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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 05.04.2007 12.2006.105

5 aprile 2007·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,623 parole·~8 min·4

Riassunto

lavoro - disdetta in tempo inopportuno - cumulo dei periodi di protezione

Testo integrale

Incarto n. 12.2006.105

Lugano 5 aprile 2007/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2005.8 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con istanza 10 gennaio 2005 da

AP 1 rappr. dall' RA 1  

  contro  

AO 1 rappr. dallo RA 2  

con cui l'istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 29'993.70 oltre interessi a titolo di stipendio, domanda avversata dalla convenuta e che il Segretario assessore con sentenza 3 maggio 2006 ha respinto;

appellante l'istante, che con atto 15 maggio 2006 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere integralmente l'istanza;

mentre la convenuta con osservazioni 2 giugno 2006 propone la reiezione del gravame;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

                                   1.   AP 1 è stata assunta dalla AO 1 (in seguito S__________ __________ SA), a far tempo dal 1° gennaio 1994 in qualità di ausiliaria di pulizia. Sofferente da dicembre 2002 per problemi respiratori, i medici le hanno diagnosticato una bronchite con componente asmatica. Dopo un'inabilità lavorativa iniziale - che risale alla fine di dicembre 2002, inizio gennaio 2003 - e il tentativo di ricominciare l'attività al 50%, essa è stata dichiarata inabile al lavoro al 100% dal 14 luglio 2003. Il 1° luglio 2004 ha fatto richiesta di prestazioni AI, il cui esito non è noto.

                                   2.   Con lettera 11 gennaio 2004 la S__________ __________ SA ha disdetto il contratto di lavoro per il 30 aprile 2004. In data 30 aprile 2004 AP 1 ha inoltrato opposizione contro la disdetta, affermando di aver ritenuto in buona fede di poter beneficiare della copertura assicurativa prevista dal regolamento aziendale dei dipendenti anche dopo lo scioglimento del contratto di lavoro, ciò che sarebbe invece possibile solo accettando la proposta di libero passaggio dell'assicurazione C__________, le cui condizioni sarebbero però inaccettabili perché eccessivamente onerose.

                                   3.   Con istanza 10 gennaio 2005 AP 1 ha chiesto l'accertamento della nullità della disdetta del contratto di lavoro dell'11 gennaio 2004 e la condanna della convenuta al pagamento della somma di fr. 29'993.70 oltre interessi a valere quale 80% dello stipendio per i mesi da maggio a dicembre 2004 compresi. L'istante sostiene che, dopo l'acutizzarsi della tosse/bronchite asmatica che ha causato la sua incapacità lavorativa totale dal 14 luglio 2003, le è stata diagnosticata una depressione ansiosa a dipendenza della quale è stata giudicata inabile al lavoro al 100% dal 5 settembre 2003. Trattandosi di nuova malattia, senza legame con la precedente, essa avrebbe fatto nascere un nuovo periodo di protezione dalla disdetta di 180 giorni che giunge a scadenza il 3 marzo 2004, sicché la disdetta data l'11 gennaio sarebbe nulla.

                                         La convenuta si è opposta all’istanza, argomentando che la disdetta è valida perché le due malattie sono in realtà dipendenti l’una dall'altra. Comunque, a mente della convenuta il contratto di lavoro è stato sciolto per accordo delle parti, ritenuto che la condizione posta dall'istante per mettere fine al contratto, e meglio l'assunzione dal parte del datore di lavoro di metà dei premi dell'assicurazione C__________ fintanto che la dipendente avrebbe potuto beneficiare delle indennità da parte dell'assicurazione era stata da lei accettata.

                                         Esperita l’istruttoria, con le conclusioni le parti hanno confermato le rispettive domande.

                                   4.   Con sentenza 3 maggio 2006, il Segretario assessore, statuendo in luogo e vece del Pretore, ha respinto l'istanza, considerando valida la disdetta.

                                         Con appello 15 maggio 2006 l'istante chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere integralmente l’istanza, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. La parte appellata, con osservazioni 2 giugno 2006, postula la reiezione del gravame.

considerato

in diritto:                  5.   L’art. 336c cpv. 1 lett. b CO dispone che, dopo il tempo di prova, il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro allorquando il lavoratore è impedito di lavorare, in tutto o in parte, a causa di malattia o infortunio non imputabili a sua colpa, per 30 giorni nel primo anno di servizio, per 90 giorni dal secondo anno di servizio sino al quinto compreso e per 180 giorni dal sesto anno di servizio. La disdetta data durante uno dei periodi stabiliti nel capoverso 1 è nulla. L’obbligo di versare lo stipendio durante la malattia è a sua volta regolato dagli art. 324a e 324b CO.

                                         Il Segretario assessore ha respinto l'istanza. Rilevato che le parti concordano che, tenendo conto dell'incapacità lavorativa dovuta alla tosse/asma bronchiale il termine di protezione di 180 giorni era rispettato e la disdetta valida, il primo giudice ha esaminato se la seconda malattia, di natura psichica, fosse correlata alla prima e, rispondendo affermativamente al quesito, ha negato che la stessa fosse atta a far nascere un nuovo periodo di protezione di 180 giorni, e di conseguenza ha ritenuto valida la disdetta anche in relazione a questa malattia. L'appellante censura la decisione, sostenendo che, contrariamente a quanto accertato dal primo giudice, non v'è alcuna connessione tra le due malattie, e di conseguenza la disdetta è nulla perché intervenuta durante il secondo periodo di protezione, dipendente dalla malattia psichica.

                                   6.   Non è contestato che l'art. 336c cpv. 1 CO è da intendere nel senso che, qualora vi siano più motivi di impedimento al lavoro, per ognuno di questi motivi il lavoratore beneficia del periodo di protezione legale istituito dall'art. 336c CO (cosiddetto cumulo dei periodi di protezione). In tal senso le parti concordano pure che, qualora vi siano più malattie senza legame tra di loro, ciascuna di esse è suscettibile di far beneficiare il lavoratore di un proprio periodo di protezione. Ciò è peraltro conforme alla giurisprudenza e dottrina maggioritari (DTF 124 III 474, 120 II 124; Streiff / Von Kaenel, Arbeitsvertrag, 6. ed. 2006, pag. 720 seg.).

                                         È quindi unicamente da esaminare se, in concreto, le due malattie di cui soffre l'appellante siano indipendenti l'una dall'altra, con conseguente nullità della disdetta, oppure se vi sia un legame tra le stesse, nel qual caso la disdetta sarebbe valida e operante.

                                   7.   Va qui precisato che l'appellante soffre di due distinte patologie: un'asma bronchiale e una sindrome ansioso depressiva. Dagli atti risulta che l'asma bronchiale ha causato un'incapacità lavorativa duratura dell'appellante dal 15 luglio 2003. Risulta comunque pure che essa è stata inabile al lavoro per problemi respiratori già all'inizio del 2003 (doc. E, F). Per quanto concerne la sindrome ansioso depressiva, questa è stata diagnosticata per la prima volta il 18 luglio 2003 dal dr G__________ (teste dr __________ G__________ verbale 6 giugno 2005, pag. 2). I certificati medici agli atti non permettono però di fare chiarezza in merito alle conseguenze della problematica depressiva, della quale, benché risulti sia stata a tratti prevalente sui problemi respiratori, non è dato a sapere se ed in quale misura abbia causato l'incapacità lavorativa dell'appellante. In effetti, il certificato doc. L da essa invocato è inidoneo allo scopo. Dal doc. G risulta che l'incapacità lavorativa al 100% è iniziata il 15 luglio 2003 ed era ancora tale il 9 ottobre 2003. Il certificato doc. L attesta poi un'incapacità lavorativa al 100% dal 5 settembre 2003, ma non indica alcuna diagnosi (neppure il precedente certificato doc. G) e, comunque, costituisce la continuazione, dal profilo temporale, del certificato doc. G che, come già detto colloca l'inizio dell'inabilità lavorativa al 15 luglio. Appare quindi impossibile stabilire con sufficiente precisione se e quando la problematica psichica abbia causato l'incapacità lavorativa. Già per questo motivo non si può ammettere un ulteriore periodo di protezione di 180 giorni dal mese di settembre 2003.

                                         Inoltre, dagli atti emerge l'esistenza di un'influenza reciproca tra la problematica respiratoria e quella psichica, tanto che la componente psichica di ordine depressivo è indicata quale fattore amplificatore della sindrome asmatica (doc. I; teste dr __________ __________ K__________, verbale 23 aprile 2005, pag. 4), mentre i disturbi nervosi sono a loro volta legati almeno in parte al protrarsi dei problemi di salute (atto VII, perizia 26 novembre 2005, pag. 4). Se ne deve concludere che v'è un legame tra le due problematiche, le quali sono peraltro state entrambe indicate anche dall'appellante quali cause dell'inabilità lavorativa nella domanda di prestazioni AI (doc. M). Di conseguenza anche per questo motivo non è possibile ritenere che la problematica psichiatrica sia atta a far beneficiare l'appellante di un nuovo periodo di protezione di cui all'art. 336c cpv. 1 CO.

                                   8.   Ne discende che l'appello dev'essere respinto.

                                         Non si percepiscono tasse né spese (art. 417 CPC ). Le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

                                         Per quanto riguarda la domanda di assistenza giudiziaria, la stessa va respinta perché, a prescindere dalla questione a sapere se la richiedente sia in grado di far fronte alle spese di patrocinio, la procedura in appello non era provvista di probabilità di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 Lag).

Per questi motivi

pronuncia:              1.   L'appello 15 maggio 2006 di AP 1 è respinto.

                                   2.   L’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria per la procedura d’appello presentata da AP 1 è respinta.

                                   3.   Non si prelevano tasse né spese. AP 1 verserà all'appellata fr. 900.per ripetibili.

                                   4.   Intimazione:

- -  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

Rimedi giuridici

Premesso che il valore litigioso è di fr. 29'993.70 e che si tratta di vertenza in materia di diritto del lavoro, contro la presente sentenza è dato il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notifica della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia civile, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di 30 giorni dalla notificazione.

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