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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 16.08.2007 12.2006.199

16 agosto 2007·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,623 parole·~13 min·7

Riassunto

Opposizione a precetto esecutivo civile per azione di rendiconto, obbligo di informazione della banca nei confronti di erede legittimo in caso di rapporto contrattuale con entità giuridica terza

Testo integrale

Incarto n. 12.2006.199

Lugano 16 agosto 2007/rgc  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2006.1018 (opposizione a precetto esecutivo civile, azione di rendiconto) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con opposizione 16 agosto 2006 da

AO 1  rappr. dall’avv. Maurizio Roveri,  RA 1   

contro

 AP 1  rappr. dall’  RA 2   

con cui la precettata si è opposta al precetto esecutivo civile 7 agosto 2006, mediante il quale la procedente aveva formulato una richiesta di rendiconto per avere informazioni sulla sussistenza e il contenuto di tutte le relazioni intestate o cointestate sotto qualsiasi forma, denominazione o cifra a N__________ Stiftung, con sede a V__________;

domanda avversata dalla procedente che ha postulato il rigetto dell’opposizione e che il Segretario assessore ha accolto con sentenza 23 ottobre 2006, confermando l’opposizione al precetto esecutivo civile 7 agosto 2006;

appellante la procedente, la quale con atto di appello del 30 ottobre 2006 chiede che in riforma del giudizio impugnato l’opposizione sia respinta, con protesta di spese e ripetibili;

mentre la precettata, con osservazioni 22 novembre 2006, postula la reiezione dell’appello, protestando spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto:                      

                                  A.   A__________, cittadino italiano, è morto a M__________ il 13 dicembre 2005, lasciando quali eredi legittimarie la terza moglie, AP 1 e la figlia I__________, nata da un precedente matrimonio. In applicazione dell’art. 488a CPC, che disciplina le azioni di rendiconto, AP 1con precetto esecutivo civile del 7 agosto 2006 ha ingiunto a AO 1 di informarla in modo documentale, veritiero e completo entro dieci giorni con la comminatoria dell’esecuzione effettiva e della sanzione penale prevista dall’art. 292 CP (doc. A) “a) sulla sussistenza presso di sé nonché sul contenuto di tutte le relazioni intestate o cointestate sotto qualunque forma, denominazione o cifra alla spettabile N__________ Stiftung con sede in Vaduz, b) in caso di estinzione di dette relazioni, sulla relativa data, nonché sulle generalità, indirizzo completo e conti bancari delle persone e/o enti cui gli atti della Fondazione e il correlato patrimonio sono stati rimessi” e inoltre “c) le consegni tutta la documentazione relativa a tutti i conti presso di essa condotti come sopra a nome e nell’interesse di N__________ Stiftung Vaduz, compresi i movimenti compiuti in entrata e in uscita per qualsiasi titolo o causa su detti conti con l’indicazione dei mittenti e/o dei beneficiari e i relativi ordini scritti di pagamento e/o di prelievo. Inoltre tutti gli eventuali atti correlati con o riconducibili all’eventuale estinzione dei conti di cui sopra, compresi gli ordini scritti di estinzione e le ricevute. E ciò dall’atto della costituzione sino ad oggi”.

                                  B.   La precettata si è opposta il 16 agosto 2006 al precetto esecutivo civile, negando in sostanza l’obbligo di un proprio obbligo di rendiconto nei confronti della precettante, non avendo intrattenuto con il defunto alcuna relazione contrattuale.  All’udienza del 4 ottobre 2006 le parti hanno confermato le rispettive domande. Esse hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale, rimettendosi al contenuto dei rispettivi memoriali conclusivi.

                                  C.   Statuendo il 23 ottobre 2006, il Segretario assessore ha confermato l’opposizione interposta dalla precettata al precetto esecutivo civile del 7 agosto 2006. La tassa di giustizia di fr. 250.- e le spese sono state poste a carico della procedente, con l’obbligo di rifondere alla banca precettata fr. 1'100.- per ripetibili.

                                  D.   AP 1 è insorta con appello del 30 ottobre 2006 contro il giudizio impugnato, di cui chiede la riforma nel senso di respingere l’opposizione al precetto esecutivo civile. Nelle osservazioni del 22 novembre 2006 AO 1 propone la reiezione dell’appello e la conferma del giudizio pretorile.

e considerato

in diritto:

                                   1.   Le azioni di rendiconto di cui all’art. 400 CO si propongono nelle forme del procedimento esecutivo in casi di fattispecie immediatamente accertabili, in virtù dell’art. 488a cpv. 1 CPC, in vigore dal 1° aprile 2001. L’art. 493 CPC prevede che il precettato deve proporre la sua opposizione al Pretore entro 10 giorni dall’intimazione del precetto e che la procedura è quella sommaria della Camera di consiglio ai sensi degli art. 361 segg. CPC.

                                   2.   Nella fattispecie il Segretario assessore ha dapprima accertato che la precettante era erede legittimaria di A__________ secondo il diritto italiano applicabile e che il defunto era avente diritto economico della N__________ Stiftung e suo primo beneficiario. Ha poi osservato che la relazione contrattuale della banca non era con il defunto ma con la N__________ Stiftung e dopo esame degli interessi rispettivi, riferendosi alla giurisprudenza cantonale, ha constatato che la precettante aveva già ricevuto dalla banca le informazioni che avrebbe potuto ottenere con l’azione di rendiconto (ragione sociale della Fondazione e nome e indirizzo della sua amministratrice) e ha dunque confermato l’opposizione della banca precettata, poiché l’istante avrebbe prima dovuto avviare una procedura nel Liechtenstein per far valere i propri diritti contro la Fondazione.

                                   3.   L’appellante censura le conclusioni alle quali è giunto il Segretario assessore adducendo in primo luogo che il suo diritto al rendiconto in quanto erede legittimaria non poteva essere limitato alla sola ragione sociale della Fondazione e al nome e all’indirizzo dei suoi organi, ma doveva comprendere tutte le informazioni che il defunto avrebbe potuto richiedere. Inoltre, prosegue l’istante, l’autorevole dottrina citata dal primo giudice ammette l’azione di rendiconto nei confronti della banca quando l’entità giuridica del Liechtenstein non ha dato seguito alle richieste dell’erede, come è avvenuto nella fattispecie.

                                   4.   Questa Camera, con sentenza pubblicata in Rep. 1999 p. 215, ha già avuto modo di precisare che in caso di morte del titolare di una relazione bancaria, la banca è tenuta di regola - eccezioni sono tuttavia possibili - a dare agli eredi tutte le informazioni che avrebbero dovuto dare al cliente e ciò già per il solo fatto che gli eredi, stante il principio dell’universalità della successione, subentrano nella posizione contrattuale del cliente stesso (Aubert/Béguin/Bernasconi/Graziano-von Burg/Schwob/ Treuillaud, Le secret bancaire suisse, 3a ed., Berna 1995, p. 308 e segg., in particolare p. 345; Aubert/Haissly/Terracina, Responsabilité des banques suisses à l’égard des héritiers, in SJZ 1996 p. 139 e segg.; Béguin, Secret bancaire et successions, in Bernasconi, Les nouveaux défis au secret bancaire suisse, Losanna e Bellinzona 1996, p. 24 e 27 e segg.; Cocchi, Commentaire - L’obligation de la banque de renseigner les héritiers, in Bernasconi, op. cit., p. 44; Taisch, Persönlichkeitsschutz und Bankgeschäft - Aspekte aus schweizerisch-liechtensteinischer Sicht, in SJZ 1996 p. 275; DTF 74 I 485, 89 II 93; Rep. 1993 p. 206; ICCA 3 aprile 1998 in re H./H.; cfr. pure Stanislas, Ayant droit économique et droit civil: le devoir de renseignements de la banque, in SJ 1999 II p. 437 e seg.; Cretti, Le gérant de fortune face aux héritiers, in ST 1998 p. 914; Frigerio, La convenzione di conto congiunto solidale e i diritti degli eredi del titolare defunto, in Rep. 1994 p.180).

