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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 06.10.2006 12.2005.96

6 ottobre 2006·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·3,504 parole·~18 min·1

Riassunto

atto illecito - omissione - nesso causale naturale - prescrizione

Testo integrale

Incarto n. 12.2005.96

Lugano 6 ottobre 2006/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Lardelli, quest’ultimo in sostituzione del giudice Walser, escluso

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.1995.1502 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1- promossa con petizione 11 ottobre 1995 da

 AP 1  rappr. da  RA 2 

contro  

  AO 1 rappr. da  RA 1 

con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 357'345.oltre interessi, domanda avversata dalla controparte e che il Segretario assessore con sentenza 31 marzo 2005 ha integralmente respinto;

appellante l'attrice con atto di appello 29 aprile 2005, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

appellante adesivamente il convenuto con osservazioni ed appello adesivo 14 giugno 2005, con cui chiede in via principale la reiezione del gravame di parte avversa ed il conseguente stralcio del proprio in quanto divenuto privo d’oggetto e in via subordinata, in caso di mancata reiezione dell’appello di parte avversa, l’accoglimento del proprio nel senso che sia ammesso e ordinato il complemento della perizia giudiziaria negatogli in prima sede, il tutto protestando spese e ripetibili di primo e secondo grado;

mentre l’attrice con osservazioni 4 luglio 2005 postula la reiezione dell’appello adesivo pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                   1.   G__________ __________ è deceduto il 22 maggio 1990 all’Ospedale Universitario di __________, dopo essere stato sottoposto ad un intervento chirurgico di sostituzione di una valvola aortica.

                                         Nel gennaio 1990 egli si era rivolto al dr. med. AO 1 a seguito di uno stato febbrile, che era stato interpretato inizialmente dal medico, che aveva pure evidenziato una valvulopatia, un cuore ingrossato e un soffio al cuore, come un’influenza e una bronchite, e successivamente, verso fine febbraio - inizio marzo, come una sinusite. Il 10 marzo G__________ __________ era poi stato visitato dai medici del Pronto Soccorso dell’Ospedale __________ di __________, che, riscontrati a loro volta i disturbi cardiaci in questione, avevano consigliato al medico curante di far effettuare al paziente una ecocardiografia. Avendo l’esame ecocardiografico, effettuato il 7 maggio dal cardiologo dr. med. E__________ __________, accertato l’esistenza di una grave malattia cardiaca in corso -e meglio di un’endocardite batterica con vegetazioni sulla valvola aortica, che aveva portato a una grave insufficienza aortica e a un’insufficienza mitralica concomitante di grado moderato- venne decisa per l’indomani l’ospedalizzazione urgente del paziente presso l’Ospedale __________, allo scopo di effettuare una terapia antibiotica per tentare di sterilizzare la valvola aortica. Tuttavia, il 18 maggio, ancor prima del completamento della cura antibiotica, a seguito del grave peggioramento dello stato di salute del paziente, con sospetta embolizzazione cerebrale e meningite accompagnatoria, si rese necessario il suo trasferimento a __________, dove, il 20 maggio, venne tentato l’intervento chirurgico di sostituzione valvolare, poi conclusosi con l’esito letale.

                                   2.   Con petizione 11 ottobre 1995, avversata dal dr. med. AO 1, AP 1 ha chiesto la condanna di quest’ultimo al pagamento di fr. 307'345.- a titolo di indennità per perdita di sostegno e di fr. 50'000.- per torto morale. Essa, asserendo che la morte del marito si lasciava ricondurre allo stato troppo avanzato dell’endocardite batterica ed alla gravità delle insufficienze cardiache e mitraliche, ha rimproverato alla controparte di non aver agito con la necessaria diligenza ed in particolare di non aver riconosciuto l’insorgenza dell’endocardite batterica già nel gennaio 1990 rispettivamente di non aver indirizzato il marito tempestivamente e con urgenza da uno specialista almeno nel marzo 1990. A suo dire, i ritardi nell’individuazione della malattia che ne erano così derivati, avrebbero impedito l’immediato inizio e quindi la completazione della terapia antibiotica, contribuendo in modo essenziale a far sì che l’operazione di sostituzione valvolare non avvenisse nelle migliori condizioni, da cui il suo esito letale.

