Incarto n. 12.2006.135
Lugano 28 agosto 2006/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. DI.2006.174 della Pretura del distretto di Bellinzona- promossa con istanza di sfratto 21 giugno 2006 da
AO 1 rappr. dall’amministratore unico RA 2
contro
AP 1 rappr. da RA 1
che il Segretario assessore, con decreto 11 luglio 2006, ha accolto, facendo ordine al convenuto di mettere a libera disposizione dell’istante l’appartamento n. 4 di 3 1/2 locali al primo piano dello stabile __________ a __________;
appellante il convenuto con atto di appello 24 luglio 2006, con cui chiede, previa concessione dell’assistenza giudiziaria, di annullare la disdetta 30 marzo 2006 e di respingere l’istanza di sfratto, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l’istante non ha presentato le sue osservazioni;
richiamato il decreto 27 luglio 2006 con cui il presidente di questa Camera ha concesso all’appello l’effetto sospensivo richiesto;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con l’istanza in rassegna, inoltrata dopo aver adito l’Ufficio di conciliazione in materia di locazione,AO 1AO 1 ha chiesto alla Pretura di Bellinzona lo sfratto di AP 1 dall’appartamento da lui occupato a __________;
che con il giudizio qui impugnato il Segretario assessore, preso atto che la domanda si fondava sul contratto di locazione del 30 agosto 2005 (doc. A e C), nonché sulla notifica della disdetta (per mora del conduttore ex art. 257d CO) del 30 marzo 2006 con effetto dal 1° maggio successivo (doc. D), ha senz’altro decretato lo sfratto del convenuto;
che con l’appello che qui ci occupa il convenuto chiede, previa concessione dell’assistenza giudiziaria, di annullare la disdetta e di respingere l’istanza di sfratto, adducendo che innanzi all’Ufficio di conciliazione le parti avevano raggiunto un accordo in forza del quale egli avrebbe pagato le pigioni arretrate entro certe scadenze e la controparte avrebbe di conseguenza ritirato l’istanza di sfratto, ritenuto che in caso di mancato pagamento le parti sarebbero state nuovamente citate: sennonché, l’istante né avrebbe accettato il pagamento della prima rata, offerto tempestivamente, né in ogni caso avrebbe avuto luogo la prevista nuova udienza innanzi all’Ufficio;
che l’appellante, non avendo partecipato all’udienza di discussione ed essendo con ciò rimasto precluso nella lite, non è di principio autorizzato ad addurre in questa sede nuovi fatti, prove ed eccezioni (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; II CCA 8 luglio 2005 inc. n. 12.2005.24), sicché devono senz’altro essere sanzionati come inammissibili, siccome nuovi, la contestazione della disdetta, per altro non motivata, il fatto che l’istante non abbia accettato il pagamento della prima rata ed il fatto che la stessa fosse stata tempestivamente offerta;
che diversa è invece la situazione per quanto riguarda l’esistenza ed il contenuto dell’accordo concluso innanzi all’Ufficio di conciliazione (doc. E), cui in effetti l’istante stessa aveva fatto riferimento nella sua istanza, salvo poi aver precisato che il convenuto non lo aveva ossequiato (p. 1), dal che, implicitamente, la legittimità dell’istanza di sfratto in Pretura;
che, in realtà, in base all’accordo (doc. E) in caso di mancato pagamento delle pigioni arretrate da parte del convenuto, l’Ufficio di conciliazione avrebbe dovuto riconvocare le parti per una nuova udienza: in altre parole l’inadempienza del convenuto non comportava ancora eo ipso la decadenza della procedura di conciliazione in questione, che al contrario doveva essere considerata ancora in essere e con ciò non ancora esaurita;
che in tali circostanze l’istante non era e non è legittimata ad inoltrare l’istanza di sfratto direttamente in Pretura (II CCA 9 gennaio 2006 inc. n. 12.2005.203), la situazione essendo in definitiva analoga a quella in cui la parte ha adito la Pretura senza essersi preventivamente rivolta all’Ufficio di conciliazione;
che l’istanza deve pertanto essere respinta siccome prematura (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 1 seg. ad art. 404);
che l’appello può in definitiva essere accolto solo in tale misura, ritenuto che la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC), fermo restando che al convenuto, che non ha partecipato all’udienza di discussione, non può essere riconosciuta alcuna indennità per la procedura di primo grado;
che all’appellante, che ha comprovato di trovarsi in una situazione di indigenza ed il cui gravame presentava possibilità di esito favorevole, può essere concessa l’assistenza giudiziaria per la procedura di appello (art. 3 e 14 cpv. 1 lett. a Lag);
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 24 luglio 2006 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza il decreto 11 luglio 2006 della Pretura della giurisdizione di Bellinzona è così riformato:
1. L’istanza di sfratto 21 giugno 2006 è irricevibile.
2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 100.- sono a carico dell’istante.
II. L’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria per la procedura di appello presentata da AP 1 è accolta, con il gratuito patrocinio dell RA 1.
III. Gli oneri processuali di complessivi fr. 130.- (tassa di giustizia di fr. 80.- e spese di fr. 50.-), da anticiparsi dall’appellante e per esso, al beneficio dell’assistenza giudiziaria, dallo Stato, sono a carico dell’appellata, che rifonderà alla controparte fr. 250.- per ripetibili d’appello.
IV. Intimazione:
- -
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario