in effetti che costoro nulla avevano però eccepito quando il giudice di prime cure al termine dell’udienza di discussione, utilizzando la locuzione “il Pretore deciderà”, aveva di fatto dichiarato chiusa l’istruttoria (CCC 15 luglio 1996 inc. n. 16.95.133; I CCA 25 luglio 2002 inc. n. 11.2002.34), senza essersi in precedenza pronunciato in merito all’assunzione di quelle prove. Sottoscrivendo allora il verbale d’udienza senza aver formulato riserve di sorta, essi hanno così dato atto di non avere ulteriori prove da proporre (sentenza CCC citata) rispettivamente di aver dato il loro consenso all’emanazione della sentenza nonostante la mancata assunzione di quelle prove (II CCA 20 settembre 2005 inc. n. 12.2005.6), sicché sono malvenuti a reiterarne ora l’assunzione, ciò che costituisce una richiesta nuova ed irrita (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC).

                                   3.   A sostegno della richiesta di riformare la sentenza pretorile nel senso di accogliere l’opposizione, i precettati adducono innanzitutto che il rendiconto richiesto sarebbe indistinto o comunque non sufficientemente chiaro. Il termine “indistinto” viene da essi utilizzato per indicare il fatto che i precettanti non avevano reso verosimile di aver un distinto e preciso interesse ad avere nuovi rendiconti (Fellmann, Berner Kommentar, n. 100 ad art. 400 CO; appello p. 4), mentre la mancanza di chiarezza al rendiconto richiesto (appello p. 14 seg.) è da essi imputabile al fatto che nemmeno era chiaro a quale mandato conferito a suo tempo da R__________ __________ ci si riferisse, se solo a quello avente per oggetto la causa civile a Lugano - come inteso dalla Commissione di verifica - oppure invece anche agli altri mandati. Entrambe le censure devono essere disattese già per motivi procedurali. Esse sono state in effetti evocate per la prima volta e quindi irritualmente soltanto in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), ritenuto che innanzi al Pretore i precettati nulla avevano osservato in proposito.

                                   4.   Parimenti irricevibile, anche in questo caso siccome la relativa censura è stata sollevata solo in sede di appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), è l’argomentazione dei precettati secondo cui il rendiconto non poteva essere dato in quanto le richieste concretamente formulate nei loro confronti avevano un’estensione abnorme (appello p. 15), rispettivamente comportavano per loro un dispendio di tempo e di risorse spropositato (Fellmann, op. cit., n. 80 e 100 ad art. 400 CO; appello p. 16). Alla luce delle richieste di rendiconto concretamente oggetto del precetto esecutivo civile, ben circoscritte e tutto sommato contenute, l’argomento non avrebbe in ogni caso trovato accoglimento nemmeno nel merito.

                                   5.   I precettati ribadiscono poi anche in questa sede che la loro opposizione al precetto esecutivo civile avrebbe dovuto essere ammessa per l’incompetenza dell’autorità giudiziaria a statuire sulla particolare questione, che in realtà andava vagliata nell’ambito della procedura arbitrale (appello p. 21 seg.). L’argomentazione non convince per vari motivi. Innanzitutto, come rammentato nel querelato giudizio, la clausola compromissoria è stata allestita nell’ambito di un accordo “betreffend die Honorare und Spesen der Rechtsanwälte AP 1AP 2” (doc. C1) ed attribuisce in sostanza all’arbitro unicamente la competenza di determinare l’ammontare delle spettanze di quei professionisti, per cui è chiaro che le domande di rendiconto risultanti dal mandato ad essi conferito non sono state deferite alla giurisdizione arbitrale. Ma in ogni caso si osserva che la domanda di rendiconto non è stata concretamente formulata nell’ambito di un’azione ordinaria, ciò che sarebbe stato possibile, ma nella forma del procedimento esecutivo di cui all’art. 488a CPC. Ora, quand’anche si volesse ritenere che i litigi oggetto di una tale procedura siano arbitrabili nonostante abbiano per oggetto atti di esecuzione (cfr. Jolidon, Commentaire du Concordat suisse sur l’arbitrage, p. 156; Lalive/Poudret/Reymond, Le droit de l’arbitrage, p. 54), non potrebbe però essere sottaciuto che in tal caso, secondo il codice di rito, l’opposizione al precetto esecutivo civile doveva essere proposta imperativamente al Pretore (art. 493 CPC), per cui l’arbitrabilità è comunque esclusa dal tenore della stessa norma di procedura (cfr. Jolidon, op. cit., p. 162 segg.; Lalive/Poudret/Reymond, op. cit., p. 54 seg.). E in ogni caso, se ciononostante si volesse per ipotesi ammettere la competenza dell’arbitro a statuire nella presente vertenza, la conseguenza sarebbe semmai l’irricevibilità dell’opposizione dei precettati, che sarebbe stata così inoltrata al giudice incompetente, e non invece la nullità del precetto esecutivo civile.