                                   3.   Con sentenza 31 marzo 2005 il Segretario assessore, pur avendo riconosciuto che il comportamento passivo del convenuto aveva assunto carattere illecito una prima volta verso la fine di febbraio 1990, allorché costui, a fronte della chiara sintomatologia, non aveva ritenuto di indirizzare il marito dell’attrice da uno specialista né di eseguire una profilassi all’endocardite lenta, e una seconda volta dopo il 12 marzo 1990, quando, dopo aver preso atto degli esami effettuati presso l’Ospedale __________, questi non si era preoccupato di annunciare il paziente con la necessaria sollecitudine ad un cardiologo per un esame ecocardiografico, limitandosi a chiedere un esame cardiologico senza accennare ad un’eventuale urgenza della richiesta, ha nondimeno respinto la petizione, rilevando che non era stato dimostrato il nesso di causalità naturale tra gli atti illeciti imputabili al convenuto e la morte di G__________ __________. In effetti, pur essendo vero che il perito giudiziario aveva confermato che un esame ecocardiografico tempestivo avrebbe permesso di iniziare in anticipo la cura antibiotica per stabilizzare la valvola aortica e quindi di “migliorare il timing per l’operazione”, era però altrettanto vero che l’esperto aveva aggiunto che “se poi fosse cambiato o no qualcosa il tutto rimane da dimostrare”, affermazione questa che non permetteva di concludere che un appoggio lege artis da parte del convenuto nella fase precedente all’operazione avrebbe condotto con buona probabilità ad un esito migliore rispetto a quello che purtroppo si era verificato.

                                   4.   Entrambe le parti hanno impugnato la decisione di primo grado.

                                         L’attrice, con appello 29 aprile 2005, chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, rilevando che il rapporto di causalità naturale risultava essere pacifico e palese, tant’è che lo stesso perito giudiziario aveva indicato nel suo referto che le gravi omissioni imputabili al convenuto avevano aumentato il rischio operatorio di almeno il 50%; ed oltretutto la controparte nemmeno aveva ritenuto di contestare in sede conclusionale l’esistenza del nesso causale naturale.

                                         Il convenuto, con appello adesivo 14 giugno 2005, chiede per contro che in questa sede sia ordinata la completazione della  perizia giudiziaria, ed in particolare che sia fatto ordine al perito di rispondere anche alle 8 domande di complemento peritale, che il giudice di prime cure non aveva a suo tempo ritenuto di ammettere. Nelle sue intenzioni, tale richiesta andava presa in considerazione solo nel caso in cui il gravame di parte avversa fosse stato accolto, fermo restando che in caso contrario essa andava senz’altro considerata priva d’oggetto.

                                         Delle osservazioni 14 giugno rispettivamente 4 luglio 2005 con cui le parti postulano la reiezione dell’appello di parte avversa si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.

                                   5.   Con domanda processuale 10 agosto 2006, avversata dalla controparte con osservazioni 12 settembre 2006, il convenuto ha in seguito chiesto che fosse accertata l’avvenuta prescrizione, nelle more della procedura d’appello, delle pretese attoree, ciò che a suo dire imporrebbe di respingere l’appello principale e di dichiarare privo d’oggetto quello adesivo.

                                   6.   Tema dell’appello principale era sapere -questione questa negata dal primo giudice e qui riaffermata dall’attrice- se tra le omissioni imputate al convenuto e la morte di G__________ __________ vi fosse, ancor prima del necessario nesso causale adeguato, un sufficiente nesso di causalità naturale.

