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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 12.03.2007 12.2006.143

12 marzo 2007·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·5,695 parole·~28 min·2

Riassunto

lavoro - licenziamento in tronco - indennità - partecipazione all'utile

Testo integrale

Incarto n. 12.2006.143

Lugano 12 marzo 2007/rgc  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2002.21 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con petizione 14 febbraio 2002 da

 AO 1  rappr. dall'  RA 1   

contro

AP 1 rappr. dall'  RA 2   

in materia di contratto di lavoro, con cui l'attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 151'592.80 oltre interessi (ridotti a fr. 150'656.25 in sede di replica), domanda avversata da quest'ultima che ha postulato la reiezione dell'istanza e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 199'000.– oltre interessi (ridotti a fr. 137'735.58 in sede di replica riconvenzionale);

sulle quali il Pretore si è pronunciato, con sentenza 16 giugno 2006, con cui ha parzialmente accolto la petizione, condannando la convenuta a versare fr. 115'128.75 oltre interessi al 5% dal 1° luglio 2002, fr. 10'000.– per ripetibili e i 9/10 della tassa di giustizia (fr. 6'000.–) e delle spese, come pure respinto la domanda riconvenzionale, condannando l'attore riconvenzionale a versare fr. 16'000.– per ripetibili e la tassa di giustizia (fr. 4'500.–) e le spese;

appellante la convenuta con atto di appello 16 agosto 2006, con cui chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione, con protesta di spese e ripetibili e di ridurre a fr. 10'000.– le ripetibili dovute alla convenuta riconvenzionale, protestando spese e ripetibili di seconda sede;

mentre l'attore con osservazioni 22 settembre 2006 postula la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

considerato

in fatto:                           A.    Con contratto di lavoro 3 ottobre 1996 la società __________ di __________ (in seguito __________) ha assunto AO 1, a partire dal 1° gennaio 1997, in qualità di direttore della succursale di __________ (doc. A). Le pattuizioni contrattuali, concluse a tempo indeterminato, prevedevano uno stipendio base di fr. 11'000.– mensili lordi per tredici mensilità - nel seguito aumentato a fr. 12'104.– (doc. B) - un forfait di fr. 1'500.– al mese per rimborso spese veicolo e il 15% del guadagno netto della filiale, al minimo fr. 2'000.– all'anno.

                                          B.    Nelle attività della __________ non sono mancate le difficoltà. In un periodo non meglio definito fino al 1999 __________, allora direttore della casa di spedizioni, aveva commesso malversazioni a danno della __________; la medesima cosa è poi successa con __________, contabile della succursale chiassese. In data 5 luglio 2001 AO 1 e alcuni dirigenti della __________ hanno definito le misure da prendere per risolvere alcuni problemi constatati nella filiale di __________ negli anni precedenti; il 3 settembre 2001 è dipoi stato licenziato __________, stretto collaboratore di AO 1 e quest'ultimo – invitato a prendersi alcuni giorni di vacanza – è stato sostituito da __________ in qualità di direttrice operativa ad interim. Nel medesimo periodo si sono pure intensificate le visite a __________ di __________, nuovo direttore della __________.

                                                  Il 25 settembre 2001 __________ ha proposto a AO 1 un nuovo contratto di lavoro – al quale era allegata un'appendice che definiva compiti ed obiettivi – in base al quale egli avrebbe assunto la funzione di direttore commerciale per la Svizzera italiana e il Nord Italia, con uno stipendio mensile invariato rispetto al precedente e un bonus correlato all'andamento degli affari e alle disposizioni del gruppo. AO 1 non ha sottoscritto il nuovo contratto.

                                          C.    Con raccomandata a mano del 20 dicembre 2001 __________ ha disdetto con effetto immediato il rapporto di lavoro con AO 1. Ciò per “contabilizzazione incorretta di fatture di creditori e di debitori”, “che porta a una contraffazione dei risultati operativi”; “mancata osservanza di accordi con clienti e partner”, “che comporta reclami e richieste di risarcimento di danno e nuoce inoltre alla reputazione della società”; “mancata applicazione di accordi e condizioni con clienti e partner”, “che lascia presumere che i rapporti non sono stati allacciati nell'interesse della società”; “acquisizione arbitraria e non autorizzata di equipaggiamenti” e “messa in questione della reputazione di __________, nonché messa in pericolo della società a causa di azioni e interventi che non corrispondono alle leggi svizzere” (doc. E).

                                                  Con lettera 21 dicembre 2001 AO 1 ha contestato, senza esito positivo, l'esistenza dei requisiti per il licenziamento in tronco, chiedendo il pagamento dello stipendio fino allo scadere “del termine di disdetta ordinaria, ossia fino alla fine di giugno 2002” (doc. F).

