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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 01.06.2006 12.2006.112

1 giugno 2006·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·690 parole·~3 min·1

Riassunto

richiesta di completazione della perizia - appellabilità

Testo integrale

Incarto n. 12.2006.112

Lugano 1° giugno 2006/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2004.192 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna- promossa con petizione 5 novembre 2004 da

AO 1 rappr. da RA 2  

contro

AP 1 rappr. da RA 1  

con cui l¿attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 65'277.oltre interessi ed accessori, domanda avversata dalla controparte;

ed ora sullo scritto 5 aprile 2006, con cui l¿attore ha chiesto di voler ordinare al perito di completare il proprio referto sulla base della nuova documentazione versata agli atti, che il Pretore con decisione 15 maggio 2006 ha accolto;

appellante la convenuta con atto di appello 23 maggio 2006, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la richiesta di completazione della perizia, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l'attore non è stato invitato a presentare le sue osservazioni;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                         che con la petizione 5 novembre 2004 AP 1 ha convenuto in lite AP 1 al fine di ottenere il pagamento delle prestazioni d¿architetto da lui svolte in vista dell¿edificazione della part. n. __________ di __________, a suo dire pari al 52% di quelle fatturabili in caso di completo espletamento del mandato;

                                         che con il referto 14/17 ottobre 2005 il perito giudiziario ha ritenuto che sulla base della documentazione versata agli atti le prestazioni effettuate dall¿attore potevano ammontare al massimo al 23% di quelle fatturabili;

                                         che con lo scritto (recte: domanda processuale) 5 aprile 2006 in esame l¿attore ha chiesto di voler ordinare al perito la completazione del proprio referto sulla base della documentazione che nel frattempo era stata acquisita in accoglimento di un¿istanza di edizione da terzi;

                                         che con la decisione qui impugnata, denominata ¿decreto¿, il Pretore ha accolto tale richiesta, da lui in sostanza considerata un¿istanza di restituzione in intero;

                                         che con l¿appello che qui ci occupa la convenuta chiede di riformare il primo giudizio nel senso di respingere l¿istanza di restituzione in intero, ritenendo non date le condizioni per il suo accoglimento;

                                         che il gravame, manifestamente infondato, può senz¿altro essere evaso già nell¿ambito dell¿esame preliminare dell¿art. 313bis CPC, senza necessità di intimarlo alla controparte per le eventuali osservazioni;

                                         che questa Camera ha in effetti già avuto modo di stabilire, nell¿ambito di una precedente impugnativa concernente proprio queste medesime parti (II CCA 23 gennaio 2006 inc. n. 12.2006.19), che la richiesta di ordinare al perito la completazione del proprio referto sulla base di nuova documentazione non costituisce un¿istanza di restituzione in intero -nè l¿attore l¿ha del resto preteso- ma una semplice domanda processuale, e soprattutto che la decisione del Pretore sulla particolare questione, a prescindere dalla forma e dalla terminologia usata dal giudice (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 1 ad art. 94), non può essere oggetto di appellazione (art. 95 cpv. 1 CPC), trattandosi manifestamente di una semplice ordinanza in materia di prove (art. 94 cpv. 1 e 252 cpv. 4 CPC);

                                         che del resto la decisione del Pretore di ammettere la completazione della perizia costituisce l¿unica possibile conseguenza dell¿accoglimento da parte sua dell¿istanza di edizione documenti dal terzo, che di per sé avrebbe anzi dovuto indurlo, d¿ufficio (art. 88 lett. a CPC), a far sì che la nuova documentazione prodotta, di cui il perito aveva a suo tempo lamentato l¿assenza dall¿incarto, fosse finalmente sottoposta all¿esame peritale: sennonché anche in tal caso la sua pronuncia avrebbe costituito un¿ordinanza, pacificamente inappellabile;

                                         che l¿appello deve pertanto essere respinto siccome irricevibile, ritenuto che gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 CPC);

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                   1.   L¿appello 23 maggio 2006 di AP 1 è irricevibile.

                                   2.   Gli oneri processuali di complessivi fr. 250.- (tassa di giustizia di fr. 200.- e spese di fr. 50.-) sono a carico dell¿appellante.

                                   3.   Intimazione:

- -  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d¿appello

Il presidente                                                           Il segretario

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