                                6.1   In base alla dottrina e alla giurisprudenza un rapporto di causalità naturale tra un evento e un comportamento colpevole può essere ammesso, se quest’ultimo ne costituisce la conditio sine qua non, ossia se non può essere tralasciato senza che l’evento verificatosi venga meno; non è tuttavia necessario che esso appaia come la causa unica dell’evento (DTF 115 IV 199 consid. 5b); se il rapporto di causalità così delimitato non può essere provato con certezza, un alto grado di verosimiglianza è sufficiente (DTF 122 IV 17 consid. 2c/aa, 121 IV 207 consid. 2a, 118 IV 130 consid. 6a; sulla tematica, cfr. pure Brehm, Berner Kommentar, N. 106 e 109 ad art. 41 CO; Rey, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, Zurigo 1995, N. 518). In caso di omissioni il nesso causale naturale è dato se si può ritenere che l’atto omesso avrebbe impedito con un alto grado di verosimiglianza il verificarsi del danno, fermo restando che la semplice possibilità del suo impedimento non basta (Brehm, op. cit., N. 119 ad art. 41 CO; Rey, op. cit., N. 593 segg. e in particolare N. 601; Fellmann, Die Haftung des Privatarztes und des Privatspitals, in Fellmann/Poledna, Die Haftung des Arztes und des Spitals, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, p. 62 seg.; II CCA 4 aprile 2001 inc. n. 12.2000.139).

                                6.2   Nel caso di specie non torna conto -almeno per il momento-passare in rassegna le ragioni che avevano indotto l’attrice a concludere per l’esistenza del necessario nesso causale naturale tra le omissioni del convenuto e la morte del marito. In effetti, con le osservazioni all’appello il convenuto ha ammesso l’esistenza del nesso di causalità naturale -ma non di quello adeguato-, dichiarando dapprima che egli “non nega un nesso di causalità naturale fra lo stato di salute del signor G__________ __________, come da lui sospettato e prospettato all’interessato, e il successivo aggravamento che ha condotto alla morte” (p. 7) e poi definendo “ammesso il nesso di causalità naturale come detto” (p. 8). L’esistenza o meno del nesso naturale costituendo una questione di fatto (Brehm, op. cit., N. 110 ad art. 41 CO; Rey, op. cit., N. 521; Fellmann, op. cit., p. 62; Fellmann, Berner Kommentar, N. 460 ad art. 398 CO), ne discende che la chiara ammissione della circostanza da parte del convenuto vincola il giudice civile, che non è tenuto né autorizzato ad effettuare ulteriori accertamenti in proposito.

                                         Ciò imporrebbe teoricamente di dover ora esaminare le censure in merito all’esistenza delle omissioni e del nesso causale adeguato riproposte dal convenuto con le sue osservazioni, per poi doversi pronunciare, se del caso, sugli ulteriori presupposti per la sua responsabilità, ovvero l’esistenza della colpa e del danno. Ma, come vedremo, questo esame può tranquillamente essere tralasciato, atteso che la petizione deve in ogni caso essere respinta già per un altro motivo.

                                   7.   Come già accennato, con la domanda processuale 10 agosto 2006, formulata in forza degli art. 80 cpv. 2 CPC e 138 cpv. 1 CO, il convenuto ha eccepito l’intervenuta prescrizione delle pretese attoree, fondate pacificamente sugli art. 45 e 47 CO e quindi soggette al termine di prescrizione dell’art. 60 CO (Brehm, op. cit., N. 102b ad art. 60 CO; DTF 122 III 5), rilevando che nelle more d’appello era ormai trascorso più di un anno (art. 60 cpv. 1 CO) senza che fossero stati svolti atti processuali.