                                   5.   Nel caso in cui invece il defunto intratteneva relazioni con la banca soltanto in via indiretta, ad esempio quale fiduciante o quale avente diritto economico di un’entità giuridica terza -circostanza di cui la banca era informata in forza del cosiddetto “formulario A”- la situazione risulta più complessa: se da un lato è infatti vero che la banca non è legata contrattualmente al fiduciante o all’avente diritto economico, per cui il suo erede non diventa direttamente partner contrattuale della banca (Béguin, op. cit., p. 34 e seg.; Aubert/Béguin/Bernasconi/Graziano-von Burg / Schwob/Treuillaud, op. cit., p. 366; Aubert/Haissly/ Terracina, op. cit., p. 141), dall’altro è però altrettanto vero che quest’ultimo non può essere considerato alla stregua di un terzo estraneo (Béguin, op. cit., ibidem; Aubert / Haissly/Terracina, op. cit., ibidem). La dottrina più recente ha cercato di far chiarezza in proposito e ha in definitiva concluso che la risposta al quesito a sapere se ed eventualmente in quale misura la banca sia tenuta ad informare in tal caso gli eredi -dovere che deriva per legge dal diritto successorio (art. 560 CC; Aubert/ Béguin/Bernasconi/Graziano-von Burg/Schwob/Treuillaud, op. cit., p. 345 e p. 323 e segg.) - non può essere data in modo generalizzato (Béguin, op. cit., ibidem; Hertig, Evoluzione internazionale in ambito bancario e effetti sul diritto civile svizzero, in Rep. 1993 p. 70); la soluzione va al contrario ricercata apprezzando le circostanze del singolo caso secondo il principio della proporzionalità (Aubert / Haissly / Terracina, op. cit., p. 141 e 149), tenendo cioè in considerazione da una parte i rapporti tra il titolare e l’avente diritto economico ed in particolare l’interesse -intimo o strettamente personalerispettivamente la volontà del defunto al mantenimento del segreto bancario e dall’altra le esigenze dell’erede a veder soddisfatte le sue richieste d’informazione.

                                   6.   Nella ponderazione degli interessi contrapposti - che s'impone per le considerazioni appena esposte - va innanzitutto rilevato che la banca precettata non ha provato l'intenzione del defunto - per altro non presunta (cfr. Rep. 1999 p. 215; Taisch, op. cit., p. 275 con rif.)- di tenere nascosta ai suoi eredi l'esistenza di eventuali relazioni bancarie di cui egli era il beneficiario economico, che deve risultare da circostanze concrete, quali la distruzione dei giustificativi o un esplicito scritto in tal senso (cfr. SJZ 1965 p. 357; Brückner, op. cit., n. 92). Dall'altra parte l'esistenza di un interesse degno di protezione della precettante a ottenere determinate informazioni, nella sua indiscussa qualità di erede legittima è evidente, essendo chiaro il suo interesse ad accertare l'esistenza e la consistenza di eventuali beni di spettanza dell'asse successorio, dei quali essa avrebbe potuto pretendere una quota al momento della divisione ereditaria: ora, tra i beni di cui il defunto era beneficiario economico - ammesso che ve ne siano - gli unici che potrebbero rientrare nel suo asse successorio sono quelli eventualmente intestati a un suo fiduciario (Stanislas, op. cit., p. 447) rispettivamente a una società anonima di cui egli era il detentore maggioritario d'azioni (Stanislas, op. cit., ibidem; Béguin, op. cit., p. 34). Non rientrano per contro nell'asse successorio i conti intestati a istituti successori di diritto straniero, quali fondazioni o Anstalt del Liechtenstein o trust del diritto anglosassone (Aubert/Haissly/

                                         Terracina, op. cit., p. 146), così che in definitiva in merito agli stessi la precettante non può far valere alcun diritto di rendiconto, non potendo vantare alcun interesse degno di protezione (RtiD I-2004 pag. 570; NRCP 2003 pag. 273; Fellmann, Berner Kommentar, N. 84 ad art. 400 CO). Quanto all'estensione delle informazioni da fornire, ritenuta l'esigenza di protezione del segreto bancario nei confronti dell'eventuale fiduciario o dell'eventuale società anonima a cui il defunto ha fatto capo, la banca è tenuta unicamente a comunicarne l'identità e a indicarne gli organi cui la precettante dovrà in seguito rivolgersi per assumere le ulteriori informazioni (Stanislas, op. cit., p. 447 e seg.), in particolare la consistenza dei beni al giorno del decesso del defunto (non appare in effetti giustificato riconoscere agli eredi un diritto d'informazione più esteso rispetto a quello che sarebbe spettato al defunto se fosse ancora stato in vita: cfr. ZR 2002 p. 101; Stanislas, op. cit., p. 453). Queste ultime informazioni potranno tuttavia essere fornite dalla banca, se i terzi interpellati non avranno dato riscontro alle richieste formulate nei loro confronti (Béguin, op. cit., p. 34 e seg.).