                                   6.   Quale ulteriore argomento a favore della legittimità dell’opposizione al precetto esecutivo civile, i precettati adducono anche in questa sede l’intervenuta prescrizione della pretesa volta al rendiconto (appello p. 19 segg.), che non potrebbe più essere imposta loro, essendo stata formulata a distanza di oltre 10 anni (art. 127 CO) dalla fine del mandato (Fellmann, op. cit., n. 99 ad art. 400 CO), avvenuta il 31 dicembre 1995. In proposito essi contestano che l’esistenza della procedura arbitrale e l’avvio del procedimento in __________ nonché la loro disponibilità, formulata il 15 giugno 2005, di tenere a disposizione della controparte tutti i giustificativi alla base delle loro pretese, costituiscano validi atti interruttivi della prescrizione giusta l’art. 135 n. 1 e 2 CO. La censura, pur in parte fondata, dev’essere disattesa. I precettati hanno invero ragione ad affermare (appello p. 20) che in concreto la procedura avviata davanti all’arbitro unico __________ Sc__________ non è (ancora) tale da interrompere la prescrizione per la domanda di rendiconto: in quella sede, diversamente da quella che ci occupa, i precettati avevano fatto valere una propria pretesa nei confronti dei precettanti e di principio l’avvio della stessa ha quindi interrotto ex art. 135 n. 2 CO solo la prescrizione della pretesa dei primi e non di quelle degli ultimi; per quanto è dato di sapere, fino ad oggi i precettanti non hanno ancora risposto alla petizione arbitrale, sicché nemmeno è dato a sapere se ne postuleranno la reiezione facendo valere a titolo pregiudiziale il rendiconto, oppure se opporranno eventuali pretese riconvenzionali, tra cui appunto una tale domanda: in entrambe le ipotesi, ammesso - e non concesso (cfr. supra consid. 5) - che la domanda di rendiconto possa essere oggetto dell’arbitrato, è però incontestabile che finora nell’ambito arbitrale non vi è stata da parte loro alcuna domanda di rendiconto (osservazioni p. 8) e con ciò alcun atto interruttivo della prescrizione per quest’ultima pretesa. I precettati non possono invece essere seguiti laddove (appello p. 20) ritengono che il fatto di aver dichiarato nel 2005 di tenere a disposizione della controparte tutti i giustificativi alla base delle loro pretese (doc. 6) non costituisca un riconoscimento della pretesa di rendiconto e con ciò un atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell’art. 135 n. 1 CO: contrariamente a quanto da essi preteso, oltretutto per la prima volta in questa sede e quindi in modo irrito (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), nulla permette in effetti di concludere, sulla base della dottrina (Berti, Zürcher Kommentar, n. 13 ad art. 135 CO), che quel riconoscimento di debito (la disposizione non si applica solo alle pretese pecuniarie, cfr. l’esemplificazione in Spiro, Die Begrenzung privater Rechte durch Verjährungs-, Verwirkungsund Fatalfristen, Vol. I, p. 363) sia avvenuto “senza che emerga un sentimento di obbligo giuridico da parte dell’offerente”; i precettati non hanno del resto provato o reso verosimile che al momento in cui avevano rilasciato quella dichiarazione, la pretesa fosse estinta (sulla questione cfr. pure infra consid. 7), prescritta o non fosse mai esistita (Berti, op. cit., n. 16 ad art. 135 CO). Ma l’eccezione di prescrizione doveva infine essere respinta anche per il fatto che i precettati, disattendendo l’onere di motivazione che incombeva loro (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC), non hanno spiegato per quale motivo sarebbe errato, e con ciò da riformare (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 23 e 27 ad art. 309),  il giudizio con cui il Pretore aveva pure ritenuto interruttivo della prescrizione il fatto che essi avessero promosso ulteriori procedure in __________ vantando là onorari dell’ordine di € 5'000'000.-, circostanza questa da cui il primo giudice aveva poi desunto che la controparte ben poteva pretendere di conoscere i motivi alla base di tale richiesta: nell’occasione (appello p. 20) essi si sono in effetti limitati ad osservare che quella promossa in __________ era una procedura speciale, non già compresa nel contratto di mandato, volta all’ottenimento di una garanzia per pretese rese credibili e che un esame meno sommario da parte del magistrato avrebbe rivelato immediatamente che l’importo fatto valere in quella sede non ammontava a € 5'000'000.- e si componeva di una pretesa, resa credibile e nota alle parti, per note per spese, sborsi e onorari oltre interessi e di una pretesa per risarcimento danni prodotti dall’agire manifestamente abusivo e ostruzionistico della controparte; sennonché la mancata puntuale censura in appello di una motivazione indipendente alla base del giudizio sull’eccezione fa sì che lo stesso non possa essere riesaminato (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 19 ad art. 309).