                                         Incontestabile che tra l’intimazione delle osservazioni all’appello adesivo, avvenuta il 6 luglio 2005, e l’inoltro della domanda processuale in parola sia effettivamente trascorso ben più di un anno e che quindi il termine di prescrizione dell’art. 60 cpv. 1 CO sia trascorso, si tratta qui di esaminare se l’attrice sia stata in grado di far valere circostanze che possano nondimeno aver impedito l’insorgenza della prescrizione. Non è così.

                                7.1   L’attrice ritiene innanzitutto che durante la procedura d’appello il termine annuale di prescrizione dell’art. 60 cpv. 1 CO sia rimasto sospeso ai sensi dell’art. 134 n. 6 CO, siccome la Camera d’appello non aveva comunicato qual’era il giudice relatore (art. 319 CPC) e neppure se intendeva o meno assumere nuove prove (art. 322 CPC) o ancora indire il dibattimento (art. 324 CPC). L’obiezione è chiaramente infondata. La giurisprudenza ha in effetti già avuto modo di stabilire che una causa può prescriversi anche durante una procedura giudiziaria ed in particolare che il termine di prescrizione non è sospeso quando, dopo lo scambio degli allegati nella sede ricorsuale, si è in attesa dell’emanazione della sentenza, a meno però che sia stata decretata una sospensione formale della causa o che siano stati significati alle parti altri atti che avrebbero impedito loro di agire (SJ 1973 p. 145; DTF 123 III 213 consid. 3), ciò che nella fattispecie non è pacificamente avvenuto. Il fatto che la Camera non abbia reso noto alle parti il nome del giudice relatore (art. 319 CPC) rispettivamente non abbia comunicato loro se intendeva o meno procedere giusta gli art. 322 e 324 CPC è dunque irrilevante per la decorrenza del termine di prescrizione, tant’è che lo stesso Tribunale federale, dopo aver precisato che le questioni interne al tribunale, come quella dell’eventuale designazione di un relatore, non erano tali da influenzare la decorrenza della prescrizione, ha ritenuto che quest’ultima poteva persino intervenire nell’ambito della procedura di ricorso per riforma (DTF 123 III 213 consid. 6b; Pichonnaz, Commentaire romand, N. 13 ad art. 134 CO e N. 6 ad art. 138 CO), procedura che pure prevede per la Corte giudicante facoltà analoghe a quelle degli art. 322 e 324 CPC (cfr. art. 62 OG).

                                7.2   L’attrice osserva poi che le sue pretese non sarebbero in ogni caso prescritte in forza dell’art. 60 cpv. 2 CO, ritenuto che il termine, più lungo, di prescrizione penale dell’atto illecito alla base dell’azione civile, valevole anche per le pretese fatte valere in sede civile, ovvero quello di 7 anni per le lesioni colpose (art. 125 CP) e per l’omissione di soccorso (art. 128 CP) rispettivamente di 15 anni per le lesioni personali gravi (art. 122 CP) e per l’esposizione a pericolo della vita altrui (art. 127 CP), non era ancora giunto a termine nelle more d’appello.

                                         Affinché si possa applicare l’art. 60 cpv. 2 CO, occorre innanzitutto che le pretese civili si lascino effettivamente ricondurre ad un illecito penale, ritenuto che se, come nel caso concreto, non vi sono accertamenti da parte dell’autorità penale, il giudizio sulla questione spetterà al giudice civile (Brehm, op. cit., N. 71 ad art. 60 CO), che si pronuncerà in merito a titolo pregiudiziale, con la stessa cognizione di un giudice penale.

                                         Nel caso di specie questa Camera deve pertanto esaminare se il convenuto si sia reso colpevole di omicidio colposo (art. 117 CP), essendo evidentemente questo -e non certo le lesioni colpose, l’omissione di soccorso, le lesioni personali gravi o l’esposizione a pericolo della vita altrui- il reato che sta alla base delle pretese civili fatte valere dall’attrice. Il quesito, come vedremo, dev’essere risolto negativamente già per il fatto che non è stato provato con un alto grado di verosimiglianza che i presunti illeciti imputabili al convenuto abbiano provocato la morte di G__________ __________, in altre parole in assenza del necessario nesso di causalità naturale. Nell’ambito del giudizio penale che così s’impone, il fatto che il convenuto possa aver ammesso una tale circostanza (cfr. supra, consid. 6.2), non è in effetti decisivo, atteso che, diversamente dall’ambito civile in cui vige la massima dispositiva, in quello penale vige la massima inquisitoria e ufficiale, che fa obbligo all’autorità preposta di accertare d’ufficio le circostanze di fatto rilevanti, facendo, se del caso, astrazione dalle eventuali ammissioni delle parti (art. 120 CPP; Salvioni, Codice di procedura penale, Locarno 1999, p. 233; cfr. pure Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 1952 segg. e n. 2031; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea-Ginevra-Monaco 2005, § 53 n. 4 segg.; Schmid, Strafprozessrecht, 3. ed., Zurigo 1997, § 16 n. 269 segg.). E che nel caso concreto l’esistenza del nesso di causalità naturale non sia stato provato con una verosimiglianza  accresciuta risulta inequivocabilmente dalla perizia giudiziaria. Il perito, chiamato ad esprimersi sulla questione a sapere se l’immediato esame del marito dell’attrice da parte di un cardiologo, nel gennaio 1990, rispettivamente l’effettuazione a quel momento di una ecocardiografia avrebbe permesso di terminare la cura antibiotica e quindi di procedere all’operazione di sostituzione valvolare nelle migliori condizioni e con successo, ha infatti potuto rispondere solo in termini possibilistici (“forse sì”, perizia p. 3), ciò che in base alla dottrina e alla giurisprudenza indicate in precedenza non basta per poter fondare una responsabilità penale del convenuto. Oltretutto, ritenuto che le omissioni imputate a quest’ultimo erano solo quelle commesse in epoca successiva e meglio a partire da fine febbraio - inizio marzo 1990, è incontestabile che la possibilità che senza le stesse l’intervento chirurgico si sarebbe risolto positivamente risultava ancora minore, da qui la conclusione peritale, del tutto logica e conseguente, che in tal caso sarebbe stato certo possibile “migliorare il timing per l’operazione” (perizia p. 3), senza che però fosse possibile stabilire se l’esito della stessa sarebbe stato positivo. Contrariamente a quanto rilevato, invero con poca serietà, dall’attrice (appello p. 6), le parole usate a quel momento dall’esperto “se poi fosse cambiato o no qualcosa il tutto rimane da dimostrare” (perizia p. 3), non possono evidentemente essere intese nel senso che il paziente “poteva morire in un incidente automobilistico” oppure “poteva scivolare sugli scalini, battere la nuca e quindi morire” oppure ancora “poteva cascargli in testa un vaso di fiori e morire lo stesso, ecc”. E nemmeno il fatto che il perito possa aver dichiarato in generale che già “la malattia di base (endocardite lenta su valvola alterata da reumatismo articolare) con infezione non sotto controllo alla terapia antibiotica ed associata ad una complicazione grave -ossia la rottura infettiva di una parte della valvola- aumentano [recte: aumenta] il rischio operatorio ad almeno il 50%” (perizia p. 1) può in qualche modo giovare all’attrice, non essendo stato a quel momento specificato né tanto meno provato se ed eventualmente in quale misura quella situazione clinica fosse concretamente ascrivibile alle omissioni del convenuto e non invece allo stato ormai avanzato della malattia o ancora ad altri fattori preesistenti o subentrati successivamente senza responsabilità del convenuto, tanto più che ad aver ulteriormente contribuito alla morte del paziente vi è pure stato un sanguinamento subracnoidale con compressione della medula oblungata (perizia p. 1), di cui, in assenza dell’autorizzazione da parte dei congiunti del paziente all’effettuazione di un esame autoptico, non è stato possibile definire l’esatta causa (perizia p. 1). In definitiva, non potendosi ritenere che nell’occasione il convenuto si sia reso colpevole del reato di omicidio colposo, è esclusa l’applicazione nella fattispecie dell’art. 60 cpv. 2 CO, sicché, entrando in considerazione unicamente il termine di cui al cpv. 1 di quella norma, le pretese attoree devono senz’altro essere considerate prescritte, ciò che comporta la conferma del giudizio di prime cure e quindi la reiezione dell’appello principale.