                                          D.    Con petizione 14 febbraio 2002 AO 1 si è rivolto alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-sud per chiedere, quale conseguenza del licenziamento, la condanna della __________ al pagamento di complessivi fr. 151'592.80 oltre interessi [fr. 65'750.– per le sei mensilità (compresa tredicesima) restanti fino alla scadenza contrattuale, fr. 15'187.50 per 45 giorni di vacanza non effettuate, fr. 40'500.– a titolo di indennità per licenziamento abusivo (pari a quattro mensilità) e fr. 30'000.– per il 15% dell'utile]. Alla medesima si è opposta la convenuta, che ha chiesto la reiezione della petizione e, in via riconvenzionale, la condanna della controparte al pagamento di fr. 199'000.– oltre interessi (fr. 99'000.–  derivanti, a suo dire, da accordi intervenuti tra le parti e fr. 100'000.– a titolo di danno). In sede di replica l'attore ha ridotto le sue pretese a complessivi fr. 150'656.25  oltre interessi [fr. 54'843.75 per cinque mensilità (compresa tredicesima) fino alla scadenza contrattuale, fr. 15'187.50 per 45 giorni di vacanza non effettuati, fr. 50'625.– a titolo di indennità per licenziamento abusivo (pari a cinque mensilità) e fr. 30'000.– per il 15% dell'utile]; egli si è pure opposto alla domanda riconvenzionale. Con la replica riconvenzionale __________ ha pure ridotto la propria pretesa riconvenzionale a fr. 137'735.58 (fr. 99'000.–  derivanti dai presunti accordi tra le parti e fr. 38'735.38 a titolo di danno).

                                                  Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire alla discussione finale. Nelle conclusioni del 27 ottobre 2005 l'attore ha confermato le proprie richieste, rilevando che nel frattempo __________ era stata radiata, essendo stata acquistata da AP 1. La convenuta e attrice riconvenzionale non ha presentato conclusioni.

                                          E.    Con sentenza 16 giugno 2006 il Pretore, in relazione ai motivi addotti dalla __________ per giustificare il licenziamento in tronco, ha ritenuto difettare il requisito della tempestività per l'asserita – e comunque non provata – contraffazione dei risultati operativi. Esso ha pure considerato non provate la mancata osservanza e applicazione di accordi e condizioni con clienti e partner, come pure l'asserita acquisizione arbitraria e non autorizzata di equipaggiamenti. Neppure comprovata, secondo il primo giudice, è la violazione di leggi svizzere sostenuta dalla __________. La pretesa collusione di interessi di AO 1 con ditte concorrenti – non indicata nella lettera di licenziamento, ma invocata a posteriori – non è stata, a suo dire, provata. In considerazione di ciò, il Pretore ha ritenuto ingiustificato il licenziamento immediato di AO 1.

                                                  Il primo giudice ha quindi ritenuto giustificata la corresponsione all'attore, ai sensi dell' art. 337c cpv. 1 e 2 CO, di complessivi fr. 54'753.75 per i salari da gennaio a maggio 2002 (compresa la tredicesima mensilità), come pure di un'indennità per licenziamento abusivo, a norma dell'art. 337c cpv. 3 CO, di complessivi fr. 30'375.– (pari a tre mensilità) e di fr. 30'000.– quale partecipazione all'utile della filiale di __________. Il Pretore ha di conseguenza accolto parzialmente la petizione per l'importo di fr. 115'128.75, con interessi al 5% dal 1° luglio 2002, e condannato la convenuta a versare all'attore fr. 10'000.– per ripetibili e a pagare i 9/10 della tassa di giustizia (fr. 6'000.–) e delle spese. Ha per contro respinto la domanda riconvenzionale, condannando l'attrice riconvenzionale a versare alla controparte fr. 16'000.– per ripetibili e pagare la tassa di giustizia (fr. 4'500.–) e le spese.

                                          F.     Con appello 16 agosto 2006 __________, ora AP 1, chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione, con protesta di spese e ripetibili; non contesta per contro la decisione del Pretore di respingere la domanda riconvenzionale, ma chiede di ridurre a fr. 10'000.– le ripetibili dovute alla convenuta riconvenzionale. Protesta, infine, spese e ripetibili di seconda sede.