                                   7.   I precettati ribadiscono, anche in questa sede, che i precettanti nell’esigere il rendiconto oggetto del precetto esecutivo civile commetterebbero nei loro confronti un abuso di diritto. Nella sede pretorile essi, a sostegno di questa eccezione, avevano addotto che le informazioni chieste con il rendiconto erano di fatto già nelle loro mani (opposizione p. 3), che le domande di rendiconto, talora estranee al mandato (replica p. 6), erano prive di contenuto effettivo (replica p. 4) e strumentali alla strategia dilatoria (opposizione p. 3, replica p. 4), che la mancanza di buona fede andava intravista nel tentativo di chiedere rendiconti già ampiamente dati (opposizione p. 2 seg., replica p. 2 segg.) e perciò mai una sola volta chiesti dalla revoca del mandato in poi (replica p. 5), e ancora che il rendiconto era stato chiesto dopo che il precedente patrocinatore della controparte aveva prospettato l’imminente pagamento del saldo (replica p. 8), il tutto facendo valere quale pretesto la bufera politica che si era sollevata in __________ attorno alla fondazione cessionaria (replica p. 8). In tali circostanze vanno pertanto innanzitutto respinte, siccome addotte per la prima volta in questa sede e quindi irricevibili (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), le censure con cui l’abuso di diritto viene ora ravvisato nel fatto che i precettanti non avessero alcun interesse al rendiconto (Fellmann, op. cit., n. 78 ad art. 400 CO; appello p. 16), nel fatto che la domanda di rendiconto fosse di carattere esplorativo (appello p. 16), nel fatto che le spese ed il lavoro per darvi seguito fossero sproporzionate (Fellmann, op. cit., n. 80 ad art. 400 CO; appello p. 16), nel fatto che la controparte si fosse a suo tempo dichiarata soddisfatta dei rendiconti ricevuti e non avesse mai sollevato riserve (appello p. 16) o ancora nel fatto che per anni mai erano state formulate richieste in tal senso (Fellmann, op. cit., n. 83 ad art. 400 CO; appello p. 16). Ricevibile in ordine, ma infondata nel merito è la censura (appello p. 15 seg.) secondo cui la domanda di rendiconto sarebbe stata formulata al solo scopo di ritardare l’evasione del procedimento arbitrale e con ciò il pagamento delle prestazioni dovute ai precettati, rispettivamente avesse lo scopo di ovviare alla mancata produzione di prove e di nuove allegazioni nella procedura arbitrale (appello p. 15 segg.), essendo in realtà chiaro che la richiesta persegue finalità del tutto legittime, in particolare quella di ottenere le informazioni necessarie per contrastare la pretesa fatta valere nella sede arbitrale. Pure infondata è l’argomentazione (appello p. 21), anch’essa ricevibile, secondo cui la domanda di rendiconto sarebbe stata formulata abusivamente poiché il precedente patrocinatore della controparte, nel settembre 2004, aveva prospettato l’imminente pagamento del saldo (doc. T): in realtà in quell’occasione, dopo aver preso atto delle decisioni del Tribunale federale e della Commissione di verifica, il precedente patrocinatore dei precettanti non aveva promesso alcunché, ma si era limitato ad informare i precettati di ritenere “di avere buone possibilità di convincere” il suo “cliente a fare uno sforzo per risolvere ogni contenzioso” tra le parti, “riconoscendo” ai precettati “una somma che non” sapeva “ora quantificare, ma comunque importante” ed aveva allo scopo suggerito di verificare i termini di un eventuale accordo; il fatto che poi il cliente non si sia fatto convincere, non significa che la successiva domanda di rendiconto sia abusiva. Ben più complesso è invece sapere se l’abuso di diritto possa essere ravvisato nel fatto che il rendiconto fosse già stato, almeno in parte, adempiuto (appello p. 15 segg. e 19 segg.) - essendo incontestabile, contrariamente all’assunto del Pretore, che il precedente adempimento del rendiconto osta ad una successiva domanda in tal senso (cfr. Fellmann, op. cit., n. 71 e 96 ad art. 400 CO) -, che le informazioni e i documenti richiesti fossero già in mano dei precettanti (Fellmann, op. cit., n. 82 ad art. 400 CO) o che le domande formulate esulassero dal mandato. Come vedremo, il quesito, che per altro non attiene solo alla questione dell’abuso di diritto, dev’essere risolto in modo differenziato con riferimento ad ogni singola richiesta.