                                   8.   Resta ora da esaminare quale debba essere l’esito dell’appello adesivo, che nelle intenzioni del convenuto avrebbe dovuto essere considerato privo d’oggetto nel caso in cui l’appello principale fosse stato respinto. Tale assunto non può essere condiviso. L’appello adesivo in questione, ancor prima che privo d’oggetto, è in effetti irricevibile, questa Camera avendo già avuto modo di stabilire la nullità dell’appellazione con cui si chiede unicamente l’assunzione di una o più prove (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 2 ad art. 307 e m. 13 ad art. 309; II CCA 13 marzo 1996 inc. n. 12.96.59, 29 settembre 1997 inc. n. 12.97.49, 18 maggio 1998 inc. n. 12.98.115, 20 novembre 2000 inc. n. 12.2000.215, 28 giugno 2001 inc. n. 12.2001.70, 23 giugno 2006 inc. n. 12.2005.100, 30 agosto 2006 inc. n. 12.2005.170, 14 settembre 2006 inc. n. 12.2006.165; cfr. pure ICCTF 3 marzo 1997 4P.105/1996) rispettivamente essendo incontestabile l’inammissibilità, per assenza del necessario gravamen, di un’impugnativa con cui non si chiede la modifica del giudizio di prime cure, ma in pratica se ne postula la conferma (Anastasi, Il sistema dei mezzi di impugnazione del codice di procedura civile ticinese, Zurigo 1981, p. 129 segg.; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. ed., Zurigo 1979, p. 494; cfr. pure Cocchi/Trezzini, op. cit, m. 5 seg. ad art. 307; II CCA 15 dicembre 1997 inc. n. 12.97.262), sia pure dopo l’eventuale assunzione di nuove prove. Non è in ogni caso con l’istituto dell’appello adesivo, ma semmai con le osservazioni all’appello principale (cfr. per analogia II CCA 8 agosto 1996 inc. n. 12.96.4), che la parte che chiede la conferma del primo giudizio può instare per l’assunzione di una prova che non era stata ammessa in prima sede (art. 309 cpv. 2 lett. g e 322 lett. b CPC), sempre però evidentemente che la stessa non sia stata rifiutata a suo tempo per motivi d’ordine (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 16 ad art. 322; II CCA 13 giugno 1994 inc. n. 136/89, 9 novembre 2001 inc. n. 12.2000.216, 13 dicembre 2001 inc. n. 12.2001.4), come invece era avvenuto nella fattispecie (cfr. ordinanza 28 settembre 2004).

                                   9.   Ne discende la reiezione dell’appello principale e l’irricevibilità di quello adesivo, ritenuto che la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                    I.   L’appello 29 aprile 2005 di AP 1 è respinto.

                                   II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                                    fr.    1’650.b) spese                                                      fr.         50.-

                                         Totale                                                           fr.    1’700.da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 5’000.- per ripetibili.

                                  III.   L’appello adesivo 14 giugno 2005 del dr. med. AO 1 è irricevibile.

                                 IV.   Le spese della procedura d’appello adesivo consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                                    fr.    180.b) spese                                                      fr.      20.-

                                         Totale                                                           fr.    200.da anticiparsi dall’appellante adesivamente, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 300.- per ripetibili.

                                  V.   Intimazione:

-      -       

                                         Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente:                                                       Il segretario:

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