Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 12.10.2007 12.2006.146

12 ottobre 2007·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,920 parole·~10 min·5

Riassunto

Contratto di appalto, garanzia per i difetti, applicabilità norme SIA 118 non invocata in causa, non revisione per errore di fatto, motivazione sufficiente della sentenza, non valore probatorio di consulenze di parte ed affermazioni di parte

Testo integrale

Incarto n. 12.2006.146

Lugano 12 ottobre 2007/lw  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2005.718 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 7 ottobre 2005 da

AO 1  rappr. dall’  RA 2   

contro

 AP 1   AP 2  entrambi rappr. dall’  RA 1   

con cui l’attrice ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 40'000.oltre interessi al 5% dal 10 agosto 2005, con protesta di spese e ripetibili, domanda alla quale i convenuti si sono opposti e che il Pretore ha accolto con sentenza del 28 luglio 2006;

appellanti i convenuti con atto di appello del 22 agosto 2006, con il quale chiedono che in riforma del giudizio pretorile la petizione sia respinta, protestate spese e ripetibili, mentre l’attrice propone nelle proprie osservazioni dell’11 settembre 2006 la reiezione dell’appello, pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,

Ritenuto

in fatto:        

                                  A.   Il 26 aprile 2003 i coniugi AP 1 e AP 2 hanno sottoscritto un contratto di appalto con il quale hanno incaricato AO 1, impresa generale, della costruzione di una casa monofamiliare “chiavi in mano” per un prezzo complessivo di fr. 396'000.sul fondo n.__________ RFD L__________, proprietà dei coniugi in ragione di ½ ciascuno (doc. A, B). I committenti si sono impegnati  a versare 11 acconti in corso d’opera e il saldo a trenta giorni della fattura, mediante presentazione della garanzia assicurativa o bancaria e della dichiarazione di pagamento a saldo degli artigiani impegnati nella costruzione. L’impresa generale ha emesso il 10 luglio 2004 una fattura di fr. 396'000.- dedotti gli acconti ricevuti di fr. 356'000.-, donde la richiesta di pagamento del saldo di fr. 40'000.- (doc. C). I committenti non hanno dato seguito alla richiesta.  

                                  B.   Con petizione 7 ottobre 2005 AO 1 ha convenuto AP 1 e AP 2 davanti alla Pretura del Distretto di Lugano, chiedendone la condanna al versamento di fr. 40'000.oltre interessi al 5% dal 10 agosto 2004 a titolo di saldo della mercede dovuta contrattualmente. I convenuti si sono opposti alla domanda e con risposta 15 febbraio 2006 hanno chiesto di respingere la petizione, adducendo che l’esecuzione dei lavori non corrispondeva a quanto pattuito contrattualmente per la presenza di numerosi e gravi difetti dell’opera, sia dal punto di vista della progettazione sia da quello dell’edificazione e delle rifiniture e facendo valere la riduzione della mercede ai sensi dell’art. 368 CO e il risarcimento del danno. I convenuti hanno fatto spiccare nei confronti dell’impresa generale il 27 febbraio 2006 un PE n. __________ per fr. 40'635.oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2005, dovuti a titolo di risarcimento danni (doc. D). Nei successivi allegati scritti le parti hanno sostanzialmente ribadito le proprie rispettive posizioni. Esse hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale, confermandosi nel contenuto dei propri memoriali conclusivi.

                                  C.   In accoglimento della petizione, il Pretore con sentenza del 28 luglio 2006 ha condannato i convenuti a versare all’attrice l’importo di fr. 40'000.- oltre interessi al 5% dal 10 agosto 2004 e ha posto la tassa di giustizia di fr. 1'000.- e le spese a loro carico, con l’obbligo di rifondere all’attrice fr. 2'000.- per ripetibili.