                                  a)   La domanda (n. 1) volta all’ottenimento della copia dell’atto di cessione alla F__________ __________ di parte delle pretese per onorari dei precettati, allestito il 29 dicembre 1994, può essere ammessa. È in effetti soltanto in questa sede, e quindi irritualmente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC) che i precettati hanno preteso che il documento in questione non traeva la sua origine nel contratto di mandato (appello p. 12). La censura sarebbe stata comunque infondata anche nel merito, atteso che la pretesa ceduta era incontestabilmente sorta nell’ambito del contratto di mandato e il trasferimento della sua titolarità ad un’altra persona, che si è verificato con la cessione, non ha modificato questo stato di fatto (Gauch/Schluep, Schweizerisches Obligationenrecht - Allgemeiner Teil, Vol. II, 6. ed., n. 3604). Infondate sono le ulteriori obiezioni sollevate dai precettati per opporsi alla produzione del documento: non è innanzitutto vero che l’atto in questione sia già stato prodotto alla controparte - nell’arbitrato o in una precedente procedura esecutiva - o sia già nelle sue mani: la circostanza non è in effetti stata provata, né resa verosimile, non bastando a tale scopo che essi abbiano dimostrato che la stessa sia stata da loro notificata alla controparte (doc. I1-I5). E neppure risulta che i precettanti non abbiano più alcun interesse alla produzione dello stesso, avendone anzi espressamente contestato la legittimità (doc. V).

                                  b)   I precettati, che si erano opposti alla richiesta (n. 2) volta alla produzione della copia dello svincolo dal segreto professionale relativamente a tale cessione, rilevando che la controparte non disponeva di una valida base legale per far valere una tale pretesa (replica p. 6), evidenziano ora che in un caso del genere la richiesta di svincolo dal segreto professionale non occorreva, la cessione delle sole pretese creditorie derivanti dal mandato professionale non comportando una violazione del segreto professionale, specie se, come nel caso di specie, la pretesa era oggetto di contestazione da parte del cliente (appello p. 13). La domanda di produzione non può essere ammessa. In effetti, a prescindere dalla legittimità o meno dell’argomentazione difensiva sollevata dai precettati, si osserva che questi ultimi hanno con ciò dato atto, almeno implicitamente, di non disporre di quel documento e nemmeno i precettanti hanno dimostrato o reso verosimile l’esistenza dello stesso, affermando anzi di ritenerlo inesistente (allegato di risposta p. 6), assunto questo che oltretutto non è stato contestato in replica dalla controparte.

                                  c)   Anche la domanda (n. 4) volta all’ottenimento di una copia di tutte le note d’onorario emesse nell’ambito del mandato dev’essere disattesa. L’istruttoria di causa ha in effetti permesso di accertare che i precettanti in realtà erano già in possesso di questi documenti, che oltretutto erano stati già loro inviati a suo tempo. Le decisioni del Tribunale federale e della Commissione di verifica versate agli atti danno atto che i precettati avevano emesso e inviato ai precettanti 12 note d’onorario in base al dispendio di tempo e un’altra in base al valore litigioso. Ma la produzione di queste e di altre note d’onorario risulta anche dalla procedura conciliativa curata da __________ G__________, cui le parti si erano spontaneamente sottoposte (doc. H3 e S; cfr. pure doc. M1-M2), e soprattutto dalla petizione promossa il 12 agosto 2002 nell’arbitrato (doc. 4), e ancor prima dall’istanza di ripresa della procedura arbitrale 16 dicembre 1999 (doc. C3), che in effetti tra i loro allegati menzionano tutte le note, che non vi è motivo di ritenere non siano mai state trasmesse ai precettanti. Per completezza, si osserva che nello scritto di cui al doc. 6, che pure menzionava nuove pretese per onorari, non sono indicate nuove “note” d’onorario, tanto più che gran parte delle pretese ivi riportate - ad es. quella di fr. 56'324.- per fatture rettificate - corrispondono a quelle già considerate nel doc. 4. E nemmeno nel doc. 10 si fa riferimento a nuove note d’onorario.

