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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 24.10.2007 12.2006.173

24 ottobre 2007·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,405 parole·~7 min·6

Riassunto

Eccezione preliminare accolta - petizione respinta - ripetibili - appello

Testo integrale

Incarto n. 12.2006.173

Lugano 24 ottobre 2007/rgc  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2004.111 della Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con petizione 11 giugno 2004 da

AP 1 rappr. da RA 1  

contro  

AO 1 rappr. da RA 2  

con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 269'260.20 più interessi e il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di Basilea;

domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Segretario assessore con sentenza 18 agosto 2006 ha dichiarato irricevibile, ponendo la tassa di giustizia di fr. 2'800.- e le spese di fr. 200.- a carico dell’attore, obbligato pure a rifondere alla controparte fr. 16'000.- per ripetibili;

appellante l'attore con atto di appello 11 settembre 2006, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ridurre a fr. 7'000.l’indennità ripetibile da lui dovuta, protestando spese e ripetibili;

mentre la convenuta con osservazioni 16 ottobre 2006 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                          che con la petizione in rassegna AP 1 ha chiesto la condanna di AO 1, al pagamento di fr. 269'260.20 più accessori a titolo di onorario e/o mercede di mediazione per l’acquisto della particella n. __________ di __________;

                                          che la convenuta si è opposta alla petizione, sollevando tra l’altro l’eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito;

                                          che l’udienza preliminare è stata limitata, ai sensi dell’art. 181 CPC, alla trattazione dell’eccezione;

                                          che con la sentenza qui impugnata il Segretario assessore, dopo aver preso atto delle conclusioni scritte delle parti in merito all’eccezione, in accoglimento della stessa, ha dichiarato irricevibile la petizione, caricando all’attore gli oneri processuali di complessivi fr. 3'000.- e condannandolo pure a rifondere alla controparte fr. 16'000.- per ripetibili;

                                          che con l’appello che qui ci occupa, avversato dalla convenuta, l’attore chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di ridurre a fr. 7'000.- l’indennità ripetibile da lui dovuta, rimproverando in sostanza al giudice di non aver nell’occasione applicato correttamente la TOA e di aver con ciò ecceduto nel proprio potere di apprezzamento: a suo dire, la semplicità della lite, che per il patrocinatore della controparte non poteva aver comportato un dispendio orario superiore alle 30 ore, imponeva di applicare la percentuale minima della tariffa, ritenuto che l’evasione della causa a seguito dell’accoglimento di un’eccezione preliminare, senza cioè che la causa avesse seguito l’intero iter processuale, imponeva di ulteriormente ridurre, in ragione di circa i 5/12, la somma così risultante;

                                          che nel caso di specie entrambe le parti danno pacificamente atto che l’indennità ripetibile dovuta dall’attore debba essere quantificata in base alla TOA, tariffa professionale cui del resto i tribunali, in assenza di altri parametri, sono autorizzati ad ispirarsi in equità (Weber, Basler Kommentar, 3ª ed., n. 38 seg. ad art. 394 CO; cfr. pure per analogia, sia pure in materia di norme SIA, sentenza del Tribunale federale del 15 ottobre 2001 4C.158/2001; II CCA 20 novembre 1997 inc. n. 12.97.182);

                                          che in presenza di una lite terminata per l’accoglimento di un’eccezione preliminare, come nel caso qui in esame, l’ammontare delle ripetibili va calcolato in applicazione dell’art. 11 TOA (II CCA 23 ottobre 1997 inc. n. 12.97.235, 12 agosto 1999 inc. n. 12.99.122; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 36 ad art. 150), ovvero secondo la nota formula (pubblicata in BOA n. 1 p. 15;  cfr. Cocchi/Trezzini, op. cit., ibidem) che media l’onorario per valore (art. 9 TOA) con quello orario  (art. 10 TOA), tanto più che anche il Tribunale federale ritiene che le ripetibili debbano essere stabilite in considerazione del valore litigioso, delle prestazioni fornite e del tempo impiegato dal patrocinatore come pure delle spese e dei disborsi (spese di cancelleria, telefoniche, ecc.) indispensabili (cfr. sentenza del Tribunale federale del 6 luglio 2006 4P.116/2006);

