Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 15.05.2007 12.2006.150

15 maggio 2007·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,987 parole·~10 min·2

Riassunto

società anonima cancellata a RC - domanda di reiscrizione - condizioni

Testo integrale

Incarto n. 12.2006.150

Lugano 15 maggio 2007/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Chiesa (quest’ultimo in sostituzione del giudice Lardelli, astenuto)

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente quale autorità giudiziaria competente a decidere i ricorsi contro le decisioni emanate dall’autorità di vigilanza cantonale sul registro di commercio

chiamata a statuire sui ricorsi presentati il 28 agosto 2006 da

    rispettivamente da     RI 1    RI 2  entrambi rappr. da  RA 1  

contro la decisione 6 luglio 2006 (inc. n. 45/2005) della Divisione della giustizia quale autorità di vigilanza sul registro di commercio, Bellinzona, che, su richiesta 11 luglio 2005 di CO 1 , CO 2 , CO 3  e CO 4  (tutti rappr. da RA 3 ), aveva ordinato la reiscrizione al registro di commercio del distretto di Lugano della società P__________ __________ SA in liquidazione, ;

con cui i ricorrenti si sono opposti alla reiscrizione della società, protestando spese e ripetibili;

mentre CO 1, CO 2 e CO 3, con osservazioni 15 settembre 2006, hanno postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e di ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                   1.   Con istanza 11 luglio 2005 CO 1, CO 2, CO 3 e CO 4 hanno chiesto all’Ufficio del registro di commercio di Lugano di voler reiscrivere la società P__________ __________ SA in liquidazione, __________, la cui procedura di fallimento, aperta il 26 maggio 2003, era stata sospesa per mancanza d’attivi il 1° luglio 2003 e la cui ragione sociale era stata radiata dal registro di commercio il 1° dicembre 2003 in applicazione dell’art. 66 cpv. 2 ORC. Essi hanno in particolare addotto di aver a suo tempo conferito alla società delle procure amministrative per la gestione di loro averi patrimoniali depositati presso un istituto bancario ticinese, che erano poi stati da lei dilapidati: a loro dire, la reiscrizione della società s’imponeva in quanto essi, dopo aver già convenuto in giudizio le persone direttamente responsabili delle malversazioni, erano pure intenzionati, per cercare di recuperare le perdite milionarie subite, a promuovere un’azione di responsabilità ai sensi degli art. 755 segg. CO nei confronti di quegli organi della società radiata, che, pur non avendo partecipato in prima persona alle malversazioni sui loro conti, con il loro comportamento (attivo o passivo) avevano permesso il dissesto della società.

                                   2.   Il 24 agosto 2005 l'Ufficiale dei registri, in ossequio all’art. 57 cpv. 2 ORC, ha diffidato A__________ __________, RI 3, RI 1 e RI 2, liquidatori e membri del consiglio d’amministrazione della società radiata, a voler richiedere la reiscrizione della società entro 10 giorni o ad indicare per iscritto i motivi del rifiuto. Preso atto delle opposizioni alla reiscrizione formulate da RI 3 il 6 settembre 2005 e da RI 1 e RI 2 il 12 settembre 2005, l'Ufficiale dei registri in data 9 novembre 2005 ha trasmesso ex art. 58 ORC l'intero incarto per decisione all’autorità di vigilanza sul registro di commercio, la quale ha in seguito invitato gli istanti a prendere posizione sulle opposizioni, ciò che essi hanno fatto con scritto 9 maggio 2006.

                                   3.   Con la decisione 6 luglio 2006 qui impugnata, la Divisione della giustizia quale autorità di vigilanza sul registro di commercio ha ordinato la reiscrizione a registro di P__________ __________ SA in liquidazione, ritenendo in sostanza che gli istanti avessero reso sufficientemente verosimile l’esistenza del proprio credito e che vi fosse pure un interesse degno di protezione alla reiscrizione della società radiata, nozione che per altro non doveva essere interpretata in modo troppo restrittivo: in base alla giurisprudenza, in effetti, un creditore che intendeva far valere pretese ai sensi degli art. 755 segg. CO poteva senz’altro chiedere la reiscrizione.