                                  d)   Analoghe considerazioni valgono per la domanda di rendiconto (n. 5) volta ad ottenere un resoconto scritto indicante tutti gli importi ricevuti nell’ambito del mandato. Le sentenze e le procedure menzionate in precedenza nonché la petizione allestita nella procedura arbitrale danno in effetti perfettamente atto di quanto sia stato nel frattempo corrisposto ai precettati. Non risulta per altro che la questione abbia dato adito a contestazioni tra le parti.

                                  e)   Non può nemmeno essere ammessa la richiesta (n. 6) volta all’ottenimento di una copia di tutte le decisioni e ordinanze che erano state notificate ai precettati nella causa S__________. I precettati avevano in effetti dichiarato in causa di aver a suo tempo rimesso tutto l’incarto, contenuto in vari classificatori, al precedente patrocinatore dei precettanti e questi ultimi hanno in sostanza ammesso la circostanza, dando atto di aver potuto analizzare quanto trasmesso al loro precedente legale, scoprendo così che la petizione 14 settembre 1990 era stata ritornata al mittente perché prolissa (duplica p. 13); del resto anche in questa sede (osservazioni p. 16) essi rilevano di aver potuto individuare nel voluminoso dossier, che dunque ammettono di aver a disposizione, la decisione che ordinava la sostituzione della prolissa petizione. È quindi verosimile che quei documenti siano già nelle loro mani.

                                   f)   I precettanti chiedono quindi (n. 3) di poter disporre di un resoconto sugli onorari fatturati in relazione alla petizione del 14 settembre 1990 nella causa S__________. La richiesta è legittima. Nonostante - come detto - dispongano già dell’intero incarto relativo alla pratica e delle note d’onorario esposte, essi hanno in effetti il diritto di essere informati in merito agli onorari - sempre che siano stati fatturati - rivelatisi inutili per il fatto che la petizione era stata ritornata al mittente siccome prolissa e poi sostituita da un altro memoriale.

                                  g)   La richiesta (n. 7) di resoconto scritto indicante tutte le relazioni personali e professionali che sussistevano e/o sussistono tra i precettati e __________ Sc__________ nonché i criteri che hanno portato i precettati a proporre __________ S__________ quale arbitro unico può pure trovare accoglimento. I precettati non hanno invero preteso di aver dato alla controparte tale informazione, che trova pacificamente il suo fondamento nel contratto di mandato. Le informazioni da essi in precedenza date al legale dei precettanti sulla questione (doc. H1-H3) non corrispondono a quanto qui richiesto. È del resto solo in questa sede e quindi irritualmente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC) che essi fanno notare l’inutilità della richiesta in quanto i precettanti avrebbero comunque rinunciato a ricusare l’arbitro.

                                  h)   La domanda (n. 8) volta all’ottenimento di un resoconto scritto indicante i motivi per cui le cartelle ipotecarie gravanti su villa “__________”, appartenenti a V__________ __________, sono state trattenute dai precettati nel 1996 e quindi (asseritamente) cedute alla loro fondazione di famiglia può infine pure essere accolta. Nella misura in cui si tratta di fornire i motivi alla base della trattenuta di quelle cartelle, si osserva che, dai documenti versati agli atti (cfr. doc. R1-R5), tale questione dovrebbe verosimilmente lasciarsi ricondurre ad un accordo tra le parti del contratto di mandato: irrilevante è il fatto che parte di questo resoconto sia già stato allestito all’indirizzo di V__________ __________ (doc. L1-L3), costei non essendo mandataria dei precettanti, mentre non risulta che nelle informazioni poi fornite al legale dei precettanti (doc. L5), rispettivamente in quelle di cui questi è venuto in possesso (doc. L4 con riferimento al doc. L2), vi sia anche il dettagliato resoconto scritto ora oggetto della domanda di rendiconto. Quanto al rendiconto in merito ai motivi alla base della (eventuale) cessione di queste garanzie alla F__________ __________, lo stesso è a sua volta dovuto sulla base delle considerazioni già esposte in precedenza con riferimento alla cessione delle pretese dei precettati (cfr. supra consid. 7a), di cui le cartelle ipotecarie costituiscono un semplice accessorio.