                                  D.   AP 1 e AP 2 sono insorti con atto di appello del 22 agosto 2006 contro il giudizio pretorile e ne hanno postulato la riforma nel senso di respingere la petizione, con protesta di spese e ripetibili. L’attrice propone nelle proprie osservazioni dell’11 settembre 2006 la reiezione dell’appello, pure con protesta di spese e ripetibili.

considerato

in diritto:                    

                                   1.   Nella fattispecie il Pretore ha constatato che l’attrice aveva provato l’ammontare del credito di fr. 40'000.-, per altro nemmeno contestato dai convenuti, mentre questi ultimi non avevano dimostrato l’esistenza degli asseriti difetti dell’opera né il minor valore che ne derivava, così che ha accolto la petizione e ha posto gli oneri processuali a carico dei convenuti.

                                   2.   I convenuti chiedono in primo luogo la revisione della sentenza pretorile ai sensi dell’art. 340 lett. d CPC, avendo il Pretore commesso un errore di fatto per aver statuito senza applicare le norme SIA 118, fatto contestato e pacifico risultante dagli atti di causa. Essi affermano che il Pretore ha omesso per disattenzione di applicare le norme SIA 118, in base alle quali vi è un inversione dell’onere probatorio, che erano state integrate nel contratto concluso tra le parti e che si imponevano dunque al giudice, la cui decisione doveva pertanto fondarsi sugli art. 165 ss. Norme SIA 118. Gli appellanti sostengono di aver rispettato il loro onere di allegazione e di aver chiaramente invocato l’istituto SIA sollevando “l’eccezione di riduzione ai sensi della Norma SIA”. L’argomentazione non può essere condivisa. Nella risposta i convenuti hanno asserito: “molte opere eseguite sulla base di questa vertenza sono incomplete e piene di difetti, tutti puntualmente e tempestivamente notificati e oggetto di perizie di esperti” e hanno dichiarato di far valere il diritto alla riduzione della mercede giusta l’art. 368 CO e “le norme SIA” senza altra precisazione. I committenti hanno menzionato “gravi e numerosi difetti sia dal punto di vista della progettazione, che da quello dell’edificazione e delle rifiniture” senza indicarli né spiegare quando li hanno notificati all’impresa, né cifrare il minor valore dell’opera. In sede di duplica, di fronte alla specifica contestazione dell’attrice sulla notifica dei difetti (pag. 2), i convenuti hanno elencato i difetti (pag. 2-3) sostenendo di averli segnalati tempestivamente all’attrice, e hanno fatto valere il diritto di ridurre la mercede e di far valere in altra sede i danni eccedenti l’importo di fr. 40'000.-, “in conformità con le Norme SIA e ai sensi dell’art. 368 CO”. Se non che, come è notorio per chi opera nel settore edile e per i giuristi, le Norme SIA sono numerose e occorre indicare oltre al generico “Norme SIA” anche il numero e la data di edizione della specifica norma SIA alla quale ci si riferisce. Le Norme SIA non hanno poi carattere obbligatorio generale (Blaise Carron, Journées du droit de la construction 2007, pag. 7) e in quanto tali non si impongono d’ufficio al giudice. Si tratta, infatti, di condizioni generali private che si applicano se le parti le hanno integrate nel contratto e se le hanno invocate. Ciò non è avvenuto in concreto, poiché è solo con l’appello che i convenuti hanno esplicitamente addotto l’applicabilità delle Norme SIA 118 e hanno citato i singoli articoli relativi alla notifica dei difetti. La mancata applicazione delle norme SIA alla fattispecie da parte del Pretore non costituisce pertanto un errore di fatto, ma la soluzione di un quesito di diritto, a sapere quale parte era gravata dall’onere della prova sull’esistenza dei difetti e sulla loro entità. Ciò esclude d’acchito la revisione della sentenza (Cocchi/Trezzini, CPC-TI massimato e commentato, Lugano 2000, m. 19 ad art. 340).

                                   3.   In via subordinata, gli appellanti rimproverano al Pretore la carente motivazione del giudizio impugnato e la violazione del principio del libero apprezzamento delle prove. Essi ritengono insufficiente a livello formale e nel merito la motivazione del primo giudice sull’onere della prova, alla luce delle perizie di parte, dei pareri prodotti agli atti, delle fotografie e degli scritti dai quali emerge non solo l’allegazione, ma la prova dei “numerosi e gravi difetti” e la loro entità economica.