                                   4.   Con i due ricorsi che qui ci occupano, entrambi datati 28 agosto 2006, RI 3 da una parte e RI 1 e RI 2 dall’altra, hanno chiesto, in riforma del querelato giudizio, di respingere l’istanza di reiscrizione della società, osservando che il fatto che gli istanti avessero in precedenza già avviato un’azione volta al risarcimento del danno diretto da essi subito, tuttora in corso, ostava all’inoltro della nuova azione che essi erano intenzionati a promuovere, questa volta intesa alla rifusione del danno indiretto. La domanda di reiscrizione della società doveva pertanto essere respinta in assenza di un interesse degno di protezione, sia per il fatto che la promuovenda azione non presupponeva la reiscrizione della società, sia per il fatto che le pretese della controparte potevano comunque essere fatte valere, ed in parte erano già state fatte valere, per un’altra via altrettanto accessibile.

                                   5.   Delle osservazioni 15 settembre 2006 con cui i soli CO 1, CO 2 e CO 3 si sono opposti ai gravami si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.

                                   6.   In base alla dottrina e alla giurisprudenza, il creditore che intende ottenere dall’autorità del registro di commercio la reiscrizione di una società radiata deve rendere verosimile - condizioni queste che non vanno apprezzate con eccessiva severità - l’esistenza del suo credito e il suo interesse alla reiscrizione, ritenuto che un tale interesse fa tra l’altro difetto se egli può ottenere per altra via praticabile la realizzazione dei suoi diritti (Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, Berna 1996, p. 868; Amstutz, OR-Handkommentar, Zurigo 2002, m. 3 ad art. 746 CO; DTF 132 III 731 consid. 3.2, 121 III 324 consid. 1, 115 II 276 consid. 2, 110 II 396 consid. 2, 100 Ib 37 consid. 1, 87 I 301).

                                   7.   Nel caso di specie i ricorrenti, con le loro censure, contestano in sostanza solo l’esistenza del requisito dell’interesse degno di protezione degli istanti a richiedere la reiscrizione della società.

                                7.1   La prima censura ricorsuale, quella secondo cui gli istanti non disporrebbero di un interesse degno di protezione alla reiscrizione, siccome intenzionati a promuovere un’azione volta al risarcimento del danno indiretto da essi subito, deve senz’altro essere disattesa. Il Tribunale federale, con il supporto della dottrina (Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, op. cit., ibidem), ha in effetti stabilito che in caso di fallimento della società il creditore può richiederne le reiscrizione anche qualora renda verosimile l’esistenza di una pretesa di risarcimento danni della società radiata contro i suoi organi ai sensi dell’art. 756 segg. CO, la reiscrizione mirando allora a permettergli di ottenere dalla comunione dei creditori la cessione della pretesa di risarcimento della società: si tratta per l’appunto del caso in cui il comportamento illecito di un organo ha causato un danno diretto alla società e non al creditore, perché, se costui fosse stato danneggiato in modo diretto, disporrebbe già di un’azione contro l’organo in questione che potrebbe far valere indipendentemente dalla dissoluzione della società, per cui non avrebbe alcun interesse ad ottenere la reiscrizione di quest’ultima (DTF 132 III 731 consid. 3.3 e 3.5, 110 II 396 consid. 2).