                                   8.   Nel caso qui avvenuto, di reiezione, almeno parziale del loro gravame, i precettati chiedono in questa sede (appello p. 2) che sia fatto ordine ai precettanti di versare un congruo anticipo iniziale e ulteriori a richiesta per spese e onorari del rendiconto. La domanda dev’essere disattesa siccome irricevibile per due motivi: innanzitutto per il fatto che è stata formulata per la prima volta solo in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC); e soprattutto perché nell’ambito del giudizio sull’opposizione al precetto esecutivo civile, il Pretore deve limitarsi a respingere o ad accogliere l’opposizione, senza poter impartire ordini a una o all’altra parte (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 7 ad art. 493).

                                   9.   Con l’ultima censura d’appello (gravame p. 22) i precettati censurano l’ammontare delle ripetibili poste a loro carico, non comprendendo i criteri utilizzati per la loro fissazione e ritenendole eccessive e sproporzionate. In realtà il Pretore ha indicato, sia pure in modo sommario, quali erano i criteri da lui utilizzati per la determinazione dell’indennità ripetibile a carico dei precettati, orientandosi - giustamente -, per stabilire il valore litigioso del rendiconto, su quello dell’oggetto del contendere (in casu: i mandati conferiti), e tenendo anche conto del dispendio orario. Ma, a prescindere da quanto precede, si osserva che la censura è in ogni caso irricevibile, i precettati non avendo assolutamente indicato l’importo che essi ritenevano congruo, il fatto di ritenere semplicemente eccessivo o sproporzionato l’importo attribuito in prima sede non costituendo una valida domanda d’appello ai sensi dell’art. 309 cpv. 2 lett. e CPC (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 8 e 9 ad art. 309; II CCA 27 luglio 1995 inc. n. 12.95.141).

                                10.   Ne discende il parziale accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi, ritenuto che, a dipendenza delle domande di causa presentate, ben si può concludere che le parti siano soccombenti in egual misura sia in prima che in seconda istanza.

                                         La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 148 CPC), fermo restando che per la loro determinazione si è tenuto conto di un valore litigioso ampiamente superiore ai fr. 30'000.-, atteso che le pretese per onorari formulate dai precettati nella sede arbitrale, che i precettanti ritengono infondate, ammontano a fr. 1’713'083.60 (cfr. II CCA 12 marzo 2007 inc. n. 12.2006.40).

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia:

                                    I.   L’appello 3 novembre 2006 degli avv. AP 1 e AP 2 è parzialmente accolto.

                                         Di conseguenza la sentenza 25 ottobre 2006 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformata:

                                         1.     L’istanza 15 settembre 2006 è parzialmente accolta.

                                                 Di conseguenza l’opposizione al precetto esecutivo civile del 6 settembre 2006 è ammessa limitatamente alle richieste recanti i n. 2, 4, 5 e 6. I precettati sono così tenuti a consegnare ai precettanti (1.) copia dell’atto di cessione avv. AP 2 e AP 1 a F__________ __________ del 29 dicembre 1994, (3.) resoconto degli onorari fatturati in relazione alla petizione del 14 settembre 1990 nella causa ereditaria promossa contro il __________ S__________, (7.) resoconto scritto indicante tutte le relazioni personali e professionali [che] sussistevano e/o sussistono tra i precettati ed il sig. __________ Sc__________ nonché i criteri che hanno portato i precettati a proporre il sig. __________ Sc__________ quale arbitro unico, (8.) resoconto scritto indicante i motivi per cui le cartelle ipotecarie gravanti su villa “__________”, appartenenti a V__________ __________ conformemente ai bilanci della stessa fondazione nonché al certificato del creditore del 5.11.1990, sono state trattenute e quindi (asseritamente) cedute alla fondazione di famiglia dei precettati.

                                         2.     La tassa di giustizia e le spese, di fr. 1'000.- sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili.

                                   II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia                          fr.         2’500.-b)  spese                                            fr.              50.--

                                         T otale                                            fr.         2’550.-da anticiparsi dagli appellanti in solido, restano a loro carico per 1/2 e per 1/2 sono poste a carico degli appellati in solido, compensate le ripetibili di appello.

                                  III.   Intimazione:

-; -.  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

12.2006.202 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 30.11.2007 12.2006.202 — Swissrulings