                                                  Con osservazioni 22 settembre 2006 l'appellato postula la reiezione del gravame – pure con protesta di spese e ripetibili – con argomenti di cui si dirà, se del caso, nel seguito.

e ritenuto

in diritto:                         1.     L'art. 337 CO dispone che il datore di lavoro e il lavoratore possono disdire con effetto immediato il rapporto di lavoro per cause gravi, segnatamente quando la continuazione del contratto, in buona fede, non può più essere pretesa. Ciò è il caso quando il rapporto di fiducia tra le parti è così compromesso da non permettere una collaborazione costruttiva, di modo che la disdetta immediata sembra essere l'unica soluzione praticabile. Manchevolezze minori possono giustificare una disdetta immediata solo se si verificano ripetutamente malgrado espliciti avvertimenti sull'eventualità della disdetta. Il giudice valuta secondo libero apprezzamento se la violazione dei doveri contrattuali raggiunge la necessaria gravità, considerando le circostanze concrete, in applicazione dei principi di diritto e di equità (DTF 127 III 313, cons. 3). La parte che disdice il contratto, ritenendo dati i presupposti dell'insostenibile continuazione del medesimo, deve portarne la prova. E' invece la controparte a dover provare che, malgrado la presenza di motivi gravi, il partner contrattuale avrebbe dovuto soggettivamente tollerare la continuazione del rapporto di lavoro (Brühwiler, Komm. zum Einzelarbeitsvertrag, 2a ed., art. 337 CO, N. 7 c).

                                          2.     Il Pretore, in relazione ai motivi addotti dalla __________ per giustificare il licenziamento in tronco, ha ritenuto che i rimproveri di contraffazione dei risultati operativi non sono pertinenti. Gli errori contabili riscontrati sono in effetti, secondo il primo giudice, imputabili ad una certa disinvoltura contabile, più che ad una reale volontà di contraffare i dati; vennero riscontrati nel maggio 1999 e non è sufficientemente provato che si siano ripetuti successivamente, per cui non possono comunque essere invocati quale grave motivo di licenziamento immediato, difettando il requisito della tempestività.

                                                  L'appellante si aggrava contro le predette considerazioni del Pretore; gli errori contabili si sono, a suo dire, verificati “nuovamente nel dicembre 2001, quando le discrepanze contabili sono state rilevate dal responsabile europeo delle finanze, che si è rifiutato di sottoscrivere i conti della filiale di Chiasso” (appello, pag. 4 nel mezzo).

                                          2.1   Secondo costante giurisprudenza e dottrina unanime, la parte che vuole disdire il contratto per cause gravi dispone solo di un breve periodo di riflessione per notificare il licenziamento immediato. Un'attesa troppo lunga permette infatti di ritenere che la continuazione della relazione contrattuale è possibile fino alla scadenza del termine ordinario di disdetta (DTF 123 III 86 consid. 2a e rif. citati, 127 III 310 consid. 4b pag. 315). La durata del periodo di riflessione dipende dal caso concreto, ma i principi dell'uguaglianza davanti alla legge e della sicurezza del diritto devono essere rispettati. La giurisprudenza del Tribunale federale pone un termine generale, presunto appropriato, e accorda un termine supplementare a colui che intende rescindere il contratto solo quando le circostanze particolari del caso esigono un'eccezione. Di principio il datore di lavoro dispone di 2-3 giorni di riflessione prima di notificare un licenziamento immediato, esclusi i giorni festivi e i fine settimana (DTF 93 II 18). Una proroga di qualche giorno si giustifica solo a titolo eccezionale, in particolare se è imposta dalle esigenze della vita economica ordinaria, per esempio quando in seno a una persona giuridica la decisione di licenziare rientra nelle competenze di un organo costituito di più membri (DTF 130 III III 28 consid. 4.4 pag. 34, 123 III 86 consid. 2a).

                                          2.2   Non può esservi dubbio che gli errori contabili riscontrati nel 1999 non possono essere invocati quale causa grave del licenziamento in tronco, difettando in ogni caso palesemente il requisito della tempestività. L'appellante sostiene che gli errori contabili si sarebbero verificati “nuovamente nel dicembre 2001”; da ciò il licenziamento in tronco notificato a AO 1 il 20 dicembre 2001.

                                                  L'appellante non ha tuttavia provato e documentato i nuovi errori contabili. Anche in sede d'appello si limita ad un generico rinvio a presunte “discrepanze contabili”, che sarebbero state rilevate “dal responsabile europeo delle finanze” il quale si sarebbe “rifiutato di sottoscrivere i conti della filiale di __________”. Comunque l'appellante neppure ha precisato a quale data sarebbe venuta a conoscenza dei predetti presunti errori, limitandosi ad indicare genericamente il mese di “dicembre 2001”. A fronte della contestazione di controparte sull'immediatezza della sua reazione (cfr. act. III pag. 8 in basso e pag. 9 in alto), la convenuta avrebbe in ogni caso dovuto provare a quale data era venuta a conoscenza degli errori in oggetto. L'istruttoria è tuttavia silente anche al riguardo; neppure evidenzia che esistano gli estremi – né tantomeno l'appellante lo sostiene – per una proroga eccezionale del termine di disdetta ai sensi della giurisprudenza menzionata (sopra, consid. 2.1). Ne consegue che il gravame, su questo punto, va respinto senza ulteriore disamina, non avendo l'appellante in ogni caso provato di aver avuto una tempestiva reazione.