                                7.2   Parimenti infondata è la seconda ed ultima censura sollevata dai ricorrenti, quella secondo cui gli istanti non disporrebbero di un interesse legittimo alla reiscrizione in quanto avrebbero potuto far valere le loro pretese - ed in parte già l’avevano fatto, tant’è che CO 2, nel settembre 2003, aveva provveduto ad inoltrare una petizione ai sensi dell’art. 41 CO nei confronti RI 2 - avviando un’azione intesa alla rifusione del loro danno diretto. Innanzitutto, da un punto di vista generale, non si può ritenere che l’azione indiretta e l’azione diretta, che si fondano su presupposti diversi, che non mirano necessariamente al risarcimento del medesimo danno e che possono essere fatte valere l’una indipendentemente dall’altra (DTF 132 III 564 consid. 3.2.1), costituiscano due vie giuridiche sussidiarie: se così fosse, non si comprenderebbe per quale motivo, in una precedente sentenza pubblicata nella raccolta ufficiale (DTF 110 II 396), il Tribunale federale abbia ammesso la reiscrizione di una società radiata già solo per il fatto che i richiedenti l’iscrizione avevano in tal modo inteso promuovere un’azione volta al risarcimento del danno indiretto da loro subito, senza essersi a quel momento domandato se la reiscrizione dovesse invece essere negata in quanto gli stessi avrebbero forse potuto inoltrare una domanda di risarcimento del danno diretto. Nel caso concreto i ricorrenti non hanno in ogni caso nemmeno reso verosimile l’esistenza delle necessarie circostanze di fatto, in forza delle quali si sarebbe potuto ritenere che le pretese degli istanti avrebbero effettivamente potuto essere soddisfatte anche tramite un’azione volta al risarcimento del danno diretto. Quanto poi alla petizione promossa da CO 2 contro RI 2, la stessa non può ovviamente impedire all’attore e soprattutto agli altri creditori - nemmeno intervenuti in quella procedura - di far valere le loro pretese per danno indiretto nei confronti di altre persone, oltre al convenuto, ed in particolare nei confronti di quegli organi della società radiata - essi a tal proposito hanno segnatamente fatto il nome di Al__________ __________ - che, pur non avendo partecipato in prima persona alle malversazioni, con il loro comportamento e le loro omissioni avevano permesso il dissesto della società: oltretutto nell’occasione Marco Calmes, pur essendo stato chiamato in causa ai sensi dell’art. 41 CO, nemmeno lo era stato per omissioni o comportamenti commessi nella sua qualità di amministratore della società e dunque nell’ambito di un’azione volta alla rifusione del danno diretto (Widmer/Banz, Basler Kommentar, 2a ed., N. 5 delle note preliminari ad art. 754-761 CO), ma solo per aver “prestato” ad A__________ __________ il suo “patentino” di fiduciario senza aver esercitato i dovuti controlli e senza essere stato attivo a titolo principale presso la società e di aver con ciò violato la legge cantonale sull’esercizio delle professioni di fiduciario commercialista, di fiduciario immobiliare e di fiduciario finanziario (Lfid). Nelle particolari circostanze non si può pertanto ritenere che gli istanti fossero o siano senz’altro in grado di ottenere per altra via praticabile la realizzazione dei loro diritti, ciò che impone di ammettere la reiscrizione della società.

                                   8.   Ne discende che entrambi i ricorsi, del tutto infondati, devono essere respinti, ritenuto che gli oneri processuali e le ripetibili, calcolati su un valore litigioso ampiamente superiore ai fr. 30'000.- - il capitale azionario della società radiata è di fr. 260'000.- e in sede penale già il solo CO 2 ha parlato di un suo danno prossimo a € 1.5 mio, tanto da aver inoltrato un‘azione parziale di fr. 500'000.- ed aver fatto spiccare precetti esecutivi per fr. 2'641'261.-, somme queste sostanzialmente analoghe a quelle per le quali hanno proceduto in via esecutiva anche CO 1 e CO 3 - seguono l’integrale soccombenza dei ricorrenti (art. 28 e 31 LPamm).

Per i quali motivi,

viste le norme richiamate

dichiara e pronuncia

                                    I.   Il ricorso 28 agosto 2006 di RI 3 è respinto.

                                   II.   Il ricorso 28 agosto 2006 di RI 1 e di RI 2 è respinto.

                                  III.   Gli oneri processuali di complessivi fr. 500.- (tassa di giustizia di fr. 450.- e spese di fr. 50.-), da anticiparsi in solido dai ricorrenti, sono posti a carico di RI 3 per metà e di RI 1 e di RI 2 per l’altra metà. I ricorrenti rifonderanno agli opponenti, sempre in solido, complessivi fr. 1’000.- per ripetibili.

                                 IV.   Intimazione:

-     -     -      -     

                                         Comunicazione:

- ,   terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,  1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

12.2006.150 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 15.05.2007 12.2006.150 — Swissrulings