                                   7.   Nella fattispecie, l’appellante afferma di aver chiesto invano agli organi della Fondazione estera le informazioni a lei necessarie per difendere i propri interessi, vale a dire la contabilità e informazioni concrete e documentali sulla composizione del patrimonio e sui movimenti dello stesso, il testo dei Nebenstatuten e l’autorizzazione alla banca precettata di fornire all’erede l’intera documentazione presso di lei esistente (doc. 6, 7, 8, 10, 14, 15, 17). L’amministratrice della N__________ Stiftung ha comunicato alla precettante, il 30 marzo 2006, che secondo gli statuti essa era beneficiaria di metà del patrimonio della Fondazione, che ammontava il 13 dicembre 2005, data della morte di A__________, a € 2’295'054.- e US$ 44'854'603.- (doc. 9) e le ha inviato il regolamento (doc. 13). Ha per contro subordinato l’autorizzazione alla banca al consenso dell’altra beneficiaria della Fondazione (doc. 19). In simili circostanze, vista la chiusura dell’amministratrice della fondazione, adduce l’appellante, spetta alla banca prestare completo rendiconto. A torto. Come rilevato con pertinenza dal primo giudice, il rapporto contrattuale con la banca riguarda N__________ Stiftung e non il defunto. Né giova il riferimento dottrinale, poiché Béguin precisa chiaramente che la banca deve fornire rendiconto agli organi della persona morale e che i beneficiari della Fondazione non hanno pretese dirette sul conto ma devono far valere i loro diritti verso i rappresentanti della persona morale (Béguin, op. cit., p. 35, punto 6.2 in fondo). Nella causa pubblicata in NRCP 2004 pag. 466 questa Camera ha invero ammesso l’azione di rendiconto dell’erede di un beneficiario di una Fondazione del Liechtenstein, in presenza nondimento di circostanze ben diverse da quelle qui in esame. In quel caso, infatti, la domanda di rendiconto era stata formulata nei confronti di un avvocato che aveva prestato consulenza nella costituzione della Fondazione e che la gestiva di fatto. Esisteva pertanto un rapporto di mandato tra il professionista e il defunto e si giustificava dunque il diritto al rendiconto giusta l’art. 400 CO. Nella fattispecie, per contro, manca il rapporto contrattuale diretto tra banca e defunto e l’azione di rendiconto dell’erede deve di conseguenza essere rivolta all’amministratrice della Fondazione e non alla banca, che già ha fornito alla precettante le informazioni necessarie per identificare la Fondazione e i suoi organi. L’appello si rivela pertanto infondato e deve essere respinto.

                                   8.   L’azione di rendiconto è una causa di carattere pecuniario (RtiD I-2006 n. 21 c pag. 649). L’appellante non ha speso una parola per indicare quale sia il valore della causa, né in prima sede né in appello, né il primo giudice l’ha stabilito. A ogni modo, l’azione di rendiconto in esame verte su informazioni relative a un compendio successorio che secondo quanto afferma l’appellante dovrebbe ammontare ad almeno fr. 2'200'000.-. Essa ha infatti addotto di aver ricevuto versamenti e titoli pari a circa un terzo del compendio successorio. Ora, dagli atti risulta che l’appellante ha ricevuto almeno fr. 760'000.- in liquidità oltre a titoli di cui si ignora il valore (doc. 22) e che il patrimonio della Fondazione ammontava a circa 50 milioni di franchi svizzeri alla morte del defunto (doc. 9). Il valore di causa è quindi ampiamente superiore a fr. 30'000.-.

                                   9.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 CPC) e restano dunque a carico dell’appellante, tenuta inoltre a rifondere alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili di appello. Nella commisurazione della tassa di giustizia, giusta l’art. 19 LTG, si è tenuto conto di un valore di causa pari ad almeno fr. 1’500'000.- .

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la LTG,

dichiara e pronuncia:

                                   1.   L’appello 30 ottobre 2006 di AP 1 è respinto.

                                   2.   Gli oneri processuali dell’appello, consistenti in :

                                         a) tassa di giustizia      fr. 1’500.b) spese                         fr.      50.fr. 1’550.da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere a AO 1 fr. 2’000.- per ripetibili di appello.

                                   3.   Intimazione:

-     ; -    .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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