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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 31.05.2007 12.2006.122

31 maggio 2007·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,379 parole·~12 min·1

Riassunto

procedura accelerata - replica orale - nuove prove - testimonianza dell'ex organo

Testo integrale

Incarto n. 12.2006.122

Lugano 31 maggio 2007/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa a procedura accelerata - inc. n. AC.2006.4 della Pretura del distretto di Riviera promossa con petizione 7 febbraio 2006 da

AP 1 rappr. da RA 2  

contro  

AO 1 rappr. da RA 1  

con cui l’attore ha chiesto di collocare dalla IIIª alla Iª classe della graduatoria della liquidazione della convenuta il suo credito di fr. 32'950.- nonché di collocare in IIª classe un nuovo credito di fr. 7'713.35 a favore della Cassa di compensazione AVS, __________, corrispondente ai contributi sociali di sua pertinenza;

domande avversate dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che il Segretario assessore con sentenza 18 maggio 2006 ha integralmente respinto;

appellante l'attore con atto di appello 1° giugno 2006, con cui chiede in via principale l’annullamento del querelato giudizio e in via subordinata la sua riforma nel senso di accogliere la petizione limitatamente allo spostamento dalla IIIª alla Iª classe del suo credito di fr. 32'950.-, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre la convenuta con osservazioni 10 luglio 2006 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                   1.   Con la petizione in rassegna (azione di contestazione della graduatoria ai sensi degli art. 321 e 250 cpv. 1 LEF), avversata dalla controparte, AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1, chiedendo da una parte che il suo credito di fr. 32'950.-, iscritto nella graduatoria del concordato tra i crediti di IIIª classe (doc. B), fosse collocato tra i crediti di Iª classe e dall’altra che a favore della Cassa di compensazione AVS fosse iscritto, in IIª classe, un nuovo credito di fr. 7'713.35, corrispondente ai contributi sociali di sua pertinenza che non erano mai stati versati dalla convenuta: egli, in sintesi, pretendeva di aver a suo tempo effettuato le sue prestazioni a favore della controparte in qualità di lavoratore dipendente e non di semplice collaboratore indipendente.

                                   2.   Con la sentenza qui impugnata il Segretario assessore ha respinto la petizione. Il giudice di prime cure ha in sostanza escluso che il credito dell’attore potesse essere iscritto in Iª classe: non era in effetti stato provato che lo stesso fosse maturato nei 6 mesi precedenti la data della concessione della moratoria (art. 219 cpv. 4 prima classe lett. a vLEF) e in ogni caso dall’istruttoria di causa non era risultato che l’attore avesse agito in un rapporto di subordinazione con la convenuta, tanto più che egli neppure poteva essere considerato un semplice  subalterno, al beneficio quindi di un credito privilegiato. Quanto alla richiesta di iscrizione del credito a favore della Cassa di compensazione AVS, la stessa, già infondata per i motivi che precedevano, avrebbe in ogni caso dovuto essere disattesa per carenza di legittimazione passiva (art. 250 cpv. 2 LEF).

                                   3.   Con l’appello che qui ci occupa l’attore chiede in via principale di annullare il querelato giudizio e con ciò di rinviare gli atti al giudice per la completazione dell’istruttoria, lamentando la violazione del suo diritto di essere sentito per il fatto che il Segretario assessore aveva rifiutato di ammettere alcune prove da lei proposte in sede di udienza, segnatamente la produzione dei doc. M-Q, l’audizione del teste M__________ __________ e l’ispezione a RC. In via subordinata chiede che la sentenza di prime cure sia riformata nel senso di accogliere la petizione limitatamente all’inserimento in Iª classe del suo credito di fr. 32'950.-, il tutto evidenziando le circostanze in fatto e in diritto che permettevano, già a quel momento, di concludere che egli a suo tempo aveva agito in qualità di lavoratore dipendente.

                                   4.   Delle osservazioni con cui la convenuta postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.

                                   5.   L’impugnativa è stata presentata, in una causa retta dalla procedura accelerata (art. 250 cpv. 3 LEF), nel termine di 10 giorni di cui agli art. 398 e 400 CPC ed è pertanto tempestiva. Poiché il valore litigioso al momento delle conclusioni di causa - e anche in questa sede, il che è rilevante per un eventuale ricorso al Tribunale federale - può essere quantificato in almeno fr. 37'289.45 (tale è in effetti il maggior importo che l’attore avrebbe ottenuto se le sue richieste avessero trovato accoglimento: il liquidatore G__________ __________ - così richiesto - ha in effetti comunicato a questa Camera che gli attivi a disposizione dell’attrice ammontavano a fr. 104'388.- a fronte di crediti ammessi in Ia classe di fr. 47'552,70 e in IIa classe di fr. 26'589,40 [cfr. lettera 31 maggio 2007], ciò che permette di concludere, in base alla graduatoria depositata [doc. B], che ai creditori in IIIª classe sarebbe spettato un dividendo non superiore al 3,13%, corrispondente per l’attore a circa fr. 1'031,35; mentre, se collocato in Iª classe, il suo credito di fr. 32'950.- sarebbe stato integralmente soddisfatto e quello nuovo di fr. 7'713.35, da inserirsi in IIª classe, lo sarebbe stato al 69,63%, per fr. 5'370,80) come ed è quindi superiore a fr. 8'000.-, la via dell’appello è corretta e il gravame è ricevibile in ordine.

                                   6.   L’attore, con la sua domanda principale d’appello, ritiene che il giudice di prime cure, rifiutando di assumere alcune delle prove da lui proposte in sede di udienza, abbia violato il suo diritto di essere sentito, ciò che imponeva di annullare la sentenza e di rinviargli gli atti per la completazione dell’istruttoria.

                                6.1   La parte attrice non condivide innanzitutto la decisione con cui il Segretario assessore, rilevando che i doc. M-Q da lei prodotti all’udienza sarebbero stati versati agli atti in spregio ai dettami della procedura accelerata e comunque, oltre ad essere esistenti già al momento dell’introduzione dell’azione, non apparirebbero a prima vista concludenti ai fini del giudizio, ha rifiutato di assumerli agli atti. A suo dire, il fatto che l’art. 394 cpv. 1 CPC concedesse alle parti la facoltà di replicare e di duplicare, anche se solo oralmente, implicava pure, come corollario, il loro diritto di addurre le relative prove, ritenuto che in caso contrario il diritto di replica si sarebbe rivelato un semplice esercizio di stile: di qui il buon fondamento della sua richiesta di produrre i documenti in questione, atti a comprovare le asserzioni di replica ed a confutare quanto indicato dalla convenuta in sede di risposta. La censura è fondata.

                                         Contrariamente all’assunto del giudice di prime cure, l’art. 394 cpv. 1 CPC, secondo cui all’udienza di una causa retta dalla procedura accelerata le parti possono replicare e duplicare e discutono preliminarmente e cumulativamente le domande di prove indicate negli atti di causa, non può essere inteso nel senso che a quel momento non sia più possibile assumere nuove prove documentali o, più in generale, notificare altre prove non indicate con la petizione o la risposta scritte. L’onere di allegazione, concretizzato tra l’altro dal diritto di replica e di duplica, comprende in effetti non solo la facoltà di allegare i fatti rilevanti, ma anche quella di indicare le prove a sostegno delle proprie affermazioni (Kofmel, Das Recht auf Beweis im Zivilverfahren, Berna 1992, p. 219; Hohl, La réalisation du droit et les procédures rapides, Friborgo 1994, p. 148), tanto più che l’art. 399 CPC rinvia per analogia alle disposizioni sulla procedura ordinaria, che per l’appunto prevede una soluzione di quel genere (art. 175 seg. CPC). Che la norma di legge in esame debba essere concretamente interpretata in tal senso è pure provato dal fatto che l’art. 391 cpv. 3 CPC prevede espressamente che l’attore possa prendere posizione su un’eventuale domanda riconvenzionale in sede di replica orale, il che presuppone ovviamente che egli a quel momento abbia la possibilità di produrre e di far assumere le prove atte ad inficiare la pretesa di parte avversa. Del resto, se nelle cause inappellabili rette dalla procedura accelerata, in forza del rimando di cui all’art. 294 cpv. 2 CPC contenuto nell’art. 400 CPC, è riconosciuto alle parti il diritto di notificare nuove prove in sede di udienza, non si vede proprio per quale motivo la soluzione dovrebbe invece essere diversa per le cause appellabili rette da quella medesima procedura. Ma quand’anche, per ipotesi, la norma in questione non dovesse essere intesa in tal modo, la soluzione non sarebbe in ogni caso diversa: per diritto federale, in presenza di un procedimento - come quello in parola - la cui sentenza cresce in forza di cosa giudicata materiale, è in effetti escluso che il diritto cantonale possa prevedere una procedura che limiti la facoltà di assumere i mezzi di prova rilevanti ad accertare il benfondato della pretesa (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., Lugano 2005, n. 547 ad art. 394; Hohl, op. cit., p. 154 seg.; DTF 117 II 554 consid. 2d, 120 II 352 consid. 2 e 3). In altre parole, nella procedura accelerata, che altro non è che un procedimento ordinario effettuato in sostanza secondo modalità semplificate e termini abbreviati (Hohl, op. cit., p. 311 e 314), le regole in materia di prova sono in realtà invariate, ciò che esclude che nella stessa possa essere prevista una limitazione nell’amministrazione delle prove (Hohl, op. cit., p. 153 e 312).