                                          3.     Il Pretore – anche con riferimento in via abbondanziale al decreto di non luogo a procedere emanato dal PP __________ – ha ritenuto non provata la sospetta illecita collusione di interessi di AO 1 con ditte concorrenti (non indicata nella lettera di licenziamento, ma invocata a posteriori dalla convenuta), quale grave motivo di disdetta immediata.

                                                  L'appellante si aggrava contro le predette considerazioni del Pretore, rilevando che l'illecita collusione di AO 1 con ditte concorrenti sarebbe provata: quest'ultimo, dando seguito ad accordi già presi con i clienti e con la ditta concorrente __________, “avrebbe portato via il suo pacco clienti per utilizzarlo presso la __________”. Il fatto che l'inchiesta penale si sia conclusa con un non luogo a procedere – motivato, secondo l'appellante, dalla tardività della querela penale – non sarebbe inoltre determinante ai fini della violazione contrattuale commessa da AO 1. Tra i motivi della disdetta immediata vi sarebbe infatti, secondo l'appellante, “una violazione degli obblighi di diligenza e fedeltà” intesa come “attività concorrente esercitata durante il rapporto di lavoro”; la stessa sarebbe stata, a suo dire, indicata come “mancata applicazione di accordi e condizioni con clienti e partner, il che lascia presumere che i rapporti non sono stati allacciati nell'interesse della società”. A torto.

                                          3.1   Il Tribunale federale ha invero riconosciuto la sussistenza dei presupposti per invocare anche “a posteriori” un motivo non espresso nella lettera di disdetta, quando il medesimo è in stretta correlazione con il motivo già invocato o ne forma un tutt'uno (Aubert, Commentaire Romand, CO Ginevra 2003, m. 16 ad art. 337, pag. 1784; SJ 1993 368). Nella lettera di disdetta immediata __________ aveva fatto riferimento alla violazione di leggi svizzere. In sede di risposta (act. II pag. 7 verso il basso e pag. 9 verso l'alto) e di duplica (act. IV pag. 6 verso il basso), __________ aveva poi indicato l'esistenza del “sospetto” di “illeciti affari” e “collusione” da parte di AO 1 con ditte concorrenti; ciò con riferimento alla “denuncia sporta contro l'attore” e al relativo incarto richiamato dal Ministero pubblico. Ritenuta la correlazione di quest'ultimo motivo con quello già invocato, a giusta ragione il Pretore ha esaminato nel merito la pertinenza dello stesso, escludendone la sussistenza.

                                          3.2   Un reato penale commesso ai danni del datore di lavoro costituisce, in principio, un motivo giustificante il licenziamento immediato (Brunner/Bühler/Wäber/ Bruchez, op. cit., ad art. 337, pag. 260 n. 7). Un semplice sospetto di reato non è tuttavia sufficiente (Brunner, Bühler/Wäber/Bruchez, op. cit., ad art. 337, pag. 261 n. 9). Deve in effetti essere riconosciuta al lavoratore la presunzione d'innocenza (art. 6 cpv. 2 CEDU; Egli, Die Verdachtskündigung nach schweizerischem und deutschem Recht, Berna 2000, pag. 47; Glor, Le congé-soupçon, in DTA 2003 pag. 137-138). Il deposito di una denuncia penale da parte del datore di lavoro e i sospetti seri che quest'ultimo può nutrire nei confronti del lavoratore non sono sufficienti a fondare un motivo di disdetta immediata; trattasi in effetti di circostanze unilaterali che non dispensano colui che invoca i giusti motivi di stabilire la realtà oggettiva dei fatti di cui vuole prevalersi (Wyler, Droit du travail, Berna 2002, pag. 366-367).

                                                  Per quanto qui concerne, la querela penale sporta dalla __________, tra l'altro nei confronti dell'appellato, per titolo di amministrazione infedele e violazione della LCSI, è stata oggetto l'11 giugno 2003 di un decreto di non luogo a procedere del PP __________ (doc. richiamati III). Quest'ultimo ha constatato la tardività della querela penale per violazione della LCSI, ma, in via abbondanziale, ha anche rilevato che la tesi accusatoria della __________ – sulla violazione della LCSI – si basava su semplici supposizioni ed è stata ampiamente smentita dai testi, che hanno invece riferito che AO 1 disponeva di un gruppo di clienti che già lo avevano seguito allorquando egli era stato chiamato a dirigere la succursale di __________ della __________. La scelta operata dai clienti – conclude il PP __________ – sembra quindi trovare spiegazione nella fiducia che gli stessi riponevano in AO 1, piuttosto che in un presunto inganno ordito con gli altri denunciati (__________ e __________) per depistare la clientela della __________. Il PP __________ ha ritenuto insufficienti le risultanze istruttorie anche per il reato di amministrazione infedele, mancando i requisiti oggettivi. L'assenza dei presupposti per procedere penalmente nei confronti di AO 1 è stata confermata pure dalla CRP – adita dalla __________ con istanza di promozione dell'accusa – con decisione 22 dicembre 2004 (doc. richiamati III).