                                   4.   Il Pretore ha invero emanato una sentenza succinta, ma non vi è dubbio alcuno sui motivi che lo hanno indotto ad accogliere la petizione, vale a dire la mancata prova degli asseriti difetti e della loro tempestiva notificazione e l’assenza di dimostrazione del minor valore derivantene all’opera. I convenuti hanno del resto dimostrato nel loro appello, in cui affermano di aver provato i difetti, la loro entità e la loro quantificazione (pag. 10), di aver compreso per quali motivi il Pretore ha accolto la petizione e ha respinto le loro argomentazioni. Tanto basta per respingere la censura di carenza di motivazione (DTF 132 I 198 consid. 3; Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 2 ad art. 285). Né ha miglior sorte il rimprovero mosso al Pretore di aver violato il principio del libero apprezzamento delle prove sancito dall’art. 90 CPC. Va subito premesso che nella fattispecie l’unico supporto probatorio consiste nei documenti agli atti, poiché alla seconda udienza preliminare è comparsa la sola parte attrice, che non ha offerto altri mezzi di prova. In questa sede gli appellanti sembrano richiamare l’incarto relativo all’ipoteca legale degli artigiani (DI.2004.1468), che non può tuttavia essere considerato un mezzo di prova, già per il fatto che non è stato menzionato negli allegati di causa né richiamato all’udienza preliminare né risulta in alcun modo dal fascicolo processuale. Per quel che concerne l’esistenza dei difetti, i convenuti hanno prodotto lo scambio di corrispondenza nel quale essi menzionano le manchevolezze dell’opera, la cui prima notifica all’impresa risale al 30 aprile 2004 (doc. 4.1), le relazioni dei consulenti di parte (del 4 agosto 2004, doc. 4.2, e del 18 aprile 2004 doc. 4.3), diverse fotografie e preventivi. Di fronte alle contestazioni dell’attrice sulla tempestività della notifica e sull’esistenza di difetti tali documenti, redatti dai convenuti medesimi e da loro consulenti, sono da ritenere alla stregua di affermazioni di parte, senza forza probatoria (Cocchi/Trezzini, CPC-TI Appendice 2000/2004, Lugano 2005, m. 93 ad art. 90; Leuenberger, Der Beweis im Zivilprozess, Bern 2000, pag. 97). Ad affermazioni e pareri di parte, secondo dottrina e giurisprudenza, può essere riconosciuto valore probatorio quando trovano riscontro in altri concordanti mezzi di prova (testimonianze, documenti della controparte, sopralluoghi, perizie, eccetera). Nella fattispecie, tuttavia, non è stata effettuata una perizia giudiziaria, eseguita in contraddittorio e in base a domande poste secondo un preciso protocollo (cfr. art. 247 ss. CPC), né vi sono altri mezzi di prova. Lo scambio di corrispondenza, i pareri dei consulenti di parte e le fotografie alle quali si appoggiano gli appellanti, in assenza di altre prove concordanti, rimangono pertanto affermazioni e consulenze di parte autoreferenti. A giusta ragione quindi il Pretore ha negato loro valore probatorio ed è coerentemente giunto alla conclusione che i convenuti non avevano fatto fronte all’onere della prova che incombeva loro. L’appello, infondato, deve dunque essere respinto.

                                   5.   Gli oneri processuali, calcolati su un valore di fr. 40'000.-,  seguono la soccombenza (art. 148 CPC) e sono quindi posti a carico degli appellanti, che rifonderanno all’attrice un’equa indennità per ripetibili.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia:

                                   1.   L’appello 22 agosto 2006 di AP 1 e AP 2 è respinto.

                                   2.   Gli oneri processuali dell’appello consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 500.b) spese                         fr.   50.fr. 550.rimangono a carico degli appellanti in solido che rifonderanno alla controparte, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1'600.- per ripetibili di appello.

                                   3.   Intimazione:

-      -       

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

Rimedi giuridici: Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

12.2006.146 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 12.10.2007 12.2006.146 — Swissrulings