                                         È pertanto a torto che nella fattispecie il Segretario assessore non ha concesso all’attore di produrre agli atti i doc. M-Q, ivi compreso il doc. M1, pure contenuto nei documenti versati a suo tempo agli atti (verbale 23 marzo 2006 p. 2), che oltretutto - ma ciò, a ben vedere, neppure costituiva un requisito per la loro ammissione (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 1 ad art. 166) - erano senz’altro rilevanti, siccome atti a confutare quanto indicato dalla convenuta in risposta rispettivamente a comprovare le asserzioni di replica.

                                6.2   Pure censurata, per le medesime ragioni, è la decisione con cui il Segretario assessore ha respinto la domanda di ispezione a RC dell’attore, rilevando come la stessa non fosse stata indicata tra i mezzi di prova nell’allegato petizionale, come invece previsto dall’art. 390 cpv. 1 CPC. L’obiezione è infondata.

                                         Nonostante al considerando precedente sia stato specificato che alle parti debba di principio essere riconosciuto il diritto di notificare nuove prove in sede di udienza, tra cui quindi anche quello di chiedere per la prima volta l’ispezione a RC, si osserva però che nella fattispecie l’assunzione di questa prova non può essere ammessa, siccome la stessa non appare rilevante (art. 184 cpv. 1 CPC). La giurisprudenza cantonale ha in effetti già avuto modo di stabilire che l’autorità giudicante può porre termine all’assunzione delle prove ove quelle già esperite le abbiano consentito di formarsi una convinzione ed essa abbia acquistato, in modo esente da arbitrio, in base ad una valutazione anticipata delle prove ancora ripropostele, la certezza che queste non potrebbero modificare la sua opinione (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 1 ad art. 184). Ora, nel caso di specie si è proprio verificata questa eventualità. Con l’ispezione a RC, limitata più che altro ai giustificativi relativi all’aumento del capitale della convenuta (verbale 23 marzo 2006 p. 1), l’attore intendeva in effetti confutare l’argomentazione di quest’ultima secondo cui egli sarebbe stato promotore della costituzione della società, rispettivamente ne sarebbe stato, e ne sarebbe tuttora, azionista (risposta p. 3). Sennonché i documenti già versati agli atti, e meglio il doc. O, avente per oggetto il rogito di costituzione della società, rispettivamente i doc. P e Q, relativi ai rogiti in cui si era proceduto all’aumento del capitale sociale, chiarivano in modo esaustivo le relative circostanze. Di qui la sostanziale inutilità della prova richiesta.

                                6.3   L’attore censura infine il fatto che il primo giudice non abbia ammesso l’assunzione del teste M__________ __________, ex amministratore della convenuta, che pure avrebbe potuto riferire su questioni rilevanti. La censura merita senz’altro accoglimento. In base alla dottrina ed alla giurisprudenza l’ex-organo di una società non dovrebbe in effetti essere incapace a testimoniare, poiché tale valutazione va riferita al momento in cui avviene la deposizione e la pregressa funzione potendo influire solo sul giudizio di attendibilità del teste (Cocchi, Testimonianza degli amministratori e degli azionisti di una società anonima parte in causa, in RSPC 2005 p. 102 n. 28; SJ 1988 p. 218).

                                   7.   Il querelato giudizio, emanato così senza che alla parte attrice sia stata data la possibilità di assumere prove rilevanti offerte secondo i dettami procedurali, deve pertanto essere annullato ai sensi dell’art. 142 cpv. 1 lett. b CPC (cfr. pure Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 15 ad art. 184), sicché l’appello dev’essere accolto già nella sua richiesta principale, senza che sia possibile pronunciarsi sulla domanda subordinata.

                                         La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura di secondo grado seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                    I.   L’appello 1° giugno 2006 di AP 1 è accolto.

                                          §    La sentenza 18 maggio 2006 è annullata e gli atti sono ritornati al Segretario assessore per la continuazione della procedura ai sensi dei considerandi.

                                   II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia        fr.  600.b) spese                          fr.    50.-

                                         Totale                               fr.  650.da anticiparsi dall’appellante, sono poste a carico dell’appellata, che rifonderà alla controparte fr. 1’000.- per ripetibili di appello.

                                  III.   Intimazione:

- -  

                                         Comunicazione alla Pretura del distretto di Riviera

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso di almeno fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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