                                                  La pretesa illecita collusione di interessi – realizzante gli estremi del reato penale – di AO 1 con le ditte concorrenti non è dunque stata provata dalla convenuta. Non vi è quindi motivo di scostarsi dalle conclusioni del primo giudice, che ha escluso che la predetta causa invocata dalla __________ potesse giustificare il licenziamento in tronco.

                                          3.3   L'appellante sostiene che l'esito dell'inchiesta penale non sarebbe comunque determinante ai fini della “valutazione della violazione contrattuale commessa da AO 1”. Quest'ultimo avrebbe infatti, a suo dire, comunque compiuto una “violazione degli obblighi di diligenza e fedeltà” intesa come “attività concorrente esercitata durante il rapporto di lavoro” (appello, pag. 6 verso l'alto) e riferita alla presunta “perdita di clienti” che ha fatto seguito alla sua partenza (appello, pag. 5 in basso) . Detta violazione sarebbe già stata invocata tra i motivi della disdetta immediata, come “mancata applicazione di accordi e condizioni con clienti e partner, il che lascia presumere che i rapporti non sono stati allacciati nell'interesse della società”.

                                                  L'argomentazione, sostenuta per la prima volta in appello, è tuttavia irricevibile. L'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC esclude infatti la facoltà di addurre in sede di appello fatti nuovi, prove ed eccezioni e quindi di avvalersi di argomenti non sollevati in prima istanza e non rilevabili d'ufficio dal giudice.

                                                  A titolo abbondanziale va comunque rilevato che il motivo di disdetta immediata ora invocato non è in ogni caso in stretta correlazione con quello, indicato nella disdetta, al quale l'appellante fa riferimento. Tanto meno l'appellante ha indicato nella disdetta – ma neppure durante l'istruttoria di prima sede o in appello – una specifica norma contrattuale che sarebbe stata violata dall'appellato. Le argomentazioni dell'appellante cadono quindi nel vuoto.

                                          4.     Il Pretore – riconosciuto come ingiustificato il licenziamento immediato – ha condannato la convenuta a versare all'attore fr. 54'753.75 per i salari da gennaio a maggio 2002 (compresa la tredicesima mensilità) ai sensi dell' art. 337c cpv. 1 e 2 CO, come pure fr. 30'375.– (pari a tre mensilità) a titolo di indennità per licenziamento abusivo a norma dell'art. 337c cpv. 3 CO.

                                          4.1   L'appellante postula il respingimento integrale della petizione (appello, pag. 11), senza tuttavia contestare le considerazioni con le quali il primo giudice ha deciso di riconoscere all'attore il versamento dei salari per i mesi da gennaio a maggio 2002 (fr. 54'753.75) a norma dell'art. 337c cpv. 1 e 2 CO. Non motivato in fatto e in diritto l'appello, su questo punto si palesa irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, con rinvio al cpv. 5).

                                          4.2   L'appellante contesta per contro la decisione del Pretore di concedere all'attore un'indennità per licenziamento ingiustificato, ai sensi dell'art. 337c cpv. 3 CO, quantificata in fr. 30'375.– (pari a tre mensilità). Nessuna indennità sarebbe, a suo dire, dovuta in ragione dell'“assenza di comportamenti censurabili da parte del datore di lavoro” e della “comprovata violazione dei doveri di diligenza e fedeltà da parte del lavoratore”. Le tre mensilità concesse dal primo giudice sarebbero comunque eccessive. A torto.

                                                  Secondo l’art. 337c cpv. 3 CO, in caso di licenziamento in tronco senza motivo grave, il giudice può obbligare il datore di lavoro al pagamento di un’indennità al lavoratore. Per quel che concerne la determinazione dell’indennità per ingiusto licenziamento immediato il giudice gode di un largo potere di apprezzamento e prende in considerazione tutti gli elementi del caso concreto, in particolare la posizione e la responsabilità del lavoratore, il tipo e la durata dei rapporti contrattuali, come pure la natura e l’importanza delle mancanze (DTF 127 III 351 consid. 4 a pag. 354). Contrariamente alla lettera della norma, la dottrina ne nega il carattere facoltativo (DTF 120 II 247, 116 II 300; II CCA 5 novembre 1998 in re S./C.; Rehbinder, Berner Kommentar, n. 8 ad art. 337c CO). L'esenzione del datore di lavoro dal pagamento dell’indennità costituisce un caso eccezionale, in cui nonostante il licenziamento in tronco ingiustificato - vi è l'assenza di un comportamento censurabile del datore di lavoro (DTF 121 III 64 consid. 3c pag. 68; 120 II 247, 116 II 300; II CCA 15 febbraio 2000 in re B./B.SA, 5 novembre 1998 in re S./C; JAR 1991, pag. 276; Honsell/ Vogt/Wiegand, Commentario basilese, 1996, n. 3 ad art. 337c CO), oppure in presenza, ma solo unitamente ad altre circostanze giustificanti tale risultato, di una grave concolpa del dipendente (II CCA 27 maggio 1999 in re C./T. SA).

                                                  Nella fattispecie la convenuta non può essere considerata esente da colpe, già per il fatto di aver notificato un licenziamento in tronco in assenza di un reale motivo grave che lo giustificasse, dopo aver tentato di imporre al lavoratore una modifica unilaterale del contratto. L’attore non è invero esente da rimproveri per quel che concerne i suoi rapporti difficoltosi con gli organi della __________. Il primo giudice ha certo riconosciuto una parziale violazione degli obblighi di fedeltà e di diligenza, che imponevano a AO 1, nella sua qualità di direttore di filiale, di evitare di far percepire ai collaboratori la sua avversione verso la collega __________, inviata dalla direzione del __________, contribuendo in tal modo a turbare il clima negli uffici della convenuta. Non trattasi in ogni caso di una concolpa grave. Il Pretore ha nondimeno ritenuto, valutando l’insieme delle circostanze, tra le quali la non più giovane età dell’attore (55 anni) – che occupava da oltre sei anni una funzione ben retribuita – e il contemporaneo licenziamento della moglie (per cui la famiglia AO 1 si è trovata con due figli a carico e agli studi in una situazione di incertezza economica) di riconoscere un’indennità per ingiusto licenziamento pari a tre mesi di stipendio. L’importo (fr. 30'375.– ) appare commisurato alle circostanze del caso concreto (DTF 121 III 64 consid. 3b e 3c) e non eccede il potere di apprezzamento di cui gode il primo giudice. Al riguardo l’appello si rivela dunque infondato.

                                          5.     Il Pretore ha pure accolto la richiesta dell'attore di condannare la convenuta a versargli una partecipazione all'utile della filiale di __________ di fr. 30'000.–; ciò in applicazione dell'art. 3.4 del contratto di lavoro del 3 ottobre 1996, in virtù del quale a AO 1 è dovuto il “15% del guadagno netto della filiale, minimo fr. 2'000.– per anno” (cfr. doc. A). Il primo giudice ha escluso che l'accordo 2 dicembre 1996 prodotto dalla convenuta quale documento 1 – comunque da lui ritenuto falso – possa aver sostituito la pattuizione del menzionato art. 3.4 del contratto di lavoro, come preteso invece dalla __________. Ritenuto che la convenuta ha omesso – nonostante l'ordine a lei impartito – di produrre i bilanci e il conto perdite e profitti della filiale di __________, dei quali era chiesta l'edizione, il Pretore in applicazione dell'art. 210 CPC ha tenuto per vero il fatto che si trattava di provare e meglio l'esistenza di un utile medio sostenuto dall'attore di almeno fr. 40'000.– all'anno (per i cinque anni di sua permanenza alla direzione della succursale). Da ciò la decisione del primo giudice di condannare la convenuta – facendo uso del criterio di valutazione previsto dall'art. 42 cpv. 2 CO – a versare all'attore complessivi fr. 30'000.– quale partecipazione all'utile pattuita contrattualmente (15% di fr. 40'000.– x 5 anni).

                                          5.1   L'appellante impugna la decisione del Pretore di ritenere applicabile l'art. 3.4 del contratto di lavoro. Ribadisce la tesi da lei sostenuta in prima sede, secondo la quale quest'ultimo articolo sarebbe stato modificato dalle parti con l'accordo 2 dicembre 1996 (doc. 1). Essa tuttavia non si confronta con l'argomentazione del Pretore secondo cui questa tesi è smentita dal fatto che l'“accordo” in oggetto verte unicamente su una ricompensa attribuita a AO 1 per aver portato con sé nuovi clienti e collaboratori e che né la lettera né lo spirito del contratto suffragano l'assunto della convenuta. Sicché su questo punto l'appello, non motivato, si palesa irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, con rinvio al cpv. 5).