                                          che in base all’art. 9 TOA per una causa con un valore litigioso di fr. 269'260.20 l’onorario per valore dovuto all’avvocato va fissato da un minimo del 5% ad un massimo dell’8%;

                                          che in concreto, contrariamente a quanto ritenuto nel gravame, non si può ritenere che la causa fosse semplice e con ciò tale da giustificare l’applicazione della percentuale minima del 5%: per le tematiche affrontate, tutto sommato circostanziate, essa impone per contro di far capo ad una fatturazione medio-bassa, sicché appare giustificato applicare una percentuale del 6%, con un onorario per valore di fr. 16'155.60;

                                          che in merito al dispendio orario profuso dal patrocinatore della convenuta, va innanzitutto osservato che egli non si è limitato all’esposizione e alla trattazione dell’eccezione ma ha comunque affrontato, nella risposta (di 17 pagine) e nella duplica (di 13 pagine), anche il merito della lite; egli ha inoltre partecipato all’udienza preliminare limitata all’esame dell’eccezione e all’udienza di dibattimento finale; ed ha infine allestito l’allegato conclusionale scritto (di 11 pagine);

                                          che in tali circostanze non si può assolutamente condividere l’assunto dell’attore secondo cui il legale della controparte avrebbe al più impiegato 30 ore: egli stesso ammette che per la redazione degli allegati, tra cui va ovviamente annoverato pure il memoriale conclusivo, sia corretto calcolare 45 minuti a pagina, sicché per questa sola attività risultano almeno 30 ore (41 pagine x 45 minuti); egli ammette poi che costui abbia dovuto impiegare dalle 4 alle 5 ore per determinarsi sulla questione giuridica, omettendo tuttavia di considerare che almeno altrettante ore andavano pure considerate per un’adeguata consultazione della cliente; ed infine almeno un altro paio d’ore vanno computate per la partecipazione alle due udienze, per un totale di almeno 40 ore, che, in assenza di migliori indicazioni da parte del patrocinatore della convenuta, appare in ogni caso consono all’effettivo impegno da lui profuso;

                                          che in considerazione dell’importanza della causa, ben si giustifica riconoscere al legale una retribuzione oraria di fr. 250.- (II CCA 20 maggio 1998 inc. n. 12.98.18, 9 luglio 1998 inc. n. 12.98.24, 6 aprile 2001 inc. n. 12.2001.55), con un onorario orario, secondo l’art. 10 TOA, di fr. 10'000.-;

                                          che in definitiva l’indennità ripetibile, calcolata in base alla formula di cui si è detto, può essere determinata in fr. 12’353.45 ([2 x 16'155.60 x 10'000.-] / [16'155.60 + 10'000.-]), arrotondata a fr. 12'500.- per tener conto dei disborsi e delle spese (formazione incarto, spese di scritturazione e postali, trasferte);

                                          che, in parziale accoglimento dell’appello, l’indennità ripetibile attribuita dal Segretario assessore, chiaramente eccessiva, deve pertanto essere ridotta in tale misura;

                                          che gli oneri processuali e le ripetibili della procedura d’appello, calcolati su un valore litigioso di fr. 9'000.-, seguono la rispettiva soccombenza (art. 148 CPC);

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                    I.   L’appello 11 settembre 2006 deAP 1 è parzialmente accolto.

                                         Di conseguenza il dispositivo n. 2 della sentenza 18 agosto 2006 della Pretura del Distretto di Bellinzona, è così riformato:

                                         2.     La tassa di giustizia di fr. 2’800.- e le spese di fr. 200.-, già anticipate dall’attore, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla convenuta fr. 12'500.- per ripetibili.

                                   II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia                          fr.            350.b)  spese                                            fr.              50.-

                                         T otale                                            fr.            400.da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 3/5 e per 2/5 sono a carico dell’appellata, cui l’appellante rifonderà fr. 100.- per parti di ripetibili di appello.

                                  III.   Intimazione:

-; -;  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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