                                          5.2   A titolo abbondanziale va però anche detto che il primo giudice ha comunque ammesso la falsità del “accordo” 2 dicembre 1996, sostenuta dall'attore (act. III, pag. 2 nel mezzo); ciò rilevando che __________, uno dei presunti firmatari dell'accordo – già direttore della convenuta, oggi defunto – si era reso colpevole di diversi illeciti ai danni della __________, in particolare falsificando documenti; inoltre considerando che il secondo firmatario, __________, interrogato per rogatoria ha dichiarato che, pur non essendone sicuro, non ha ritenuto che quella firma potesse essere sua; pure constatando che la contestata firma dell'attore, anche ad una prima approssimazione, appare parecchio difforme da quella apposta in calce al contratto di lavoro; infine ritenendo che il teste __________ ha asserito che __________, successore di __________ alla testa della __________, gli avrebbe manifestato l'opinione che le firme sul documento fossero false (sentenza impugnata, consid. 6.1). L'appellante ritiene che così facendo il Pretore, in assenza di una formale eccezione di falso da parte dell'attore e di una perizia calligrafica, abbia ecceduto nel proprio potere di apprezzamento. A torto. La validità materiale di un documento prodotto in giudizio a suffragio di un’affermazione di parte o di un suo asserito diritto soggiace, alla stregua di ogni altro mezzo di prova, al libero apprezzamento del giudice (art. 90 CPC), il cui convincimento altro non è che la risultante di una valutazione critica di tutte le emergenze processuali (Cocchi Trezzini, CPC-TI, ad art. 216 m. 1; DTF 28 novembre 2001 4P.229/2001). L'assenza di una perizia calligrafica – che per altro, per quanto detto sopra (consid. 5.2), nell'ottica dell'economia processuale, appariva persino superflua – da sola non permette dunque di ritenere che il Pretore abbia ecceduto nel proprio potere di apprezzamento. L'appellante del resto non spiega in cosa avrebbe sbagliato il primo giudice nell'apprezzare le deposizioni testimoniali e nel ricavare da esse il convincimento di trovarsi davanti ad un documento falso. Il fatto poi che il versamento della partecipazione all'utile non sia stata in precedenza chiesta da AO 1 e a lui corrisposta, non permette di concludere che egli non ne avesse diritto in base alle pattuizioni contrattuali. L'appello cade pertanto nuovamente nel vuoto.

                                          5.3   L'appellante si aggrava pure per il fatto che il Pretore – non avendo essa dato seguito all'ordine di edizione documenti – abbia applicato la sanzione prevista dall'art. 210 CPC e tenuto per vera l'esistenza di un utile della filiale di __________ di almeno fr. 40'000.– all'anno. Secondo l'appellante la predetta sanzione non sarebbe applicabile in quanto “la prova dell'edizione della documentazione contabile” chiesta da AO 1 “non sarebbe in ogni caso stata sufficiente a portare la prova dell'asserito utile della filiale”, non avendo l'attore chiesto l'allestimento di “una perizia contabile, che potesse estrapolare e valutare i dati da un punto di vista tecnico”. A torto.

                                                  A norma dell' art. 322a cpv. 1 CO, se, in virtù del contratto, il lavoratore ha diritto a una parte degli utili, questa parte è calcolata, salvo diverso accordo, sul risultato dell'esercizio annuale, da determinare secondo le prescrizioni legali e i principi generalmente ammessi dalla pratica commerciale. La datrice di lavoro deve fornire al lavoratore le occorrenti informazioni (art. 322a cpv. 2 CO); deve in altri termini render noto al lavoratore il bilancio e i conti d'esercizio (Brunner, Bühler, Wäber, Bruchez, Kommentar zum Arbeitsvertragsrecht, Basilea 2005, ad art. 322a, pag. 65 n. 5), in particolare consegnare al lavoratore che lo richieda anche una copia del conto dei profitti e delle perdite dell'esercizio annuale (art. 322a cpv. 3 CO).

                                                  In concreto, all'udienza preliminare l'attore aveva chiesto l'edizione dalla convenuta dei bilanci e del conto perdite e profitti riferiti alla filiale di __________ per il periodo dal 1° gennaio 1997 al 30 giugno 2002. La convenuta ha tuttavia negato l'esistenza dei predetti bilanci (act. VIa, lettera avv. __________ 30 gennaio 2003), venendo tuttavia smentita dal teste __________ nell'audizione dell'8 maggio 2003 (act. XI, pag. 2). Ciò ha indotto l'attore a sollecitare nuovamente l'edizione dei documenti menzionati (atti di cancelleria della Pretura, doc. 34) e il Pretore a fissare alla convenuta un ultimo termine per la produzione dei medesimi (atti di cancelleria della Pretura, doc. 38). Detta richiesta è rimasta inevasa, per cui il primo giudice ha applicato correttamente l'art. 210 CPC, dando per vero il fatto che si trattava di provare e meglio l'esistenza di un utile medio sostenuto dall'attore di almeno fr. 40'000.– all'anno, per i cinque anni di sua permanenza alla direzione della succursale. Questa sanzione appare del resto compatibile con il diritto federale (Aubert, Commentaire Romand, N. 2 all’art. 322a).

                                                  La tesi dell'appellante secondo cui, non essendo stata chiesta una perizia sulla contabilità dell'__________, l'edizione documenti era “un mezzo non idoneo a provare l'esistenza di un guadagno della filiale”, è al limite dell'abuso di diritto. Con il suo agire la convenuta ha in effetti impedito a priori qualsiasi accertamento dell'utile della filiale di __________. Va detto del resto che AO 1 è persona attiva da anni nel settore delle spedizioni internazionali con funzioni dirigenziali in diverse ditte del settore [__________ e __________ di __________ e, dal 1997, __________ succursale di __________ (doc. richiamati III, osservazioni 16 luglio 2003 di AO 1 alla CRP, pag. 2 e 3)]. Egli era dunque certamente in grado di estrapolare dai documenti di cui aveva chiesto l'edizione gli elementi per quantificare l'utile della filiale da lui diretta, tirandone le debite conclusioni di causa. L'allestimento di una perizia contabile poteva pertanto apparire finanche superflua.

                                                  Del resto l'appellante neppure contesta l'accertamento del primo giudice secondo cui, dal messaggio 11 maggio 1999 spedito da __________ a AO 1 (doc. 2), si può evincere che l'utile annuo della filiale di __________ era addirittura ampiamente superiore a fr. 40'000.–. Il Pretore rileva infatti che nel menzionato messaggio, prodotto per altro dalla convenuta, sono indicati benefici di fr. 229'485.–, rispettivamente fr. 226'525.– e che, se è vero che nel medesimo si parla pure della necessità di correzione delle cifre annunciate, attenendosi al testo della comunicazione – pur tenendo conto di fattori stagionali, appare scontato ammettere un beneficio annuo certamente superiore a fr. 40'000.–. Ciò che ha indotto il primo giudice a ritenere comunque ragionevole un compenso come partecipazione all'utile di fr. 5'000.– all'anno, anche facendo uso a titolo abbondanziale del criterio di valutazione dell'art. 42 cpv. 2 CO, applicabile per analogia in virtù dell'art. 99 cpv. 3 CO (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., ad art. 210 n. 4). Anche su questo punto l'appello è dunque privo di consistenza.

                                          6.     L'appellante contesta infine la quantificazione delle ripetibili relative alla domanda riconvenzionale. Esso sostiene che il Pretore ha fissato per la domanda riconvenzionale un'indennità per ripetibili sensibilmente superiore a quella relativa alla domanda principale, nonostante il valore della domanda riconvenzionale sia, a suo dire, “minore a quello della domanda principale”. A torto.

                                                  Contrariamente all'opinione della ricorrente, le ripetibili della riconvenzionale devono essere commisurate sui fr. 199'000.-- di cui alla domanda originaria rispetto ai quali essa è interamente soccombente, essendo a tal fine irrilevante la riduzione della domanda intervenuta in corso di causa (art. 5 cpv. 1 CPC; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 5, n. 7). Il predetto importo di causa è chiaramente superiore a quello di fr. 151'592.80 dell'azione principale. Nel quantificare le ripetibili dell'azione principale il primo giudice ha del resto pure tenuto conto della parziale soccombenza dell'attore principale. Il Pretore non è dunque incorso in eccesso o abuso del suo ampio potere d'apprezzamento, rientrando comunque le ripetibili della riconvenzionale tra i minimi ed i massimi della tariffa applicabile (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 51 ad art. 148 e m. 19 ad art. 150).

                                          7.     In conclusione l'appellante risulta integralmente soccombente. Tenuto conto di un valore di causa in sede d'appello di fr. 115'128.75, la convenuta sopporterà dunque gli oneri processuali del gravame, e rifonderà all’attore un’equa indennità per ripetibili.

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la LTG,

dichiara e pronuncia:

                                   1.   L’appello 16 agosto 2006 della __________, ora AP 1, è respinto.

                                   2.   Le spese della procedura di appello consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 2’500.b) spese                         fr.     50.totale                              fr. 2'550.sono poste a carico dell'appellante, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 8'000.- per ripetibili di appello.

                                   3.   Intimazione:

-     ; -     .  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).

12.2006.143 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 12.03.2007 12.2006.143 — Swissrulings